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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 17/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi
Sezione civile in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Teresa Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 50 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2023, vertente tra
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e , nata il [...] a [...] (c.f. C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, per procura telematicamente allegata all'atto C.F._2
di citazione, dall'Avv. Domenico Zito, presso il cui studio in NO, via Montessori n.
4, sono elettivamente domiciliati;
attori in opposizione
e
(P.IVA n. ) e, per essa - giusta procura in data 02 Controparte_1 P.IVA_1
marzo 2021 per atto Notaio , Rep. n. 30799 Racc. n. 13217 - Persona_1 [...]
(già , P.IVA società con socio unico Controparte_2 CP_3 P.IVA_1 [...]
CP
appartenente al Gruppo e soggetta all'attività di direzione e Controparte_4 CP_5
coordinamento di Banca IFIS S.p.A., in persona della Dott.ssa Controparte_6
Responsabile Credito Corporate e Ipotecario, in virtù dei poteri alla stessa conferiti con Atto del 05/08/2022 per Notaio , rep. n. 44415 e racc. n. 16818, elettivamente Persona_2
domiciliata in Ravenna (RA), Via Alfredo Baccarini n. 52, presso lo studio degli Avv.ti
Carlotta Casamorata e Marina Vandini, le quali, congiuntamente e disgiuntamente, la rappresentano, per procura telematicamente allegata alla comparsa di costituzione;
1 - convenuta opposta –
e nei confronti di
P.IVA ), società con socio unico, appartenente Controparte_4 P.IVA_1
al "Gruppo Banca IFIS", soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Ifis
S.P.A., e per essa – giusta procura in data 9 dicembre 2020 per atto Notaio Dott. Per_2
, Rep. n. 42351 Racc. n. 15678 – P.IVA
[...] Controparte_2 P.IVA_1
società con socio unico appartenente al Gruppo Banca Ifis e Controparte_4
soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A., in persona della
Dott.ssa Responsabile Credito Corporate e Ipotecario, in virtù dei poteri Controparte_6
alla stessa conferiti con Atto del 05/08/2022 per atto Notaio , rep. n. 44415, racc. n. Per_2
16818, elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), Via Alfredo Baccarini n. 52, presso lo studio degli Avv.ti Carlotta Casamorata e Marina Vandini, le quali, congiuntamente e disgiuntamente, la rappresentano, per procura telematicamente allegata alla comparsa di intervento;
- interventrice –
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'atto introduttivo, notificato via PEC il 12.01.2023, e Parte_1 [...]
propongono opposizione al precetto, notificato loro rispettivamente il Parte_2
25.10.2022 ed il 23.12.2022 da e, per conto di quest'ultima, da Controparte_1
(già , con cui è stato intimato il pagamento Controparte_2 CP_3 dell'importo di € 51.581,60 “oltre interessi e spese come liquidati e indicati in decreto, nonché successive occorrende”, quale sorte capitale portata dal decreto ingiuntivo n.
312/2017 del 10.04.2017 di questo Tribunale, emesso a favore di “Banca Ifis spa e non opposto. P.IVA_2
A sostegno della domanda, illustrano i seguenti motivi di nullità del precetto: 1) difetto di legittimazione attiva della società precettante, per divergenza tra ricorrente in monitorio, parte beneficiaria dell'ingiunzione di pagamento, e parte precettante, in difetto di prova sulla cessione del credito;
2) manifesta indeterminatezza del credito precettato;
3) prescrizione degli interessi, essendo decorso oltre un quinquennio tra l'emissione e la notifica del DI e
2 l'Atto di Precetto;
4) l'opponente , l'inammissibilità dell'azione proposta contro Parte_2
di lei, in quanto tutte le obbligazioni oggetto del contratto posto alla base del D.I. sono a carico dell'originario cliente e non è prevista l'azione contestuale nei riguardi del coobbligato.
Deducono inoltre di non aver potuto impugnare il D.I., “in quanto all'epoca avevano problemi famigliari e di salute che non hanno permesso di contestare l'evidente illegittimo monitorio”, aggiungendo di godere di redditi bassi e di un lavoro precario, sicchè “sarebbero esposti, in caso di esecuzione, al rischio di non poter far fronte alle spese essenziali per il mantenimento della famiglia”.
Concludono quindi perché, previa sospensione cautelare del titolo, il precetto sia annullato e/o dichiarato nullo e/o illegittimo e/o inefficace e/o inesistente, in via principale nei riguardi di entrambi gli attori, ed in via subordinata nei riguardi della sola;
in via Parte_2 subordinata, chiedono “di annullare e/o dichiarare nullo e/o dichiarare illegittimo e/o inefficace e/o inesistente e comunque privare di efficacia l'Atto di Precetto nella parte relativa agli interessi ulteriori”.
La società opposta, nel costituirsi in giudizio, ha precisato che:
- con decorrenza dal 1° luglio 2018, è divenuta piena e legittima titolare di Controparte_2
un portafoglio di crediti già di Banca IFIS S.p.A., in virtù di atto di conferimento di ramo d'azienda a rogito del Notaio di Milano in data 29 giugno 2018, rep. n. Persona_3
80866 e racc. n. 15510, iscritto nel Registro delle Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare in data 03/07/2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Foglio delle Inserzioni n. 92 del 09/08/2018;
‑ con atto del 15 dicembre 2020 a rogito del notaio di Milano (rep. 84147 Persona_3
e racc. 17167) con efficacia dal 1° gennaio 2021, (già Controparte_2 [...]
è stata fusa per incorporazione in (società incorporante) la quale, CP_7 Controparte_2
con effetto dal 1° gennaio 2021, ha mutato denominazione in Controparte_4
‑ con separato atto del 15 dicembre 2020 a rogito del notaio di Milano Persona_3
(rep. 84148 e racc. 17168), con effetto dal 1° gennaio 2021, ha Controparte_4
conferito alla neo costituita società (prima denominata Controparte_2 CP_3
, controllata interamente da , il ramo d'azienda relativo alle
[...] Controparte_4
attività di servicing e di gestione dei crediti;
‑ In data 01 marzo 2021, ha acquistato pro soluto, da Controparte_1 [...]
