Articolo 2 della Legge 17 ottobre 1986, n. 688
Articolo 1Articolo 3
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9 novembre 1986
Art. 2. (Stato di previsione del Ministero del tesoro) 1. All' articolo 4 della legge 28 febbraio 1986, n. 42 , sono aggiunti i seguenti commi:
"24-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 1 marzo 1986, n. 64 , concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, il Ministro del tesoro e' autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nonche' a riassegnare agli stati di previsione interessati i versamenti all'entrata del bilancio effettuati mediante prelevamenti dal conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato di cui al secondo comma dell'articolo 18 della citata legge 1 marzo 1986, n. 64 .
24-ter. Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, le somme versate all'entrata del bilancio statale dalla Cassa depositi e prestiti a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 , per il finanziamento delle spese per l'acquisizione, tramite il Provveditorato generale dello Stato, di mobili, attrezzature e forniture occorrenti agli uffici preposti all'attuazione delle misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno previste dalle citate disposizioni legislative.
24-quater. La spesa autorizzata con l' articolo 6, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , per i miglioramenti contrattuali ed iscritta al capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, nonche' le economie realizzate sul capitolo 6858 del medesimo stato di previsione a seguito delle modifiche del meccanismo dell'indennita' integrativa speciale non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo".
Note all'art. 2, comma 1:
Il testo dell' art. 18 della legge n. 64/1986 , citato nel comma 24 - bis dell'art. 4 della legge n. 42/1986 , aggiunto nel predetto articolo dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 18. (Disposizioni finanziarie). - 1. L'apporto di lire 120.000 miliardi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, e' comprensivo della quota occorrente allo sgravio contributivo previsto dall'articolo 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e successive modificazioni e integrazioni, fino alla concorrenza massima di 30.000 miliardi. Del predetto apporto la quota relativa al quadriennio 1985-88 e' determinata in lire 42.000 miliardi, comprensivi, per ciascuno degli anni 1985 e 1986, dell'assegnazione annua di lire 5.000 miliardi disposta per i medesimi anni dall' articolo 4, primo comma, della legge 1 dicembre 1983, n. 651 , nonche' dell'importo di lire 120 miliardi a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione, a titolo di anticipazione nell'anno 1985, degli interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile per il triennio 1986-88 e dell'importo di lire 3.300 miliardi per l'anno 1987 e di lire 580 miliardi per l'anno 1988 di cui al decreto-legge 1 marzo 1985, n. 44 , convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 1985, n. 155 , ed al differimento a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1985 degli sgravi contributivi di cui all'articolo 59 del predetto testo unico. La maggiore somma di lire 28.000 miliardi e' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1985-89 in aggiunta alle somme gia' stanziate ai sensi delle precedenti disposizioni legislative riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Le relative quote restano determinate in lire 100 miliardi per l'anno 1985, in lire 8.900 miliardi per l'anno 1986, in lire 6.000 miliardi per l'anno 1987, in lire 12.500 miliardi per l'anno 1988 e in lire 500 miliardi per l'anno 1989, ivi compreso il fabbisogno connesso all'attuazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno relativo al triennio 1986-88, in ragione di lire 700 miliardi per l'anno 1986, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1987 e di lire 1.080 miliardi per l'anno 1988.
2. Le somme di cui al precedente comma 1, al netto di quelle relative allo sgravio contributivo, affluiscono in un apposito conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato per essere utilizzate, negli importi stabiliti con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in conformita' a quanto stabilito dal programma triennale e dai successivi piani annuali.
3. La facolta' di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'articolo 25 del citato testo unico, e' riferita esclusivamente agli importi relativi agli anni finanziari considerati dal programma triennale approvato dal CIPE".
- Il D.L. n. 786/1985 , citato nel comma 24-ter dell'art. 4 della legge n. 42/1986 , aggiunto nel predetto articolo dalla legge qui pubblicata, reca: "Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno".
Si trascrive il comma 2 dell'art. 6 della legge n. 41/1986 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), citato nel comma 24-quater dell'art. 4 della legge n. 42/1986 , aggiunto nel predetto articolo della legge qui pubblicata:
"2. Ai fini di quanto disposto dall' articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , la spesa per gli anni 1986, 1987 e 1988, relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1985-87 del personale delle amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome, resta determinata nelle somme seguenti:
anno 1986: miliardi 350;
anno 1987: miliardi 350;
anno 1988: miliardi 350, le quali potranno essere integrate con le economie che, rispetto agli aumenti di cui al precedente comma 1, potranno essere reperite in sede di contrattazione per i rinnovi contrattuali".
