Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/05/2025, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, I Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario Avv.
Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n.4756/2016 cui è riunito il NRG
3799/2021 avente ad oggetto: opposizione ingiunzione pagamento
TRA
già Parte_1 Parte_2 appresentato e difeso dall'Avv. Antonio Di Stefano presso il
[...]
cui studio elettivamente domicilia come in atti
-opponente
E
in persona del sindaco, legale rappresentante Controparte_1
pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Concilio con il quale elettivamente domicilia presso l'avvocatura del giusta Controparte_1
mandato in atti
-opposto-
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 9.05.2016, la società opponente alla
" €conveniva in giudizio il Parte_2
opponendosi alla ingiunzione di pagamento n.24184 del Controparte_1
6.04.2016 emessa dal suddetto comune settore tecnico e politiche comunitarie con il quale veniva ingiunto ai sensi degli artt.2 e ss. Del RD n.639/1910 alla società
1
ulteriori interessi legali fino al soddisfo, quale canone per la concessione a titolo oneroso di un chiostro adibito ad edicola di cui alla convenzione rep. 202/2011 ubicato in Piazza DO MO . l'opponente a tal riguardo esponeva di aver gestito per svariati anni l'edicola di giornali sita in alla Piazza A. MO e di CP_1
essere in possesso di tutte le autorizzazioni comunali necessarie. Esponeva ancora che il nell'anno 2004 a causa di lavori di riqualificazione imponeva lo CP_1 spostamento dell'edicola dalla Piazza A. MO prima in via Gramsci e poi in via
Turati, provocando quasi un azzeramento del fatturato dell'attività per sfavorevole allocazione dell'edicola e non solo vi era l'impossibilità di allaccio alla rete elettrica e alla linea internet.
Tutto ciò premesso chiedeva in via preliminare sospendere l'ingiunzione di pagamento impugnata e nel merito accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa creditoria perché illegittima ovvero revocare l'ingiunzione di pagamento opposta poiché l'immobile concesso in uso in ogni caso risulta assolutamente inidonea all'uso convenuto cui dovrebbe essere destinato;
in subordine considerare l'immobile concesso in uso quantomeno affetto da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito e per l'effetto stabilire un'adeguata riduzione del corrispettivo che si ritenesse dovuto;
in ogni caso scomputare dal calcolo delle cifre che si ritenessero dovute dal comune di le spese CP_1 sostenute dalla ditta per la manutenzione iniziale dell'immobile come da Pt_1
fatture allegate ovvero come da convenzione sottoscritta o nella misura che comunque si ritenesse congrua con vittoria di spese, diritti ed onorario del giudizio.-
Si costituiva in giudizio il il quale chiedeva preventivamente Controparte_1
la revoca del provvedimento di sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento e della ammissione della prova testimoniale;
nel merito accertare la legittimità del credito vantato dal comune e rigettare tutte le domande dell'opponente in quanto infondate in fatto e in diritto.- Nel corso del procedimento, passando per una serie di rinvii d'ufficio, veniva espletata la prova testimoniale richiesta da parte opponente e depositata la CTU disposta dal Giudice;
2 - All'udienza del 21.02.2025 l'avvocato dell'opponente comunicava che la
" si era sciolta in data Parte_2
19.12.2024 e che quindi il sig. in qualità di Parte_1
amministratore oltre che socio della già menzionata società, proseguiva il giudizio in nome proprio.- Il Giudice fissava quindi per la discussione l'udienza del
18.04.2025, concedendo alle parti termine fino a 10 giorni prima dell'udienza fissata per il deposito di note conclusive. A detta udienza la causa veniva trattenuta in decisione.-
…………..