(già ), un portafoglio di crediti pecuniari individuabili Controparte_4 CP_2
3 in blocco, con ogni accessorio e garanzia agli stessi connessi, come da relativo avviso di cessione di crediti pro soluto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –
Parte Seconda n. 27 del 04.03.2021;
‑ con atto del 02.03.2021 a rogito del Notaio , Rep. 30799/13217, Persona_1 [...]
ha conferito a procura speciale per la Controparte_1 Controparte_2
gestione del recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti oggetto del suddetto portafoglio;
‑ tra i crediti oggetto della precitata cessione è incluso anche quello oggetto del presente procedimento, derivante dal decreto ingiuntivo n. 312/2017, emesso in data 10/04/2017 da questo Tribunale, con cui è stato ingiunto agli odierni opponenti di pagare, all'allora creditrice Banca IFIS S.p.A., la somma di €.51.581,60, oltre interessi e spese come liquidati in decreto;
- il decreto ingiuntivo n. 312/2017, notificato ai debitori in data 3/05/2017, non è stato opposto nei termini di legge, ed è stato dichiarato esecutivo in data 20/07/2017 e munito della formula esecutiva in data 28/07/2020;
- in forza del suddetto titolo, veniva iscritta ipoteca giudiziale ai danni dei debitori ingiunti;
- con raccomandate inviate ad entrambi gli opponenti in data 23/8/2019, CP_2
confermava l'avvenuta cessione, in suo favore, del credito originariamente detenuto da banca Monte dei Paschi di Siena.
Evidenzia quindi l'inammissibilità di tutte le eccezioni formulate avverso il titolo esecutivo
(D.I. 312/2017 del 10/4/2017), in quanto proposte tardivamente, e contesta nel merito i motivi di opposizione, affermando che: 1) è pienamente Controparte_8
legittimata ad agire;
2) l'eccezione d'indeterminatezza è infondata, posto che il precetto rimanda, per l'individuazione degli interessi maturandi sino alla data del soddisfo, al D.I.
312/2017, oramai passato in giudicato.
Ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione.
Nel primo termine per memorie, ex art. 183 sesto comma c.p.c., gli opponenti hanno insistito in domanda, chiedendo inoltre che, alla luce del sopravvenuto dictum delle Sezioni Unite della S.C., sentenza n. 9479/2023, “il Tribunale accerti e dichiari l'esistenza di clausole abusive rilevabili d'ufficio nel contratto e nel rapporto tra le parti, ulteriori rispetto a quelle già oggetto di opposizione”; con le memorie istruttorie di replica, inoltre, hanno specificamente contestato i documenti allegati da controparte alla prima e seconda memoria.
Infine, con comparsa depositata il 28.5.2024 ha speigato intervento volontario, ex art. 111
c.p.c., sempre rappresentata dalla mandataria Controparte_4 [...]
[...
[...] la quale ha dichiarato di aver acquistato pro soluto da Controparte_9 CP_10
un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco, con ogni
[...]
accessorio e garanzia agli stessi connessi, come da relativo avviso di cessione di crediti pro soluto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Foglio delle inserzioni n. 92 del 05/08/2023, e - facendo proprie tutte le domande, eccezioni, ragioni e difese articolate dalla cedente - ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni da quest'ultima formulate.
Rigettate le richieste istruttorie, la causa è stata rimessa in decisione, sulle conclusioni come trascritte in epigrafe.
2. L'opposizione è infondata, per quanto si dirà.
2.1. Va premesso che, in base ai consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, nell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso un titolo di formazione giudiziale non possono essere fatti valere motivi relativi a questioni già decise nel processo ove il titolo si è formato, ma solo fatti estintivi o modificativi del rapporto successivi alla formazione del titolo (v., ex multis, Cass. civile, sez. 5 settembre 2008, n.
22402, ove si precisa che “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello”).
Nel giudizio di opposizione al precetto, dunque, l'indagine del giudice è limitata all'accertamento dell'esistenza e validità del titolo esecutivo e delle eventuali cause che ne abbiano successivamente determinato l'invalidità o l'inefficacia (cfr. ad esempio Cass.civile
6 luglio 2001, n. 9205).
Nel caso che occupa, il titolo azionato con il precetto opposto è il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale, su ricorso presentato da Banca Ifis s.p.a., il 10 aprile 2017, n. 312/2017, notificato ad entrambi gli opponenti il 3.5.2017, dichiarato esecutivo il 20.7.2017 per mancata opposizione, con apposizione di formula in data 28.7.2020 (v. doc. 21 nel fascicolo di parte opposta).
Dunque, trattandosi di giudizio di opposizione a precetto basato su decreto ingiuntivo non opposto, “vale la regola per cui, quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, debbono essere fatte valere mediante opposizione al decreto le ragioni di nullità del decreto stesso, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a
5 precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 25 maggio 2007, n. 12251 e successive conformi).
In applicazione dei principi sopra illustrati, tutte le censure che attengono al rapporto sostanziale già posto a base del titolo azionato, compresa la titolarità del credito in capo al creditore istante Banca Ifis s.p.a. e la tenutezza, quale coobbligata, dell'opponente
, sono inammissibili nella presente sede. Parte_2
2.2. Prendendo le mosse dalla titolarità del credito in capo a Banca Ifis s.p.a., resta dunque da accertare l'efficacia, nei confronti del debitore, della cessione del credito da quest'ultima a (rappresentata nel presente giudizio da Controparte_1 Controparte_2
.
[...]
