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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14369/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Guido Marcelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14369/2021 promossa da:
Parte_1
Con il patrocinio dell'avv. FLORIO LUCA EDGARDO
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
con sede in Roma via Guglielmo Marconi n.440. C.F. in persona del suo liquidatore sig. P.IVA_1
elett.te dom.to in Roma via Monte Santo n.10/a presso lo studio dell'Avv. Alessandro Controparte_2
Foschiani, dal quale è rapp.to e difeso
CONVENUTA
E
1 Arch. Controparte_3
elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Boccardo n. 26/A, presso lo studio degli Avvocati Gennaro
Fredella e Marco Marchegiani da cui è rappresentato e difeso
CONVENUTO
NONCHE'
Controparte_4
con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, in persona dei procuratori Dott. CP_5
e Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Magnanti (c.f.
[...] CP_6
fax 0688818970, pec quale C.F._1 Email_1
domicilio digitale ex art. 16 sexies D.L. 179/12
TERZO CHIAMATO
dott. , C.F.: nato ad [...], il [...], e Controparte_7 CodiceFiscale_2
residente in [...], ed ivi elettivamente domiciliato, in via Tevere n. 15, presso lo studio dell'avv. Maurizio Imbriano
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
OGGETTO: risarcimento danni da infiltrazioni e responsabilità del direttore dei lavori
2 IN FATTO E IN DIRITTO
La Signora ha evocato in giudizio la e l'arch. Parte_1 Controparte_1 [...]
chiedendone la condanna, in solido tra loro, al risarcimento dei danni occorsi, CP_3
quantificati in euro 109.531,82 di cui: 1) € 14.302,66, quale quota parte delle spese sostenute dal per le opere di copertura provvisoria dei lastrici, per la perizia termografica, per il CP_8
rifacimento dei lavori e le attività connesse, addossata all'istante ex art. 1126 cod. civ.; 2) €
11.563,16 per il costo sostenuto dall'attrice per il riacquisto della pavimentazione in travertino;
3) € 5.500,00 per i danni subiti dall'appartamento dell'istante, come stimati dal CTU in sede di
ATP; 4) € 78.166,00 per il danno da perdita del valore locativo dell'immobile nel periodo
05/07/2018-05/05/2020. Il tutto con interessi e rivalutazione, nonché con vittoria di spese di lite, comprese quelle di intervento in sede di ATP.
Premesso di essere proprietaria dell'appartamento sito all'interno 10, scala A, dello stabile condominiale di via dei Coronari 31, in Roma, consistente in un attico sito al V piano dello stabile
(ultimo piano abitato), dotato di due terrazze panoramiche con vista sul centro storico, di cui una a livello, costituente anche lastrico di copertura della porzione di edificio sottostante, e un'altra posta al superiore VI piano dell'edificio, ha esposto che il 28.2.2018 il Condominio aveva stipulato un contratto di appalto con la per il rifacimento dei terrazzi – Controparte_1
lastrici di proprietà esclusiva di essa istante e la sostituzione di cinque bocchettoni di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. Quale proprio direttore dei lavori, il Condominio aveva nominato l'arch. . Persona_1
Nel corso dei lavori, in data 10/05/2018, l'istante aveva ottenuto di utilizzare per la pavimentazione un materiale diverso da quello previsto in contratto (lastre di travertino in luogo delle “marmette” in graniglia), da porre in opera a cura di una diversa ditta, tenendo a proprio carico le differenze di costo.
In data 20/05/2018 la aveva completato i lavori di impermeabilizzazione del terrazzo a CP_1
livello sito al V piano e posto in opera il pavimento in travertino.
Nel corso dei lavori e precisamente in date 18.6.2018, 10.7.2018, 26.7.2018, 16.8.2018,
31.8.2018, 30.10.2018 si erano verificati alcuni fenomeni infiltrativi, interessanti anche
3 l'appartamento della esponente, a seguito dei quali, in alcuni casi (le prime tre infiltrazioni), la società aveva proceduto alle necessarie riparazioni e al risarcimento dei danni occorsi, mentre negli altri casi non vi aveva provveduto.
Considerato il ripetersi dei fenomeni infiltrativi, il Condominio aveva incaricato l'Ing. i CP_9
svolgere una indagine termografica, sostenendo la spesa di euro 3806,40. Era così risultato che le infiltrazioni avevano origine in varie zone delle terrazze la cui impermeabilizzazione era stata appena rifatta dalla . CP_1
Il Condominio aveva quindi deliberato di installare un telo in pvc a copertura provvisoria delle terrazze (al costo di euro 7628,50), posto in opera all'inizio di gennaio 2019 e mantenuto in situ fino al dicembre dello stesso anno, fino all'affidamento dei lavori di riparazione e rifacimento dell'impermeabilizzazione alla ditta Parte_2
Il 9.11.2018 il Condominio aveva promosso procedimento di ATP nel quale essa era Parte_1
intervenuta volontariamente.
La consulenza tecnica svolta in tale sede aveva ascritto i fenomeni infiltrativi ad errori nella esecuzione dei lavori da parte della e quantificato i danni subìti da essa attrice in euro CP_1
5500,00 per costi di risanamento pareti, soffitto e impianto elettrico, oltre la perdita di utilizzo del bene nel periodo tra giugno e ottobre 2018; nonché di euro 5100,00 per ripristino dei terrazzi a livello, oltre il costo della fornitura della pavimentazione già sostenuto.
Nondimeno tali previsioni di spesa erano state inferiori a quelle effettivamente sostenute dal per i lavori affidati alla ditta (euro 13.970,00). CP_8 Parte_2
Per il rifacimento della pavimentazione e della zoccolatura perimetrale dei terrazzi di sua proprietà, essa attrice aveva poi dovuto sostenere la spesa complessiva di euro 11.563,16.
Una ulteriore voce di danno era costituita dal lucro cessante per mancato conseguimento del reddito da locazione dell'appartamento nel periodo dalla prevista conclusione dei lavori della
) a quella dei lavori di riparazione eseguiti dalla (maggio 2020). Parte_3 Parte_2
Infatti, nel periodo dall'1.8.2018 al 2.1.2019 essa esponente aveva dovuto rinunciare ai canoni per locazioni brevi che nel frattempo la KB le aveva procurato, pari ad euro 39.770,00 con una perdita netta – al netto di provvigioni e imposte - di euro 25.134,64.
4 Il danno subìto era dunque pari a:
- € 14.302,66, pari alla quota addebitata all'istante ex art. 1126 cod. civ. (per il lastrico al VI piano: un terzo delle spese più la quota millesimale dell'appartamento cui detto lastrico funge da copertura;
per il lastrico al V piano: un terzo delle spese) del complessivo esborso sostenuto dal per l'eliminazione dei vizi delle opere eseguite dalla le opere CP_8 CP_1
provvisionali connesse, la nuova D.L., l'indagine termografica e la copertura provvisoria, come da bilancio consuntivo e relativo riparto presentato all'assemblea condominiale del 07/10/2020, al netto delle spese ivi contabilizzate, ma non riferibili all'opera della CP_1
- € 11.563,16, per il riacquisto della pavimentazione in travertino;
- € 5.500,00, per il ripristino dei danni provocati all'interno dell'appartamento di sua proprietà dalle infiltrazioni verificatesi a causa della errata esecuzione dei lavori da parte della;
CP_10
- € 78.166,00 per il valore locativo netto dell'appartamento per ventidue mesi, ossia per il periodo dal 05/07/2018 (giorno successivo alla fine dei lavori secondo l'obbligo contrattuale della al 05/05/2020 (termine dei lavori di riparazione da parte della . CP_1 Parte_2
Di tali danni doveva rispondere anche il direttore dei lavori, arch. , per Controparte_3
inadempimento alle sue funzioni di vigilanza e controllo sull'operato dell'appaltatore.
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È intervenuto volontariamente il sig. , proprietario di un appartamento Controparte_7
posto al V piano int. 18, precisando di essere intervenuto nel procedimento di ATP promosso dal
Condominio nei confronti di e dell'artch. , che aveva quantificato i danni CP_1 Controparte_3
arrecati dai fenomeni infiltrativi per recupero pareti e soffitti in euro 17.250,00 nonché per recupero del mobilio, dell'arredo e delle ulteriori suppellettili in euro 27.840,00, per un totale di euro 45.000,00.
A tali importi, quantificati dal CTU, andavano aggiunte le somme da lui corrisposte per il pagamento dei lavori effettuati non a regola d'arte dalla le spese condominiali che si Parte_4
erano rese necessarie per effettuare con altra ditta una copertura idonea ai terrazzi e, infine, quelle per pagare pro quota sia il telone protettivo dei terrazzi stessi, sia i tecnici professionisti che avevano indagato sulle cause delle infiltrazioni (euro 6285,37).
5 Sussistevano poi danni non patrimoniali da impraticabilità parziale dell'immobile, interessato più volte da fenomeni infiltrativi estesi al salotto e successivamente anche alla camera da letto, quantificabili in euro 2000,00 mensili nel periodo da giugno a ottobre 2018 (quindi euro 8000,00).
Andava ancora aggiunto il danno esistenziale, quantificato in euro 10.000,00, per i notevoli disagi occorsi, lo stress e le ricadute sulla vita domestica e sociale, tenuto anche conto del fatto che esso interventore, ambasciatore a riposo, era solito ricevere in casa personalità di vario genere.
