Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/01/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Il Giudice unico, nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del 15 Gennaio
2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
letto l'art. 281 sexies cpc, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 754
dell'anno 2022 avente ad oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo"
TRA
Parte 1 nato a [...] il [...], codice fiscale ' Codice Fiscale_1
residente in [...], rapp.to e difeso, giusto mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Pierluigi Vicidomini, del foro di Salerno, con studio in Salerno
alla Via Paolo de Granita n.14, codice fiscale C.F. 2 CP 1 .salerno.it, telefax 0892149527, tutti elettivamente Email 1
domiciliati, ai fini del presente giudizio, presso lo studio del predetto difensore.
-OPPONENTE-
CONTRO
C.f. P.IVA 2 ), società Controparte 2 (P. Iva Gruppo Kruk Italia P.IVA 1 '
costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione,
con socio unico, con sede legale in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle
Controparte_3 (P. Iva Gruppo Kruk con numero 35239.3, e per essa, quale procuratore,
, c.f. Italia P.IVA 1 P.IVA 3 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (Mi) alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, nonché sede operativa in La
Spezia (Sp) alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
) ed Andrea Ornati C.F. 3
(C.F. C.F. 4 con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (SP).
-OPPOSTA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. Parte 1 , proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 5532/2021 del 14.07.2021 con cui il Tribunale di Salerno,
accogliendo il ricorso proposto dalla cessionaria Controparte 2 condannava l'opponente al pagamento di € 31.174,56 oltre interessi richiesti nonché spese di procedura. Parte opponente eccepiva: l'illegittimità, inammissibilità ed inefficacia del decreto ingiuntivo per la tardività della notifica avvenuta in data 23.12.1017 e dunque oltre il termine previsto dall'art 644 cpc;
l'illegittimità ed inammissibilità del decreto opposto per carenza di legittimazione attiva della CP 2 a causa della mancata prova di essere titolare del vantato credito, in quanto essa, a corredo dell'asserito credito, allegava un contratto di cessione di crediti del 16.1.2017 in assenza di specificazione alcuna se il presunto credito,
oggetto di opposizione, sia stato effettivamente ceduto ovvero rientri tra quelli ceduti;
l'intervenuta prescrizione ex art. 2946 cc del diritto di parte opposta atteso che la somma ingiunta trova fondamento nel rapporto contrattuale n.146609 e rapporto contrattuale n.4985343, datati rispettivamente 9.1.2009 e 25.7.2007.
Concludeva chiedendo: Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice designato ex lege, contrariis rejectis: in via principale in rito: in accoglimento dell'opposizione al d.i. opposto, dichiarare inefficace ex art.644 cpc l'opposto decreto ingiuntivo ovvero inesistente la notificazione con contestuale revoca dello stesso;
nel merito: in accoglimento dell'opposizione al d.i. opposto, stante la insussistenza delle ragioni poste a fondamento del ricorso da parte opposta come fatte valere con il ricorso per ingiunzione, ovvero la prescrizione del diritto di credito in uno agli interessi, e stante la carenza di legittimazione attiva di parte opposta e la carenza di legittimazione passiva di parte opponente, revocare l'opposto decreto ingiuntivo per le causali di cui è narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre maggiorazione ex lege, oltre Iva e CAP come per legge, il tutto da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria si richiede l'interrogatorio formale e l'ammissione della prova testimoniale come specificati ed articolate e con i testi ivi indicati in sede di memoria ex art.183
c.p.c. VI comma 2 termine e 3 termine nonché ogni richiesta ex art.210 cpc e segg.ti.
Si costituiva in giudizio parte opposta, con comparsa depositata in data 12.05.2022, contestando in fatto ed in diritto l'opposizione avversaria ne chiedeva il rigetto e la conferma del decreto ingiuntivo. Deduceva: che la presunta tardività della notifica del decreto ingiuntivo opposto non fa venire meno il potere dovere del Giudice di decidere, nel giudizio di opposizione, la fondatezza della pretesa avanzata dal creditore;
che il credito è provato in quanto parte opposta ha prodotto i rispettivi contratti ed ha allegato l'inadempimento dell'opponente attraverso gli estratti conto certificati;
che parte opposta ha dato prova della cessione allegando il contratto di cessione e lista dei crediti ceduti con comunicazione anche dell' avvenuta cessione. Rassegnava le seguenti conclusioni: "Voglia
l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via principale, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. Parte 1 al pagamento in favore della società CP_2
[...] della somma identica a quella ingiunta (€31.174,56) o della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi,
oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende."
