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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/03/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3430/2023 R.G. sul ricorso depositato il 11/07/2023 proposto da (difeso dall' avv. Falanga Valentina ) Parte_1
nei confronti di ( difeso Controparte_1 da Avv. Ettore e dall'Avv. Valeria Grandizio ) dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“ Dichiara improponibile la domanda . Nulla per le spese del giudizio .
In mancanza della istanza di liquidazione del compenso a titolo di beneficio del patrocinio a spese dello Stato e della delibera del COA di Reggio Calabria, riserva all'esito della loro presentazione previa registrazione alla piattaforma SIAMM e deposito successivo al fascicolo telematico , il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore che era stato indicato nella richiesta presentata .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
Accertare e dichiarare espressamente ove occorra , che il ricorrente versa nelle condizioni di legge per godere dell'incremento ad €. 651,51 della pensione di invalidità civile totale di cui già adesso beneficia , sussistendone nel caso concreto i requisiti previsti dalla legge . CP_ condannare l' al pagamento in favore della differenza tra l'importo oggi percepito e quello previsto dalla legge (€.651,51) a far data dalla domanda amministrativa , con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Parte resistente si costituiva evidenziando, che: CP_1
1 parte ricorrente risulta tuttora titolare di prestazione cat. Invciv n. 07129910 quale invalido civile parziale con decorrenza 07.2019;
La prestazione reclamata è concessa, ai sensi dell'art. 38 della Legge 448/2001, agli invalidi civili titolari di pensione, restando esclusi, invece, dal beneficio gli invalidi civili parziali, come parte ricorrente;
a seguito di domanda di aggravamento presentata in data 06.07.2020, è stato riconosciuto
INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 L 118/71 con verbale del 01.06.2021.
la prestazione economica quale invalido civile totale non è stata concessa in assenza del necessario modello AP70 (fase concessoria), come espressamente indicato nella lettera di trasmissione del verbale sanitario, laddove si legge: “per usufruire delle prestazioni economiche conseguenti all'esito del verbale, la invito ad inserire on-line i dati necessari all'accertamento dei requisiti socio-economici, nonché le informazioni per il pagamento seguendo le indicazioni nello schema allegato. Per l'accesso al sistema potrà utilizzare il PIN in suo possesso”.
Tale inserimento non è stato effettuato, né la documentazione necessaria è stata trasmessa in altro modo.
D'altra parte, il sig. , che pur ne aveva l'onere agendo in giudizio per il riconoscimento del Pt_1
proprio diritto non , né di aver inviato la documentazione amministrativa utile a far insorgere il diritto al pagamento della prestazione economica reclamata.
In considerazione di quanto sopra esposto, la domanda di ricostituzione per maggiorazione sociale è stata definita ad importo invariato in quanto beneficio non previsto su prestazione di invalidità civile parziale, prestazione queste – lo si ribadisce – tuttora in godimento da parte del ricorrente.
Rimessa la causa in decisione, il ricorso non può essere accolto.
La causa concerne la pretesa di parte ricorrente a conseguire maggiorazione di €.651,51 che , per quanto asserito , doveva essere sulla pensione di invalidità civile (v.all.2), avendo tutti i requisiti previsti dalla legge per ottenere il beneficio richiesto , tra cui quello anagrafico e reddituale , possedendo redditi propri non superiori ad €. 8469,63.
Deduceva domanda amministrativa in data 09.11.2022 ma senza esito
Richiama la sentenza della Corte Costituzionale n.152 /2020 e con il decreto legge 14 agosto 2020
n.104 , è stato esteso ai soggetti riconosciuti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti a partire dai 18 anni di età , un incremento fino a €.651,51 per 13 mensilità
Orbene in effetti l'art 15 d.l 104/2020 prevede il limite solo di aver 18 anni
2 L'incremento però è previsto sulla pensione di invalidità civile totale , prestazione che parte ricorrente non dimostra ancora di possedere .
Vi è solo un verbale di riconoscimento della invalidità totale che tra l'altro richiedeva : < Per usufruire delle prestazioni economiche conseguenti all'esito del verbale, la invito ad inserire on- line i dati necessari all'accertamento dei requisiti socio-economici, nonché le informazioni per il pagamento seguendo le indicazioni nello schema allegato. Per l'accesso al sistema potrà utilizzare il PIN in suo possesso.>
Sul punto parte ricorrente non dimostra né di beneficiare della pensione di inabilità né di aver presentato la domanda amministrativa con i dati per la erogazione della pensione di inabilità civile
Né con il ricorso chiede l'erogazione della detta pensione che anzi assume di beneficiare ma senza dimostrare la titolarità.
CP_ Nelle note scritte, presentate dopo la difesa dell' ,parte ricorrente non contesta l'assenza della pensione per invalidità civile totale ex art.12 della Legge 118/71 né dimostra l'ottemperanza all'inserimento dei dati per l'accertamento dei requisiti e per il pagamento
Pertanto la carenza di tali elementi rende la domanda improponibile né si può consentire un rinvio per sanare un elemento carente ab origine della domanda giudiziale in attesa di un eventuale definizione amministrativa .