Sul punto, si osserva che, secondo le ordinarie regole di distribuzione dell'onere della prova, grava sul creditore l'onere di fornire la prova documentale della titolarità del credito azionato
(id est, della propria legittimazione), a meno che il debitore non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta;
tuttavia, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse o meno riconducibile ad una delle predette categorie”: cfr. Cass. civile, sez. I, ordinanza n. 31188 del 29/12/2017). La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, inoltre, può rivestire valore indiziario, unitamente ad altre circostanze, rispetto alla prova dell'esistenza del contratto di cessione, ove il debitore ceduto la contesti (Cass. civile, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023)
Nel caso che occupa, la società opposta ha prodotto sia l'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della cessione da Banca Ifis s.p.a. a con decorrenza dal Controparte_2
1° luglio 2018, di “tutti i crediti deteriorati di cui la società conferente si è resa acquirente e risulta titolare alla data del 1° luglio 2018” (Foglio delle Inserzioni n. 92 del 09/08/2018: v. doc. n. 6 del fascicolo di parte opposta), sia il testo del contratto che contempla la cessione,
6 avente ad oggetto il conferimento di ramo d'azienda relativo all'acquisto e gestione di portafogli di crediti distressed, con espresso subentro della società conferitaria nei crediti e nei debiti riferiti riferibili all'attività del ramo ceduto, identificati appunto in quelli
“deteriorati di cui Banca Ifis s.p.a. si è resa acquirente e risulta titolare alla data di efficacia del conferimento” (art. 2 del contratto concluso con atto pubblico per Notar Per_3
di Milano del 29 giugno 2018, rep. n. 80866, doc. n. 5 del fascicolo di parte
[...]
opposta): tra questi, certamente rientra il credito derivante dal contratto di finanziamento di euro 44.376,00, originariamente concluso il 17.6.2010 dagli opponenti e Parte_1
con MPSConsum.it (doc. n. 25, allegato alla seconda memoria istruttoria), che Parte_2
Banca Ifis s.p.a. aveva posto a base del ricorso per decreto ingiuntivo azionato, Contr identificandolo attraverso il numero 3681881 e deducendo di averlo acquistato da con atto del 19.6.2015 (circostanze queste tutte coperte dal giudicato, che non possono formare oggetto di riesame nella presente sede).
Risultano altresì documentati i successivi passaggi, attraverso i quali:
a) (società incorporante) ha incorporato per fusione Controparte_2 Controparte_2
(già , con effetto dal 1° gennaio 2021, contestualmente mutando
[...] CP_7
denominazione – come stabilito dall'assemblea ordinaria con modifica statutaria adottata il
20.4.2020 (doc. 8) - in (atto pubblico del 15 dicembre 2020 a Controparte_4
rogito del notaio di Milano (rep. 84147 e racc. 17167, doc. 7); Persona_3
b) già ), in data 01 marzo 2021, ha ceduto a Controparte_4 CP_2
pro soluto, un portafoglio di crediti pecuniari individuati nel Controparte_1
documento di identificazione dei crediti allegato al contratto di cessione e derivanti da finanziamenti ipotecari e chirografari, in parte originati da terzi danti causa e classificati come deteriorati in conformità alla circolare di Banca d'Italia numero 2272 del 30 luglio
2008, come successivamente modificata e integrata, erogati in varie forme tecniche nel periodo intercorrente tra il 1972 ed il 2019: in particolare, risulta in atti sia l'avviso di cessione di crediti pro soluto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
– Parte Seconda n. 27 del 04.03.2021 (doc. 14), sia la proposta e l'accettazione del contratto
(doc. 10 e 11), sia l'elenco dei crediti ceduti, estratto (non dal contratto, in cui l'allegato A relativo ai crediti ceduti è stato prodotto in forma omissata, ma) dal sito istituzionale di CP_1
(doc. n. 24, allegato alla prima memoria istruttoria), e comprendente il contratto n.
[...]
3681881.
7 In particolare, pur in mancanza del “documento di identificazione dei crediti allegato al contratto di cessione”, la ricomprensione del credito, vantato da nei Controparte_4
confronti degli opponenti, tra quelli ceduti all'odierna opposta, è provata dal fatto che si tratta di un credito che rientra nelle categorie dei rapporti inclusi dalla cessione (in quanto
Contr derivante da finanziamento, originato da (terzo dante causa), erogato nel 2010 e classificabile come deteriorato in conformità alla circolare di Banca d'Italia numero 2272 del
30 luglio 2008, in quanto scaduto da oltre 90 giorni, nonché che si tratta di rapporto espressamente menzionato nell'elenco dei crediti ceduti pubblicato sul sito della cedente (la provenienza del documento non è contestata dagli opposti, i quali rilevano solo la genericità
e la mancanza di riferimenti alla loro posizione), cui fa espresso rinvio l'avviso pubblicato sulla G.U. (“ai sensi dell'art. 7.1., comma 6, della legge sulla cartolarizzazione, la società renderà disponibili nella pagina web https://www.ifisnpls.it , fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti e la conferma dell'avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta”: pag. 1 dell'annuncio su G.U. parte seconda, n. 27 del 4.3.2025).
Va qui precisato – attesa l'eccezione d'inammissibilità formulata dalla difesa degli opponenti - che tutte le produzioni documentali curate entro il secondo dei termini previsti dall'art. 183, sesto comma, c.p.c., nel testo ratione temporis vigente, sono tempestive, trattandosi del termine decadenziale ultimo stabilito, in generale, “per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali”.
In conclusione, essendo provata la titolarità del credito in capo all'opposta, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva va rigettata.
2.3. Altresì infondata è l'eccezione di indeterminatezza del credito, con la quale si contesta, che “né l'Atto di Precetto, né il Ricorso monitorio né il D.I. abbiano quantificato esattamente l'importo dovuto a titolo di ulteriori interessi, né è possibile sulla base degli stessi atti, i soli utilizzabili, quantificare esattamente l'importo. Il Ricorso monitorio non determina il tasso, ma rimanda a non meglio specificati interessi convenuti e ad un arco temporale non specificamente indicato. Il D.I. rimanda al ricorso monitorio. L'Atto di Precetto rimanda al
D.I.”.
In punto di fatto, deve dirsi che il titolo azionato, d.i.. n.312/2017 di questo Tribunale, ingiunge il pagamento di: “1. La somma di euro 51.581,60; 2. Gli interessi come da domanda.
