CA
Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/09/2025, n. 4225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4225 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente-
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3845/2019 R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 12.05.2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di C.F._2
appello, dall'avvocato Mattia Niki Corso (C.F. ) presso il cui C.F._3 studio in Villaricca (NA), alla Via G.B. Vico n° 16, sono elettivamente domiciliati
-APPELLANTI
E
(C.F./ P.I. rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 P.IVA_1
R.G. n°3845/2019- Sentenza
- 1 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avvocato Gennaro
Santorelli (C.F. ), presso il cui studio in Napoli, alla Via C.F._4
Cervantes n° 55/5, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, in data 04-11.02.2015, Pt_2
in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio allora
[...] minore conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, Pt_1
l'odierna appellata nonché al fine di ottenere il risarcimento dei danni CP_2 patiti a seguito del sinistro verificatosi in data 13.04.2013, intorno alle ore 22.00, in
Giugliano in Campania (Na), al Corso Campano.
Quanto ai presupposti in fatto e in diritto posti a sostegno della domanda risarcitoria, parte attrice esponeva che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, il figlio minore a bordo del motociclo modello Honda SH 125 targato DR20467, Pt_1 guidato dal fratello , veniva investito dall'autovettura Smart targata Per_1
CA020FX, condotta nell'occasione da e di proprietà di Controparte_3 CP_2
, riportando lesioni consistenti in: “ Frattura spiroidea diafisaria distale di
[...]
tibia- Frattura composta sovra malleolare peroneale”.
2. Si costituiva in giudizio, in data 30.04.2015, la Compagnia Controparte_4
la quale impugnava la domanda chiedendone il rigetto.
[...]
3. Con atto di rinunzia del 18-25.05.2015, l'attore dichiarava di rinunziare alla pretesa risarcitoria nei confronti del proprietario dell'autovettura investitrice, limitando la domanda nei soli confronti della Compagnia assicurativa convenuta.
4. Si costituiva in giudizio, altresì, nel frattempo divenuto Parte_1
maggiorenne, il quale chiedeva che il risarcimento dei danni patiti fosse effettuato direttamente nei suoi confronti.
5. Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. VI comma;
ammessa ed assunta la prova testimoniale, espletata TU medico legale, precisate le conclusioni, la causa veniva
R.G. n°3845/2019- Sentenza
- 2 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
riservata in decisione all'udienza del 29.01.2019 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
6. Con sentenza n. 2007/2019 del 09.07.2019, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il Tribunale di Napoli Nord, dichiarava inammissibile la domanda avanzata in proprio da;
rigettava la domanda avanzata da Parte_2 Parte_1
dichiarava cessata nel resto la materia del contendere;
condannava, infine, Pt_2
e , in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite.
[...] Parte_1
Segnatamente il Giudice di prime cure, preliminarmente, rigettava l'eccezione di improcedibilità della domanda, considerata l'ottemperanza da parte dell'attore, al disposto di cui agli artt. 145 e 148 del D.lgs. n° 209/2005, dimostrata attraverso la produzione in giudizio di copia delle raccomandate inviate alla sede legale dalla compagnia assicuratrice convenuta;
rigettava, altresì, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dalla convenuta compagnia assicurativa, essendo stata proposta l'azione diretta ex art. 141 del Dlgs. n.209/2005; veniva affermata, infine, la carenza di legittimazione attiva dell'attore , non essendo Parte_2
stato dedotto in corso di causa, nell'assunto del primo Giudice, il diritto a tutela del quale lo stesso aveva invocato la tutela.
Nel merito, la domanda di nel frattempo divenuto Parte_1 maggiorenne, veniva considerata infondata, in quanto nel libello introduttivo era stata indicata una dinamica del sinistro non coincidente con quella emersa dalle risultanze istruttorie. Nella documentazione inviata alla compagnia assicurativa e nell'atto introduttivo, infatti, veniva rappresentato che il sinistro si era verificato a seguito dell'impatto tra l'autovettura e la parte destra del motociclo;
viceversa, dalle deposizioni rese dai testi escussi in corso di causa emergeva che l'impatto si verificava tra l'autovettura e la parte posteriore sinistra del motociclo, circostanza altresì rappresentata, già nell'agosto 2013 , in sede di perizia svolta dal consulente designato dalla compagnia assicurativa, dalla conducente dell'autoveicolo che si assumeva investitore, Attesa, pertanto, la suddetta Controparte_3 contraddittorietà, la domanda veniva rigettata in quanto non provata.
R.G. n°3845/2019- Sentenza
- 3 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
7. Avverso tale sentenza, notificata in data 11.07.2019, con atto di citazione notificato in data 31.07.2019 e hanno proposto Parte_1 Parte_2 appello, deducendo a sostegno due motivi.
8. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 17 febbraio 2020, si è costituita in giudizio l'odierna appellata la quale ha resistito al gravame, concludendo per la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. Nel merito, ne ha invocato il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite oltre accessori di legge.
9. È stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
10. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 31 luglio 2019, risultando rispettato il termine di decadenza di trenta giorni, di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta in data 11 luglio 2019.
11. Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità.
Al riguardo, mette conto rilevare che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt. 342, 345, 348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012.
In particolare, l'art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede che l'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
R.G. n°3845/2019- Sentenza
- 4 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte (Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n.
13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice.
12. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
12.1 Segnatamente, con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno denunciato l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, nel dichiarare inammissibile la domanda proposta da osservando che, non risultando Parte_2 rappresentata la sua qualità di trasportato né quella di danneggiato ad altro titolo, non risulterebbe dedotto il diritto a tutela del quale tale attore aveva agito in proprio.
Difformemente da quanto ritenuto dal Tribunale, a dire dell'impugnante, Pt_2 aveva prospettato la sua qualità di danneggiato in proprio, chiedendo il
[...]
R.G. n°3845/2019- Sentenza
- 5 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
riconoscimento della somma pari ad € 15.314,33, a titolo di danno patrimoniale, per le spese mediche sostenute in favore del figlio, oltre che del danno morale patito in proprio, effetti lesivi tutti conseguenti al sinistro oggetto di causa.
In quest'ottica, nell'assunto dell'impugnante, era stata versata in atti tutta la documentazione comprovante le suddette spese, che trovavano rispondenza nelle lesioni accertate nell'elaborato peritale a firma del dott. Per_2
12.2 Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno poi censurato la sentenza di primo grado per aver erroneamente ritenuto la domanda sfornita del necessario supporto probatorio, in ragione della discrasia tra la dinamica descritta nell'atto di citazione, in cui era prospettato un impatto tra l'autovettura ed il motociclo indicato, al lato destro di quest'ultimo, e quella emergente dalle risultanze istruttorie, da cui era emerso un impatto riguardante la parte posteriore sinistra del motociclo.
A confutare le conclusioni raggiunte sul punto dal Tribunale, gli impugnanti hanno protestato che nelle memorie di cui al primo e secondo termine dell'art. 183, sesto comma, c.p.c. era stato precisato che la dinamica del sinistro descritta in citazione, laddove era stato allegato che il motociclo era stato investito sul lato destro anziché sul lato sinistro, era inficiata da un mero errore materiale.
Secondo quanto dedotto con tale secondo motivo, inoltre, erronea era la quantificazione dei danni a cui era pervenuto l'ausiliario nominato in corso di causa;
al riguardo, andava considerato che il TU nominato nel giudizio di prime cure non aveva offerto adeguato riscontro ai rilievi critici formulati dal consulente di parte attrice.
A dure degli appellanti, il nominato TU avrebbe, in maniera apodittica, deciso di rinunciare all'aritmetica del danno differenziale;
altresì escludendo, in modo altrettanto apodittico, che la menomazione riportata potesse avere incidenza sulla futura attività lavorativa dell'attore. Peraltro, secondo quanto denunciato dagli appellanti, l'ausiliario giudiziale avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla congruità e alla necessità delle spese sostenute. Alla luce dei suddetti motivi, chiedono che venga conferito nuovo incarico peritale.
13. Gli argomenti che precedono non possono essere condivisi.
R.G. n°3845/2019- Sentenza
- 6 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
In ossequio al principio della ragione più liquida - che, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate dagli artt. 24 e 111 Cost. (cfr. in termini espressi, Cass. 11 novembre 2011, n. 23621 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass. sez. un., 12 ottobre 2011, n. 20932; Cass., sez. un., 9 ottobre 2008, n.24883; Cass., sez. un., 18 dicembre 2008, n. 29523; Cass. 16 maggio 2006, n. 11356; Cass. S.U. n. 9936 del 2014) – è opportuna la preventiva disamina delle censure formulate con il secondo motivo di gravame, assorbente, pur se logicamente subordinato.
Con tale motivo, gli appellanti hanno censurato l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, nel ritenere non provata la domanda risarcitoria, considerata l'assenza di corrispondenza tra la dinamica descritta nella lettera di messa in mora inviata alla compagnia assicurativa e nell'atto di citazione con quella emersa nelle risultanze istruttorie.
I rilievi svolti al riguardo dalla parte appellante non appaiono, anche alla luce delle circostanze di fatto evidenziate dalla società appellata, in alcun modo idonei a sovvertire il segno della sentenza impugnata.
