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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 853/2026 Documento firmato digitalmente Sentenza n. 853/2026
Il Relatore Depositata il 29/01/2026 Depositata il 29/01/2026
SALVATORE BI Il Segretario
UD CASSARA'
Il Presidente
DO TA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TA DO, Presidente
BI SALVATORE, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4130/2022 depositato il 21/07/2022
proposto da
Ag.entrate - SI - Siracusa - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Floridia - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 745/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 08/02/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180008139110000 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 26.4.2019 la Resistente_1 s.r.l. impugnava la cartel-la in atti (pervenuta il 27.2.2019) della SI Sicilia SP per il pagamento di € 46.667,97 per imu 2012 in favore del Comune di Floridia, e ne deduceva l'ille-gittimità per molteplici motivi, fra cui l'omessa ricezione dell'avviso di accertamento asseritamente notificato il 15.12.2017.
La SI Sicilia SP si costituiva e resisteva (si rinvia alle controdeduzioni).
Affermava la Corte adita:
“Osserva il Collegio che il ricorso è fondato.
In via preliminare occorre soffermarsi sull'art. 76 d.l. 25.5.2021 n. 73, conv. legge 23.7.2021 n. 106 – Subentro dell'Agenzia delle Entrate-riscossione alla Società Ri-scossione Sicilia SP, per effetto del quale la
SI Sicilia SP è stata sciolta il 30 settembre u.s. e dall'1.10.2021 nei suoi rapporti attivi e passivi nonché processuali è subentrata a titolo universale l'Agenzia delle Entrate -SI.
Ad avviso del Collegio per la natura di questo passaggio ex lege e per la mancan-za di disposizioni transitorie non può procedersi all'interruzione del giudizio, che fra l'altro inciderebbe sugli interessi implicati : la tutela patrimoniale del contribuente, e la tutela delle entrate pubbliche per l'agente della riscossione, con violazione dell'art. 111 Cost.
Nei medesimi termini ha statuito Cass. S.U.
8.6.2021 n. 15911 relativa all'analoga vicenda EQ SP /
Agenzia delle Entrate-SI : in tema di riscossione dei tributi, la successione "a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali", di Agenzia delle Entrate-SI alle società del gruppo EQ, prevista dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. 225 del 2016, pur costituendo una fattispecie e-stintiva riconducibile al subentro "in universum ius", riguarda il trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del "munus publicum" riferito all'attività della riscossione, con la conseguenza che il fenomeno non comporta la necessità d' interruzione del processo in relazione a quanto disposto dagli artt. 299 e 300 c.p.c.
Nel merito non c'è prova della notifica dell'atto prodromico.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate (d'ufficio, in mancanza di nota) in € 1.850,00 di cui
250,00 contributo unificato, oltre cassa e iva.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – SI con atto del 21 Luglio
2022 deducendo i seguenti motivi. 1) Sussistenza della notifica dell'atto prodromico.Dall'esame della documentazione depositata dal Comune di Floridia si rileva che risulta depositato il documento n.ro 2 e cioè “l'avviso di accertamento n. 2210 IMU
2012 del 15.12.2016 con le attestazioni di tutte le formalità compiute dal messo notificatore comunale”. 2)
Carenza e/o inesistenza della motivazione. In considerazione dell'avvenuta produzione da parte del Comune di Floridia dell'avviso di accertamento IMU e della relativa notifica a parte avversa, la motivazione adottata dalla CTP, “Nel merito non c'è prova della notifica dell'atto prodromico”, appare assolutamente carente, per non dire inesistente. Infatti, qualora la CTP avesse voluto ritenere che la prova della avvenuta notifica dell'avviso di accertamento in questione data dalla documentazione depositata dal Comune di Floridia, fosse stata insufficiente, avrebbe dovuto specificarne i motivi al fine di consentire di valutare il pensiero della CTP che, nella realtà , non solo non è stato esplicitato ma, altresì, non si comprende il perché la documentazione prodotta dal Comune di Floridia non sia stata valutata. 3) Erronea condanna alle spese.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 745/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa sez. 2 e depositata il 08 Febbraio
2022.
Si costituisce nel giudizio di appello il Comune di Floridia che con atto di controdeduzioni eccepisce la fondatezza in ordine motivi di appello.
