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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 28/11/2024, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 3931 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. Dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nel procedimento, iscritto al n. r. g. 3931/2024, su ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 09.10.2024 da:
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , con il patrocinio dell'Avv. EMANUELA CATALINI, elettivamente C.F._2 domiciliati in Petritoli (FM), c. da S. Antonio n. 149, presso il difensore, giusta delega in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e coniugi per matrimonio, contratto con rito concordatario il Parte_1 Parte_2
01.10.2005 in Montelparo ((FM) atto n. 3, parte II, Serie A, Anno 2005) e dal quale era nata la figlia, a Civitanova Marche (MC) il 23.02.2022, con ricorso ex art. 473 bis 51 Persona_1
c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.10.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. “i coniugi vivranno separati nel rispetto degli obblighi di legge, con reciproco impegno al mutuo rispetto, mantenendo, in ogni momento e luogo, una condotta civile, dignitosa, e rispettosa del ruolo di genitori che li accomuna;
1 2. la casa coniugale resterà nella disponibilità del sig. mentre la sig.ra si Parte_2 Parte_1
trasferirà nell'abitazione di sua proprietà, sita sempre a Montelparo, Via Castello n. 23;
3. la figlia minore sarà affidata in modo condiviso e paritario ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento alternato, secondo il seguente calendario: settimana 1: la bambina trascorrerà dal lunedì all'uscita dal nido, al martedì sera, con la mamma, presso l'abitazione materna, compreso il pernotto, e quindi ella l'accompagnerà al nido il mercoledì mattina successivo;
dal mercoledì, all'uscita dal nido, la bambina starà col padre fino al giovedì sera, compreso il pernotto, e quindi egli la accompagnerà al nido il venerdì successivo;
all'uscita dal nido, verrà prelevata dalla mamma che trascorrerà con la figlia il week end
(venerdì, sabato e domenica, compreso il pernotto) e la quale la accompagnerà al nido il lunedì successivo;
settimana 2: la bambina trascorrerà dal lunedì all'uscita dal nido al martedì sera con il padre, presso l'abitazione paterna, compreso il pernotto, e quindi egli l'accompagnerà al nido il mercoledì mattina successivo;
quel mercoledì, la madre preleverà la bambina all'uscita dal nido e starà con lei presso l'abitazione materna fino al giovedì sera, compreso il pernotto, e quindi la accompagnerà al nido il venerdì successivo;
dal venerdì all'uscita dal nido la bambina starà con il padre per il week end (venerdì, sabato e domenica, compreso il pernotto) ed egli la accompagnerà al nido il lunedì successivo;
4. visto il collocamento sostanzialmente paritario, le parti optano per il mantenimento diretto della minore, nei periodi di rispettiva permanenza, con l'eccezione delle spese straordinarie che graveranno sui genitori al
50 %, intendendosi tali quelle specificate dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Fermo;
5. su accordo dei genitori, ed in deroga al predetto Protocollo, le spese per l'abbigliamento ordinario, verranno considerate straordinarie e pertanto graveranno su entrambi in ragione del 50%;
6. tutte le spese straordinarie di tipo voluttuario e non necessarie per la figlia dovranno essere concordate preventivamente tra i genitori, sia quanto alla loro opportunità, sia quanto all'impegno di spesa. In caso di mancato accordo, il genitore che ha scelto sosterrà l'intero onere;
7. le spese straordinarie, necessarie e/o concordate sostenute da un solo genitore, verranno dall'altro rimborsate, per la quota di spettanza, entro 10 giorni dalla presentazione del documento attestante l'avvenuto pagamento, salvo diverso accordo tra i genitori stessi;
8. le parti concordano che l'assegno unico, attualmente percepito dalla sig.ra spetterà ai coniugi al Pt_1
50%, previo inoltro agli enti competenti, della relativa domanda da parte del sig. Pt_2
9. le detrazioni fiscali per la figlia spetteranno ad entrambi i genitori per la quota del 50%;
10. la bambina trascorrerà le festività, alternativamente, con ciascuno dei genitori;
i compleanni e le cerimonie che riguardano la figlia verranno festeggiate, possibilmente, insieme;
11. durante le vacanze estive, la bambina trascorrerà con ciascun genitore almeno una settimana consecutiva, il cui periodo verrà concordato con congruo anticipo;
2 12. le parti si impegnano a confrontarsi sulle esigenze della figlia, ed ogni eventuale decisione che incida sulla salute, benessere serenità della stessa, dovrà essere discussa e concordata tra i genitori;
13. ogni nuovo compagno di vita dei genitori, dovrà entrare a far parte della vita della minore in modo graduale e dovrà sempre prestarsi massima attenzione al rispetto del ruolo genitoriale dell'altro;
14. i coniugi dichiarano espressamente di essere economicamente autonomi ed autosufficienti, potendo entrambi contare su adeguati redditi propri e di non avere quindi reciproche pretese per assegni di mantenimento;
15. la sig.ra ha integralmente pagato l'impianto fotovoltaico esistente sulla casa coniugale di Pt_1
proprietà del sig. pertanto, ella continuerà a percepire i rimborsi da parte della società GSE s.p.a. Pt_2 sino alla scadenza del contratto con la società suddetta, dopodiché l'impianto resterà di proprietà del sig.