Da tali importi andava detratta la somma di euro 6160,00 corrisposta dall'assicurazione della
, per un totale complessivo di euro 63.125,37, oltre interessi e rivalutazione. CP_1
Quanto alla posizione del , era evidente il suo inadempimento rispetto alle funzioni di CP_3
vigilanza e controllo sull'operato dell'appaltatore.
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Si è costituita in giudizio la eccependo preliminarmente la nullità Controparte_1
dell'intervento del in quanto mai ad essa notificato. CP_7
Nel merito la società ha contestato i maggiori danni pretesi dalla e dall'intervenuto Parte_1 [...]
anche considerando che i luoghi erano mutati dopo l'esecuzione dei lavori da parte di essa CP_7
convenuta e che le spese di ripristino erano state eseguite dal CP_8
Con riferimento ai danni da mancato affitto dell'immobile della attrice, l'appartamento era rimasto inagibile per soli tre o quattro mesi nell'estate del 2018, privo peraltro di mobili, né avevano alcun rilievo il mandato di locazione alla KB s.r.l. o i parametri locativi OMI.
Andava poi considerata nulla la CTU svolta in sede di ATP nella parte in cui il consulente, senza essere specializzato sul punto, aveva fornito valori sui mobili presuntivamente danneggiati del
. CP_7
Ha quindi concluso chiedendo dichiararsi la nullità dell'intervento in giudizio del e CP_7
rigettarsi le altre domande, con vittoria di spese.
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6 Si è costituito in giudizio l'arc. , eccependo preliminarmente la decadenza e Controparte_3
prescrizione dell'azione ex artt. 1667 e/o 1669 c.c. poiché i vizi ricadevano nell'arco temporale tra giugno e ottobre 2018, mentre la domanda era stata proposta nell'anno 2021.
Nel merito ha osservato che nella relazione svolta in fase di ATP era stata confermata la bontà della fase progettuale, né erano emerse negligenze nella direzione dei lavori.
Esso convenuto aveva esercitato la vigilanza e la sua presenza in cantiere trovava conferma nei verbali inviati all'amministratore del Condominio, alla e alla a seguito di ogni Parte_1 CP_1
sopralluogo. Pertanto, nessun addebito di negligenza o imperizia poteva essere formulato nei suoi riguardi come progettista e direttore dei lavori.
Era poi sproporzionata la richiesta risarcitoria avanzata da controparte.
L'importo di euro 14.302,67, quale quota parte delle spese sostenute dal per CP_8
l'eliminazione dei vizi delle opere eseguite dalla le opere provvisionali Controparte_1
connesse, la nuova D.L., l'indagine termografica e la copertura provvisoria non erano giustificate, in quanto il CTU aveva quantificato le spese di risanamento dei terrazzi in euro 5100,00 e il aveva ritenuto di effettuare interventi più radicali interessando l'intera superficie dei CP_8
terrazzi.
La somma di euro 11.653,16 per riacquisto della pavimentazione e della zoccolatura di entrambi i terrazzi non era dovuta, in quanto in sede di ATP non era stato ritenuto necessario il rifacimento totale del terrazzo.
Nemmeno era accoglibile la richiesta di risarcimento dell'importo di euro 78.166,00 in quanto la copertura temporanea in pvc era stata fatta per evitare ulteriori infiltrazioni e rendere fruibile l'appartamento sottostante, sicché non vi erano valide ragioni perché dalla data di installazione della copertura sino a conclusione dei lavori l'appartamento non fosse stato utilizzato.
Inoltre, la richiesta avanzata, pari a circa 8000,00 euro al mese, era assolutamente fuori mercato, trattandosi di bilocale ex stenditoio con parete perimetrale realizzata a mattone forato, e costituiva espressione di un tentativo meramente speculativo.
Ad ogni modo esso era assicurato con , cui aveva sporto denuncia CP_3 Controparte_4
cautelativa.
7 Ha quindi concluso in via preliminare per la declaratoria di inammissibilità dell'azione per decadenza o prescrizione, nel merito per il rigetto della domanda e in subordine ha chiesto di essere manlevato e garantito da , con vittoria di spese. Controparte_4
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Si è costituita in giudizio, a seguito di chiamata del , eccependo CP_3 Controparte_4
preliminarmente l'inoperatività della polizza in base all'art. 12 che prevedeva la garanzia esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'assicurato, con esclusione di ogni responsabilità che derivasse in via solidale dal rapporto con altri professionisti non assicurati.
Inoltre la polizza prevedeva l'esclusione della copertura per i danni alle opere in costruzione e quelle su cui si eseguono i lavori, le perdite patrimoniali derivanti dall'attività di progettazione e/o direzione dei lavori, nonché quelle conseguenti alla mancata rispondenza delle opere all'uso e necessità cui sono destinate. La polizza non operava poi per il risarcimento del danno non patrimoniale.
Nel merito, nessuna responsabilità era comunque ascrivibile al quale progettista o CP_3
direttore dei lavori in quanto dalla CTU risultava che unica responsabile dei vizi accertati nell'esecuzione dell'appalto era la . CP_1
Contestate le domande della e del anche nel quantum, la compagnia ha Parte_1 CP_7
concluso chiedendo accertarsi l'inoperatività della polizza e nel merito rigettarsi ogni domanda.
In subordine, in caso di accoglimento delle domande, ha chiesto applicarsi i limiti di polizza e comunque, limitare la condanna alla sola diretta ed esclusiva quota di responsabilità eventualmente accertata in capo all'Arch. , con esclusione, altresì, di tutte le Controparte_3
voci di danno non oggetto di copertura assicurativa, con vittoria di spese.
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La domanda proposta dall'attrice e dall'intervenuto è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Va anzitutto disattesa l'eccezione preliminare di nullità dell'intervento del sollevata CP_7
dalla per difetto di notifica della comparsa di intervento. Invero ai sensi dell'art. 267 c.p.c. CP_1
il terzo che intenda intervenire in giudizio deve costituirsi depositando la propria comparsa,
8 senza necessità di notifica della stessa alle parti del giudizio, essendo invece onere del cancelliere dare notizia dell'intervento alle altre parti.
Priva di pregio appare anche l'eccezione preliminare di prescrizione e/o decadenza dell'azione sollevata dalla difesa dell'arch. ex art. 1667 e 1669 c.c. Invero, tenuto conto del fatto CP_3
che le opere della – come risulta anche dalla cronistoria dei lavori stilata dallo stesso CP_1
– si sono protratte almeno sino all'agosto del 2018, si osserva che già in data CP_3
6.12.2018 la , rappresentata dal suo difensore, aveva denunciato i fenomeni infiltrativi Parte_1
sia al che alla a mezzo PEC, invitandoli a risarcire tutti i danni conseguenti, CP_8 CP_1
con comunicazione che evidentemente è valsa anche come atto interruttivo della prescrizione.
Sono poi seguite altre comunicazioni (alcune nell'anno 2020) volte a denunciare i vizi dell'opera, come risulta dalla documentazione allegata all'atto introduttivo del giudizio. Poiché l'atto di citazione risulta notificato il 22.2.2021, appare chiaro che non è intervenuta alcuna prescrizione o decadenza dell'azione, anche tenuto conto del fatto che la ditta appaltatrice ha implicitamente riconosciuto i difetti dell'opera, avendo in un primo periodo provveduto alle riparazioni e al risarcimento dei danni provocati dalle dette infiltrazioni.
Parimenti, quanto al , va rilevato che costui provvide a diffidare la per il Per_2 CP_1
risarcimento dei danni occorsi, con conseguente effetto interruttivo della prescrizione, in data 11 dicembre 2019.
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Ciò detto in merito alle eccezioni preliminari, osserva il Tribunale che né la , né il direttore CP_1
dei lavori hanno contestato l'erronea esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione, CP_3
concentrando piuttosto la difesa sulla questione afferente all'entità dei danni lamentati.
Dunque i vizi dell'opera costituiscono un dato pacifico tra le parti e comunque acclarato dalla consulenza tecnica svolta in fase di ATP, nel cui procedimento sia la che il Parte_1 Per_2
sono intervenuti volontariamente. Invero l'Ing. quanto ai lavori eseguiti al piano Persona_3
VI, ha evidenziato una carenza di tenuta del bocchettone d'angolo posto all'incrocio tra via dei
Coronari e vicolo Montevecchio, mentre con riferimento al piano V ha riscontrato la carenza di tenuta del bocchettone a servizio della porzione di terrazzo a livello con affaccio su vicolo di
Montevecchio.
9 D'altra parte i fenomeni infiltrativi che hanno interessato gli appartamenti della attrice e dell'intervenuto, nonché il nesso di causa tra questi e la erronea esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione da parte della , non sono stati oggetto di contestazione. Ad ogni CP_1
modo tale nesso eziologico è risultato evidente nel corso delle operazioni svolte in sede di ATP, allorché in data 6 maggio 2019 è stato provocata una condizione di ristagno idrico dei bocchettoni posti al V e al VI piano che ha prodotto, nell'arco di circa due ore, l'insorgenza di infiltrazioni sia nell'alloggio della che del (cfr. relaz. fol. 10). CP_11 Per_2 Per_3
Si può dunque passare all'esame della liquidazione dei danni, tema che è stato affrontato sia in sede di ATP che di CTU svolta in fase istruttoria.
