Articolo 123 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
Articolo 122Articolo 124
Versione
15 gennaio 1977
Art. 123.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a pagare le spese, concernenti l'anno finanziario 1977, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429 , in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dei trasporti (appendice n. 1).
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977