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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/04/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1518/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1518/2021 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. PICCI PAOLO
ATTORE/I - OPPONENTE contro
(C.F. ), e per essa, quale mandataria, con il Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 patrocinio dell'avv. TUMINO GIOVANNI CP_3 Controparte_4
C.F. );
[...] P.IVA_2
CONVENUTO/I - OPPOSTO
OGGETTO
Opposizione agli atti esecutivi avverso ordinanza del GE del 10.12.2020, notificata il 16.12.2020; ricorso depositato il 5.1.2021; ordinanza di rigetto della sospensione dell'esecuzione del 25.3.2021.
Introduzione del giudizio di merito con atto di citazione notificato a a mezzo pec il 21.4.2021 CP_3
CONCLUSIONI
Parte opponente: respinta ogni avversa istanza, replica ed eccezione, in accoglimento della proposta domanda, annullare l'ordinanza del 10/12/2020 del G.E. del Tribunale di Ragusa e di ogni altro atto presupposto conseguenziale per i motivi sopra esposti, con tutte le conseguenze di legge
CP_1
reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
ritenere, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva in capo alla in relazione ad eventuali pretese Controparte_5
pagina 1 di 3 rinvenienti da atti/fatti anteriori alla data di cessione;
rigettare, altresì, in toto le domande avanzate dagli attori, con l'atto di citazione notificato a mezzo PEC 21/4/202
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella procedura esecutiva immobiliare aziona il credito vantato nei confronti Controparte_6 degli opponenti e , derivante da mutuo stipulato con atto notarile del 18.7.2007. Pt_1 Pt_2
Successivamente cede il credito nell'ambito di operazione di cartolarizzazione, con CP_4 contratto di cessione di crediti dell'11.10.2019, di cui è dato avviso in Gazzetta Ufficiale (parte seconda n. 121 del 15.10.2019). Il cessionario del credito interviene nella procedura esecutiva ex art. 111 cpc con atto del 23.6.2020.
L'opposizione odierna è avverso il provvedimento del GE del 10.12.2020, con il quale il PD alla vendita, avv Polara, è stato invitato ad effettuare un nuovo tentativo di vendita (si proceda ad un nuovo tentativo di vendita al medesimo prezzo base), il quarto, dei beni staggiti, al medesimo prezzo, ovvero senza il ribasso di un quarto rispetto a quello indicato nell'ultimo avviso di vendita.
Lamentano gli opponenti: 1) la carenza di motivazione del provvedimento del GE;
2) che l'ultimo avviso di vendita, del 3.12.2020, si sarebbe tenuto oltre il termine della delega concessa al PD (18 mesi dal 28.5.2019).
L'opposizione appare in primo luogo inammissibile, perché la norma ex art. 591 ter cpc, vigente ratione temporis, prevedeva il reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies cpc contro il provvedimento del giudice che decide, con ordinanza, sul reclamo avverso il decreto del GE che provvede sulle istanze del Co
.
Il decreto del GE è stato infatti reso ex art. 591 ter cpc come reso evidente: 1) dalla stessa prospettazione del GE nell'ordinanza del 25.3.2021, che ha deciso sull'opposizione avverso il suo provvedimento del 10.12.2020 (opposizione che a sua volta, sempre secondo la norma vigente del tempo, avrebbe dovuto essere proposta con reclamo); 2) dal fatto che il GE ha provveduto con decreto sulle difficoltà insorte e rappresentate dal PD, vale a dire: le 3 offerte ricevute all'udienza di vendita del
3.12.2020 sono state ritenute inefficaci dal PD perché due di esse presentate per persona da nominare da chi non risultava essere avvocato, mentre la residua non recava il termine ultimo per il saldo del prezzo minimo offerto.
L'opposizione è anche infondata.