Instaurato il contraddittorio, concesso il termine per instaurare il tentativo obbligatorio di mediazione, avvenuto con esito negativo come da verbale allegato da parte opposta,
concessi i termini ex art 183 co. 6 c.p.c., veniva fissava per la discussione e decisione l'udienza del 15.01.2025 con termine fino a 20 giorni prima per il deposito di note conclusive.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda,
sollevata da parte opponente nelle note depositate il 14.1.2025, per mancato esperimento del procedimento di mediazione. In particolare parte opponente deduce che il verbale di mediazione depositato da parte opposta si riferisca da altra vicenda processuale.
Invero dall'esame del verbale di mediazione risulta che lo stesso si riferisce al giudizio tra CP 2 e risultando indicati i nominativi delle parti, il nominativo del Parte 1
difensore di parte opponente, i numeri identificativi dei rapporti contrattuali n. 146609 e n.
4985343; non corrisponde soltanto l'importo. Questo dato non appare dirimente nel considerare il verbale come non riferibile alla controversia in esame.
Fatta questa precisazione, si rileva che parte opponente ha contestato la legittimazione attiva della CP 2 ritenendo non opponibili nei suoi confronti le diverse cessioni dei crediti originariamente contratti rispettivamente con CP 4 e con [...]
Controparte 5
L'eccezione è fondata e merita accoglimento, con assorbimento di ogni altro motivo.
Ebbene, occorre a tal proposito rammentare che il soggetto cessionario di un credito, ha l'onere di provare la propria legittimazione attiva;
onere che, come più volte ribadito da copiosa giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, non può ritenersi assolto a mezzo dell'allegata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco. Va, infatti,
evidenziato che la funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto. Invero, in proposito di cartolarizzazione del credito, la società cessionaria, che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato.
Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria, ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione e, quindi, dell'effettività
della cessione del credito.
L'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è da solo sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo al cessionario del credito, che è, pertanto, tenuto, lo si ribadisce, a documentare, ab origine, che il credito per il quale agisce è compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco giacché, in ogni fattispecie di cessione di crediti, il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione.
La verifica della legittimazione attiva del ricorrente, quale presupposto imprescindibile,
implica l'accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell'azione, indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda.
CP 2 è divenuta titolare del credito all'esito di una pluralità di trasferimenti, i cui relativi atti di cessione non sono stati tutti prodotti. Risultano infatti allegati al fascicolo monitorio l'atto di cessione tra Banca Ifis e CP_2 l'estratto della Gazzetta Ufficiale (Cfr.
Doc. n.1 Fascicolo monitorio), il contratto di cessione e lista dei crediti ceduti (Cfr all. 11
-
del monitorio). Non vi è prova però, delle originarie cessioni tra Banca Ifis e CP 4 e tra Banca Ifis e Controparte_5
Per tali motivi, l'opposizione merita accoglimento e determina la revoca del D.I. n 5532/2021
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della Controparte_2 e sono
liquidate in conformità al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018, con distrazione in favore dell'avv. Pierluigi Vicidomini.
PQM
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione avverso il decreto ingiuntivo n. 5532/2021, emesso dal tribunale di Salerno, così
provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n 5532/2021;
2) Condanna parte opposta soccombente al pagamento di € 3.809 (fase studio € 851, fase introduttiva € 602, fase istruttoria euro 903, fase decisionale € 1.453), oltre IVA e CPA
Pierluigi Vicidomini. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv.
Salerno, 15-1-2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta da Parte 2 avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1661/2016, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n. 1661/2016.
2) Dichiara il decreto ingiuntivo esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
3) Rigetta la domanda di risarcimento dei danni per violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.
4) Compensa le spese di lite.
5) Pone le spese di Ctu in via definitiva a carico di entrambe le parti. Salerno,
Il Giudice