Articolo 8 della Legge 14 febbraio 1990, n. 30
Articolo 7Articolo 9
Versione
24 giugno 1990
Art. 8. 1. L'uso del contrassegno di cui all'articolo 1 e' riservato all'organismo abilitato, anche come segno distintivo e per iniziative volte alla valorizzazione del prodotto tutelato.
Entrata in vigore il 24 giugno 1990
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