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Quanto all'appartamento della sig.ra , il CTU Ing. nominato in corso di CP_11 Persona_4
causa, ha rilevato che i danni hanno riguardato soprattutto il soffitto in legno, il pavimento interno in listoni di legno, le pareti con le sue tinteggiature, e, all'esterno, la pavimentazione in lastre di travertino acquistate e fatte mettere in opera direttamente dalla proprietaria (che ha pagato solo la differenza tra il costo del pavimento previsto dal contratto con la e il CP_1
costo sostenuto per l'acquisto), oltre alla quota parte millesimale di quanto è stato poi pagato dal per la esecuzione dei lavori affidati successivamente all'impresa per CP_8 Pt_2
eliminare tutte le deficienze non riparate dalla nche se non è noto se tale ultima CP_1
impresa abbia svolto anche opere diverse da quelle strettamente necessarie per la riparazione dei lavori di impermeabilizzazione mal eseguiti dalla . CP_1
Il consulente ha quindi quantificato i danni nella misura di euro 5500,00 per risanamento pareti, soffitti e impianto elettrico, concordando con quanto già stimato dall'ing. A tale importo Per_3
va aggiunto quello di euro 11.563,16 per il riacquisto della pavimentazione in travertino (la cui spesa era stata sostenuta dalla stessa , come concordato con il Condominio). CP_11
Quanto al danno da lucro cessante per mancato guadagno dei canoni ritraibili dall'affitto dell'appartamento, (non calcolato dal consulente dell'ATP in quanto non ricompreso nei quesiti),
l'Ing. ha ritenuto congruo il periodo di 22 mesi di indisponibilità dell'appartamento (da Per_4
luglio 2018 a maggio 2020) ed ha in primo luogo considerato il canone locatizio dell'epoca secondo i valori OMI (pari ad euro 1451,00 al mese), pervenendo (una volta detratto il compenso
10 dell'agenzia immobiliare e la cedolare secca sull'affitto) all'importo di euro 22.700,00 e tenendo conto anche del piano dell'appartamento (5° piano), dell'assenza di ascensore e del fatto che il terrazzo posto al 6° piano non è direttamente fruibile come il terrazzo a livello del 5° piano. In secondo luogo, ha considerato che detto appartamento era stato poi affittato nel 2021 per un anno, nonché successivamente rinnovato per altri tre anni al canone mensile di euro 2500,00, giungendo pertanto all'importo di euro 36.400,00 poi corretto in sede di risposta alle osservazioni in euro 41.850,00 per precedente errore nella misura percentuale della cedolare secca considerata.
Va detto al riguardo, in primo luogo, che si condivide la scelta del consulente di non tener conto della richiesta dell'attrice di considerare, ai fini del calcolo del lucro cessante, l'importo che ella afferma sarebbe scaturito dalle locazioni brevi. A sostegno di tale assunto non appare sufficiente la produzione di una dichiarazione della soc. KB s.r.l. che afferma di aver dovuto disdire alcune prenotazioni per brevi periodi, in quanto non supportata da alcun ulteriore elemento idoneo a comprovare l'attendibilità di tali asserzioni (nessuna prenotazione è stata prodotta in giudizio). In secondo luogo, osserva il Tribunale che proprio il fatto che la abbia, CP_11
successivamente al completamento dei lavori di impermeabilizzazione, stipulato un contratto di affitto di più lunga durata (inizialmente un anno, rinnovato per successivi tre anni), non rende verosimile la sua intenzione di adibire l'appartamento a locazioni brevi.
Va poi considerato che l'attuale canone di locazione che l'attrice ricava dall'affitto dell'appartamento non può costituire l'unico elemento da valutare nella quantificazione del danno da lucro cessante relativo ai mesi di indisponibilità del bene, dovendosi tener conto anche del valore locatizio OMI, attesa la natura probabilistica di tale valutazione. Stante la notevole differenza tra il canone locatizio OMI (euro 1451,00) e quello effettivamente versato dagli attuali locatari (euro 2500,00), ritiene il Tribunale di poter quantificare la voce di danno in esame nella misura indicata dal CTU sulla base del contratto di locazione attualmente in essere, ridotto però del 20%, giungendo alla somma di euro 33.480,00.
Nulla può essere riconosciuto per quota parte delle spese condominiali sostenute per copertura provvisoria dei lastrici, perizia termografica e rifacimento lavori, non essendo stata fornita precisa prova dell'importo dovuto a tale titolo, né essendo chiaro quali siano i lavori eseguiti dalla . Pt_2
11 Si perviene pertanto ad un totale di euro 50.543,16.
---------------
Quanto ai danni all'appartamento del , il costo del ripristino di pareti e solai è stato CP_7
stimato in euro 18.610,00 mentre quello del recupero degli arredi in euro 24.640,00.
L'intervenuto ha poi chiesto il risarcimento del danno da parziale inagibilità dell'appartamento per il periodo da giugno a ottobre 2018, nonché quello definito “esistenziale”, per i disagi occorsi, lo stress e le ricadute sulla vita domestica e sociale, tenuto anche conto del fatto che, in quanto ambasciatore a riposo, era solito ricevere in casa personalità di vario genere. Al riguardo è bene rammentare che la S.C. ha affermato, benché in materia di immissioni intollerabili (con principio certamente applicabile anche al caso di specie), che l'assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni (Cass. SS.UU. sent. n. 2611/2017; n. 20927/2015). Nel caso di specie, i fenomeni infiltrativi – come risulta anche dal materiale fotografico prodotto in atti nonché dai notevoli danni causati, oltreché a pareti e soffitti, anche agli arredi dell'immobile (peraltro di pregio) – hanno certamente arrecato un consistente disagio protrattosi per alcuni mesi (che lo stesso
[...]
indica in quattro). Tutto ciò considerato e tenuto conto del fatto che le infiltrazioni hanno Per_2
interessato solo una parte dell'abitazione (salotto e parzialmente la camera da letto), il danno in questione (che comunque va considerato nella sua globalità e quindi non scorporando artificiosamente quello da parziale non abitabilità di parte dei vani da quello concernente il disagio per la esplicazione della vita familiare all'interno dell'appartamento) può essere liquidato prendendo a base il canone locatizio dell'immobile (euro 1400,00 mensili) per quattro mesi (euro
5600,00) ridotto equitativamente del 50%, giungendosi pertanto all'importo di euro 2800,00.
Come già indicato per l'attrice, non appare chiaro quale sia la somma che l'intervenuto ha versato in base alla propria quota millesimale per le spese sostenute dal in CP_8
relazione ai lavori di rifacimento delle due terrazze (è stato prodotto solo un riepilogo dei ratei da
12 pagare al senza che sia possibile individuare le voci pertinenti), ditalché tale voce CP_8
di danno non può essere riconosciuta.
Da tali importi va detratta la somma di euro 6160,00 ottenuta dal dalla compagnia Per_5
assicuratrice della . CP_1
Si perviene pertanto, una volta detratto l'acconto sopra indicato, all'importo da risarcire di euro
39.890,00.
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Devesi a questo punto prendere in considerazione la responsabilità del direttore dei lavori, arch.
. CP_3
Va subito detto che nessuna censura è stata mossa al quale progettista dei lavori, ma CP_3
solo nella qualità di direttore dei lavori. D'altra parte, lo stesso consulente tecnico della fase di
ATP ha riconosciuto la validità del progetto predisposto dal convenuto, confermata dal consulente tecnico nominato in istruttoria di causa.
Avuto invece riguardo appunto alla sua veste di direttore dei lavori, appare opportuno riportare i passi salienti della relazione dell'Ing. u questo punto (relaz. foll. 34 e segg.): Per_4
“Nel caso specifico, si è trattato del montaggio e incollaggio della guaina elastomerica con i suoi verticali sui due terrazzi lastrico-solari, e del montaggio dei bocchettoni di scarico con le loro giunzioni alla guaina elastomerica orizzontale e del loro innesto nel tubo di scarico verticale dei discendenti. Si tratta di lavorazioni che possono durare alcune ore e in assenza del direttore dei lavori, per cui è il capo cantiere o il preposto dell'impresa che deve fare questi controlli anche con prove di allagamento per verificare l'esecuzione a regola d'arte dell'opera, specialmente quando l'opera deve poi essere ricoperta, come in questo caso, con il massetto di allettamento della successiva pavimentazione. Le lavorazioni che il progettista aveva previsto consistevano nella nuova impermeabilizzazione del terrazzo al piano quinto e dell'impermeabilizzazione del terrazzo al piano sesto, con la realizzazione della canaletta di raccolta delle acque meteoriche lungo il bordo parallelo a Via dei Coronari del terrazzo al piano sesto e nella sostituzione di cinque bocchettoni da innestare nei discendenti verticali in piombo (…) Il rilievo termografico eseguito da una ditta specializzata, incaricata dal , ha mostrato le zone in cui sono CP_8
13 stati riscontrati ristagni d'acqua o quanto meno le zone che sono state rilevate più umide proprio per le infiltrazioni che erano avvenute (…) Posso affermare che l'operato del direttore dei lavori, Arch. , non ha determinato le infiltrazioni lamentate e i danni Controparte_3 conseguenti;
in parole povere non è responsabile delle infiltrazioni che si sono verificate dal piano V° e dal piano VI° dell'edificio di Via dei Coronari n. 31. C'è però da fare una considerazione che riguarda le prove che il direttore dei lavori avrebbe dovuto fare proprio per il fatto che non aveva potuto accertare direttamente come alcuni lavori erano stati eseguiti, come appunto la verifica della tenuta delle impermeabilizzazioni e la tenuta dei bocchettoni. Non avendo la eseguito una prova di allagamento del terrazzo del sesto piano, il direttore CP_1 dei lavori avrebbe dovuto disporla lui in modo che al momento dello scarico dell'acqua accumulata sul terrazzo superiore si sarebbe reso conto della sua cattiva tenuta e avrebbe disposto subito la riparazione.”