Si riporta comunque per l'intero l' art. 4 della legge n. 42/1986 con
l'integrazione dei commi intervenuta a seguito dell'approvazione della presente legge:
"Art. 4. - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1986, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere, anche in quote mensili, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1986, fino all'importo massimo di lire 2.084.000.000.000.
3. Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle poste e delle comunicazioni.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a corrispondere, per il periodo 1 gennaio 1986-31 agosto 1986, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al comma 2, anche nelle more del perfezionamento della convenzione di cui al comma precedente.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 6682, 6683, 6685, 6686, 6741, 6771, 6857, 6858, 6862, 6864, 6867, 6868 e 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986. Il Ministro del tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.
6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1986, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
7. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della difesa, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1986, dello stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo n. 4641 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145 .
8. Ai sensi dell' articolo 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119 , per l'anno finanziario 1986 e' stabilito in lire 35.000 miliardi l'importo massimo di emissione dei buoni ordinari del Tesoro, al netto di quelli da rimborsare, ed in lire 23.000 miliardi il limite massimo di circolazione dei buoni medesimi.
9. Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all' articolo 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977, n. 227 , e successive modificazioni, e' fissato, per l'anno finanziario 1986, in lire 10.000 miliardi.
10. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'articolo 17, lettera b), della richiamata legge 24 maggio 1977, n. 227 , e successive modificazioni, e' fissato per l'anno finanziario 1986 in lire 10.000 miliardi.
11. Per gli effetti di cui all' articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
12. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum dai fondi iscritti, rispettivamente per competenza e cassa, al capitolo n. 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennita' e competenze varie alle forze di polizia, trasferte e trasporto delle forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico ed altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
13. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, e' autorizzato a provvedere:
a) alla ripartizione del fondo di lire 16.375.482.000 iscritto al capitolo n. 5728 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 in applicazione dell' articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 , fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;
b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 968 .
14. In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente e' data facolta' al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con proprio decreti, le occorrenti variazioni alle dotazioni di competenza e cassa dei capitoli interessati.
15. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 6805 e 9540 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso sul mercato.
16. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo n. 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione del tasso di interesse semestrale, rispetto a quello minimo stabilito in sede di emissione dei predetti certificati speciali di credito del tesoro, nonche' ai pertinenti capitoli di bilancio in relazione al maggior onere risultante dalla determinazione degli interessi da pagare sui certificati di credito del tesoro denominati in ECU.
17. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a prelevare, con propri decreti, dal conto corrente di tesoreria di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 1974, n. 386 , le eventuali eccedenze rispetto agli oneri finanziari relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 1 dello stesso decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e all'articolo 1 della legge 31 marzo 1976, n. 72 , per farle affluire all'entrata del bilancio statale con imputazione al capitolo n. 3342:
"Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria".
18. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui passivi sui capitoli nn. 5926 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
19. I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
20. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell' articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4, annessi nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
21. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall' articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono indicate nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
22. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata n. 1472 sono correlativamente versati, in applicazione del regolamento CEE n. 380/78 della Commissione, sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA, sezione garanzia". La spesa relativa trova imputazione a carico del capitolo n. 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.
23. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1985 sono riferiti alla competenza dell'anno 1986 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo n. 5924.
24. Per le-operazioni di spesa di cui agli ultimi due commi precedenti, si applicano le procedure previste dall' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532 .
24-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 1 marzo 1986, n. 64 , concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, il Ministro del tesoro e' autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nonche' a riassegnare agli stati di previsione interessati i versamenti all'entrata del bilancio effettuati mediante prelevamenti dal conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato di cui al secondo comma dell'articolo 18 della citata legge 1 marzo 1986, n. 64 .
24-ter. Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, le somme versate all'entrata del bilancio statale dalla Cassa depositi e prestiti a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 , per il finanziamento delle spese per l'acquisizione, tramite il Provveditorato generale dello Stato, di mobili, attrezzature e forniture occorrenti agli uffici preposti all'attuazione delle misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno previste dalle citate disposizioni legislative.
24-quater. La spesa autorizzata con l' articolo 6, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , per i miglioramenti contrattuali ed iscritta al capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, nonche' le economie realizzate sul capitolo 6858 del medesimo stato di previsione a seguito delle modifiche del meccanismo dell'indennita' integrativa speciale non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo".
Entrata in vigore il 9 novembre 1986
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