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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 2100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2100 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott. Glauco ZACCARDI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 3 giugno 2025, mediante lettura in aula ai sensi dell'art. 436-bis c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3182 Registro Generale Lavoro dell'anno 2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Eleonora Imbriale, Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Malpica,
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 4722/2024 del 19.4.2024
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 23.2.2023, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 383 del 18.1.2023 ottenuto dalla Controparte_1
per l'importo di € 213.312,32, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di contributi
[...]
(soggettivi, integrativi, di maternità e relative sanzioni) omessi negli anni dal 2010 al 2021.
A tal fine ha dedotto: l'inefficacia probatoria della documentazione prodotta ex adverso a sostegno del credito (dichiarazione del “Responsabile del Servizio Accertamenti Contributivi e
Dichiarativi della ”); l'intervenuta prescrizione Controparte_1
1 dei contributi relativi agli anni 2010 e 2011; l'illegittimità delle sanzioni applicate dalla
[...]
che la avendo aderito con delibera del 27.1.2023 alla “definizione agevolata di cui CP_1 CP_1 all'art. 1, commi 231 – 252, L. n. 197/2022” per gli anni dal 2000 al 2021, ingiustamente avesse azionato le proprie pretese creditorie nei suoi confronti con procedimento monitorio piuttosto che mediante iscrizione a ruolo, così privando di fatto esso debitore della possibilità di avvalersi della cd. rottamazione quater e, pertanto, di evitare il pagamento di sanzioni ed interessi, nonché di ottenere una rateazione del debito.
Ha chiesto, pertanto, in via principale revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, rideterminare il dovuto alla luce delle eccezioni sollevate nonché, in via riconvenzionale, accertare le somme che risulteranno dovute nei termini e con le modalità di cui alla definizione agevolata ex art. 1, co. 231 e ss., l. n. 197/2022, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso e la CP_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto, oltre accessori e spese di lite.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando il debito parzialmente estinto per intervenuto pagamento e condannando l'opponente al pagamento della residua somma di € 80.613,32, oltre spese di lite.
Avverso tale pronuncia, ha proposto appello il , insistendo per l'intervenuta Pt_1 prescrizione dei contributi relativi agli anni 2010 e 2011, nonché per l'impossibilità da parte della di utilizzare, con riguardo ai redditi 2010 e 2011, il modulo allegato alla domanda di CP_1
ricongiunzione del periodo assicurativo dal medesimo presentata nel 2019. Ha chiesto, pertanto,
l'integrale riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma CP_1
della sentenza impugnata.
Formulata da parte appellante all'odierna udienza una proposta conciliativa, non accolta da parte appellata, la causa, matura per la decisione senza necessità di ulteriori approfondimenti, è stata dunque trattenuta in decisione e definita mediante lettura contestuale di dispositivo e motivazione.
2. L'appello risulta tardivamente proposto e, per l'effetto, va dichiarato inammissibile.
Invero, come noto, ai sensi dell'art. 327, co. 1 c.p.c., se la sentenza non è stata notificata – come nella specie –, l'appello deve essere proposto a pena di decadenza entro 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Ebbene, risulta dagli atti di causa che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 19.4.2024, mentre il ricorso in appello è stato depositato il successivo 18.11.2024, ossia circa 7 mesi più tardi, benché nelle controversie in materia di lavoro e previdenza, come quella in oggetto, la sospensione
2 feriale dei termini di cui all'art. 1, l. n. 742/1969, non si applichi ai sensi del successivo art. 3 (cfr., ex plurimis, Cass. n. 17953/2005, Cass. n. 5090/2009, Cass. n. 9219/2016, Cass. n. 21163/2018).
Essendo, inoltre, il tardivo deposito dell'appello rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, l'inammissibilità derivatane non può essere sanata nemmeno dalla costituzione della parte appellata che si difenda nel merito, in quanto in ogni caso la sentenza di primo grado deve ritenersi già passata in giudicato (cfr. Cass. n. 4601/2000).
Alla luce di quanto osservato, l'appello deve essere dichiarato inammissibile, restando assorbita ogni delibazione nel merito dei motivi di gravame.
3. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate tenuto conto del valore residuo della causa, all'esito dei pagamenti intervenuti.
Stante l'inammissibilità, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater,
d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto, così provvede:
1. dichiara l'appello inammissibile;
2. condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese di lite del grado, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge;
3. dà atto che sussistono, per l'appellante, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, co. 1- quater, d.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascuna impugnazione.
Così deciso in Roma, lì 3.6.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Sara Foderaro
IL PRESIDENTE
dott. Glauco Zaccardi
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