Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/06/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1688/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile in persona del Giudice Istruttore dott. Giuseppe CAMPAGNA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1688 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza del 18.02.2025 svoltasi mediante trattazione scritta, vertente
TRA
(cod. fisc.: ), con sede Parte_1 P.IVA_1
in Roma, in viale Regina Margherita n.125, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio
Camilleri, giusta procura in atti, presso il cui studio in Catania alla via
Giacomo Leopardi n.63 ha eletto domicilio
-attrice-
E
(cod. fisc.: ), con Controparte_1 P.IVA_2
sede in Campo Calabro in via Tenente Galimi n.2, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata be difesa dall'avv.
pagina 1 di 7
Calabria alla via Fra' Gesualdo Melacrinò n.24 ha eletto domicilio.
-convenuta-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 18 febbraio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta, i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, nei verbali ed atti di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato il 15.06.2023, la società Parte_1
conveniva in giudizio la
[...] Controparte_1
per sentirla condannare al pagamento in suo favore della
[...]
complessiva somma di € 94.794,99 portata dalla fattura n.80376071181168A dell'08.03.2019 oltre interessi nella misura legale, ovvero del diverso importo che sarebbe stato accertato in corso di causa,
e con vittoria di spese e competenze di causa.
Esponeva l'attrice che il 15.01.2019 i tecnici di E-Distribuzione S.p.A., incaricati di pubblico servizio, avevano eseguito una verifica presso il punto di prelievo ubicato in Campo Calabro (RC), via Carmine, contraddistinto con il POD n.IT001E84788336, associato alla fornitura di energia elettrica che, in assenza di regolare contratto, era utilizzata a suo dire di fatto ed abusivamente, dalla “Chiesa del Carmine”, ossia dall'Ente
Ecclesiastico denominato Parrocchia S.M.Maddalena Chiesa S. Maria del pagina 2 di 7 in Musalà; osservava che alla predetta verifica aveva Per_1
presenziato , qualificatosi come Priore della Chiesa del Persona_2
Carmine, che aveva sottoscritto il relativo verbale, e che dell'attività accertativa era stata inoltrata denuncia di notizia di reato alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria;
assumeva che era risultata la Pt_2
richiesta del pagamento della suddetta fattura da parte dell'odierna convenuta.
Rassegnava, dunque, le conclusioni di cui in premessa.
Si costituiva la , con sede in Campo Controparte_2
Calabro la quale deduceva l'assoluta infondatezza della pretesa creditoria azionata dalla società elettrica attrice, poiché evidenziava di essere titolare di un regolare contratto di fornitura di energia elettrica utilizzata per alimentare l'impianto di illuminazione in chiesa per qualche ora durante la settimana in occasione delle celebrazioni religiose;
osservava che non vi erano altri apparecchi alimentati dall'energia elettrica, non essendo la chiesa utilizzata ad abitazione quale residenza del parroco;
aggiungeva di essere in regola con il pagamento delle relative fatture che registravano sempre consumi decisamente modesti;
rimarcava che dal verbale di verifica non era stata accertata una situazione di irregolarità relativa alla misura dei prelievi e che non fosse chiaro il motivo per il quale l'attrice riconducesse l'allaccio abusivo alla Chiesa del Carmine;
evidenziava che il punto di arrivo della fornitura era ubicato nella piazza antistante la e che ogni anno, in occasione Parte_3
dei festeggiamenti religiosi veniva formalmente inoltrata una richiesta, non già dalla bensì da diverso soggetto giuridico CP_1
(commissione organizzatrice dei festeggiamenti -Congrega-), per la pagina 3 di 7 fornitura occasionale e temporanea di energia elettrica per energizzare le luminarie della piazza antistante la chiesa;
sottolineava che l'attività di allaccio alla rete elettrica veniva sempre eseguita da personale della società istante.
Sulla scorta di tali considerazioni, insisteva per il rigetto della domanda.
Il processo veniva istruito con l'espletamento della prova testimoniale articolata da ciascuna parte e con l'acquisizione di tutta documentazione prodotta;
infine, all'udienza cartolare del 18 febbraio 2025, dopo la concessione alle parti dei termini di cui all'art.189 c.p.c., la causa veniva riservata per la decisione.
La domanda è infondata e non può trovare pertanto accoglimento per le ragioni qui di seguito enunciate.
