Articolo 7 della Legge 12 dicembre 1986, n. 861
Articolo 6Articolo 8
Versione
15 dicembre 1986
Art. 7. Esclusioni soggettive dall'indulto 1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'indulto non si applica ai delinquenti abituali o professionali, sempre che la dichiarazione di abitualita' o professionalita' non sia estinta o revocata, ed a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575 , come modificate dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 .
Entrata in vigore il 15 dicembre 1986