3. Le spese di questa procedura…”.
A sua volta, la domanda, costituita dal ricorso per d.i., aveva ad oggetto un ammontare totale di euro 51.581,60, “di cui euro 32.216,84 a titolo di capitale residuo, euro 14.044,82 a titolo
8 di interessi di mora calcolati al tasso contrattualmente previsto dalla data della lettera di decadenza di beneficio del termine alla data del presente atto, oltre euro 5.319,94 a titolo di rate scadute e non pagate” ed “oltre i successivi interessi di mora al tasso contrattualmente previsto da calcolarsi sul solo capitale di euro 32.261,84 e fino all'effettivo soddisfo”.
Le questioni della tenutezza dei debitori al pagamento degli interessi di mora “al tasso contrattualmente previsto” e della loro decorrenza sono state dunque affrontate e risolte, in senso positivo, nel procedimento monitorio, e restano quindi coperte dal giudicato.
Ciò posto, deve aggiungersi che, secondo la condivisibile tesi autorevolmente sposata dalle
Sezioni Unite della S.C., “Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato. Ne consegue che il giudice dell'opposizione all'esecuzione non può dichiarare
d'ufficio la illiquidità del credito, portato dalla sentenza fatta valere come titolo esecutivo, senza invitare le parti a discutere la questione e a integrare le difese, anche sul piano probatorio” (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 11066 del 02/07/2012); dal che consegue, altresì, che “L'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale (nella specie, relativa alla portata del giudicato esterno di una sentenza definitiva di condanna al pagamento di una somma di denaro) compete al giudice dell'esecuzione e, in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c., a quello dell'opposizione, che ne individua la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione;
egli può ricorrere, ove il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo
o incerto e ferma l'indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito” (in termini, v. Cass. Sez. III, Sentenza n. 10806 del 05/06/2020).
Nel caso che occupa, appare senz'altro possibile individuare la portata precettiva sulla base del titolo azionato e degli atti da questo richiamati per relationem, considerato che il ricorso per monitorio indicava espressamente il contratto di finanziamento stipulato con Banca
Monte dei Paschi di Siena, n. 3681881, che era stato anche allegato al fascicolo di parte del monitorio, ove viene indicato un tasso annuo per ritardati pagamenti pari al 15,96% (v. clausola 17 “In caso di mancato pagamento della predetta somma, dalla data della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto
9 decorreranno interessi di mora sull'intero capitale non pagato in misura pari al 15,96 su base annua per finanziamento…”).
La quantificazione degli interessi di mora maturati nel periodo successivo al deposito del ricorso per d.i. e fino al soddisfo potrà, pertanto, essere concretamente operata anche dai debitori all'atto del pagamento, sulla scorta di un mero calcolo matematico, essendo noti la sorte capitale (euro 32.261,84), il tasso (15,96% annuo) e la decorrenza (data del deposito del ricorso in monitorio).
Le conclusioni che precedono paiono anche conformi al dictum della S.C., secondo cui “Il decreto ingiuntivo contenente l'accoglimento del ricorso monitorio "come da domanda" può rappresentare idoneo titolo esecutivo anche per il credito relativo agli interessi a condizione che, attraverso una interpretazione complessiva del provvedimento e del ricorso per ingiunzione, sia possibile individuare una specifica richiesta di liquidazione degli interessi e che la determinazione di questi possa desumersi dalla domanda complessivamente formulata” (cfr. Cass. civile, Sez. VI - III, Ordinanza n. 10230 del 30/03/2022).
Anche il motivo in esame deve pertanto dirsi infondato.
2.4. Non è possibile accogliere la domanda, formulata in via subordinata nella prima memoria istruttoria, di “accertare e dichiarare l'esistenza di ulteriori clausole abusive rispetto a quelle enucleate nell'Atto di Opposizione e rilevabili d'ufficio nel rapporto tra le parti e comunque l'esercizio di tutti i poteri officiosi di cui alla Sentenza Cass. SS.UU. 9479-2023 con ogni consequenziale statuizione ed effetto”: in particolare, nel presente giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. i debitori non hanno dedotto l'abusività di specifiche clausole, sicchè non è possibile riqualificare la domanda come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., né emergono elementi per rilevare d'ufficio nullità di protezione.
2.5. Infine, è infondata l'eccezione di prescrizione degli interessi, fondata sul decorso del quinquennio tra la notifica del decreto ingiuntivo e quella dell'atto di precetto: invero, sia gli interessi convenzionali che quelli moratori, derivanti rispettivamente dalla sottoscrizione di un contratto di mutuo e dal suo inadempimento, non sono sottoposti al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., ma a quello ordinario decennale, stabilito dall'art. 2946 c.c. (per gli interessi convenzionali, v. Cass. civile, Sez. III, Ordinanza n. 4232 del 10/02/2023 e, anche per quelli moratori, Sez. I, Sentenza n. 18951 del 08/08/2013).
La domanda va dunque rigettata.
10 3. Attesa la soccombenza, gli attori vanno condannati in solido alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 7.052,00 – di cui euro
1276,00 per studio, euro 814,00 per fase introduttiva, euro 2835,00 per fase istruttoria, euro
2127,00 per fase conclusiva, tutto in applicazione dei valori minimi previsti dal d.m.
147/2022 per la fascia di valore superiore ad euro 52.000 – oltre spese generali al 15%, IVA
e CP come per legge.
Vanno invece compensate le spese nei confronti dell'acquirente a tiolo particolare, intervenuto ai sensi dell'art. 111 c.p.c..
4. La presente sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Maria Teresa Gentile, definitivamente pronunciando sulla causa promossa, con atto di opposizione, da e contro Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e, per essa, , e nei confronti di
[...] Controparte_2 Controparte_4
, così provvede:
[...]
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna gli opponenti in solido alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 7052,00, oltre spese generali al 15%, IVA
e CP come per legge, compensando le spese dell'interventore;
3) sentenza per legge provvisoriamente esecutiva.