A dispetto, invero, delle censurate incongruenze in cui il giudice di primo grado sarebbe incorso nella valutazione della prova testimoniale, questa Corte distrettuale reputa, sulla scorta di una complessiva rivalutazione del materiale probatorio acquisito, e delle emergenze fattuali segnalate dalla società assicuratrice, corretto il ragionamento logico-giuridico, in forza del quale il primo giudice ha ritenuto non provati i fatti costitutivi della domanda risarcitoria proposta dagli odierni appellanti.
Invero, nel costituirsi in giudizio, la società appellata ha evidenziato una serie di incongruenze tali da indurre a dubitare dell'effettiva verificazione del sinistro oggetto di causa, secondo le modalità descritte dalla parte impugnante, e comunque, della
R.G. n°3845/2019- Sentenza
- 7 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
ricorrenza del nesso di derivazione eziologica dei danni lamentati dal fatto lesivo descritto in citazione.
In particolare, l'assicuratrice ha al riguardo allegato: la sospetta “sinistrosità” del motociclo assicurato considerato che, dalla visura ANIA relativa al motociclo de quo,
è risultato che lo stesso è risultato coinvolto, tra il 20.03.2010 ed il 13.04.2013 in ben
5 sinistri, 4 dei quali occorsi nell'anno in cui sul motoveicolo è stata attivata la polizza con la compagnia convenuta;
le pregresse lesioni all'arto sinistro relative ad un sinistro avvenuto circa sette mesi prima del sinistro oggetto del presente giudizio,
e precisamente in data 26.08.2012, all'esito del quale al veniva Parte_1 riconosciuta una invalidità permanente pari al 10%, per lesioni sempre relative alla gamba sinistra. Infine, la compagnia assicuratrice convenuta ha evidenziato la non compatibilità dei danni che si assumevano subiti rispetto ai fatti rappresentati dal danneggiato, che nella diffida inviata alla compagnia assicurativa e nell'atto di citazione aveva affermato che il ciclomotore sarebbe stato investito sul lato destro, laddove dalla restante documentazione, dalle risultanze della perizia e dalle altre risultanze istruttorie era emerso che gli esiti da urto diretto erano localizzati sul lato sinistro del mezzo, circostanza quest'ultima confermata anche dalla conducente del mezzo presunto investitore . Controparte_3
Appare allora evidente che, a fronte delle evidenziate anomalie - non efficacemente superate, ad avviso del Collegio - la valutazione dell'attendibilità della deposizione dei due testi escussi si impone con particolare rigore. Al riguardo, reputa questa Corte che le deposizioni dei testi addotti, e , non Testimone_1 Testimone_2
superino il vaglio di attendibilità, e non siano, di per sé, idonee a suffragare il fatto storico dedotto in citazione né, tanto meno, il nesso di derivazione eziologica tra tale fatto e le lesioni patite da . Infatti, il teste , escusso Parte_1 Testimone_2 all'udienza del 20.06.2017, ha, in primo luogo, riferito di non ricordare con certezza il giorno del sinistro dichiarando: “nel 2013, nel mese di aprile, non ricordo di preciso il giorno…”, inoltre, lo stesso con riferimento al punto d'urto ha riferito “adr sul capo 2: l'auto urtò il lato di dietro sinistro del motorino”; infine nel riferire la dinamica del sinistro il predetto teste ha dichiarato: “ricordo che un motorino SH di colore scuro nero o blu che percorreva la sua strada fu investito da una Smart di
R.G. n°3845/2019- Sentenza
- 8 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
colore scuro che uscì da una traversa”. Viceversa, il teste , escusso Testimone_1
alla medesima udienza, ha riferito: “devo precisare che non ho assistito alla dinamica del sinistro perché mi sono avvicinato dopo aver sentito l'urto per prestare soccorso”, “… sul luogo del sinistro non vi è un incrocio o una intersezione”.
Alla luce delle sopra menzionate deposizioni testimoniali, evidentemente discordanti, non può in alcun modo ritenersi assolto l'onere probatorio, incombente sugli odierni appellanti.
