Articolo 55 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289
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1 gennaio 2003
Art. 55. (Interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico) 1. All' articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, dopo le parole: "nei limiti delle disponibilita' finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato" sono inserite le seguenti: "e nei bilanci regionali".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2003