Si premette all'Onorevole Commissione Tributaria Regionale di Siracusa che il Comune di Floridia è vittima due volte di questa sentenza sia per il modus operandi dell'Agenzia delle Entrate – SI che con un comportamento disattento non chiamò il Comune di Floridia in giudizio nei tempi adeguati a poter difendere il suo legittimo operato, scrivendo, inoltre, nell'atto di chiamata in giudizio informazioni non esatte, sia per la grave noncuranza della Commissione Tributaria di Siracusa Sezione 2 che ha ignorato il contenuto della chiamata in giudizio dell'Agenzia delle Entrate – SI impedendo al Comune di Floridia di difendersi e partecipare al giudizio. Infatti in data 13/01/2022 fu notificata al Comune di Floridia la chiamata in giudizio da parte dell'Agenzia delle Entrate – SI con la quale si chiedeva di intervenire per difendere le ragioni dell'avviso di accertamento da cui derivava la cartella impugnata dalla Resistente_1 srl. Nella suddetta chiamata in giudizio letteralmente si legge : “SI CHIEDE l'intervento volontario di Codesto Spett.
Ente Impositore, titolare del credito iscritto nella cartella impugnata per l'udienza di trattazione, ad oggi ancora non fissata dalla segreteria della Commissione Tributaria”. Posto ciò il Comune di Floridia, diligentemente, si costituiva in giudizio in data 10/02/2022, entro i termini fissati dall'art. 23 del Dlgs.546/92, depositando l'Avviso di Accertamento IMU 2012 n. 2210 e la sua regolare notifica. In data 21 luglio 2022 al
Comune di Floridia viene notificato l'Atto di Ricorso in Appello dell'Agenzia delle Entrate – SI avverso la Sentenza 745/2022 del 02/02/2022 della Commissione Tributaria di Siracusa Sezione 2 su R.G.
1633/2019, ed il Comune di Floridia così viene a scoprire che l'udienza di trattazione era stata fissata per giorno 02/02/2022 e che la causa si era chiusa prima della sua costituzione in giudizio.Nel merito, la cartella di pagamento deriva un avviso di accertamento che è stato notificato al contrario di quanto afferma la Resistente_1 Srl. Precisamente l'Avviso di Accertamento n. 2210 IMU 2012 è stato emesso in data 15/12/2016 e notificato in data 15/12/2017 da parte del messo notificatore comunale che ha compiuto la notifica svolgendo tutte le formalità previste per legge. Pertanto legittimo è l'Avviso di Accertamento n. 2210 IMU 2012 dell'Ufficio
Tributi del Comune di Floridia e la sua notifica attestata da messo notificatore comunale che è un pubblico ufficiale.
Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – SI e la condanna di parte appellata al pagamento delle spese del giudizio.
Si costituisce nel giudizio di appello la società Resistente_1 S.r.l. in persona dell'amministratore unico Rappresentante_1 che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Preme rilevare che l'appello proposto dall'Agente della SI è inammissibile in quanto inutilmente proposto a seguito del formarsi di un giudicato interno. Infatti nella sentenza si legge: “ La Resistente non ha dato prova della notifica dell' atto prodromico.” L' Agente della SI nulla ha provato in merito alla mancata notifica dell' atto presupposto ( atto di recupero credito d' imposta) e il motivo di appello è stato impugnato in modo inconferente rispetto alla decisone del primo decidente. Nel motivo di appello L' Agente della SI afferma quanto segue: “ La superiore motivazione non è condivisibile. Infatti, dall' esame della documentazione depositata dal Comune di Floridia si rileva che risulta depositato il documento n.ro 2
e cioè L' avviso di accertamento n. 2210 IMU 2012 del 15.12.2016 con le attestazioni di tutte le formalità compiute dal messo notificatore del comune di Floridia.”
L'appellante omette di ricordare che l'udienza si è tenuta il 02.02.2022 e la sentenza è stata depositata il
08.02.2022. Il Comune di Floridia risulta costituito dopo il deposito della sentenza ovvero il 10.02.2022. Con le controdeduzioni proposte il Comune di Floridia produce l' atto prodromico e la certificazione della notifica effettuata presso la residenza del legale rappresentante consegnato ad un addetto alla casa. Trattandosi di
Società, la notifica dell'atto doveva essere fatta seguendo l'iter notificatorio proprio previsto per le persone giuridiche, in mancanza la notifica deve considerarsi inesistente, con la conseguenza della nullità non sanabile dell'atto impositivo. Ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 56 D.lgs n. 546/92, si ripropongono le eccezioni spiegate nel primo grado di giudizio e ritenute assorbite o non esaminate dai giudici di prime cure.