Per un verso, infatti, va evidenziata la discrasia, già valorizzata dal primo Giudice, tra l'iniziale prospettazione, dalla quale si evince che l'impatto si è verificato tra la e la parte destra del motociclo, e le prove testimoniali, da cui invece si CP_5
desume che lo scontro ebbe a verificarsi tra la Smart e la parte anteriore sinistra del motociclo;
per altro verso, neppure può sottacersi che dal racconto dei testi, uno solo dei quali ha dichiarato di aver personalmente assistito al sinistro, emergono ulteriori discrepanze, meritevoli di considerazione. Segnatamente, mentre il teste Tes_2
nel corso della deposizione ha dichiarato che il motociclo venne investito da
[...]
una Smart che: “usciva da una traversa”; il teste , in evidente contrasto, ha Tes_1 riferito che: “sul luogo del sinistro non vi è un incrocio o una intersezione”: il racconto dei testi, con ogni evidenza, non permette in alcun modo di comprendere quale sia stata la traiettoria dei veicoli e la manovra effettivamente eseguita dalla
Smart, non risultando tra l'altro indicato nei capitoli di prova, come correttamente evidenziato dal Tribunale, in quale direzione procedesse l'autovettura e da dove provenisse.
Tali discordanze, lungi dall'investire dettagli accessori e secondari nella ricostruzione del preteso scontro, concernono, invece, circostanze fattuali determinanti al fine di vagliare l'intrinseca logicità e coerenza delle dichiarazioni rese dai testi, tanto più ove si tenga conto dei molteplici elementi sopra esposti, non efficacemente contestati dagli attori, idonei a ingenerare dubbi sull'effettiva sussistenza del fatto storico e delle modalità di verificazione dello stesso. Gli elementi fortemente contraddittori tra la dinamica del sinistro riportata in citazione e quella descritta dai testi, nonché la discrasia tra le deposizioni di questi ultimi escludono, come ben ritenuto dal
R.G. n°3845/2019- Sentenza
- 9 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
Tribunale, che sia stata raggiunta la prova della dinamica del sinistro dedotta a fondamento della richiesta risarcitoria.
Appare infine inutile protestare, alla luce dei rilievi finora svolti, che “le correzioni” in ordine ai punti d'urto e alla dinamica del sinistro siano state tempestivamente eseguite, dagli appellanti, nel giudizio di primo grado, nel rispetto del termine per le preclusioni assertive, di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c.; pur non dubitandosi della correttezza, in diritto, di tale affermazione, gli argomenti che precedono inducono questa Corte a condividere il ragionamento seguito dal primo Giudice e ad escludere, pertanto, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte attrice, ai sensi dell'art. 2697, 1° comma, c.c.
Ne risulta assorbita ogni questione sollevata dagli impugnanti, in ordine alla quantificazione dei danni operata dal consulente tecnico, che si assume erronea, ed alla conseguente richiesta di rinnovo della consulenza.
Alla luce dei rilievi che precedono, deve poi escludersi che sussista un effettivo interesse all'esame del primo motivo di gravame, teso a censurare la sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibili le domande proposte iure proprio da
[...]
che aveva invocato il risarcimento del danno patrimoniale, Parte_2
commisurato alla somma di €15.314,33, relativa alle spese mediche sostenute nell'interesse del figlio, oltre che il risarcimento del danno morale patito in proprio,
a causa delle lesioni subite da . Parte_1
Non erra invero l'appellante nell'affermare che le domande da lui Parte_2 proposte non avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili, avendo, fin dall'atto introduttivo del giudizio, invocato in proprio il riconoscimento di tali poste risarcitorie.
Tuttavia, una tale censura potrebbe giovare all' impugnante solo ove si ritenessero condivisibili le critiche formulate alla decisione del Giudice di primo grado in ordine alla riscontrata carenza probatoria dei fatti costitutivi della domanda, e cioè del fatto storico asseritamente produttivo dei danni, che ha determinato il rigetto nel merito delle domande risarcitorie.
E tanto alla stregua di un approccio pragmatico rispettoso della consolidata giurisprudenza della Corte regolatrice, secondo cui anche le deduzioni concernenti
R.G. n°3845/2019- Sentenza
- 10 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
l'osservanza delle regole processuali, ivi comprese quelle volte a garantire il rispetto del principio del contraddittorio, soggiacciono al principio dell'interesse al gravame,
e cioè alla verifica dell'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del mezzo azionato (confr. Cass. sez. 3, Sentenza n. 7253 del
22/03/2013; Cass. civ. 23 maggio 2008, n. 13373).
Discende da quanto precede il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza impugnata.
14. La soccombenza della parte appellante governa le spese di lite relative al presente grado che, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta dalla parte convenuta, si liquidano come da dispositivo che segue.
15. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n° 2007/2019, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
2) Condanna gli appellanti in solido tra loro alla refusione delle spese di lite relative al presente grado di giudizio in favore della parte appellata, che liquida in complessivi € 6.946,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
3) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo
R.G. n°3845/2019- Sentenza
- 11 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Martorana Dott.ssa Alessandra Piscitiello
R.G. n°3845/2019- Sentenza
- 12 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente-
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3845/2019 R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 12.05.2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di C.F._2
appello, dall'avvocato Mattia Niki Corso (C.F. ) presso il cui C.F._3 studio in Villaricca (NA), alla Via G.B. Vico n° 16, sono elettivamente domiciliati
-APPELLANTI
E
(C.F./ P.I. rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 P.IVA_1
R.G. n°3845/2019- Sentenza
- 1 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avvocato Gennaro
Santorelli (C.F. ), presso il cui studio in Napoli, alla Via C.F._4
Cervantes n° 55/5, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, in data 04-11.02.2015, Pt_2
in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio allora
[...] minore conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, Pt_1
l'odierna appellata nonché al fine di ottenere il risarcimento dei danni CP_2 patiti a seguito del sinistro verificatosi in data 13.04.2013, intorno alle ore 22.00, in
Giugliano in Campania (Na), al Corso Campano.
Quanto ai presupposti in fatto e in diritto posti a sostegno della domanda risarcitoria, parte attrice esponeva che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, il figlio minore a bordo del motociclo modello Honda SH 125 targato DR20467, Pt_1 guidato dal fratello , veniva investito dall'autovettura Smart targata Per_1
CA020FX, condotta nell'occasione da e di proprietà di Controparte_3 CP_2
, riportando lesioni consistenti in: “ Frattura spiroidea diafisaria distale di
[...]
tibia- Frattura composta sovra malleolare peroneale”.
2. Si costituiva in giudizio, in data 30.04.2015, la Compagnia Controparte_4
la quale impugnava la domanda chiedendone il rigetto.
[...]
3. Con atto di rinunzia del 18-25.05.2015, l'attore dichiarava di rinunziare alla pretesa risarcitoria nei confronti del proprietario dell'autovettura investitrice, limitando la domanda nei soli confronti della Compagnia assicurativa convenuta.
4. Si costituiva in giudizio, altresì, nel frattempo divenuto Parte_1
maggiorenne, il quale chiedeva che il risarcimento dei danni patiti fosse effettuato direttamente nei suoi confronti.
5. Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. VI comma;
ammessa ed assunta la prova testimoniale, espletata TU medico legale, precisate le conclusioni, la causa veniva
R.G. n°3845/2019- Sentenza
- 2 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
riservata in decisione all'udienza del 29.01.2019 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
6. Con sentenza n. 2007/2019 del 09.07.2019, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il Tribunale di Napoli Nord, dichiarava inammissibile la domanda avanzata in proprio da;
rigettava la domanda avanzata da Parte_2 Parte_1
dichiarava cessata nel resto la materia del contendere;
condannava, infine, Pt_2
e , in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite.
[...] Parte_1
Segnatamente il Giudice di prime cure, preliminarmente, rigettava l'eccezione di improcedibilità della domanda, considerata l'ottemperanza da parte dell'attore, al disposto di cui agli artt. 145 e 148 del D.lgs. n° 209/2005, dimostrata attraverso la produzione in giudizio di copia delle raccomandate inviate alla sede legale dalla compagnia assicuratrice convenuta;
rigettava, altresì, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dalla convenuta compagnia assicurativa, essendo stata proposta l'azione diretta ex art. 141 del Dlgs. n.209/2005; veniva affermata, infine, la carenza di legittimazione attiva dell'attore , non essendo Parte_2
stato dedotto in corso di causa, nell'assunto del primo Giudice, il diritto a tutela del quale lo stesso aveva invocato la tutela.
Nel merito, la domanda di nel frattempo divenuto Parte_1 maggiorenne, veniva considerata infondata, in quanto nel libello introduttivo era stata indicata una dinamica del sinistro non coincidente con quella emersa dalle risultanze istruttorie. Nella documentazione inviata alla compagnia assicurativa e nell'atto introduttivo, infatti, veniva rappresentato che il sinistro si era verificato a seguito dell'impatto tra l'autovettura e la parte destra del motociclo;
viceversa, dalle deposizioni rese dai testi escussi in corso di causa emergeva che l'impatto si verificava tra l'autovettura e la parte posteriore sinistra del motociclo, circostanza altresì rappresentata, già nell'agosto 2013 , in sede di perizia svolta dal consulente designato dalla compagnia assicurativa, dalla conducente dell'autoveicolo che si assumeva investitore, Attesa, pertanto, la suddetta Controparte_3 contraddittorietà, la domanda veniva rigettata in quanto non provata.
R.G. n°3845/2019- Sentenza
- 3 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
7. Avverso tale sentenza, notificata in data 11.07.2019, con atto di citazione notificato in data 31.07.2019 e hanno proposto Parte_1 Parte_2 appello, deducendo a sostegno due motivi.
8. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 17 febbraio 2020, si è costituita in giudizio l'odierna appellata la quale ha resistito al gravame, concludendo per la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. Nel merito, ne ha invocato il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite oltre accessori di legge.
9. È stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
10. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 31 luglio 2019, risultando rispettato il termine di decadenza di trenta giorni, di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta in data 11 luglio 2019.
11. Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità.
Al riguardo, mette conto rilevare che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt. 342, 345, 348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012.
In particolare, l'art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede che l'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
R.G. n°3845/2019- Sentenza
- 4 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte (Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n.
13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice.
12. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
12.1 Segnatamente, con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno denunciato l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, nel dichiarare inammissibile la domanda proposta da osservando che, non risultando Parte_2 rappresentata la sua qualità di trasportato né quella di danneggiato ad altro titolo, non risulterebbe dedotto il diritto a tutela del quale tale attore aveva agito in proprio.
Difformemente da quanto ritenuto dal Tribunale, a dire dell'impugnante, Pt_2 aveva prospettato la sua qualità di danneggiato in proprio, chiedendo il
[...]
R.G. n°3845/2019- Sentenza
- 5 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
riconoscimento della somma pari ad € 15.314,33, a titolo di danno patrimoniale, per le spese mediche sostenute in favore del figlio, oltre che del danno morale patito in proprio, effetti lesivi tutti conseguenti al sinistro oggetto di causa.
In quest'ottica, nell'assunto dell'impugnante, era stata versata in atti tutta la documentazione comprovante le suddette spese, che trovavano rispondenza nelle lesioni accertate nell'elaborato peritale a firma del dott. Per_2
12.2 Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno poi censurato la sentenza di primo grado per aver erroneamente ritenuto la domanda sfornita del necessario supporto probatorio, in ragione della discrasia tra la dinamica descritta nell'atto di citazione, in cui era prospettato un impatto tra l'autovettura ed il motociclo indicato, al lato destro di quest'ultimo, e quella emergente dalle risultanze istruttorie, da cui era emerso un impatto riguardante la parte posteriore sinistra del motociclo.
A confutare le conclusioni raggiunte sul punto dal Tribunale, gli impugnanti hanno protestato che nelle memorie di cui al primo e secondo termine dell'art. 183, sesto comma, c.p.c. era stato precisato che la dinamica del sinistro descritta in citazione, laddove era stato allegato che il motociclo era stato investito sul lato destro anziché sul lato sinistro, era inficiata da un mero errore materiale.
Secondo quanto dedotto con tale secondo motivo, inoltre, erronea era la quantificazione dei danni a cui era pervenuto l'ausiliario nominato in corso di causa;
al riguardo, andava considerato che il TU nominato nel giudizio di prime cure non aveva offerto adeguato riscontro ai rilievi critici formulati dal consulente di parte attrice.
A dure degli appellanti, il nominato TU avrebbe, in maniera apodittica, deciso di rinunciare all'aritmetica del danno differenziale;
altresì escludendo, in modo altrettanto apodittico, che la menomazione riportata potesse avere incidenza sulla futura attività lavorativa dell'attore. Peraltro, secondo quanto denunciato dagli appellanti, l'ausiliario giudiziale avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla congruità e alla necessità delle spese sostenute. Alla luce dei suddetti motivi, chiedono che venga conferito nuovo incarico peritale.
13. Gli argomenti che precedono non possono essere condivisi.
R.G. n°3845/2019- Sentenza
- 6 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
In ossequio al principio della ragione più liquida - che, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate dagli artt. 24 e 111 Cost. (cfr. in termini espressi, Cass. 11 novembre 2011, n. 23621 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass. sez. un., 12 ottobre 2011, n. 20932; Cass., sez. un., 9 ottobre 2008, n.24883; Cass., sez. un., 18 dicembre 2008, n. 29523; Cass. 16 maggio 2006, n. 11356; Cass. S.U. n. 9936 del 2014) – è opportuna la preventiva disamina delle censure formulate con il secondo motivo di gravame, assorbente, pur se logicamente subordinato.
Con tale motivo, gli appellanti hanno censurato l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, nel ritenere non provata la domanda risarcitoria, considerata l'assenza di corrispondenza tra la dinamica descritta nella lettera di messa in mora inviata alla compagnia assicurativa e nell'atto di citazione con quella emersa nelle risultanze istruttorie.
I rilievi svolti al riguardo dalla parte appellante non appaiono, anche alla luce delle circostanze di fatto evidenziate dalla società appellata, in alcun modo idonei a sovvertire il segno della sentenza impugnata.