In fase di risposta alle osservazioni, il consulente ha poi ribadito che il direttore dei lavori avrebbe dovuto far eseguire la prova di allagamento, ma ha soggiunto che i primi fenomeni infiltrativi erano insorti ancor prima del completamento delle opere di impermeabilizzazione e della messa in opera dei bocchettoni. Ha quindi concluso che verosimilmente un 15% del danno arrecato agli appartamenti sottostanti i terrazzi non fosse riconducibile all'operato del , in quanto CP_3
appunto non ricollegabile alla erronea esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione.
Va a questo punto rilevato che secondo la giurisprudenza formatasi in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente- preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto; rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Non si sottrae, dunque,
a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al
14 riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. Sez. 2, 14/03/2019, n. 7336; Cass.
Sez. 2, 03/05/2016, n. 8700; Cass. Sez. 2, 24/04/2008, n. 10728; Cass. Sez. 2, 27/02/2006, n.
4366; Cass. Sez. 2, 20/07/2005, n. 15255).
Nella specie, non vi è dubbio, per quanto si è dianzi segnalato, che i danni agli appartamenti della e del sono originati dal rifacimento non corrispondente alle regole CP_11 CP_7
dell'arte della impermeabilizzazione dei terrazzi posti al 5° e 6° piano del fabbricato, e che il non ha svolto le sue funzioni di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori con la CP_3
necessaria diligenza. In particolare, il grado di diligenza richiesto nella prestazione dell'obbligazione professionale da parte del direttore dei lavori avrebbe comportato, nel caso di specie, non solo un puntuale (ancorché non necessariamente quotidiano) controllo sulla evoluzione dei lavori e sulla corretta tecnica di esecuzione, ma anche – secondo la prassi esistente per questa tipologia di intervento ed in ragione di un principio di comune prudenza – anche una prova di allagamento, onde verificare se effettivamente la guaina di copertura fosse a tenuta, se fossero state rispettate le necessarie pendenze per il deflusso dell'acqua, se i bocchettoni fossero stati montati correttamente ecc. Ciò ovviamente prima della posa in opera del massetto che è andato a ricoprire la guaina impermeabile.
Tale attività che, come risulta evidente, è stata omessa, ha appunto comportato la sequela di fenomeni infiltrativi poi verificatisi negli appartamenti sottostanti, il cui danno è pertanto addebitabile sia alla impresa che allo stesso , sebbene sotto profili differenti (la CP_1 CP_3
prima per la non corretta esecuzione dell'intervento, il secondo per omessa doverosa vigilanza sullo svolgimento dei lavori).
Va al riguardo richiamato il principio secondo cui in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore e il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi
15 inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto la responsabilità solidale del progettista e direttore dei lavori e dell'appaltatore per i difetti della costruzione che avevano determinato infiltrazioni d'acqua, ponendo a carico del primo l'identica obbligazione risarcitoria del secondo, avente ad oggetto le opere necessarie all'eliminazione dei vizi ed all'esecuzione dell'”opus” a regola d'arte). (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 29218 del
06/12/2017).
Quanto all'assunto del CTU in merito al fatto che il danno ascrivibile al andrebbe CP_3
decurtato del 15% in considerazione della non attribuibilità della prima infiltrazione alla erronea esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione, esso non è condivisibile, perché per le prime infiltrazioni la intervenne effettuando riparazioni e risarcendo i danni. Quindi in CP_1
conclusione il direttore dei lavori va considerato responsabile per l'intero danno arrecato, coincidente quantitativamente con quello arrecato dalla impresa esecutrice.
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Rimane da esaminare la posizione della compagnia assicuratrice e del rapporto di manleva tra il direttore dei lavori e la CP_4
Risulta anzitutto priva di pregio l'eccezione di mancanza di copertura del rischio fondata sulla previsione di polizza di cui all'art. 12 del paragrafo “norme comuni alle sezioni I e II”, rubricato
“vincolo di solidarietà”, a tenore del quale “l'assicurazione vale esclusivamente per la personale
e diretta responsabilità dell , con esclusione quindi di ogni responsabilità che gli possa Parte_5
derivare, in via solidale, dal rapporto con altri professionisti non assicurati con la presente polizza”. Infatti, in primo luogo la clausola esclude il rischio assicurato relativo alla responsabilità di altri professionisti di cui il direttore dei lavori debba rispondere in solido, quando nel caso di specie la solidarietà riguarda la ditta esecutrice dei lavori. In secundis, come si è visto trattando il tema della responsabilità del , egli deve rispondere dei danni CP_3
provocati alle unità immobiliari interessate dalle infiltrazioni per la propria condotta omissiva, consistita nella mancata puntuale vigilanza in ordine allo svolgimento dei lavori, concretatasi in
16 particolare nel non aver controllato che la guaina e i bocchettoni fossero posizionati correttamente e ad opera d'arte, e per non aver fatto eseguire la prova di allagamento prima della copertura della guaina col massetto. Pertanto, il direttore dei lavori risponde, come detto, per fatto proprio e non per fatto altrui, sebbene poi la sua responsabilità sia solidale con quella della ex art. 2055 c.c. Né infine trova alcuna giustificazione l'assunto della compagnia secondo CP_1
la quale la responsabilità del andrebbe quantificata nella misura del 20%. CP_3
Una seconda eccezione riguarda la previsione, nella polizza, della esclusione della copertura di danni all'opera, che risulta dalla specificazione nel frontespizio del documento contrattuale (cfr. copia della polizza prodotta dalla compagnia). La compagnia si riferisce all'art. 2 di pagina 4, rubricata “esclusioni”, che afferma la non operatività della garanzia assicurativa per “i danni alle opere in costruzione e a quelle su cui e in cui si eseguono i lavori” (art. 2 lett. c).
Anche tale eccezione appare priva di pregio in quanto nel caso di specie, per “opera su cui si eseguono i lavori” devono intendersi i due terrazzi di cui ai piani V e VI del fabbricato, laddove le infiltrazioni si sono verificate negli appartamenti sottostanti.
Ulteriore eccezione riguarda la previsione della sezione II della polizza (paragrafo “perdite patrimoniali”), il cui art. 5 prevede alcune esclusioni. In particolare, si esclude la copertura del rischio afferente alle perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento di attività di progettazione e/o direzione dei lavori e le perdite conseguenti alla mancata rispondenza delle opere all'uso e necessità cui sono destinate. Per comprendere cosa il contratto intenda per “perdite patrimoniali” occorre rifarsi al glossario di polizza, il quale, sotto appunto la voce corrispondente, le definisce come “il pregiudizio economico risarcibile a termini di polizza che non sia conseguenza di morte o lesioni personali o danneggiamenti a cose”.
Nel caso di specie, la copertura assicurativa è quindi limitata ai danni arrecati agli appartamenti e ai loro arredi, non estendendosi invece a quelli da lucro cessante per mancato introito di canoni locatizi (quanto alla proprietà ) e a quelli da lesione del diritto al normale CP_11
svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e alla piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane (quanto alla proprietà ). CP_7
Pertanto, conclusivamente dovrà garantire e tenere indenne il proprio assicurato nella CP_4
misura di euro 17.063,00 quanto ai danni arrecati alla , e di euro 39.890,00 quanto ai CP_11
17 danni arrecati al (dovendo in questo caso essere detratto quanto già ricevuto dalla CP_7
compagnia assicurativa della . CP_1
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Vanno riconosciuti all'attrice e all'intervenuto gli interessi legali dall'agosto 2018 sino all'effettivo pagamento per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma spettante a titolo risarcitorio.
Le spese di giudizio, nonché quelle di intervento nel procedimento di ATP vanno poste a carico della e del in ragione della soccombenza. CP_1 CP_3
Vanno infine compensate le spese nei rapporti tra e la sua compagnia assicuratrice. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- In parziale accoglimento della domanda, condanna la e l'arch. Controparte_1
, in solido tra loro, a titolo di risarcimento dei danni sofferti da Controparte_3 Parte_6
al pagamento di euro 50.543,16 oltre interessi legali dall'agosto 2018
[...]
all'effettivo pagamento;
- Condanna altresì la e l'arch. , in solido tra loro, a Controparte_1 Controparte_3
titolo di risarcimento dei danni sofferti da , detratto l'importo già Controparte_7
ricevuto, al pagamento di euro 39.890,00, oltre interessi legali dall'agosto 2018 all'effettivo pagamento;
- Condanna a manlevare e tenere indenne l'arch. di quanto Controparte_4 CP_3
questi dovesse pagare, in esecuzione della presente sentenza, in favore di Parte_6
e , fino a concorrenza di euro 17.063,00 quanto al
[...] Controparte_7
danno arrecato alla proprietà dell'attrice, e fino a concorrenza di euro 39.890,00 quanto al danno arrecato alla proprietà dell'intervenuto;
18 - Condanna la e l'arch. , in solido tra loro, alla Controparte_1 Controparte_3
rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'attrice e dall'intervenuto, che liquida in euro 6600,00 per ciascuna parte per compensi professionali, oltre spese di contributo unificato ed accessori di legge;
- Condanna la a rifondere in favore di e Controparte_1 Parte_6 [...]
le spese di intervento da costoro sostenute nel procedimento di ATP;
Controparte_7
- Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra e . CP_3 Controparte_4
Roma, 7 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Guido Marcelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14369/2021 promossa da:
Parte_1
Con il patrocinio dell'avv. FLORIO LUCA EDGARDO
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
con sede in Roma via Guglielmo Marconi n.440. C.F. in persona del suo liquidatore sig. P.IVA_1
elett.te dom.to in Roma via Monte Santo n.10/a presso lo studio dell'Avv. Alessandro Controparte_2
Foschiani, dal quale è rapp.to e difeso
CONVENUTA
E
1 Arch. Controparte_3
elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Boccardo n. 26/A, presso lo studio degli Avvocati Gennaro
Fredella e Marco Marchegiani da cui è rappresentato e difeso
CONVENUTO
NONCHE'
Controparte_4
con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, in persona dei procuratori Dott. CP_5
e Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Magnanti (c.f.