In Via Preliminare, si deduce la nullità della cartella di pagamento, atto qui opposto, derivante dall'inesistenza giuridica della notificazione del medesimo, in quanto posta in essere in palese violazione dell'art. 148 c.p.
c.. la relata di notifica, risulta essere priva dell' essenziale ed indefettibile requisito della identificazione e sottoscrizione del messo notificatore. La relazione di notifica è interamente in bianco. Si eccepisce ancora la nullità della Cartella di Pagamento impugnata per difetto di motivazione, quale conseguenza della violazione degli artt. 7, 16 e 17 legge n. 212/2000, dell'art.
8 - D. Lgs. n. 32/2001, nonché dell'art. 24 della
Costituzione (diritto di difesa). La legge 27 luglio 2000, n. 212, “Statuto dei diritti del contribuente”, al fine di salvaguardare il diritto del contribuente al contraddittorio, prevede che tutti gli atti dell'Amministrazione finanziaria debbano essere motivati, devono, cioè, indicare le ragioni che stanno alla base della pretesa tributaria. Si eccepisce la nullità della cartella di pagamento impugnata, per violazione, del D.p.r. 28/01/1988
n. 43, del D.P.R. N. 602/1973 articolo 12 comma 4 nonché dell' articolo 2697 del codice civile non risultando che il ruolo sia stato firmato dal titolare dell' ufficio o da un suo delegato. L' essenzialità della sottoscrizione dell' iscrizione a ruolo, da parte del “ Titolare dell' Ufficio” o di un “ suo Delegato” è normativamente prevista dall' art.12, quarto comma, del D.P.R. n. 602/1973, secondo il quale “ con la sottoscrizione il ruolo diviene titolo esecutivo. Vale a dire la sottoscrizione, da apporsi anche con firma elettronica o, più correttamente, tenendo conto dell' evoluzione legislativa in materia, con firma digitale, costituisce l' elemento essenziale per il perfezionamento del titolo esecutivo tributario. Si eccepisce la illegittimità della cartella di pagamento impugnata per difetto di motivazione con riferimento alla modalità di calcolo degli interessi e per assenza del tasso applicato. L'iscrizione a ruolo in oggetto risulta priva di motivazione anche con specifico riferimento alle modalità di calcolo degli interessi. Invero, come indicato sulla cartella, Gli Enti creditori hanno inscritto a ruolo le seguenti somme, appunto, a titolo di interessi: (Euro 3.531,00 euro 43,00). Orbene, come confermato dalla giurisprudenza della Cassazione, anche con specifico riferimento agli interessi è necessaria l'indicazione del procedimento di calcolo seguito, trattandosi di una grandezza che matura con il tempo, in modo variabile, in relazione all'andamento del tasso legale;
risultando, diversamente, violate le disposizioni di cui agli articoli 3 della l. n. 241/1990, 17 della l. n. 212/2000 e 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Si eccepisce ancora la illegittimità Costituzionale delle somme richieste a titolo di compenso di riscossione, somme che vengono richieste in assenza di attività svolta dall' agente della riscossione. L' importo richiesto a titolo di compensi di riscossione è illegittimamente richiesto in assenza di una qualsiasi attività scolta dall'
Agente della SI che si è limitato alla notifica di una cartella automaticamente consequenziale riferita all' iscrizione a ruolo. Si osserva che la sola notifica della cartella di pagamento non giustifica un aggravio di tale misura di somme presuntivamente dovute.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
In data 08 Settembre 2025 la società Resistente_1 S.r.l., deposita memoria di replica. All'udienza del 27 Ottobre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
L'eccezione della società, volta a sostenere l'inammissibilità dell'appello per formazione di un giudicato interno sulla questione della notifica dell'atto presupposto, non può essere accolta. L'Agenzia delle Entrate –
SI ha espressamente censurato il capo della sentenza di primo grado che ha ritenuto non provata la notifica dell'atto prodromico, facendo specifico riferimento all'avviso di accertamento IMU n. 2210/2012
e alla documentazione agli atti. Tale censura è idonea a devolvere al giudice di secondo grado, nella sua interezza, il capo della pronuncia relativo alla sussistenza della prova della notifica dell'atto presupposto.
Non sussiste, pertanto, giudicato interno sul punto, né ricorrono i presupposti per l'inammissibilità dell'appello.