A dispetto, invero, delle censurate incongruenze in cui il giudice di primo grado sarebbe incorso nella valutazione della prova testimoniale, questa Corte distrettuale reputa, sulla scorta di una complessiva rivalutazione del materiale probatorio acquisito, e delle emergenze fattuali segnalate dalla società assicuratrice, corretto il ragionamento logico-giuridico, in forza del quale il primo giudice ha ritenuto non provati i fatti costitutivi della domanda risarcitoria proposta dagli odierni appellanti.
Invero, nel costituirsi in giudizio, la società appellata ha evidenziato una serie di incongruenze tali da indurre a dubitare dell'effettiva verificazione del sinistro oggetto di causa, secondo le modalità descritte dalla parte impugnante, e comunque, della
R.G. n°3845/2019- Sentenza
- 7 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
ricorrenza del nesso di derivazione eziologica dei danni lamentati dal fatto lesivo descritto in citazione.
In particolare, l'assicuratrice ha al riguardo allegato: la sospetta “sinistrosità” del motociclo assicurato considerato che, dalla visura ANIA relativa al motociclo de quo,
è risultato che lo stesso è risultato coinvolto, tra il 20.03.2010 ed il 13.04.2013 in ben
5 sinistri, 4 dei quali occorsi nell'anno in cui sul motoveicolo è stata attivata la polizza con la compagnia convenuta;
le pregresse lesioni all'arto sinistro relative ad un sinistro avvenuto circa sette mesi prima del sinistro oggetto del presente giudizio,
e precisamente in data 26.08.2012, all'esito del quale al veniva Parte_1 riconosciuta una invalidità permanente pari al 10%, per lesioni sempre relative alla gamba sinistra. Infine, la compagnia assicuratrice convenuta ha evidenziato la non compatibilità dei danni che si assumevano subiti rispetto ai fatti rappresentati dal danneggiato, che nella diffida inviata alla compagnia assicurativa e nell'atto di citazione aveva affermato che il ciclomotore sarebbe stato investito sul lato destro, laddove dalla restante documentazione, dalle risultanze della perizia e dalle altre risultanze istruttorie era emerso che gli esiti da urto diretto erano localizzati sul lato sinistro del mezzo, circostanza quest'ultima confermata anche dalla conducente del mezzo presunto investitore . Controparte_3
Appare allora evidente che, a fronte delle evidenziate anomalie - non efficacemente superate, ad avviso del Collegio - la valutazione dell'attendibilità della deposizione dei due testi escussi si impone con particolare rigore. Al riguardo, reputa questa Corte che le deposizioni dei testi addotti, e , non Testimone_1 Testimone_2
superino il vaglio di attendibilità, e non siano, di per sé, idonee a suffragare il fatto storico dedotto in citazione né, tanto meno, il nesso di derivazione eziologica tra tale fatto e le lesioni patite da . Infatti, il teste , escusso Parte_1 Testimone_2 all'udienza del 20.06.2017, ha, in primo luogo, riferito di non ricordare con certezza il giorno del sinistro dichiarando: “nel 2013, nel mese di aprile, non ricordo di preciso il giorno…”, inoltre, lo stesso con riferimento al punto d'urto ha riferito “adr sul capo 2: l'auto urtò il lato di dietro sinistro del motorino”; infine nel riferire la dinamica del sinistro il predetto teste ha dichiarato: “ricordo che un motorino SH di colore scuro nero o blu che percorreva la sua strada fu investito da una Smart di
R.G. n°3845/2019- Sentenza
- 8 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
colore scuro che uscì da una traversa”. Viceversa, il teste , escusso Testimone_1
alla medesima udienza, ha riferito: “devo precisare che non ho assistito alla dinamica del sinistro perché mi sono avvicinato dopo aver sentito l'urto per prestare soccorso”, “… sul luogo del sinistro non vi è un incrocio o una intersezione”.
Alla luce delle sopra menzionate deposizioni testimoniali, evidentemente discordanti, non può in alcun modo ritenersi assolto l'onere probatorio, incombente sugli odierni appellanti.