[...] CP_6
fax 0688818970, pec quale C.F._1 Email_1
domicilio digitale ex art. 16 sexies D.L. 179/12
TERZO CHIAMATO
dott. , C.F.: nato ad [...], il [...], e Controparte_7 CodiceFiscale_2
residente in [...], ed ivi elettivamente domiciliato, in via Tevere n. 15, presso lo studio dell'avv. Maurizio Imbriano
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
OGGETTO: risarcimento danni da infiltrazioni e responsabilità del direttore dei lavori
2 IN FATTO E IN DIRITTO
La Signora ha evocato in giudizio la e l'arch. Parte_1 Controparte_1 [...]
chiedendone la condanna, in solido tra loro, al risarcimento dei danni occorsi, CP_3
quantificati in euro 109.531,82 di cui: 1) € 14.302,66, quale quota parte delle spese sostenute dal per le opere di copertura provvisoria dei lastrici, per la perizia termografica, per il CP_8
rifacimento dei lavori e le attività connesse, addossata all'istante ex art. 1126 cod. civ.; 2) €
11.563,16 per il costo sostenuto dall'attrice per il riacquisto della pavimentazione in travertino;
3) € 5.500,00 per i danni subiti dall'appartamento dell'istante, come stimati dal CTU in sede di
ATP; 4) € 78.166,00 per il danno da perdita del valore locativo dell'immobile nel periodo
05/07/2018-05/05/2020. Il tutto con interessi e rivalutazione, nonché con vittoria di spese di lite, comprese quelle di intervento in sede di ATP.
Premesso di essere proprietaria dell'appartamento sito all'interno 10, scala A, dello stabile condominiale di via dei Coronari 31, in Roma, consistente in un attico sito al V piano dello stabile
(ultimo piano abitato), dotato di due terrazze panoramiche con vista sul centro storico, di cui una a livello, costituente anche lastrico di copertura della porzione di edificio sottostante, e un'altra posta al superiore VI piano dell'edificio, ha esposto che il 28.2.2018 il Condominio aveva stipulato un contratto di appalto con la per il rifacimento dei terrazzi – Controparte_1
lastrici di proprietà esclusiva di essa istante e la sostituzione di cinque bocchettoni di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. Quale proprio direttore dei lavori, il Condominio aveva nominato l'arch. . Persona_1
Nel corso dei lavori, in data 10/05/2018, l'istante aveva ottenuto di utilizzare per la pavimentazione un materiale diverso da quello previsto in contratto (lastre di travertino in luogo delle “marmette” in graniglia), da porre in opera a cura di una diversa ditta, tenendo a proprio carico le differenze di costo.
In data 20/05/2018 la aveva completato i lavori di impermeabilizzazione del terrazzo a CP_1
livello sito al V piano e posto in opera il pavimento in travertino.
Nel corso dei lavori e precisamente in date 18.6.2018, 10.7.2018, 26.7.2018, 16.8.2018,
31.8.2018, 30.10.2018 si erano verificati alcuni fenomeni infiltrativi, interessanti anche
3 l'appartamento della esponente, a seguito dei quali, in alcuni casi (le prime tre infiltrazioni), la società aveva proceduto alle necessarie riparazioni e al risarcimento dei danni occorsi, mentre negli altri casi non vi aveva provveduto.
Considerato il ripetersi dei fenomeni infiltrativi, il Condominio aveva incaricato l'Ing. i CP_9
svolgere una indagine termografica, sostenendo la spesa di euro 3806,40. Era così risultato che le infiltrazioni avevano origine in varie zone delle terrazze la cui impermeabilizzazione era stata appena rifatta dalla . CP_1
Il Condominio aveva quindi deliberato di installare un telo in pvc a copertura provvisoria delle terrazze (al costo di euro 7628,50), posto in opera all'inizio di gennaio 2019 e mantenuto in situ fino al dicembre dello stesso anno, fino all'affidamento dei lavori di riparazione e rifacimento dell'impermeabilizzazione alla ditta Parte_2
Il 9.11.2018 il Condominio aveva promosso procedimento di ATP nel quale essa era Parte_1
intervenuta volontariamente.
La consulenza tecnica svolta in tale sede aveva ascritto i fenomeni infiltrativi ad errori nella esecuzione dei lavori da parte della e quantificato i danni subìti da essa attrice in euro CP_1
5500,00 per costi di risanamento pareti, soffitto e impianto elettrico, oltre la perdita di utilizzo del bene nel periodo tra giugno e ottobre 2018; nonché di euro 5100,00 per ripristino dei terrazzi a livello, oltre il costo della fornitura della pavimentazione già sostenuto.
Nondimeno tali previsioni di spesa erano state inferiori a quelle effettivamente sostenute dal per i lavori affidati alla ditta (euro 13.970,00). CP_8 Parte_2
Per il rifacimento della pavimentazione e della zoccolatura perimetrale dei terrazzi di sua proprietà, essa attrice aveva poi dovuto sostenere la spesa complessiva di euro 11.563,16.
Una ulteriore voce di danno era costituita dal lucro cessante per mancato conseguimento del reddito da locazione dell'appartamento nel periodo dalla prevista conclusione dei lavori della
) a quella dei lavori di riparazione eseguiti dalla (maggio 2020). Parte_3 Parte_2
Infatti, nel periodo dall'1.8.2018 al 2.1.2019 essa esponente aveva dovuto rinunciare ai canoni per locazioni brevi che nel frattempo la KB le aveva procurato, pari ad euro 39.770,00 con una perdita netta – al netto di provvigioni e imposte - di euro 25.134,64.
4 Il danno subìto era dunque pari a:
- € 14.302,66, pari alla quota addebitata all'istante ex art. 1126 cod. civ. (per il lastrico al VI piano: un terzo delle spese più la quota millesimale dell'appartamento cui detto lastrico funge da copertura;
per il lastrico al V piano: un terzo delle spese) del complessivo esborso sostenuto dal per l'eliminazione dei vizi delle opere eseguite dalla le opere CP_8 CP_1
provvisionali connesse, la nuova D.L., l'indagine termografica e la copertura provvisoria, come da bilancio consuntivo e relativo riparto presentato all'assemblea condominiale del 07/10/2020, al netto delle spese ivi contabilizzate, ma non riferibili all'opera della CP_1
- € 11.563,16, per il riacquisto della pavimentazione in travertino;
- € 5.500,00, per il ripristino dei danni provocati all'interno dell'appartamento di sua proprietà dalle infiltrazioni verificatesi a causa della errata esecuzione dei lavori da parte della;
CP_10
- € 78.166,00 per il valore locativo netto dell'appartamento per ventidue mesi, ossia per il periodo dal 05/07/2018 (giorno successivo alla fine dei lavori secondo l'obbligo contrattuale della al 05/05/2020 (termine dei lavori di riparazione da parte della . CP_1 Parte_2
Di tali danni doveva rispondere anche il direttore dei lavori, arch. , per Controparte_3
inadempimento alle sue funzioni di vigilanza e controllo sull'operato dell'appaltatore.
------------------
È intervenuto volontariamente il sig. , proprietario di un appartamento Controparte_7
posto al V piano int. 18, precisando di essere intervenuto nel procedimento di ATP promosso dal
Condominio nei confronti di e dell'artch. , che aveva quantificato i danni CP_1 Controparte_3
arrecati dai fenomeni infiltrativi per recupero pareti e soffitti in euro 17.250,00 nonché per recupero del mobilio, dell'arredo e delle ulteriori suppellettili in euro 27.840,00, per un totale di euro 45.000,00.
A tali importi, quantificati dal CTU, andavano aggiunte le somme da lui corrisposte per il pagamento dei lavori effettuati non a regola d'arte dalla le spese condominiali che si Parte_4
erano rese necessarie per effettuare con altra ditta una copertura idonea ai terrazzi e, infine, quelle per pagare pro quota sia il telone protettivo dei terrazzi stessi, sia i tecnici professionisti che avevano indagato sulle cause delle infiltrazioni (euro 6285,37).
5 Sussistevano poi danni non patrimoniali da impraticabilità parziale dell'immobile, interessato più volte da fenomeni infiltrativi estesi al salotto e successivamente anche alla camera da letto, quantificabili in euro 2000,00 mensili nel periodo da giugno a ottobre 2018 (quindi euro 8000,00).
Andava ancora aggiunto il danno esistenziale, quantificato in euro 10.000,00, per i notevoli disagi occorsi, lo stress e le ricadute sulla vita domestica e sociale, tenuto anche conto del fatto che esso interventore, ambasciatore a riposo, era solito ricevere in casa personalità di vario genere.