Va innanzitutto osservato che dalle risultanze processuali sono emerse alcune circostanze fattuali che appaiono incontestabili: a) la parrocchia convenuta è titolare di un regolare contratto di fornitura di energia elettrica che viene utilizzata esclusivamente per alimentare l'impianto di illuminazione all'interno della chiesa in occasione delle celebrazioni religiose;
b) la parrocchia paga regolarmente le relative fatture;
c)
l'allaccio abusivo riscontrato in occasione degli accertamenti eseguiti nel
2019 era collocato su un palo elettrico ubicato in un tratto del perimetro della piazza adiacente la chiesa, e i cui cavi intubati conducevano sulla parete della chiesa.
Ebbene, la parrocchia convenuta, sulla quale gravava il relativo onere, ha dimostrato, attraverso la prova testimoniale e la produzione documentale, che l'abusivo impiego di energia elettrica attraverso l'allaccio abusivo non è a lei imputabile, e che tale utilizzazione da parte di terzi non è stata pagina 4 di 7 in alcun modo agevolata da sue condotte negligenti, essendo piuttosto ascrivibili alla stessa società attrice la responsabilità di non avere adottato idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita altrui.
Ed invero, dalle testimonianze rese è emerso che “ogni anno in occasione delle festività della Madonna del Carmine, veniva contatta l'Enel che provvedeva ad installare un interruttore e dei cavi esclusivamente per erogare energia elettrica per i tre giorni della festa e la chiesa pagava per questa somministrazione una cifra a forfait tant'è che sono conservate tutte le bollette debitamente pagate, cosi come sono conservate e disponibili tutte le bollette che sono state sempre pagate per la luce che veniva consumata all'interno della chiesa;
aggiungo che dopo la celebrazione dei festeggiamenti normalmente tecnici dell'Enel venivano a rimuovere tutto quello che aveva installato” (teste Tes_1
); “faccio presente che abito di fronte alla Chiesa del Carmine
[...]
ubicata in Contrada Musalà (Campo Calabro) da quando sono nato;
aggiungo che vengono celebrati i festeggiamenti religiosi in questa frazione nell'ultima settimana di agosto;
le foto che mi vengono sottoposte in visione rappresentano la piazza della Chiesa e sullo sfondo si può scorgere la palazzina familiare ove è ubicata la mia abitazione;
nelle foto è visibile anche il palo ubicato ad una estremità della piazza dove, in occasione dei predetti festeggiamenti, ogni anno l'Enel provvede ad installare un contatore per alimentare il palco e le luminarie che vengono posizionate durante la settimana della festa;
escludo che in questo collegamento possa essere coinvolta la Chiesa ubicata nella piazza, poiché i cavi che vengono installati non conducono energia
pagina 5 di 7 elettrica alla Chiesa;
aggiungo che sul piano inferiore della piazza, per intenderci sul terrapieno, esiste un piccolo vano deposito che viene utilizzato dalla Chiesa per ricoverare tutto ciò che serve in occasione della festa;
ribadisco che questo magazzino viene utilizzato solo ed esclusivamente in occasione della festa ed è di proprietà della Chiesa”
(teste ). Testimone_2
Ritiene il Giudicante, in altri termini, che alla luce delle risultanze processuali, non sussistono elementi certi da cui poter desumere che dell'allaccio abusivo ne abbia beneficiato l'odierna convenuta, deponendo per questa conclusione sia l'ubicazione del punto di arrivo nella piazza della zona interessata, e cioè in un'area pubblica potenzialmente accessibile a chiunque, sia perché in occasione degli accertamenti, in presenza di un interruttore attivo, non sono state effettuate le dovute e necessarie verifiche all'interno della chiesa ovvero in locali ad essa riconducibili che avrebbero svelato senza possibilità di smentita chi si stesse avvantaggiando illecitamente del consumo di energia.
D'altra parte, la stessa concatenazione logica e cronologica dei fatti di causa può far verosimilmente ritenere che il consumo di energia contestato sia piuttosto imputabile al soggetto giuridico, diverso dall'odierna convenuta, che nel corso degli anni si è reso promotore ogni fine agosto dell'organizzazione della festa patronale e di tutte le iniziative ad essa collegate.
Le spese di lite, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte attrice e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società
in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, nei confronti della Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con
[...]
atto di citazione notificato il 15.06.2023, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-rigetta la domanda per le ragioni di cui in parte motiva;
-condanna il al pagamento delle spese Parte_1
processuali del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dell'avv. Gaetano Vizzari;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 16.06.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Campagna
pagina 7 di 7