Sulla produzione e valutazione dell'avviso di accertamento IMU n. 2210/2012, la resistente sostiene che l'avviso di accertamento sarebbe stato prodotto tardivamente e, comunque, non sarebbe utilizzabile in appello. L'assunto non è condivisibile alla luce di una corretta lettura: dell'art.32 D. Lgs.546/1992; dei principi che regolano il processo tributario di appello;
della funzione nomofilattica e di effettività della tutela giurisdizionale. Occorre premettere che: l'avviso di accertamento IMU n. 2210/2012 e la relativa relata di notifica sono stati formati in epoca ben anteriore alla proposizione del ricorso e alla celebrazione del primo grado;
tali documenti sono atti fondamentali ai fini della verifica della legittimità della cartella, poiché rappresentano il presupposto impositivo. La contribuente non nega in sé l'esistenza dell'atto, ma si limita a prospettare vizi della sua notifica e profili di tardività della produzione. In punto di diritto: l'art.32 D.
Lgs.546/1992 disciplina il termine per il deposito dei documenti prima dell'udienza, con finalità di garantire il contraddittorio;
tuttavia, la giurisprudenza ammette che, in sede di appello, il giudice di secondo grado possa valutare documenti che, pur prodotti successivamente, attengano a fatti preesistenti e siano necessari per una corretta decisione nel merito della controversia, soprattutto quando: non si determini un vulnus al diritto di difesa della controparte;
il contribuente abbia piena possibilità di esaminare e contestare il documento in appello, come qui è avvenuto, con specifiche difese sia nelle controdeduzioni che nella memoria di replica. Nel caso di specie: la Resistente_1 S. r. l. ha avuto piena conoscenza dell'avviso e della relativa relata, ha potuto analizzarli e ha articolato difese di merito sulla loro regolarità; non risulta leso il principio del contraddittorio, né impedita l'effettiva difesa. Ne consegue che l'avviso di accertamento IMU n.2210/2012
e la relativa relata di notifica, prodotti dall'ente impositore, sono valutabili da questo Collegio, non sussistendo i presupposti per ritenerli processualmente inutilizzabili.
Sulla regolarità della notifica dell'avviso di accertamento alle persone giuridiche , passando all'esame del merito, la società deduce: che la notifica sarebbe stata effettuata presso la residenza del legale rappresentante, a soggetto qualificatosi “addetto alla casa”, senza previo tentativo presso la sede legale;
che tale modalità contrasterebbe con l'art.145 c. p. c. , il quale prescriverebbe, in via primaria, la notifica presso la sede della persona giuridica. Dalla documentazione versata in atti emerge che: l'avviso di accertamento IMU n. 2210/2012 è stato: regolarmente emesso dall'Ufficio Tributi del Comune di Floridia;
notificato, in data 15.12.2017, dal messo notificatore comunale, con relata che dà atto: dei dati identificativi del soggetto destinatario;
del luogo di consegna;
della qualità del consegnatario (“addetto alla casa”). In diritto: l'art.145 c. p. c. disciplina la notifica alle persone giuridiche, prevedendo la possibilità di eseguire la notificazione: presso la sede legale;
ovvero, in presenza dei presupposti, alla persona fisica che rappresenta l'ente, anche nel luogo di residenza, domicilio o dimora;
l'orientamento consolidato della giurisprudenza considera valida la notifica di un atto impositivo indirizzato ad una società di capitali quando esso sia portato a conoscenza, in modo effettivo, del soggetto che ne ha la rappresentanza, mediante consegna al medesimo o a persona a ciò legittimata (ad es. familiare o addetto alla casa) presso la residenza del legale rappresentante, purché risultino identificati: il destinatario;
il luogo;
il rapporto del consegnatario con il destinatario. Nel caso concreto: la copia notificata è indirizzata alla Resistente_1 S. r. l. , con chiaro riferimento al legale rappresentante;
la consegna è avvenuta presso la residenza di quest'ultimo, a “addetto alla casa”, figura espressamente contemplata dalle norme sulla notificazione alle persone fisiche;
non è stato allegato alcun elemento concreto da cui desumere che l'atto non sia stato portato a conoscenza del rappresentante legale o che la notifica non abbia raggiunto il suo scopo. La doglianza della contribuente, che si arresta ad una lettura meramente formalistica della norma, non è dunque condivisibile. In assenza di prova di un concreto pregiudizio al diritto di difesa e di effettiva mancata conoscenza dell'atto, la notifica dell'avviso di accertamento deve ritenersi regolare e idonea a produrre i suoi effetti.
