Art. 1. 1. Il decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155 , recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 , concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160 , relativa alla qualita' delle acque di balneazione, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
all'articolo 1, al comma 1, le parole: "non oltre un triennio" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre due anni".
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
all'articolo 1, al comma 1, le parole: "non oltre un triennio" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre due anni".
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.