Legittimamente il GE ha disposto il quarto tentativo di vendita al medesimo prezzo del precedente avviso, alla luce dell'interesse comunque manifestato dagli offerenti;
il GE ha ritenuto conveniente porre in vendita i due lotti, mantenendo fermo il precedente prezzo base, per conseguire il miglior prezzo di vendita, ritenendo plausibile che con una nuova vendita potrà conseguirsi un prezzo di vendita maggiore poiché è verosimile che gli altri offerenti, stavolta, non incorrano nel medesimo errore nel presentare l'offerta (vds. ordinanza del 25.3.2021). Ne deriva il difetto di interesse ad agire degli opponenti, che alcun pregiudizio hanno ricevuto dall'ulteriore vendita disposta, stante che anche l'offerta per il lotto 3 era pari al prezzo minimo.
Il termine di 18 mesi per la delega delle operazioni di vendita non era scaduto al 28.11.2020 in ragione della proroga disposta dall'emergenza sanitaria (d.l. n. 11 del 2020); in ogni caso con il provvedimento del 10.12.2020 la delega è stata nuovamente conferita al PD per un ulteriore tentativo di vendita.
In tema di espropriazione forzata, il mancato rispetto dei termini assegnati al professionista delegato ai sensi dell'art. 591-bis c.p.c., per lo svolgimento delle operazioni del processo esecutivo, non preclude allo stesso di proseguire le attività, che sono processualmente valide anche se
pagina 2 di 3 svolte tardivamente, non trovando applicazione la disciplina sui termini processuali fissati alle parti ai sensi degli artt. 152 e ss. c.p.c., bensì i principi previsti dalla legge per le attività del giudice, il quale, tuttavia, se il ritardo sia imputabile al professionista, deve tenerne conto ai fini della liquidazione del compenso e della sua eventuale sostituzione (Cass. 35855/22).
Il decreto del 10.12.2020, per l'ulteriore tentativo di vendita, non richiedeva alcuna motivazione, dovendo esso limitarsi a rispettare le norme del procedimento esecutivo, in particolare quella di cui all'art. 572 cpc;
in ogni caso la motivazione emerge dal contenuto del verbale del PD e dal conseguente provvedimento del GE che dispone nuovo tentativo di vendita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione; condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in CP_1 complessivi € 4.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 28/04/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1518/2021 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. PICCI PAOLO
ATTORE/I - OPPONENTE contro
(C.F. ), e per essa, quale mandataria, con il Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 patrocinio dell'avv. TUMINO GIOVANNI CP_3 Controparte_4
C.F. );
[...] P.IVA_2
CONVENUTO/I - OPPOSTO
OGGETTO
Opposizione agli atti esecutivi avverso ordinanza del GE del 10.12.2020, notificata il 16.12.2020; ricorso depositato il 5.1.2021; ordinanza di rigetto della sospensione dell'esecuzione del 25.3.2021.
Introduzione del giudizio di merito con atto di citazione notificato a a mezzo pec il 21.4.2021 CP_3
CONCLUSIONI
Parte opponente: respinta ogni avversa istanza, replica ed eccezione, in accoglimento della proposta domanda, annullare l'ordinanza del 10/12/2020 del G.E. del Tribunale di Ragusa e di ogni altro atto presupposto conseguenziale per i motivi sopra esposti, con tutte le conseguenze di legge
CP_1
reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
ritenere, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva in capo alla in relazione ad eventuali pretese Controparte_5
pagina 1 di 3 rinvenienti da atti/fatti anteriori alla data di cessione;
rigettare, altresì, in toto le domande avanzate dagli attori, con l'atto di citazione notificato a mezzo PEC 21/4/202
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella procedura esecutiva immobiliare aziona il credito vantato nei confronti Controparte_6 degli opponenti e , derivante da mutuo stipulato con atto notarile del 18.7.2007. Pt_1 Pt_2
Successivamente cede il credito nell'ambito di operazione di cartolarizzazione, con CP_4 contratto di cessione di crediti dell'11.10.2019, di cui è dato avviso in Gazzetta Ufficiale (parte seconda n. 121 del 15.10.2019). Il cessionario del credito interviene nella procedura esecutiva ex art. 111 cpc con atto del 23.6.2020.