La proposta opposizione ad ingiunzione va rigettata perché infondata in fatto e in diritto oltre che non provata. Il sig. è debitore nei confronti del Comune di Pt_1
del pagamento dei canoni per aver occupato l'area sine titulo. CP_1
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 1655 del 28 ottobre 1981 si autorizzava la sig.ra titolare della Licenza Comunale n° 418 per la vendita di Parte_3
giornali, ad installare temporaneamente un chiosco in via Italia (ora piazza DO
MO), fino al riattamento dello stabile in cui era sistemato l'esercizio commerciale danneggiato a seguito del sisma del 1980. Con scrittura privata del 29 gennaio 1983, registrata ad Eboli in data 04 febbraio 1983 al n° 132, la sig.ra vendeva Parte_3
al sig. l'esercizio di vendita di giornali e riviste nel Persona_1
predetto chiosco, il quale a sua volta con scrittura privata del 05 ottobre 1999,
(registrata ad Eboli in data II ottobre 1999 al n° 168 e trasmessa all'Ente in data 27 ottobre 1999 al n° di prot. 031216), cedeva e vendeva alla ditta " Parte_2
del Sig. For l'esercizio commerciale per la vendita di giornali e
[...] CP_2
riviste. II rilascio dell'area pubblica suddetta, occupata solo temporaneamente non risulta mai avvenuto, ma è evidente che ciò non può aver determinato la nascita del diritto del titolare dell'esercizio commerciale, a permanervi a tempo indeterminato nè a rivendicare pretese nei confronti della p.a..
In data 05 febbraio 2004 iniziavano i lavori dell'opera pubblica denominata
"Riqualificazione urbana per la sistemazione di piazza DO MO e tratti di strade limitrofe, viaGramsci, via Turati, via Trieste, corso Italia, incluso riorganizzazione viaria della zona e nuovo impianto di pubblica illuminazione", e, al fine di consentire
3 ed ultimare i lavori previsti, l'edicola provvisoriamente ivi allocata, veniva spostata, sempre in adiacenza alla stessa piazza, prima in via Turati e poi in via Gramsci. E' evidente che lo spostamento risultava indispensabile per l'effettuazione dei suddetti lavori e nessuna responsabilità o colpa può essere attribuita al di CP_1 CP_1
per aver esercitato il diritto di costruire la detta opera pubblica nel rispetto della normativa in materia, nemmeno per il ritardo nella esecuzione dei medesimi lavori attribuibili esclusivamente alla ditta esecutrice, successivamente fallita. Inoltre le sedi ove era stata spostata l'edicola dell'opponente, erano strade limitrofe alla piazza in questione, interessate anch'esse in parte dai lavori di rifacimento della piazza stessa, equindi anch'esse in posizione centrale e distanti pochi passi dalla medesima piazza. Nell'ambito dei predetti lavori di riqualificazione l'Ente realizzava un immobile all'interno della piazza e l'opponente erroneamente e unilateralmente, senza alcun impegno scritto del Comune di " si riservava il diritto alla CP_1
definitiva ubicazione in piazza DO MO, al completamento dei lavori". Giova a questo punto rammentare che nessun obbligo può nascere in capo alla Pubblica
Amministrazione in assenza di documentazione scritta.
CP_ L'asserito azzeramento del fatturato dell'attività gestita dalla , scaturita Pt_1
dai continui spostamenti e dal ritardo nell'esecuzione dei lavori di rifacimento della piazza DO MO non solo non risulta essere stato provato, ma risulta del tutto inverosimile e incomprensibile, se è vero come è vero, che il signor ha Pt_1
continuato a svolgere la sua attività nel suddetto immobile.-
Per quanto concerne più specificamente le lagnanze relative alla eccepita inidoneità del chiosco in questione, vi è da dire che il titolo autorizzatorio, ormai scaduto, stabiliva che la manutenzione ordinaria, le spese relative alle riparazioni di piccola manutenzione, le spese correnti di gestione della struttura erano a carico del
Concessionario, ivi comprese le spese per gli allacci. Il Ctu nel proprio elaborato ha puntualmente ed analiticamente descritto i criteri seguiti per il calcolo del canone dovuto dalla .- CP_4
4 Pertanto vanno condannati al pagamento della minor somma come quantificata dal
CTU.-
Le spese considerata la vetustà della controversia vanno compensate unitamente alle spese della CTU.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del giudice onorario avv.
Barbara Iorio definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel presente giudizio
1. Rigetta l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n.24184 del
6.4.2016 emessa dal che dichiara esecutiva;
Controparte_1
2. condanna l' opponente al pagamento in favore Parte_1
del della somma di Euro 23.992,84 oltre interessi Controparte_1
come richiesti;
3. compensa le spese tra le parti comprese quelle della CTU.
Così deciso in Salerno, 10 .05.2025
Il Giudice onorario
Avv. Barbara Iorio
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