Art. 3.
La restituzione dell'imposta generale sull'entrata compete, se, l'invio all'estero dei beni ed il relativo ammontare possono essere stabiliti con certezza, in base, alternativamente:
alla bolletta doganale di esportazione o alle attestazioni previste dall' articolo 346 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ;
al duplo della fattura di vendita all'estero, recante l'attestazione prevista dal secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 192 ;
a certificazione di un pubblico ufficio nazionale, ovvero di un pubblico ufficio di uno dei Paesi membri delle Comunita' europee o di uno dei Paesi vincolati ad accordi di mutua assistenza amministrativa;
ovvero a dichiarazione di un istituto di credito autorizzato, comprovante l'avvenuto pagamento della merce esportata.
La restituzione dell'imposta generale sull'entrata compete, se, l'invio all'estero dei beni ed il relativo ammontare possono essere stabiliti con certezza, in base, alternativamente:
alla bolletta doganale di esportazione o alle attestazioni previste dall' articolo 346 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ;
al duplo della fattura di vendita all'estero, recante l'attestazione prevista dal secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 192 ;
a certificazione di un pubblico ufficio nazionale, ovvero di un pubblico ufficio di uno dei Paesi membri delle Comunita' europee o di uno dei Paesi vincolati ad accordi di mutua assistenza amministrativa;
ovvero a dichiarazione di un istituto di credito autorizzato, comprovante l'avvenuto pagamento della merce esportata.