Da tali importi andava detratta la somma di euro 6160,00 corrisposta dall'assicurazione della
, per un totale complessivo di euro 63.125,37, oltre interessi e rivalutazione. CP_1
Quanto alla posizione del , era evidente il suo inadempimento rispetto alle funzioni di CP_3
vigilanza e controllo sull'operato dell'appaltatore.
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Si è costituita in giudizio la eccependo preliminarmente la nullità Controparte_1
dell'intervento del in quanto mai ad essa notificato. CP_7
Nel merito la società ha contestato i maggiori danni pretesi dalla e dall'intervenuto Parte_1 [...]
anche considerando che i luoghi erano mutati dopo l'esecuzione dei lavori da parte di essa CP_7
convenuta e che le spese di ripristino erano state eseguite dal CP_8
Con riferimento ai danni da mancato affitto dell'immobile della attrice, l'appartamento era rimasto inagibile per soli tre o quattro mesi nell'estate del 2018, privo peraltro di mobili, né avevano alcun rilievo il mandato di locazione alla KB s.r.l. o i parametri locativi OMI.
Andava poi considerata nulla la CTU svolta in sede di ATP nella parte in cui il consulente, senza essere specializzato sul punto, aveva fornito valori sui mobili presuntivamente danneggiati del
. CP_7
Ha quindi concluso chiedendo dichiararsi la nullità dell'intervento in giudizio del e CP_7
rigettarsi le altre domande, con vittoria di spese.
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6 Si è costituito in giudizio l'arc. , eccependo preliminarmente la decadenza e Controparte_3
prescrizione dell'azione ex artt. 1667 e/o 1669 c.c. poiché i vizi ricadevano nell'arco temporale tra giugno e ottobre 2018, mentre la domanda era stata proposta nell'anno 2021.
Nel merito ha osservato che nella relazione svolta in fase di ATP era stata confermata la bontà della fase progettuale, né erano emerse negligenze nella direzione dei lavori.
Esso convenuto aveva esercitato la vigilanza e la sua presenza in cantiere trovava conferma nei verbali inviati all'amministratore del Condominio, alla e alla a seguito di ogni Parte_1 CP_1
sopralluogo. Pertanto, nessun addebito di negligenza o imperizia poteva essere formulato nei suoi riguardi come progettista e direttore dei lavori.
Era poi sproporzionata la richiesta risarcitoria avanzata da controparte.
L'importo di euro 14.302,67, quale quota parte delle spese sostenute dal per CP_8
l'eliminazione dei vizi delle opere eseguite dalla le opere provvisionali Controparte_1
connesse, la nuova D.L., l'indagine termografica e la copertura provvisoria non erano giustificate, in quanto il CTU aveva quantificato le spese di risanamento dei terrazzi in euro 5100,00 e il aveva ritenuto di effettuare interventi più radicali interessando l'intera superficie dei CP_8
terrazzi.
La somma di euro 11.653,16 per riacquisto della pavimentazione e della zoccolatura di entrambi i terrazzi non era dovuta, in quanto in sede di ATP non era stato ritenuto necessario il rifacimento totale del terrazzo.
Nemmeno era accoglibile la richiesta di risarcimento dell'importo di euro 78.166,00 in quanto la copertura temporanea in pvc era stata fatta per evitare ulteriori infiltrazioni e rendere fruibile l'appartamento sottostante, sicché non vi erano valide ragioni perché dalla data di installazione della copertura sino a conclusione dei lavori l'appartamento non fosse stato utilizzato.
Inoltre, la richiesta avanzata, pari a circa 8000,00 euro al mese, era assolutamente fuori mercato, trattandosi di bilocale ex stenditoio con parete perimetrale realizzata a mattone forato, e costituiva espressione di un tentativo meramente speculativo.
Ad ogni modo esso era assicurato con , cui aveva sporto denuncia CP_3 Controparte_4
cautelativa.
7 Ha quindi concluso in via preliminare per la declaratoria di inammissibilità dell'azione per decadenza o prescrizione, nel merito per il rigetto della domanda e in subordine ha chiesto di essere manlevato e garantito da , con vittoria di spese. Controparte_4
------------------
Si è costituita in giudizio, a seguito di chiamata del , eccependo CP_3 Controparte_4
preliminarmente l'inoperatività della polizza in base all'art. 12 che prevedeva la garanzia esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'assicurato, con esclusione di ogni responsabilità che derivasse in via solidale dal rapporto con altri professionisti non assicurati.
Inoltre la polizza prevedeva l'esclusione della copertura per i danni alle opere in costruzione e quelle su cui si eseguono i lavori, le perdite patrimoniali derivanti dall'attività di progettazione e/o direzione dei lavori, nonché quelle conseguenti alla mancata rispondenza delle opere all'uso e necessità cui sono destinate. La polizza non operava poi per il risarcimento del danno non patrimoniale.
Nel merito, nessuna responsabilità era comunque ascrivibile al quale progettista o CP_3
direttore dei lavori in quanto dalla CTU risultava che unica responsabile dei vizi accertati nell'esecuzione dell'appalto era la . CP_1
Contestate le domande della e del anche nel quantum, la compagnia ha Parte_1 CP_7
concluso chiedendo accertarsi l'inoperatività della polizza e nel merito rigettarsi ogni domanda.
In subordine, in caso di accoglimento delle domande, ha chiesto applicarsi i limiti di polizza e comunque, limitare la condanna alla sola diretta ed esclusiva quota di responsabilità eventualmente accertata in capo all'Arch. , con esclusione, altresì, di tutte le Controparte_3
voci di danno non oggetto di copertura assicurativa, con vittoria di spese.
-------------------
La domanda proposta dall'attrice e dall'intervenuto è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Va anzitutto disattesa l'eccezione preliminare di nullità dell'intervento del sollevata CP_7
dalla per difetto di notifica della comparsa di intervento. Invero ai sensi dell'art. 267 c.p.c. CP_1
il terzo che intenda intervenire in giudizio deve costituirsi depositando la propria comparsa,
8 senza necessità di notifica della stessa alle parti del giudizio, essendo invece onere del cancelliere dare notizia dell'intervento alle altre parti.
Priva di pregio appare anche l'eccezione preliminare di prescrizione e/o decadenza dell'azione sollevata dalla difesa dell'arch. ex art. 1667 e 1669 c.c. Invero, tenuto conto del fatto CP_3
che le opere della – come risulta anche dalla cronistoria dei lavori stilata dallo stesso CP_1
– si sono protratte almeno sino all'agosto del 2018, si osserva che già in data CP_3
6.12.2018 la , rappresentata dal suo difensore, aveva denunciato i fenomeni infiltrativi Parte_1
sia al che alla a mezzo PEC, invitandoli a risarcire tutti i danni conseguenti, CP_8 CP_1
con comunicazione che evidentemente è valsa anche come atto interruttivo della prescrizione.
Sono poi seguite altre comunicazioni (alcune nell'anno 2020) volte a denunciare i vizi dell'opera, come risulta dalla documentazione allegata all'atto introduttivo del giudizio. Poiché l'atto di citazione risulta notificato il 22.2.2021, appare chiaro che non è intervenuta alcuna prescrizione o decadenza dell'azione, anche tenuto conto del fatto che la ditta appaltatrice ha implicitamente riconosciuto i difetti dell'opera, avendo in un primo periodo provveduto alle riparazioni e al risarcimento dei danni provocati dalle dette infiltrazioni.
Parimenti, quanto al , va rilevato che costui provvide a diffidare la per il Per_2 CP_1
risarcimento dei danni occorsi, con conseguente effetto interruttivo della prescrizione, in data 11 dicembre 2019.
----------------
Ciò detto in merito alle eccezioni preliminari, osserva il Tribunale che né la , né il direttore CP_1
dei lavori hanno contestato l'erronea esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione, CP_3
concentrando piuttosto la difesa sulla questione afferente all'entità dei danni lamentati.
Dunque i vizi dell'opera costituiscono un dato pacifico tra le parti e comunque acclarato dalla consulenza tecnica svolta in fase di ATP, nel cui procedimento sia la che il Parte_1 Per_2
sono intervenuti volontariamente. Invero l'Ing. quanto ai lavori eseguiti al piano Persona_3
VI, ha evidenziato una carenza di tenuta del bocchettone d'angolo posto all'incrocio tra via dei
Coronari e vicolo Montevecchio, mentre con riferimento al piano V ha riscontrato la carenza di tenuta del bocchettone a servizio della porzione di terrazzo a livello con affaccio su vicolo di
Montevecchio.
9 D'altra parte i fenomeni infiltrativi che hanno interessato gli appartamenti della attrice e dell'intervenuto, nonché il nesso di causa tra questi e la erronea esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione da parte della , non sono stati oggetto di contestazione. Ad ogni CP_1
modo tale nesso eziologico è risultato evidente nel corso delle operazioni svolte in sede di ATP, allorché in data 6 maggio 2019 è stato provocata una condizione di ristagno idrico dei bocchettoni posti al V e al VI piano che ha prodotto, nell'arco di circa due ore, l'insorgenza di infiltrazioni sia nell'alloggio della che del (cfr. relaz. fol. 10). CP_11 Per_2 Per_3
Si può dunque passare all'esame della liquidazione dei danni, tema che è stato affrontato sia in sede di ATP che di CTU svolta in fase istruttoria.
