Articolo 89 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
Articolo 88Articolo 90
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24 ottobre 1942
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20 maggio 1945
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6 giugno 1946
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17 febbraio 1951
Art. 89. Bagnatura dei generi di monopolio.

Il ricevitore, il magazziniere, la persona autorizzata alla vendita al pubblico dei generi di monopolio, il conduttore o l'appaltatore di trasporti, il quale sottopone a bagnatura il sale o il tabacco e' punito con l'ammenda da L. 600 a L. 6000 senza pregiudizio delle pene stabilite da altre leggi. ((7)) ------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 3 gennaio 1951, n. 27 ha disposto (con l'art. 9) che "Le ammende stabilite dagli articoli 89 , 92 , 93 , 94 , 95 , 97 , 98 , 100 e 101 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , aumentate a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 110 , sono decuplicate se il reato riguarda tabacco.
Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni piu' favorevoli della presente legge si applicano in deroga all' art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , anche ai reati commessi sotto l'impero del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 726 ".
Entrata in vigore il 17 febbraio 1951