Palmi, 14 marzo 2025
Il Giudice
Maria Teresa Gentile
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi
Sezione civile in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Teresa Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 50 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2023, vertente tra
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e , nata il [...] a [...] (c.f. C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, per procura telematicamente allegata all'atto C.F._2
di citazione, dall'Avv. Domenico Zito, presso il cui studio in NO, via Montessori n.
4, sono elettivamente domiciliati;
attori in opposizione
e
(P.IVA n. ) e, per essa - giusta procura in data 02 Controparte_1 P.IVA_1
marzo 2021 per atto Notaio , Rep. n. 30799 Racc. n. 13217 - Persona_1 [...]
(già , P.IVA società con socio unico Controparte_2 CP_3 P.IVA_1 [...]
CP
appartenente al Gruppo e soggetta all'attività di direzione e Controparte_4 CP_5
coordinamento di Banca IFIS S.p.A., in persona della Dott.ssa Controparte_6
Responsabile Credito Corporate e Ipotecario, in virtù dei poteri alla stessa conferiti con Atto del 05/08/2022 per Notaio , rep. n. 44415 e racc. n. 16818, elettivamente Persona_2
domiciliata in Ravenna (RA), Via Alfredo Baccarini n. 52, presso lo studio degli Avv.ti
Carlotta Casamorata e Marina Vandini, le quali, congiuntamente e disgiuntamente, la rappresentano, per procura telematicamente allegata alla comparsa di costituzione;
1 - convenuta opposta –
e nei confronti di
P.IVA ), società con socio unico, appartenente Controparte_4 P.IVA_1
al "Gruppo Banca IFIS", soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Ifis
S.P.A., e per essa – giusta procura in data 9 dicembre 2020 per atto Notaio Dott. Per_2
, Rep. n. 42351 Racc. n. 15678 – P.IVA
[...] Controparte_2 P.IVA_1
società con socio unico appartenente al Gruppo Banca Ifis e Controparte_4
soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A., in persona della
Dott.ssa Responsabile Credito Corporate e Ipotecario, in virtù dei poteri Controparte_6
alla stessa conferiti con Atto del 05/08/2022 per atto Notaio , rep. n. 44415, racc. n. Per_2
16818, elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), Via Alfredo Baccarini n. 52, presso lo studio degli Avv.ti Carlotta Casamorata e Marina Vandini, le quali, congiuntamente e disgiuntamente, la rappresentano, per procura telematicamente allegata alla comparsa di intervento;
- interventrice –
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'atto introduttivo, notificato via PEC il 12.01.2023, e Parte_1 [...]
propongono opposizione al precetto, notificato loro rispettivamente il Parte_2
25.10.2022 ed il 23.12.2022 da e, per conto di quest'ultima, da Controparte_1
(già , con cui è stato intimato il pagamento Controparte_2 CP_3 dell'importo di € 51.581,60 “oltre interessi e spese come liquidati e indicati in decreto, nonché successive occorrende”, quale sorte capitale portata dal decreto ingiuntivo n.
312/2017 del 10.04.2017 di questo Tribunale, emesso a favore di “Banca Ifis spa e non opposto. P.IVA_2
A sostegno della domanda, illustrano i seguenti motivi di nullità del precetto: 1) difetto di legittimazione attiva della società precettante, per divergenza tra ricorrente in monitorio, parte beneficiaria dell'ingiunzione di pagamento, e parte precettante, in difetto di prova sulla cessione del credito;
2) manifesta indeterminatezza del credito precettato;
3) prescrizione degli interessi, essendo decorso oltre un quinquennio tra l'emissione e la notifica del DI e
2 l'Atto di Precetto;
4) l'opponente , l'inammissibilità dell'azione proposta contro Parte_2
di lei, in quanto tutte le obbligazioni oggetto del contratto posto alla base del D.I. sono a carico dell'originario cliente e non è prevista l'azione contestuale nei riguardi del coobbligato.
Deducono inoltre di non aver potuto impugnare il D.I., “in quanto all'epoca avevano problemi famigliari e di salute che non hanno permesso di contestare l'evidente illegittimo monitorio”, aggiungendo di godere di redditi bassi e di un lavoro precario, sicchè “sarebbero esposti, in caso di esecuzione, al rischio di non poter far fronte alle spese essenziali per il mantenimento della famiglia”.
Concludono quindi perché, previa sospensione cautelare del titolo, il precetto sia annullato e/o dichiarato nullo e/o illegittimo e/o inefficace e/o inesistente, in via principale nei riguardi di entrambi gli attori, ed in via subordinata nei riguardi della sola;
in via Parte_2 subordinata, chiedono “di annullare e/o dichiarare nullo e/o dichiarare illegittimo e/o inefficace e/o inesistente e comunque privare di efficacia l'Atto di Precetto nella parte relativa agli interessi ulteriori”.
La società opposta, nel costituirsi in giudizio, ha precisato che:
- con decorrenza dal 1° luglio 2018, è divenuta piena e legittima titolare di Controparte_2
un portafoglio di crediti già di Banca IFIS S.p.A., in virtù di atto di conferimento di ramo d'azienda a rogito del Notaio di Milano in data 29 giugno 2018, rep. n. Persona_3
80866 e racc. n. 15510, iscritto nel Registro delle Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare in data 03/07/2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Foglio delle Inserzioni n. 92 del 09/08/2018;
‑ con atto del 15 dicembre 2020 a rogito del notaio di Milano (rep. 84147 Persona_3
e racc. 17167) con efficacia dal 1° gennaio 2021, (già Controparte_2 [...]
è stata fusa per incorporazione in (società incorporante) la quale, CP_7 Controparte_2
con effetto dal 1° gennaio 2021, ha mutato denominazione in Controparte_4
‑ con separato atto del 15 dicembre 2020 a rogito del notaio di Milano Persona_3
(rep. 84148 e racc. 17168), con effetto dal 1° gennaio 2021, ha Controparte_4
conferito alla neo costituita società (prima denominata Controparte_2 CP_3
, controllata interamente da , il ramo d'azienda relativo alle
[...] Controparte_4
attività di servicing e di gestione dei crediti;
‑ In data 01 marzo 2021, ha acquistato pro soluto, da Controparte_1 [...]
