Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 24/04/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 536/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nella persona dei giudici
Dott.ssa Mariapia Parisi, Presidente
Dott. Massimo Vicini, Giudice
Dott. Gianluca Mulà, Giudice rel.
SENTENZA
Tra
c.f. , difeso dalle avv.te GHERARDI Parte_1 C.F._1
DANIELA e TAMARA CASACCI
ATTORE
e
, c.f. , difeso dall'avv. PRESTIA CRISTIAN Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
E
Controparte_2
CHIAMATA CONTUMACE
[...]
E
PUBBLICO MINISTERO
TERZO INTERVENUTO
Conclusioni: come da udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ha proposto querela di falso in via principale avverso la cartolina di Parte_1 avviso di ricevimento n. M7/2019 della raccomandata con avviso di ricevimento AG:
78689120408-7, contenente l'invito di produzione documentale inviato dall CP_2
nell'ambito di un accertamento fiscale, cartolina che attesta falsamente che l'atto,
[...]
1
[...] CP_4
2. Si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_1 passiva e deducendo l'inammissibilità della querela di falso in quanto l'atto è stato ritirato dalla moglie dell'attore, nel luogo di residenza di quest'ultimo, e che non CP_1 accerta l'identità del ricevente, non essendovi alcuna norma che attribuisce alle un CP_1 simile obbligo a carico dell'agente postale.
3. Con ordinanza del 28.10.2022, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell e, rilevata la necessità dell'intervento del PM, sono Controparte_2 stati mandati gli atti al PM a tale scopo. Dichiarata la contumacia dell' CP_2
all'udienza del 19.4.2023, su concorde richiesta delle parti la causa è stata rinviata
[...] per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 16.1.2025.
4. La proposta querela di falso è fondata.
5. Alla luce della pacifica giurisprudenza, sia di legittimità, sia di merito, va innanzitutto rilevata la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da
[...]
, poiché “Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto CP_1 che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio” (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19281 del 17/07/2019 (Rv. 654635 - 01); Corte d'Appello L'Aquila, Sentenza, 14/07/2022, n. 1079 in Leggi
d'Italia; Tribunale Padova, Sez. II, Sentenza, 22/10/2021, n. 1917 in Leggi d'Italia).
L'unico legittimato passivo è, pertanto, l'Agenza delle Entrate, soggetto interessato a far valere in giudizio il documento tacciato di falsità.
6. Quanto all'ammissibilità della querela, va osservato, in via generale, che la querela di falso è ammissibile solamente relativamente alle parti di un documento assistite da fede privilegiata ai sensi dell'art. 2699 c.c. Fede privilegiata che, come noto, investe il contenuto estrinseco del documento e presuppone una norma di legge che attribuisca al pubblico ufficiale il potere di attestare un determinato fatto, di cui ha avuto diretta percezione, fino a querela di falso. È adesso opportuno riportare la parte motiva della sentenza della S.C. n. 1686/2023, che ha fatto chiarezza sui limiti di ammissibilità della querela di falso relativamente alle attestazioni rese dall'agente postale nell'ambito delle procedura notificatorie: “il secondo mezzo lamenta la falsa applicazione dell'art. 7, L. n. 890/1982, nonché degli artt. 149, 160 e 221 c.p.c, in relazione all'art. 2700 c.c., per avere la Corte d'appello erroneamente applicato l'art. 7 della legge n. 890 del 1982 (in base al quale l'avviso di ricevimento e il registro di consegna devono essere sottoscritti dalla persona cui è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i suddetti documenti, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di
2 familiare, dell'indicazione di convivente, anche se temporaneo) – nonché il correlato principio per cui, ove non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario, tra quelle sopra indicate, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario – quando invece il caso in esame è disciplinato dall'art. 26 del d.P.R. n. 602/19273 e dagli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile
2001, che non contengono una norma di tenore analogo a quello dell'art. 7, comma 4, sopra citato. 7. – Ad avviso del Collegio, la fondatezza del ricorso incidentale poggia sulla distinzione tra le regole della notifica degli atti giudiziari a mezzo posta (disciplinata dall'art. 149 c.p.c e dalla legge n. 890 del 1982) e quelle della notificazione di cartella esattoriale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973 (disciplinata dal regolamento postale, d.m. 9 aprile 2001), il cui regime differenziato ha peraltro superato il vaglio di costituzionalità (Corte cost. n. 175 del 2018)
7.1. – Si tratta per vero di una differenza che la Corte d'appello non ha mancato di registrare, ritenendola però superabile alla luce dell'ordinanza di questa Corte n. 4556 del 2020, di cui non ha colto l'effettiva portata, rinvenendovi una trasposizione nel campo della notificazione ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973 dei principi fissati dalle Sezioni
Unite con la sentenza n. 9962 del 2010. 7.2. – A ben vedere, invece, con la citata ordinanza n. 4556 del 2020 (la cui frettolosa massimazione ha finito per operare una crasi tra le distinte normative) questa Corte si è limitata ad affermare che «la cartella esattoriale può̀ essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (come avvenuto nella fattispecie in esame), nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità̀ della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile,
l'atto è pur tuttavia valido, poiché́ la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass. n.