Sulla dedotta inesistenza/nullità della relata di notifica (art.148 c. p. c. e art. 26 D.P.R.602/1973), la società deduce, altresì, che: la relata di notifica sarebbe “in bianco”; non vi sarebbe indicazione o sottoscrizione del messo notificatore;
la notificazione sarebbe pertanto giuridicamente inesistente. Dall'esame degli atti, tuttavia, emerge una diversa ricostruzione: il Comune ha prodotto: avviso di accertamento IMU 2012 n.2210; relata di notifica redatta dal messo comunale;
attestazione delle formalità compiute;
la relata: indica la data;
individua il luogo;
specifica il consegnatario e la sua qualità; reca la sottoscrizione del pubblico ufficiale. In tale contesto: non risulta che la relata sia “in bianco” o priva di sottoscrizione;
le allegazioni di parte contribuente si rivelano generiche e non trovano riscontro oggettivo nei documenti acquisiti. In diritto: l'art.148
c. p. c. prescrive che la relazione di notificazione sia redatta in calce all'atto o su foglio separato, e che contenga: l'indicazione dell'ufficiale giudiziario (o messo); la menzione delle operazioni compiute;
la sottoscrizione dell'ufficiale notificante;
la violazione di tali prescrizioni integra un vizio di nullità o, nei casi più gravi, di inesistenza, ma spetta a chi deduce il vizio fornire elementi idonei a dimostrare la mancanza degli elementi essenziali. Nel caso di specie: la produzione del Comune dimostra l'esistenza di una relata conforme ai requisiti essenziali di legge;
la contribuente non ha fornito, né indicato, elementi idonei a provare il contrario. Ne deriva che: non ricorre alcuna inesistenza della notifica;
eventuali irregolarità meramente formali, comunque non comprovate, dovrebbero ritenersi sanate dal raggiungimento dello scopo, stante la concreta conoscenza dell'atto da parte del destinatario. La censura, pertanto, va respinta.
Sulle restanti censure della contribuente (motivazione della cartella, ruolo, interessi, aggio), la società ha riproposto, ex art. 56 D. Lgs.546/1992, ulteriori motivi, già dedotti in primo grado, relativi a:
1. Difetto di motivazione della cartella, anche con riguardo: all'indicazione del titolo presupposto;
al calcolo degli interessi e al tasso applicato;
2. Mancata sottoscrizione del ruolo, con dedotta violazione dell'art.12, comma 4, D. P.
R.602/1973; 3. Illegittimità delle somme richieste a titolo di aggio, prospettata anche in termini di incompatibilità costituzionale. In ordine a tali profili, questo Collegio osserva quanto segue.
Dalla lettura della cartella impugnata risulta: l'indicazione del tributo (IMU 2012); l'indicazione del soggetto creditore (Comune di Floridia); la specificazione delle somme dovute a titolo di imposta, sanzioni, interessi e oneri di riscossione;
il riferimento alla fonte dell'obbligazione (accertamento e iscrizione a ruolo). Nel sistema della riscossione: la cartella di pagamento, quando segue un avviso di accertamento autonomamente impugnabile e ritualmente notificato, non è tenuta a riprodurne integralmente la motivazione;
è sufficiente che consenta al contribuente di individuare: l'ente impositore;
l'annualità e la tipologia del tributo;
l'importo complessivo e le sue componenti;
il titolo (ruolo) di iscrizione. Nel caso concreto: la società ha ben compreso l'origine e la natura della pretesa fiscale, tanto da impugnare non solo la cartella ma anche (in via mediata) l'avviso di accertamento, deducendone vizi di notifica e di legittimità; non si ravvisa alcuna compromissione effettiva del diritto di difesa, né una carenza motivazionale tale da rendere incomprensibile la pretesa. Il motivo deve, pertanto, essere rigettato.