Pt_2
16. i coniugi dichiarano di non avere altri rapporti economici e patrimoniali da regolamentare, al di fuori di quelli sopra citati;
17. i genitori si concedono reciprocamente l'autorizzazione per il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio anche per la minore, ciò ai sensi dell'art.3 L.1185/1967 s.m.;
18. i genitori concordano che attualmente la residenza della minore resterà presso l'abitazione Per_1
materna a Montelparo, Via Castello n. 23 e che, qualora in futuro la sig.ra dovesse trasferirsi Pt_1 altrove, comunque ad una distanza di oltre 50 km dall'attuale paese di residenza, la residenza della minore verrà trasferita presso l'abitazione paterna in Montelparo, c.da Le Grazie n.6, e in tal caso le Per_1 parti ridetermineranno tempi e modalità di permanenza della figlia presso l'uno e l'altro genitore;
19. con la sottoscrizione del presente accordo i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale tra loro;
20. gli effetti del presente accordo decorreranno dalla data di sottoscrizione del medesimo;
21. le spese legali si intendono al 50% tra le parti”.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
* * *
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
3 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Quanto alle spese di lite, nulla deve prevedere il Tribunale, avendo le parti concordato un'apposita regolamentazione delle stesse, alla clausola n. 21 del sopracitato accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio in Montelparo (FM) il 01.10.2005;
2. Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3. Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montelparo (FM) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
5. Nulla sulle spese.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 19.11.2024
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice Rel. Est.
Dott.ssa Mariannunziata Taverna
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. Dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nel procedimento, iscritto al n. r. g. 3931/2024, su ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 09.10.2024 da:
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , con il patrocinio dell'Avv. EMANUELA CATALINI, elettivamente C.F._2 domiciliati in Petritoli (FM), c. da S. Antonio n. 149, presso il difensore, giusta delega in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e coniugi per matrimonio, contratto con rito concordatario il Parte_1 Parte_2
01.10.2005 in Montelparo ((FM) atto n. 3, parte II, Serie A, Anno 2005) e dal quale era nata la figlia, a Civitanova Marche (MC) il 23.02.2022, con ricorso ex art. 473 bis 51 Persona_1
c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.10.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. “i coniugi vivranno separati nel rispetto degli obblighi di legge, con reciproco impegno al mutuo rispetto, mantenendo, in ogni momento e luogo, una condotta civile, dignitosa, e rispettosa del ruolo di genitori che li accomuna;
1 2. la casa coniugale resterà nella disponibilità del sig. mentre la sig.ra si Parte_2 Parte_1
trasferirà nell'abitazione di sua proprietà, sita sempre a Montelparo, Via Castello n. 23;
3. la figlia minore sarà affidata in modo condiviso e paritario ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento alternato, secondo il seguente calendario: settimana 1: la bambina trascorrerà dal lunedì all'uscita dal nido, al martedì sera, con la mamma, presso l'abitazione materna, compreso il pernotto, e quindi ella l'accompagnerà al nido il mercoledì mattina successivo;
dal mercoledì, all'uscita dal nido, la bambina starà col padre fino al giovedì sera, compreso il pernotto, e quindi egli la accompagnerà al nido il venerdì successivo;
all'uscita dal nido, verrà prelevata dalla mamma che trascorrerà con la figlia il week end
(venerdì, sabato e domenica, compreso il pernotto) e la quale la accompagnerà al nido il lunedì successivo;
settimana 2: la bambina trascorrerà dal lunedì all'uscita dal nido al martedì sera con il padre, presso l'abitazione paterna, compreso il pernotto, e quindi egli l'accompagnerà al nido il mercoledì mattina successivo;
quel mercoledì, la madre preleverà la bambina all'uscita dal nido e starà con lei presso l'abitazione materna fino al giovedì sera, compreso il pernotto, e quindi la accompagnerà al nido il venerdì successivo;
dal venerdì all'uscita dal nido la bambina starà con il padre per il week end (venerdì, sabato e domenica, compreso il pernotto) ed egli la accompagnerà al nido il lunedì successivo;