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Quanto all'appartamento della sig.ra , il CTU Ing. nominato in corso di CP_11 Persona_4
causa, ha rilevato che i danni hanno riguardato soprattutto il soffitto in legno, il pavimento interno in listoni di legno, le pareti con le sue tinteggiature, e, all'esterno, la pavimentazione in lastre di travertino acquistate e fatte mettere in opera direttamente dalla proprietaria (che ha pagato solo la differenza tra il costo del pavimento previsto dal contratto con la e il CP_1
costo sostenuto per l'acquisto), oltre alla quota parte millesimale di quanto è stato poi pagato dal per la esecuzione dei lavori affidati successivamente all'impresa per CP_8 Pt_2
eliminare tutte le deficienze non riparate dalla nche se non è noto se tale ultima CP_1
impresa abbia svolto anche opere diverse da quelle strettamente necessarie per la riparazione dei lavori di impermeabilizzazione mal eseguiti dalla . CP_1
Il consulente ha quindi quantificato i danni nella misura di euro 5500,00 per risanamento pareti, soffitti e impianto elettrico, concordando con quanto già stimato dall'ing. A tale importo Per_3
va aggiunto quello di euro 11.563,16 per il riacquisto della pavimentazione in travertino (la cui spesa era stata sostenuta dalla stessa , come concordato con il Condominio). CP_11
Quanto al danno da lucro cessante per mancato guadagno dei canoni ritraibili dall'affitto dell'appartamento, (non calcolato dal consulente dell'ATP in quanto non ricompreso nei quesiti),
l'Ing. ha ritenuto congruo il periodo di 22 mesi di indisponibilità dell'appartamento (da Per_4
luglio 2018 a maggio 2020) ed ha in primo luogo considerato il canone locatizio dell'epoca secondo i valori OMI (pari ad euro 1451,00 al mese), pervenendo (una volta detratto il compenso
10 dell'agenzia immobiliare e la cedolare secca sull'affitto) all'importo di euro 22.700,00 e tenendo conto anche del piano dell'appartamento (5° piano), dell'assenza di ascensore e del fatto che il terrazzo posto al 6° piano non è direttamente fruibile come il terrazzo a livello del 5° piano. In secondo luogo, ha considerato che detto appartamento era stato poi affittato nel 2021 per un anno, nonché successivamente rinnovato per altri tre anni al canone mensile di euro 2500,00, giungendo pertanto all'importo di euro 36.400,00 poi corretto in sede di risposta alle osservazioni in euro 41.850,00 per precedente errore nella misura percentuale della cedolare secca considerata.
Va detto al riguardo, in primo luogo, che si condivide la scelta del consulente di non tener conto della richiesta dell'attrice di considerare, ai fini del calcolo del lucro cessante, l'importo che ella afferma sarebbe scaturito dalle locazioni brevi. A sostegno di tale assunto non appare sufficiente la produzione di una dichiarazione della soc. KB s.r.l. che afferma di aver dovuto disdire alcune prenotazioni per brevi periodi, in quanto non supportata da alcun ulteriore elemento idoneo a comprovare l'attendibilità di tali asserzioni (nessuna prenotazione è stata prodotta in giudizio). In secondo luogo, osserva il Tribunale che proprio il fatto che la abbia, CP_11
successivamente al completamento dei lavori di impermeabilizzazione, stipulato un contratto di affitto di più lunga durata (inizialmente un anno, rinnovato per successivi tre anni), non rende verosimile la sua intenzione di adibire l'appartamento a locazioni brevi.
Va poi considerato che l'attuale canone di locazione che l'attrice ricava dall'affitto dell'appartamento non può costituire l'unico elemento da valutare nella quantificazione del danno da lucro cessante relativo ai mesi di indisponibilità del bene, dovendosi tener conto anche del valore locatizio OMI, attesa la natura probabilistica di tale valutazione. Stante la notevole differenza tra il canone locatizio OMI (euro 1451,00) e quello effettivamente versato dagli attuali locatari (euro 2500,00), ritiene il Tribunale di poter quantificare la voce di danno in esame nella misura indicata dal CTU sulla base del contratto di locazione attualmente in essere, ridotto però del 20%, giungendo alla somma di euro 33.480,00.
Nulla può essere riconosciuto per quota parte delle spese condominiali sostenute per copertura provvisoria dei lastrici, perizia termografica e rifacimento lavori, non essendo stata fornita precisa prova dell'importo dovuto a tale titolo, né essendo chiaro quali siano i lavori eseguiti dalla . Pt_2
11 Si perviene pertanto ad un totale di euro 50.543,16.
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Quanto ai danni all'appartamento del , il costo del ripristino di pareti e solai è stato CP_7
stimato in euro 18.610,00 mentre quello del recupero degli arredi in euro 24.640,00.
L'intervenuto ha poi chiesto il risarcimento del danno da parziale inagibilità dell'appartamento per il periodo da giugno a ottobre 2018, nonché quello definito “esistenziale”, per i disagi occorsi, lo stress e le ricadute sulla vita domestica e sociale, tenuto anche conto del fatto che, in quanto ambasciatore a riposo, era solito ricevere in casa personalità di vario genere. Al riguardo è bene rammentare che la S.C. ha affermato, benché in materia di immissioni intollerabili (con principio certamente applicabile anche al caso di specie), che l'assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni (Cass. SS.UU. sent. n. 2611/2017; n. 20927/2015). Nel caso di specie, i fenomeni infiltrativi – come risulta anche dal materiale fotografico prodotto in atti nonché dai notevoli danni causati, oltreché a pareti e soffitti, anche agli arredi dell'immobile (peraltro di pregio) – hanno certamente arrecato un consistente disagio protrattosi per alcuni mesi (che lo stesso
[...]
indica in quattro). Tutto ciò considerato e tenuto conto del fatto che le infiltrazioni hanno Per_2
interessato solo una parte dell'abitazione (salotto e parzialmente la camera da letto), il danno in questione (che comunque va considerato nella sua globalità e quindi non scorporando artificiosamente quello da parziale non abitabilità di parte dei vani da quello concernente il disagio per la esplicazione della vita familiare all'interno dell'appartamento) può essere liquidato prendendo a base il canone locatizio dell'immobile (euro 1400,00 mensili) per quattro mesi (euro
5600,00) ridotto equitativamente del 50%, giungendosi pertanto all'importo di euro 2800,00.
Come già indicato per l'attrice, non appare chiaro quale sia la somma che l'intervenuto ha versato in base alla propria quota millesimale per le spese sostenute dal in CP_8
relazione ai lavori di rifacimento delle due terrazze (è stato prodotto solo un riepilogo dei ratei da
12 pagare al senza che sia possibile individuare le voci pertinenti), ditalché tale voce CP_8
di danno non può essere riconosciuta.
Da tali importi va detratta la somma di euro 6160,00 ottenuta dal dalla compagnia Per_5
assicuratrice della . CP_1
Si perviene pertanto, una volta detratto l'acconto sopra indicato, all'importo da risarcire di euro
39.890,00.
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Devesi a questo punto prendere in considerazione la responsabilità del direttore dei lavori, arch.
. CP_3
Va subito detto che nessuna censura è stata mossa al quale progettista dei lavori, ma CP_3
solo nella qualità di direttore dei lavori. D'altra parte, lo stesso consulente tecnico della fase di
ATP ha riconosciuto la validità del progetto predisposto dal convenuto, confermata dal consulente tecnico nominato in istruttoria di causa.
Avuto invece riguardo appunto alla sua veste di direttore dei lavori, appare opportuno riportare i passi salienti della relazione dell'Ing. u questo punto (relaz. foll. 34 e segg.): Per_4
“Nel caso specifico, si è trattato del montaggio e incollaggio della guaina elastomerica con i suoi verticali sui due terrazzi lastrico-solari, e del montaggio dei bocchettoni di scarico con le loro giunzioni alla guaina elastomerica orizzontale e del loro innesto nel tubo di scarico verticale dei discendenti. Si tratta di lavorazioni che possono durare alcune ore e in assenza del direttore dei lavori, per cui è il capo cantiere o il preposto dell'impresa che deve fare questi controlli anche con prove di allagamento per verificare l'esecuzione a regola d'arte dell'opera, specialmente quando l'opera deve poi essere ricoperta, come in questo caso, con il massetto di allettamento della successiva pavimentazione. Le lavorazioni che il progettista aveva previsto consistevano nella nuova impermeabilizzazione del terrazzo al piano quinto e dell'impermeabilizzazione del terrazzo al piano sesto, con la realizzazione della canaletta di raccolta delle acque meteoriche lungo il bordo parallelo a Via dei Coronari del terrazzo al piano sesto e nella sostituzione di cinque bocchettoni da innestare nei discendenti verticali in piombo (…) Il rilievo termografico eseguito da una ditta specializzata, incaricata dal , ha mostrato le zone in cui sono CP_8
13 stati riscontrati ristagni d'acqua o quanto meno le zone che sono state rilevate più umide proprio per le infiltrazioni che erano avvenute (…) Posso affermare che l'operato del direttore dei lavori, Arch. , non ha determinato le infiltrazioni lamentate e i danni Controparte_3 conseguenti;
in parole povere non è responsabile delle infiltrazioni che si sono verificate dal piano V° e dal piano VI° dell'edificio di Via dei Coronari n. 31. C'è però da fare una considerazione che riguarda le prove che il direttore dei lavori avrebbe dovuto fare proprio per il fatto che non aveva potuto accertare direttamente come alcuni lavori erano stati eseguiti, come appunto la verifica della tenuta delle impermeabilizzazioni e la tenuta dei bocchettoni. Non avendo la eseguito una prova di allagamento del terrazzo del sesto piano, il direttore CP_1 dei lavori avrebbe dovuto disporla lui in modo che al momento dello scarico dell'acqua accumulata sul terrazzo superiore si sarebbe reso conto della sua cattiva tenuta e avrebbe disposto subito la riparazione.”