SPESE
Nulla per le spese stante la dichiarazione reddituale per l'esonero dalle spese in caso di soccombenza
Reggio Calabria 25.3.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3430/2023 R.G. sul ricorso depositato il 11/07/2023 proposto da (difeso dall' avv. Falanga Valentina ) Parte_1
nei confronti di ( difeso Controparte_1 da Avv. Ettore e dall'Avv. Valeria Grandizio ) dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“ Dichiara improponibile la domanda . Nulla per le spese del giudizio .
In mancanza della istanza di liquidazione del compenso a titolo di beneficio del patrocinio a spese dello Stato e della delibera del COA di Reggio Calabria, riserva all'esito della loro presentazione previa registrazione alla piattaforma SIAMM e deposito successivo al fascicolo telematico , il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore che era stato indicato nella richiesta presentata .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
Accertare e dichiarare espressamente ove occorra , che il ricorrente versa nelle condizioni di legge per godere dell'incremento ad €. 651,51 della pensione di invalidità civile totale di cui già adesso beneficia , sussistendone nel caso concreto i requisiti previsti dalla legge . CP_ condannare l' al pagamento in favore della differenza tra l'importo oggi percepito e quello previsto dalla legge (€.651,51) a far data dalla domanda amministrativa , con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Parte resistente si costituiva evidenziando, che: CP_1
1 parte ricorrente risulta tuttora titolare di prestazione cat. Invciv n. 07129910 quale invalido civile parziale con decorrenza 07.2019;
La prestazione reclamata è concessa, ai sensi dell'art. 38 della Legge 448/2001, agli invalidi civili titolari di pensione, restando esclusi, invece, dal beneficio gli invalidi civili parziali, come parte ricorrente;
a seguito di domanda di aggravamento presentata in data 06.07.2020, è stato riconosciuto
INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 L 118/71 con verbale del 01.06.2021.
la prestazione economica quale invalido civile totale non è stata concessa in assenza del necessario modello AP70 (fase concessoria), come espressamente indicato nella lettera di trasmissione del verbale sanitario, laddove si legge: “per usufruire delle prestazioni economiche conseguenti all'esito del verbale, la invito ad inserire on-line i dati necessari all'accertamento dei requisiti socio-economici, nonché le informazioni per il pagamento seguendo le indicazioni nello schema allegato. Per l'accesso al sistema potrà utilizzare il PIN in suo possesso”.
Tale inserimento non è stato effettuato, né la documentazione necessaria è stata trasmessa in altro modo.
D'altra parte, il sig. , che pur ne aveva l'onere agendo in giudizio per il riconoscimento del Pt_1
proprio diritto non , né di aver inviato la documentazione amministrativa utile a far insorgere il diritto al pagamento della prestazione economica reclamata.
In considerazione di quanto sopra esposto, la domanda di ricostituzione per maggiorazione sociale è stata definita ad importo invariato in quanto beneficio non previsto su prestazione di invalidità civile parziale, prestazione queste – lo si ribadisce – tuttora in godimento da parte del ricorrente.
Rimessa la causa in decisione, il ricorso non può essere accolto.
La causa concerne la pretesa di parte ricorrente a conseguire maggiorazione di €.651,51 che , per quanto asserito , doveva essere sulla pensione di invalidità civile (v.all.2), avendo tutti i requisiti previsti dalla legge per ottenere il beneficio richiesto , tra cui quello anagrafico e reddituale , possedendo redditi propri non superiori ad €. 8469,63.
Deduceva domanda amministrativa in data 09.11.2022 ma senza esito
Richiama la sentenza della Corte Costituzionale n.152 /2020 e con il decreto legge 14 agosto 2020
n.104 , è stato esteso ai soggetti riconosciuti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti a partire dai 18 anni di età , un incremento fino a €.651,51 per 13 mensilità
Orbene in effetti l'art 15 d.l 104/2020 prevede il limite solo di aver 18 anni
2 L'incremento però è previsto sulla pensione di invalidità civile totale , prestazione che parte ricorrente non dimostra ancora di possedere .
Vi è solo un verbale di riconoscimento della invalidità totale che tra l'altro richiedeva : < Per usufruire delle prestazioni economiche conseguenti all'esito del verbale, la invito ad inserire on- line i dati necessari all'accertamento dei requisiti socio-economici, nonché le informazioni per il pagamento seguendo le indicazioni nello schema allegato. Per l'accesso al sistema potrà utilizzare il PIN in suo possesso.>
Sul punto parte ricorrente non dimostra né di beneficiare della pensione di inabilità né di aver presentato la domanda amministrativa con i dati per la erogazione della pensione di inabilità civile
Né con il ricorso chiede l'erogazione della detta pensione che anzi assume di beneficiare ma senza dimostrare la titolarità.
CP_ Nelle note scritte, presentate dopo la difesa dell' ,parte ricorrente non contesta l'assenza della pensione per invalidità civile totale ex art.12 della Legge 118/71 né dimostra l'ottemperanza all'inserimento dei dati per l'accertamento dei requisiti e per il pagamento
Pertanto la carenza di tali elementi rende la domanda improponibile né si può consentire un rinvio per sanare un elemento carente ab origine della domanda giudiziale in attesa di un eventuale definizione amministrativa .
SPESE
Nulla per le spese stante la dichiarazione reddituale per l'esonero dalle spese in caso di soccombenza
Reggio Calabria 25.3.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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