L'opposizione odierna è avverso il provvedimento del GE del 10.12.2020, con il quale il PD alla vendita, avv Polara, è stato invitato ad effettuare un nuovo tentativo di vendita (si proceda ad un nuovo tentativo di vendita al medesimo prezzo base), il quarto, dei beni staggiti, al medesimo prezzo, ovvero senza il ribasso di un quarto rispetto a quello indicato nell'ultimo avviso di vendita.
Lamentano gli opponenti: 1) la carenza di motivazione del provvedimento del GE;
2) che l'ultimo avviso di vendita, del 3.12.2020, si sarebbe tenuto oltre il termine della delega concessa al PD (18 mesi dal 28.5.2019).
L'opposizione appare in primo luogo inammissibile, perché la norma ex art. 591 ter cpc, vigente ratione temporis, prevedeva il reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies cpc contro il provvedimento del giudice che decide, con ordinanza, sul reclamo avverso il decreto del GE che provvede sulle istanze del Co
.
Il decreto del GE è stato infatti reso ex art. 591 ter cpc come reso evidente: 1) dalla stessa prospettazione del GE nell'ordinanza del 25.3.2021, che ha deciso sull'opposizione avverso il suo provvedimento del 10.12.2020 (opposizione che a sua volta, sempre secondo la norma vigente del tempo, avrebbe dovuto essere proposta con reclamo); 2) dal fatto che il GE ha provveduto con decreto sulle difficoltà insorte e rappresentate dal PD, vale a dire: le 3 offerte ricevute all'udienza di vendita del
3.12.2020 sono state ritenute inefficaci dal PD perché due di esse presentate per persona da nominare da chi non risultava essere avvocato, mentre la residua non recava il termine ultimo per il saldo del prezzo minimo offerto.
L'opposizione è anche infondata.
Legittimamente il GE ha disposto il quarto tentativo di vendita al medesimo prezzo del precedente avviso, alla luce dell'interesse comunque manifestato dagli offerenti;
il GE ha ritenuto conveniente porre in vendita i due lotti, mantenendo fermo il precedente prezzo base, per conseguire il miglior prezzo di vendita, ritenendo plausibile che con una nuova vendita potrà conseguirsi un prezzo di vendita maggiore poiché è verosimile che gli altri offerenti, stavolta, non incorrano nel medesimo errore nel presentare l'offerta (vds. ordinanza del 25.3.2021). Ne deriva il difetto di interesse ad agire degli opponenti, che alcun pregiudizio hanno ricevuto dall'ulteriore vendita disposta, stante che anche l'offerta per il lotto 3 era pari al prezzo minimo.
Il termine di 18 mesi per la delega delle operazioni di vendita non era scaduto al 28.11.2020 in ragione della proroga disposta dall'emergenza sanitaria (d.l. n. 11 del 2020); in ogni caso con il provvedimento del 10.12.2020 la delega è stata nuovamente conferita al PD per un ulteriore tentativo di vendita.
In tema di espropriazione forzata, il mancato rispetto dei termini assegnati al professionista delegato ai sensi dell'art. 591-bis c.p.c., per lo svolgimento delle operazioni del processo esecutivo, non preclude allo stesso di proseguire le attività, che sono processualmente valide anche se
pagina 2 di 3 svolte tardivamente, non trovando applicazione la disciplina sui termini processuali fissati alle parti ai sensi degli artt. 152 e ss. c.p.c., bensì i principi previsti dalla legge per le attività del giudice, il quale, tuttavia, se il ritardo sia imputabile al professionista, deve tenerne conto ai fini della liquidazione del compenso e della sua eventuale sostituzione (Cass. 35855/22).
Il decreto del 10.12.2020, per l'ulteriore tentativo di vendita, non richiedeva alcuna motivazione, dovendo esso limitarsi a rispettare le norme del procedimento esecutivo, in particolare quella di cui all'art. 572 cpc;
in ogni caso la motivazione emerge dal contenuto del verbale del PD e dal conseguente provvedimento del GE che dispone nuovo tentativo di vendita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione; condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in CP_1 complessivi € 4.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 28/04/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3