In fase di risposta alle osservazioni, il consulente ha poi ribadito che il direttore dei lavori avrebbe dovuto far eseguire la prova di allagamento, ma ha soggiunto che i primi fenomeni infiltrativi erano insorti ancor prima del completamento delle opere di impermeabilizzazione e della messa in opera dei bocchettoni. Ha quindi concluso che verosimilmente un 15% del danno arrecato agli appartamenti sottostanti i terrazzi non fosse riconducibile all'operato del , in quanto CP_3
appunto non ricollegabile alla erronea esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione.
Va a questo punto rilevato che secondo la giurisprudenza formatasi in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente- preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto; rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Non si sottrae, dunque,
a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al
14 riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. Sez. 2, 14/03/2019, n. 7336; Cass.
Sez. 2, 03/05/2016, n. 8700; Cass. Sez. 2, 24/04/2008, n. 10728; Cass. Sez. 2, 27/02/2006, n.
4366; Cass. Sez. 2, 20/07/2005, n. 15255).
Nella specie, non vi è dubbio, per quanto si è dianzi segnalato, che i danni agli appartamenti della e del sono originati dal rifacimento non corrispondente alle regole CP_11 CP_7
dell'arte della impermeabilizzazione dei terrazzi posti al 5° e 6° piano del fabbricato, e che il non ha svolto le sue funzioni di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori con la CP_3
necessaria diligenza. In particolare, il grado di diligenza richiesto nella prestazione dell'obbligazione professionale da parte del direttore dei lavori avrebbe comportato, nel caso di specie, non solo un puntuale (ancorché non necessariamente quotidiano) controllo sulla evoluzione dei lavori e sulla corretta tecnica di esecuzione, ma anche – secondo la prassi esistente per questa tipologia di intervento ed in ragione di un principio di comune prudenza – anche una prova di allagamento, onde verificare se effettivamente la guaina di copertura fosse a tenuta, se fossero state rispettate le necessarie pendenze per il deflusso dell'acqua, se i bocchettoni fossero stati montati correttamente ecc. Ciò ovviamente prima della posa in opera del massetto che è andato a ricoprire la guaina impermeabile.
Tale attività che, come risulta evidente, è stata omessa, ha appunto comportato la sequela di fenomeni infiltrativi poi verificatisi negli appartamenti sottostanti, il cui danno è pertanto addebitabile sia alla impresa che allo stesso , sebbene sotto profili differenti (la CP_1 CP_3
prima per la non corretta esecuzione dell'intervento, il secondo per omessa doverosa vigilanza sullo svolgimento dei lavori).
Va al riguardo richiamato il principio secondo cui in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore e il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi
15 inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto la responsabilità solidale del progettista e direttore dei lavori e dell'appaltatore per i difetti della costruzione che avevano determinato infiltrazioni d'acqua, ponendo a carico del primo l'identica obbligazione risarcitoria del secondo, avente ad oggetto le opere necessarie all'eliminazione dei vizi ed all'esecuzione dell'”opus” a regola d'arte). (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 29218 del
06/12/2017).
Quanto all'assunto del CTU in merito al fatto che il danno ascrivibile al andrebbe CP_3
decurtato del 15% in considerazione della non attribuibilità della prima infiltrazione alla erronea esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione, esso non è condivisibile, perché per le prime infiltrazioni la intervenne effettuando riparazioni e risarcendo i danni. Quindi in CP_1
conclusione il direttore dei lavori va considerato responsabile per l'intero danno arrecato, coincidente quantitativamente con quello arrecato dalla impresa esecutrice.
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Rimane da esaminare la posizione della compagnia assicuratrice e del rapporto di manleva tra il direttore dei lavori e la CP_4
Risulta anzitutto priva di pregio l'eccezione di mancanza di copertura del rischio fondata sulla previsione di polizza di cui all'art. 12 del paragrafo “norme comuni alle sezioni I e II”, rubricato
“vincolo di solidarietà”, a tenore del quale “l'assicurazione vale esclusivamente per la personale
e diretta responsabilità dell , con esclusione quindi di ogni responsabilità che gli possa Parte_5
derivare, in via solidale, dal rapporto con altri professionisti non assicurati con la presente polizza”. Infatti, in primo luogo la clausola esclude il rischio assicurato relativo alla responsabilità di altri professionisti di cui il direttore dei lavori debba rispondere in solido, quando nel caso di specie la solidarietà riguarda la ditta esecutrice dei lavori. In secundis, come si è visto trattando il tema della responsabilità del , egli deve rispondere dei danni CP_3
provocati alle unità immobiliari interessate dalle infiltrazioni per la propria condotta omissiva, consistita nella mancata puntuale vigilanza in ordine allo svolgimento dei lavori, concretatasi in
16 particolare nel non aver controllato che la guaina e i bocchettoni fossero posizionati correttamente e ad opera d'arte, e per non aver fatto eseguire la prova di allagamento prima della copertura della guaina col massetto. Pertanto, il direttore dei lavori risponde, come detto, per fatto proprio e non per fatto altrui, sebbene poi la sua responsabilità sia solidale con quella della ex art. 2055 c.c. Né infine trova alcuna giustificazione l'assunto della compagnia secondo CP_1
la quale la responsabilità del andrebbe quantificata nella misura del 20%. CP_3
Una seconda eccezione riguarda la previsione, nella polizza, della esclusione della copertura di danni all'opera, che risulta dalla specificazione nel frontespizio del documento contrattuale (cfr. copia della polizza prodotta dalla compagnia). La compagnia si riferisce all'art. 2 di pagina 4, rubricata “esclusioni”, che afferma la non operatività della garanzia assicurativa per “i danni alle opere in costruzione e a quelle su cui e in cui si eseguono i lavori” (art. 2 lett. c).
Anche tale eccezione appare priva di pregio in quanto nel caso di specie, per “opera su cui si eseguono i lavori” devono intendersi i due terrazzi di cui ai piani V e VI del fabbricato, laddove le infiltrazioni si sono verificate negli appartamenti sottostanti.
Ulteriore eccezione riguarda la previsione della sezione II della polizza (paragrafo “perdite patrimoniali”), il cui art. 5 prevede alcune esclusioni. In particolare, si esclude la copertura del rischio afferente alle perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento di attività di progettazione e/o direzione dei lavori e le perdite conseguenti alla mancata rispondenza delle opere all'uso e necessità cui sono destinate. Per comprendere cosa il contratto intenda per “perdite patrimoniali” occorre rifarsi al glossario di polizza, il quale, sotto appunto la voce corrispondente, le definisce come “il pregiudizio economico risarcibile a termini di polizza che non sia conseguenza di morte o lesioni personali o danneggiamenti a cose”.
Nel caso di specie, la copertura assicurativa è quindi limitata ai danni arrecati agli appartamenti e ai loro arredi, non estendendosi invece a quelli da lucro cessante per mancato introito di canoni locatizi (quanto alla proprietà ) e a quelli da lesione del diritto al normale CP_11
svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e alla piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane (quanto alla proprietà ). CP_7
Pertanto, conclusivamente dovrà garantire e tenere indenne il proprio assicurato nella CP_4
misura di euro 17.063,00 quanto ai danni arrecati alla , e di euro 39.890,00 quanto ai CP_11
17 danni arrecati al (dovendo in questo caso essere detratto quanto già ricevuto dalla CP_7
compagnia assicurativa della . CP_1
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Vanno riconosciuti all'attrice e all'intervenuto gli interessi legali dall'agosto 2018 sino all'effettivo pagamento per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma spettante a titolo risarcitorio.
Le spese di giudizio, nonché quelle di intervento nel procedimento di ATP vanno poste a carico della e del in ragione della soccombenza. CP_1 CP_3
Vanno infine compensate le spese nei rapporti tra e la sua compagnia assicuratrice. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- In parziale accoglimento della domanda, condanna la e l'arch. Controparte_1
, in solido tra loro, a titolo di risarcimento dei danni sofferti da Controparte_3 Parte_6
al pagamento di euro 50.543,16 oltre interessi legali dall'agosto 2018
[...]
all'effettivo pagamento;
- Condanna altresì la e l'arch. , in solido tra loro, a Controparte_1 Controparte_3
titolo di risarcimento dei danni sofferti da , detratto l'importo già Controparte_7
ricevuto, al pagamento di euro 39.890,00, oltre interessi legali dall'agosto 2018 all'effettivo pagamento;
- Condanna a manlevare e tenere indenne l'arch. di quanto Controparte_4 CP_3
questi dovesse pagare, in esecuzione della presente sentenza, in favore di Parte_6
e , fino a concorrenza di euro 17.063,00 quanto al
[...] Controparte_7
danno arrecato alla proprietà dell'attrice, e fino a concorrenza di euro 39.890,00 quanto al danno arrecato alla proprietà dell'intervenuto;
18 - Condanna la e l'arch. , in solido tra loro, alla Controparte_1 Controparte_3
rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'attrice e dall'intervenuto, che liquida in euro 6600,00 per ciascuna parte per compensi professionali, oltre spese di contributo unificato ed accessori di legge;
- Condanna la a rifondere in favore di e Controparte_1 Parte_6 [...]
le spese di intervento da costoro sostenute nel procedimento di ATP;
Controparte_7
- Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra e . CP_3 Controparte_4
Roma, 7 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
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