Art. 2.
Con effetto dal 1 luglio 1956 e fino al 31 dicembre 1959 sono consentite eccedenze nei gradi di ufficiale subalterno del ruolo normale del Corpo delle armi navali nel limite dei posti disponibili nei gradi di ufficiale inferiore del corrispondente ruolo speciale.
Agli effetti del precedente comma si considerano disponibili i posti che, a termini delle disposizioni in vigore, non possono essere coperti entro l'anno.
Con effetto dal 1 luglio 1956 e fino al 31 dicembre 1959 sono consentite eccedenze nei gradi di ufficiale subalterno del ruolo normale del Corpo delle armi navali nel limite dei posti disponibili nei gradi di ufficiale inferiore del corrispondente ruolo speciale.
Agli effetti del precedente comma si considerano disponibili i posti che, a termini delle disposizioni in vigore, non possono essere coperti entro l'anno.