(già ), un portafoglio di crediti pecuniari individuabili Controparte_4 CP_2
3 in blocco, con ogni accessorio e garanzia agli stessi connessi, come da relativo avviso di cessione di crediti pro soluto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –
Parte Seconda n. 27 del 04.03.2021;
‑ con atto del 02.03.2021 a rogito del Notaio , Rep. 30799/13217, Persona_1 [...]
ha conferito a procura speciale per la Controparte_1 Controparte_2
gestione del recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti oggetto del suddetto portafoglio;
‑ tra i crediti oggetto della precitata cessione è incluso anche quello oggetto del presente procedimento, derivante dal decreto ingiuntivo n. 312/2017, emesso in data 10/04/2017 da questo Tribunale, con cui è stato ingiunto agli odierni opponenti di pagare, all'allora creditrice Banca IFIS S.p.A., la somma di €.51.581,60, oltre interessi e spese come liquidati in decreto;
- il decreto ingiuntivo n. 312/2017, notificato ai debitori in data 3/05/2017, non è stato opposto nei termini di legge, ed è stato dichiarato esecutivo in data 20/07/2017 e munito della formula esecutiva in data 28/07/2020;
- in forza del suddetto titolo, veniva iscritta ipoteca giudiziale ai danni dei debitori ingiunti;
- con raccomandate inviate ad entrambi gli opponenti in data 23/8/2019, CP_2
confermava l'avvenuta cessione, in suo favore, del credito originariamente detenuto da banca Monte dei Paschi di Siena.
Evidenzia quindi l'inammissibilità di tutte le eccezioni formulate avverso il titolo esecutivo
(D.I. 312/2017 del 10/4/2017), in quanto proposte tardivamente, e contesta nel merito i motivi di opposizione, affermando che: 1) è pienamente Controparte_8
legittimata ad agire;
2) l'eccezione d'indeterminatezza è infondata, posto che il precetto rimanda, per l'individuazione degli interessi maturandi sino alla data del soddisfo, al D.I.
312/2017, oramai passato in giudicato.
Ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione.
Nel primo termine per memorie, ex art. 183 sesto comma c.p.c., gli opponenti hanno insistito in domanda, chiedendo inoltre che, alla luce del sopravvenuto dictum delle Sezioni Unite della S.C., sentenza n. 9479/2023, “il Tribunale accerti e dichiari l'esistenza di clausole abusive rilevabili d'ufficio nel contratto e nel rapporto tra le parti, ulteriori rispetto a quelle già oggetto di opposizione”; con le memorie istruttorie di replica, inoltre, hanno specificamente contestato i documenti allegati da controparte alla prima e seconda memoria.
Infine, con comparsa depositata il 28.5.2024 ha speigato intervento volontario, ex art. 111
c.p.c., sempre rappresentata dalla mandataria Controparte_4 [...]
[...
[...] la quale ha dichiarato di aver acquistato pro soluto da Controparte_9 CP_10
un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco, con ogni
[...]
accessorio e garanzia agli stessi connessi, come da relativo avviso di cessione di crediti pro soluto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Foglio delle inserzioni n. 92 del 05/08/2023, e - facendo proprie tutte le domande, eccezioni, ragioni e difese articolate dalla cedente - ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni da quest'ultima formulate.
Rigettate le richieste istruttorie, la causa è stata rimessa in decisione, sulle conclusioni come trascritte in epigrafe.
2. L'opposizione è infondata, per quanto si dirà.
2.1. Va premesso che, in base ai consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, nell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso un titolo di formazione giudiziale non possono essere fatti valere motivi relativi a questioni già decise nel processo ove il titolo si è formato, ma solo fatti estintivi o modificativi del rapporto successivi alla formazione del titolo (v., ex multis, Cass. civile, sez. 5 settembre 2008, n.
22402, ove si precisa che “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello”).
Nel giudizio di opposizione al precetto, dunque, l'indagine del giudice è limitata all'accertamento dell'esistenza e validità del titolo esecutivo e delle eventuali cause che ne abbiano successivamente determinato l'invalidità o l'inefficacia (cfr. ad esempio Cass.civile
6 luglio 2001, n. 9205).
Nel caso che occupa, il titolo azionato con il precetto opposto è il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale, su ricorso presentato da Banca Ifis s.p.a., il 10 aprile 2017, n. 312/2017, notificato ad entrambi gli opponenti il 3.5.2017, dichiarato esecutivo il 20.7.2017 per mancata opposizione, con apposizione di formula in data 28.7.2020 (v. doc. 21 nel fascicolo di parte opposta).
Dunque, trattandosi di giudizio di opposizione a precetto basato su decreto ingiuntivo non opposto, “vale la regola per cui, quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, debbono essere fatte valere mediante opposizione al decreto le ragioni di nullità del decreto stesso, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a
5 precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 25 maggio 2007, n. 12251 e successive conformi).
In applicazione dei principi sopra illustrati, tutte le censure che attengono al rapporto sostanziale già posto a base del titolo azionato, compresa la titolarità del credito in capo al creditore istante Banca Ifis s.p.a. e la tenutezza, quale coobbligata, dell'opponente
, sono inammissibili nella presente sede. Parte_2
2.2. Prendendo le mosse dalla titolarità del credito in capo a Banca Ifis s.p.a., resta dunque da accertare l'efficacia, nei confronti del debitore, della cessione del credito da quest'ultima a (rappresentata nel presente giudizio da Controparte_1 Controparte_2
.
[...]