6395 del 2014 e Cass. n. 4567 del 2015)»; con ciò volendosi affermare la validità di una simile forma notificatoria anche quando la firma sia illeggibile e non siano indicate le generalità della persona cui l'atto è consegnato, in forza della fede privilegiata attribuita (in questo caso esclusivamente) al preliminare accertamento dell'ufficiale postale circa la relazione tra consegnatario e destinatario dell'atto (conf. Cass. 19680/2020, 4160/2022), non già all'autenticità della sottoscrizione del destinatario. Solo nel passaggio successivo dell'ordinanza (e in modo apparentemente ultroneo) viene altresì
3 ricordato «che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del
1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., n. 9962 del 2010; in senso conforme, Cass. n. 24283 del 2015)»; affermazione, questa, chiaramente afferente le diverse ipotesi di notifica disciplinate dalla legge n. 890 del 1982. 7.3. – Si ha dunque che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 603 del 1972 – in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 9182 – l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass. 270/2012, 4895/2014,
14501/2016). In tal senso si è detto che si tratta di una procedura «meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari» – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge n. 890 del 1982 – alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 149 c.p.c. (Cass. 11708/2011). 7.4. – Da quanto detto consegue che solo all'interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del 1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione illeggibile al destinatario
(qualora dalla relata non risulti la consegna a persona diversa), mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, è sufficiente, come visto, la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità. 7.5. – In altri termini, solo laddove vi è l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto,
l'omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, il quale potrà perciò disconoscere la propria firma;
al contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente – che ai sensi dell'art. 39 del d.m. 9 aprile 2001 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità – non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario, e l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati.”. In forza delle esposte argomentazioni, la S.C. ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema
4 di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari – disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla legge n. 890 del 1982 – la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita CP_5 mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.”. E' perciò dirimente, in punto di ammissibilità della querela, verificare se si verta in un'ipotesi di notifica effettuata in via diretta dall ai sensi dell'art. 26 del dpr Controparte_2
602/1973 oppure in un'ipotesi di notifica effettauta ai sensi della l. n. 890/1982, il cui art. 7 dispone che “L'operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.
2. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone indicate al periodo precedente, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.
3. L'avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.” e attribuisce, quindi, all'agente postale il potere e l'obbligo di attestare la qualità del soggetto che sottoscrive l'avviso di ricevimento.
7. Nel caso di specie, dalla relata di notifica della Direzione Provinciale di NN (doc.
7 di parte attrice) emerge che la notifica fu fatta ai sensi della l. n. 890/1982 e non già ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 602/1973; e, del resto, la cartolina di avviso di ricevimento è quella ordinariamente utilizzata per le notifica ai sensi della l n. 890, che riporta le caselle con l'indicazione del soggetto al quale viene consegnato il plico. Conseguentemente,
l'attestazione dell'agente postale circa il fatto che il plico è stato consegnato al destinatario quale legale rappresentante del destinatario persona giuridica, fa fede Parte_1 fino a querela di falso;
con l'ulteriore conseguenza dell'ammissibilità della proposta querela.
8. Va adesso chiarito, prima di passare all'esame del merito – e cioè della falsità o meno della sottoscrizione apposta all'avviso di ricevimento – che il giudizio di ammissibilità prescinde dalla valutazione dell'interesse all'accertamento di falsità richiesto. Non può infatti non osservarsi che il plico è stato pacificamente ricevuto dalla moglie del
5 destinatario presso la residenza dello stesso, con la conseguenza che opera la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
9. Nel merito, la querela è senz'altro fondata. Nel costituirsi, infatti, le Poste hanno affermato che “A ragione di quanto sostenuto, a leggere l'atto introduttivo, si evince chiaramente che lo stesso lamenti solo il fatto che la firma apposta sul documento non appartiene lui senza sconfessare né il luogo di notificazione né tanto meno circostanziare i fatti di causa, ma guarda caso dimentica che l'atto è stato ritirato dalla Sig.ra Parte_3
( moglie del Sig. ”. Quindi, la firma sull'avviso di ricevimento non è quella di Parte_1
ma è stata la moglie ad firmarsi . Ne consegue che la Parte_1 Parte_1 firma apposta sul documento impugnato è inequivocabilmente falsa perché non riconducibile a Parte_1
10. Attesa la peculiarità della controversia, le spese di lite vanno compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di NN, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) in accoglimento della querela di falso proposta dall'attore accerta e dichiara la falsità della sottoscrizione apposta da parte del destinatario sulla cartolina di avviso di ricevimento avviso di ricevimento n. M7/2019 della raccomandata con avviso di ricevimento AG: 78689120408-7 (doc. 7 parte attrice);
b) ordina che ai sensi dell'art. 537 c.p.p. e secondo le modalità previste dall'art. 675 secondo comma c.p.p. le firme siano cancellate dall'originale del suddetto documento;
c) compensa le spese tra tutte le parti.
Si comunichi.
La Presidente
Mariapia Parisi
Il Giudice
Gianluca Mulà
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