4. visto il collocamento sostanzialmente paritario, le parti optano per il mantenimento diretto della minore, nei periodi di rispettiva permanenza, con l'eccezione delle spese straordinarie che graveranno sui genitori al
50 %, intendendosi tali quelle specificate dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Fermo;
5. su accordo dei genitori, ed in deroga al predetto Protocollo, le spese per l'abbigliamento ordinario, verranno considerate straordinarie e pertanto graveranno su entrambi in ragione del 50%;
6. tutte le spese straordinarie di tipo voluttuario e non necessarie per la figlia dovranno essere concordate preventivamente tra i genitori, sia quanto alla loro opportunità, sia quanto all'impegno di spesa. In caso di mancato accordo, il genitore che ha scelto sosterrà l'intero onere;
7. le spese straordinarie, necessarie e/o concordate sostenute da un solo genitore, verranno dall'altro rimborsate, per la quota di spettanza, entro 10 giorni dalla presentazione del documento attestante l'avvenuto pagamento, salvo diverso accordo tra i genitori stessi;
8. le parti concordano che l'assegno unico, attualmente percepito dalla sig.ra spetterà ai coniugi al Pt_1
50%, previo inoltro agli enti competenti, della relativa domanda da parte del sig. Pt_2
9. le detrazioni fiscali per la figlia spetteranno ad entrambi i genitori per la quota del 50%;
10. la bambina trascorrerà le festività, alternativamente, con ciascuno dei genitori;
i compleanni e le cerimonie che riguardano la figlia verranno festeggiate, possibilmente, insieme;
11. durante le vacanze estive, la bambina trascorrerà con ciascun genitore almeno una settimana consecutiva, il cui periodo verrà concordato con congruo anticipo;
2 12. le parti si impegnano a confrontarsi sulle esigenze della figlia, ed ogni eventuale decisione che incida sulla salute, benessere serenità della stessa, dovrà essere discussa e concordata tra i genitori;
13. ogni nuovo compagno di vita dei genitori, dovrà entrare a far parte della vita della minore in modo graduale e dovrà sempre prestarsi massima attenzione al rispetto del ruolo genitoriale dell'altro;
14. i coniugi dichiarano espressamente di essere economicamente autonomi ed autosufficienti, potendo entrambi contare su adeguati redditi propri e di non avere quindi reciproche pretese per assegni di mantenimento;
15. la sig.ra ha integralmente pagato l'impianto fotovoltaico esistente sulla casa coniugale di Pt_1
proprietà del sig. pertanto, ella continuerà a percepire i rimborsi da parte della società GSE s.p.a. Pt_2 sino alla scadenza del contratto con la società suddetta, dopodiché l'impianto resterà di proprietà del sig.
Pt_2
16. i coniugi dichiarano di non avere altri rapporti economici e patrimoniali da regolamentare, al di fuori di quelli sopra citati;
17. i genitori si concedono reciprocamente l'autorizzazione per il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio anche per la minore, ciò ai sensi dell'art.3 L.1185/1967 s.m.;
18. i genitori concordano che attualmente la residenza della minore resterà presso l'abitazione Per_1
materna a Montelparo, Via Castello n. 23 e che, qualora in futuro la sig.ra dovesse trasferirsi Pt_1 altrove, comunque ad una distanza di oltre 50 km dall'attuale paese di residenza, la residenza della minore verrà trasferita presso l'abitazione paterna in Montelparo, c.da Le Grazie n.6, e in tal caso le Per_1 parti ridetermineranno tempi e modalità di permanenza della figlia presso l'uno e l'altro genitore;
19. con la sottoscrizione del presente accordo i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale tra loro;
20. gli effetti del presente accordo decorreranno dalla data di sottoscrizione del medesimo;
21. le spese legali si intendono al 50% tra le parti”.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
* * *
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
3 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Quanto alle spese di lite, nulla deve prevedere il Tribunale, avendo le parti concordato un'apposita regolamentazione delle stesse, alla clausola n. 21 del sopracitato accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio in Montelparo (FM) il 01.10.2005;
2. Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3. Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montelparo (FM) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
5. Nulla sulle spese.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 19.11.2024
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice Rel. Est.
Dott.ssa Mariannunziata Taverna
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