Per un verso, infatti, va evidenziata la discrasia, già valorizzata dal primo Giudice, tra l'iniziale prospettazione, dalla quale si evince che l'impatto si è verificato tra la e la parte destra del motociclo, e le prove testimoniali, da cui invece si CP_5
desume che lo scontro ebbe a verificarsi tra la Smart e la parte anteriore sinistra del motociclo;
per altro verso, neppure può sottacersi che dal racconto dei testi, uno solo dei quali ha dichiarato di aver personalmente assistito al sinistro, emergono ulteriori discrepanze, meritevoli di considerazione. Segnatamente, mentre il teste Tes_2
nel corso della deposizione ha dichiarato che il motociclo venne investito da
[...]
una Smart che: “usciva da una traversa”; il teste , in evidente contrasto, ha Tes_1 riferito che: “sul luogo del sinistro non vi è un incrocio o una intersezione”: il racconto dei testi, con ogni evidenza, non permette in alcun modo di comprendere quale sia stata la traiettoria dei veicoli e la manovra effettivamente eseguita dalla
Smart, non risultando tra l'altro indicato nei capitoli di prova, come correttamente evidenziato dal Tribunale, in quale direzione procedesse l'autovettura e da dove provenisse.
Tali discordanze, lungi dall'investire dettagli accessori e secondari nella ricostruzione del preteso scontro, concernono, invece, circostanze fattuali determinanti al fine di vagliare l'intrinseca logicità e coerenza delle dichiarazioni rese dai testi, tanto più ove si tenga conto dei molteplici elementi sopra esposti, non efficacemente contestati dagli attori, idonei a ingenerare dubbi sull'effettiva sussistenza del fatto storico e delle modalità di verificazione dello stesso. Gli elementi fortemente contraddittori tra la dinamica del sinistro riportata in citazione e quella descritta dai testi, nonché la discrasia tra le deposizioni di questi ultimi escludono, come ben ritenuto dal
R.G. n°3845/2019- Sentenza
- 9 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
Tribunale, che sia stata raggiunta la prova della dinamica del sinistro dedotta a fondamento della richiesta risarcitoria.
Appare infine inutile protestare, alla luce dei rilievi finora svolti, che “le correzioni” in ordine ai punti d'urto e alla dinamica del sinistro siano state tempestivamente eseguite, dagli appellanti, nel giudizio di primo grado, nel rispetto del termine per le preclusioni assertive, di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c.; pur non dubitandosi della correttezza, in diritto, di tale affermazione, gli argomenti che precedono inducono questa Corte a condividere il ragionamento seguito dal primo Giudice e ad escludere, pertanto, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte attrice, ai sensi dell'art. 2697, 1° comma, c.c.
Ne risulta assorbita ogni questione sollevata dagli impugnanti, in ordine alla quantificazione dei danni operata dal consulente tecnico, che si assume erronea, ed alla conseguente richiesta di rinnovo della consulenza.
Alla luce dei rilievi che precedono, deve poi escludersi che sussista un effettivo interesse all'esame del primo motivo di gravame, teso a censurare la sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibili le domande proposte iure proprio da
[...]
che aveva invocato il risarcimento del danno patrimoniale, Parte_2
commisurato alla somma di €15.314,33, relativa alle spese mediche sostenute nell'interesse del figlio, oltre che il risarcimento del danno morale patito in proprio,
a causa delle lesioni subite da . Parte_1
Non erra invero l'appellante nell'affermare che le domande da lui Parte_2 proposte non avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili, avendo, fin dall'atto introduttivo del giudizio, invocato in proprio il riconoscimento di tali poste risarcitorie.
Tuttavia, una tale censura potrebbe giovare all' impugnante solo ove si ritenessero condivisibili le critiche formulate alla decisione del Giudice di primo grado in ordine alla riscontrata carenza probatoria dei fatti costitutivi della domanda, e cioè del fatto storico asseritamente produttivo dei danni, che ha determinato il rigetto nel merito delle domande risarcitorie.
E tanto alla stregua di un approccio pragmatico rispettoso della consolidata giurisprudenza della Corte regolatrice, secondo cui anche le deduzioni concernenti
R.G. n°3845/2019- Sentenza
- 10 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
l'osservanza delle regole processuali, ivi comprese quelle volte a garantire il rispetto del principio del contraddittorio, soggiacciono al principio dell'interesse al gravame,
e cioè alla verifica dell'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del mezzo azionato (confr. Cass. sez. 3, Sentenza n. 7253 del
22/03/2013; Cass. civ. 23 maggio 2008, n. 13373).
Discende da quanto precede il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza impugnata.
14. La soccombenza della parte appellante governa le spese di lite relative al presente grado che, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta dalla parte convenuta, si liquidano come da dispositivo che segue.
15. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n° 2007/2019, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
2) Condanna gli appellanti in solido tra loro alla refusione delle spese di lite relative al presente grado di giudizio in favore della parte appellata, che liquida in complessivi € 6.946,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
3) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo
R.G. n°3845/2019- Sentenza
- 11 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Martorana Dott.ssa Alessandra Piscitiello
R.G. n°3845/2019- Sentenza
- 12 -