Sul punto, si osserva che, secondo le ordinarie regole di distribuzione dell'onere della prova, grava sul creditore l'onere di fornire la prova documentale della titolarità del credito azionato
(id est, della propria legittimazione), a meno che il debitore non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta;
tuttavia, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse o meno riconducibile ad una delle predette categorie”: cfr. Cass. civile, sez. I, ordinanza n. 31188 del 29/12/2017). La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, inoltre, può rivestire valore indiziario, unitamente ad altre circostanze, rispetto alla prova dell'esistenza del contratto di cessione, ove il debitore ceduto la contesti (Cass. civile, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023)
Nel caso che occupa, la società opposta ha prodotto sia l'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della cessione da Banca Ifis s.p.a. a con decorrenza dal Controparte_2
1° luglio 2018, di “tutti i crediti deteriorati di cui la società conferente si è resa acquirente e risulta titolare alla data del 1° luglio 2018” (Foglio delle Inserzioni n. 92 del 09/08/2018: v. doc. n. 6 del fascicolo di parte opposta), sia il testo del contratto che contempla la cessione,
6 avente ad oggetto il conferimento di ramo d'azienda relativo all'acquisto e gestione di portafogli di crediti distressed, con espresso subentro della società conferitaria nei crediti e nei debiti riferiti riferibili all'attività del ramo ceduto, identificati appunto in quelli
“deteriorati di cui Banca Ifis s.p.a. si è resa acquirente e risulta titolare alla data di efficacia del conferimento” (art. 2 del contratto concluso con atto pubblico per Notar Per_3
di Milano del 29 giugno 2018, rep. n. 80866, doc. n. 5 del fascicolo di parte
[...]
opposta): tra questi, certamente rientra il credito derivante dal contratto di finanziamento di euro 44.376,00, originariamente concluso il 17.6.2010 dagli opponenti e Parte_1
con MPSConsum.it (doc. n. 25, allegato alla seconda memoria istruttoria), che Parte_2
Banca Ifis s.p.a. aveva posto a base del ricorso per decreto ingiuntivo azionato, Contr identificandolo attraverso il numero 3681881 e deducendo di averlo acquistato da con atto del 19.6.2015 (circostanze queste tutte coperte dal giudicato, che non possono formare oggetto di riesame nella presente sede).
Risultano altresì documentati i successivi passaggi, attraverso i quali:
a) (società incorporante) ha incorporato per fusione Controparte_2 Controparte_2
(già , con effetto dal 1° gennaio 2021, contestualmente mutando
[...] CP_7
denominazione – come stabilito dall'assemblea ordinaria con modifica statutaria adottata il
20.4.2020 (doc. 8) - in (atto pubblico del 15 dicembre 2020 a Controparte_4
rogito del notaio di Milano (rep. 84147 e racc. 17167, doc. 7); Persona_3
b) già ), in data 01 marzo 2021, ha ceduto a Controparte_4 CP_2
pro soluto, un portafoglio di crediti pecuniari individuati nel Controparte_1
documento di identificazione dei crediti allegato al contratto di cessione e derivanti da finanziamenti ipotecari e chirografari, in parte originati da terzi danti causa e classificati come deteriorati in conformità alla circolare di Banca d'Italia numero 2272 del 30 luglio
2008, come successivamente modificata e integrata, erogati in varie forme tecniche nel periodo intercorrente tra il 1972 ed il 2019: in particolare, risulta in atti sia l'avviso di cessione di crediti pro soluto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
– Parte Seconda n. 27 del 04.03.2021 (doc. 14), sia la proposta e l'accettazione del contratto
(doc. 10 e 11), sia l'elenco dei crediti ceduti, estratto (non dal contratto, in cui l'allegato A relativo ai crediti ceduti è stato prodotto in forma omissata, ma) dal sito istituzionale di CP_1
(doc. n. 24, allegato alla prima memoria istruttoria), e comprendente il contratto n.
[...]
3681881.
7 In particolare, pur in mancanza del “documento di identificazione dei crediti allegato al contratto di cessione”, la ricomprensione del credito, vantato da nei Controparte_4
confronti degli opponenti, tra quelli ceduti all'odierna opposta, è provata dal fatto che si tratta di un credito che rientra nelle categorie dei rapporti inclusi dalla cessione (in quanto
Contr derivante da finanziamento, originato da (terzo dante causa), erogato nel 2010 e classificabile come deteriorato in conformità alla circolare di Banca d'Italia numero 2272 del
30 luglio 2008, in quanto scaduto da oltre 90 giorni, nonché che si tratta di rapporto espressamente menzionato nell'elenco dei crediti ceduti pubblicato sul sito della cedente (la provenienza del documento non è contestata dagli opposti, i quali rilevano solo la genericità
e la mancanza di riferimenti alla loro posizione), cui fa espresso rinvio l'avviso pubblicato sulla G.U. (“ai sensi dell'art. 7.1., comma 6, della legge sulla cartolarizzazione, la società renderà disponibili nella pagina web https://www.ifisnpls.it , fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti e la conferma dell'avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta”: pag. 1 dell'annuncio su G.U. parte seconda, n. 27 del 4.3.2025).
Va qui precisato – attesa l'eccezione d'inammissibilità formulata dalla difesa degli opponenti - che tutte le produzioni documentali curate entro il secondo dei termini previsti dall'art. 183, sesto comma, c.p.c., nel testo ratione temporis vigente, sono tempestive, trattandosi del termine decadenziale ultimo stabilito, in generale, “per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali”.
In conclusione, essendo provata la titolarità del credito in capo all'opposta, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva va rigettata.
2.3. Altresì infondata è l'eccezione di indeterminatezza del credito, con la quale si contesta, che “né l'Atto di Precetto, né il Ricorso monitorio né il D.I. abbiano quantificato esattamente l'importo dovuto a titolo di ulteriori interessi, né è possibile sulla base degli stessi atti, i soli utilizzabili, quantificare esattamente l'importo. Il Ricorso monitorio non determina il tasso, ma rimanda a non meglio specificati interessi convenuti e ad un arco temporale non specificamente indicato. Il D.I. rimanda al ricorso monitorio. L'Atto di Precetto rimanda al
D.I.”.
In punto di fatto, deve dirsi che il titolo azionato, d.i.. n.312/2017 di questo Tribunale, ingiunge il pagamento di: “1. La somma di euro 51.581,60; 2. Gli interessi come da domanda.
3. Le spese di questa procedura…”.
A sua volta, la domanda, costituita dal ricorso per d.i., aveva ad oggetto un ammontare totale di euro 51.581,60, “di cui euro 32.216,84 a titolo di capitale residuo, euro 14.044,82 a titolo
8 di interessi di mora calcolati al tasso contrattualmente previsto dalla data della lettera di decadenza di beneficio del termine alla data del presente atto, oltre euro 5.319,94 a titolo di rate scadute e non pagate” ed “oltre i successivi interessi di mora al tasso contrattualmente previsto da calcolarsi sul solo capitale di euro 32.261,84 e fino all'effettivo soddisfo”.
Le questioni della tenutezza dei debitori al pagamento degli interessi di mora “al tasso contrattualmente previsto” e della loro decorrenza sono state dunque affrontate e risolte, in senso positivo, nel procedimento monitorio, e restano quindi coperte dal giudicato.
Ciò posto, deve aggiungersi che, secondo la condivisibile tesi autorevolmente sposata dalle
Sezioni Unite della S.C., “Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato. Ne consegue che il giudice dell'opposizione all'esecuzione non può dichiarare
d'ufficio la illiquidità del credito, portato dalla sentenza fatta valere come titolo esecutivo, senza invitare le parti a discutere la questione e a integrare le difese, anche sul piano probatorio” (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 11066 del 02/07/2012); dal che consegue, altresì, che “L'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale (nella specie, relativa alla portata del giudicato esterno di una sentenza definitiva di condanna al pagamento di una somma di denaro) compete al giudice dell'esecuzione e, in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c., a quello dell'opposizione, che ne individua la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione;
egli può ricorrere, ove il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo
o incerto e ferma l'indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito” (in termini, v. Cass. Sez. III, Sentenza n. 10806 del 05/06/2020).
Nel caso che occupa, appare senz'altro possibile individuare la portata precettiva sulla base del titolo azionato e degli atti da questo richiamati per relationem, considerato che il ricorso per monitorio indicava espressamente il contratto di finanziamento stipulato con Banca
Monte dei Paschi di Siena, n. 3681881, che era stato anche allegato al fascicolo di parte del monitorio, ove viene indicato un tasso annuo per ritardati pagamenti pari al 15,96% (v. clausola 17 “In caso di mancato pagamento della predetta somma, dalla data della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto
9 decorreranno interessi di mora sull'intero capitale non pagato in misura pari al 15,96 su base annua per finanziamento…”).
La quantificazione degli interessi di mora maturati nel periodo successivo al deposito del ricorso per d.i. e fino al soddisfo potrà, pertanto, essere concretamente operata anche dai debitori all'atto del pagamento, sulla scorta di un mero calcolo matematico, essendo noti la sorte capitale (euro 32.261,84), il tasso (15,96% annuo) e la decorrenza (data del deposito del ricorso in monitorio).
Le conclusioni che precedono paiono anche conformi al dictum della S.C., secondo cui “Il decreto ingiuntivo contenente l'accoglimento del ricorso monitorio "come da domanda" può rappresentare idoneo titolo esecutivo anche per il credito relativo agli interessi a condizione che, attraverso una interpretazione complessiva del provvedimento e del ricorso per ingiunzione, sia possibile individuare una specifica richiesta di liquidazione degli interessi e che la determinazione di questi possa desumersi dalla domanda complessivamente formulata” (cfr. Cass. civile, Sez. VI - III, Ordinanza n. 10230 del 30/03/2022).
Anche il motivo in esame deve pertanto dirsi infondato.
2.4. Non è possibile accogliere la domanda, formulata in via subordinata nella prima memoria istruttoria, di “accertare e dichiarare l'esistenza di ulteriori clausole abusive rispetto a quelle enucleate nell'Atto di Opposizione e rilevabili d'ufficio nel rapporto tra le parti e comunque l'esercizio di tutti i poteri officiosi di cui alla Sentenza Cass. SS.UU. 9479-2023 con ogni consequenziale statuizione ed effetto”: in particolare, nel presente giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. i debitori non hanno dedotto l'abusività di specifiche clausole, sicchè non è possibile riqualificare la domanda come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., né emergono elementi per rilevare d'ufficio nullità di protezione.
2.5. Infine, è infondata l'eccezione di prescrizione degli interessi, fondata sul decorso del quinquennio tra la notifica del decreto ingiuntivo e quella dell'atto di precetto: invero, sia gli interessi convenzionali che quelli moratori, derivanti rispettivamente dalla sottoscrizione di un contratto di mutuo e dal suo inadempimento, non sono sottoposti al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., ma a quello ordinario decennale, stabilito dall'art. 2946 c.c. (per gli interessi convenzionali, v. Cass. civile, Sez. III, Ordinanza n. 4232 del 10/02/2023 e, anche per quelli moratori, Sez. I, Sentenza n. 18951 del 08/08/2013).
La domanda va dunque rigettata.
10 3. Attesa la soccombenza, gli attori vanno condannati in solido alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 7.052,00 – di cui euro
1276,00 per studio, euro 814,00 per fase introduttiva, euro 2835,00 per fase istruttoria, euro
2127,00 per fase conclusiva, tutto in applicazione dei valori minimi previsti dal d.m.
147/2022 per la fascia di valore superiore ad euro 52.000 – oltre spese generali al 15%, IVA
e CP come per legge.
Vanno invece compensate le spese nei confronti dell'acquirente a tiolo particolare, intervenuto ai sensi dell'art. 111 c.p.c..
4. La presente sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Maria Teresa Gentile, definitivamente pronunciando sulla causa promossa, con atto di opposizione, da e contro Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e, per essa, , e nei confronti di
[...] Controparte_2 Controparte_4
, così provvede:
[...]
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna gli opponenti in solido alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 7052,00, oltre spese generali al 15%, IVA
e CP come per legge, compensando le spese dell'interventore;
3) sentenza per legge provvisoriamente esecutiva.
Palmi, 14 marzo 2025
Il Giudice
Maria Teresa Gentile
11