Il Comune di Floridia ha prodotto: la determinazione n.16/1299 del 29.12.2017 di approvazione e sottoscrizione del ruolo IMU 2012; La contribuente si limita a contestare in modo generico la mancata prova della sottoscrizione, senza confrontarsi puntualmente con il contenuto della determinazione prodotta. In diritto: l'art.12, comma 4, D. P. R.602/1973 dispone che con la sottoscrizione il ruolo diviene titolo esecutivo;
la prova della sottoscrizione può essere fornita anche mediante: atti di approvazione contenuti in determinazioni dirigenziali;
sistemi di firma elettronica o digitale, secondo la normativa vigente. Nel caso in esame: la determinazione comunale prodotta integra adeguata prova: dell'avvenuta approvazione del ruolo;
della sottoscrizione da parte del titolare dell'ufficio o suo delegato;
la contribuente non ha allegato elementi concreti idonei a infirmare tale prova. Non sussiste, dunque, il dedotto vizio del ruolo. La cartella indica: l'importo complessivo degli interessi;
la distinta indicazione tra imposta, sanzioni, interessi e oneri. Nel sistema della riscossione: è vero che la motivazione dell'atto deve consentire di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dall'Amministrazione; tuttavia, per gli interessi di mora e gli interessi da ritardato pagamento, la specificazione dell'ammontare complessivo, unitamente al richiamo delle norme che li prevedono e dei periodi di riferimento, è generalmente ritenuta sufficiente, soprattutto quando il contribuente
è in grado di ricostruire autonomamente il calcolo in base: ai tassi legali e/o ai tassi fissati con provvedimento;
al periodo di maturazione. Nel caso di specie, la società non ha dedotto un concreto errore di calcolo, ma si è limitata a censurare la mancata esposizione analitica delle aliquote e dei singoli periodi. Tale doglianza, di carattere meramente formale, non vale ad inficiare la validità della cartella, non risultando pregiudicato il diritto di difesa, né l'effettiva comprensione della pretesa.
La contribuente contesta la legittimità delle somme richieste a titolo di compenso di riscossione (aggio), prospettando un contrasto con gli artt.3, 53 e 97 Cost. e deducendo violazioni di carattere sistemico. Tali censure: investono, in realtà, la disciplina generale dell'aggio, quale prevista dall'art.17 D. Lgs.112/1999 e dalla normativa secondaria;
non risultano assistite da una pronuncia di illegittimità costituzionale né da un orientamento tale da ritenere disapplicabile la disciplina vigente;
attengono a valutazioni di politica legislativa rimesse al Parlamento e non al giudice tributario, il quale: non può disapplicare la norma primaria in assenza di declaratoria di incostituzionalità; deve limitarsi a verificarne l'applicazione conforme al dettato normativo.
Nel caso di specie: l'aggio è stato determinato in conformità alle percentuali stabilite dalla legge;
non è stato allegato alcun vizio specifico di applicazione (ad esempio: calcolo su base imponibile diversa, duplicazioni, ecc. ). Ne consegue il rigetto del motivo.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 3, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate - SI, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) per il primo grado ed euro 2.300,00
(duemilatrecento/00) per il secondo grado, oltre accessori di Legge se dovuti ed in favore del Comune di
Floridia, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) per il primo grado ed euro 2.300,00 (duemilatrecento/00) per il secondo grado, oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 27 Ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Alfredo Montalto)
Il Relatore Depositata il 29/01/2026 Depositata il 29/01/2026
SALVATORE BI Il Segretario
UD CASSARA'
Il Presidente
DO TA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TA DO, Presidente
BI SALVATORE, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4130/2022 depositato il 21/07/2022
proposto da
Ag.entrate - SI - Siracusa - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Floridia - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 745/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 08/02/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180008139110000 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 26.4.2019 la Resistente_1 s.r.l. impugnava la cartel-la in atti (pervenuta il 27.2.2019) della SI Sicilia SP per il pagamento di € 46.667,97 per imu 2012 in favore del Comune di Floridia, e ne deduceva l'ille-gittimità per molteplici motivi, fra cui l'omessa ricezione dell'avviso di accertamento asseritamente notificato il 15.12.2017.
La SI Sicilia SP si costituiva e resisteva (si rinvia alle controdeduzioni).
Affermava la Corte adita:
“Osserva il Collegio che il ricorso è fondato.
In via preliminare occorre soffermarsi sull'art. 76 d.l. 25.5.2021 n. 73, conv. legge 23.7.2021 n. 106 – Subentro dell'Agenzia delle Entrate-riscossione alla Società Ri-scossione Sicilia SP, per effetto del quale la
SI Sicilia SP è stata sciolta il 30 settembre u.s. e dall'1.10.2021 nei suoi rapporti attivi e passivi nonché processuali è subentrata a titolo universale l'Agenzia delle Entrate -SI.
Ad avviso del Collegio per la natura di questo passaggio ex lege e per la mancan-za di disposizioni transitorie non può procedersi all'interruzione del giudizio, che fra l'altro inciderebbe sugli interessi implicati : la tutela patrimoniale del contribuente, e la tutela delle entrate pubbliche per l'agente della riscossione, con violazione dell'art. 111 Cost.
Nei medesimi termini ha statuito Cass. S.U.
8.6.2021 n. 15911 relativa all'analoga vicenda EQ SP /
Agenzia delle Entrate-SI : in tema di riscossione dei tributi, la successione "a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali", di Agenzia delle Entrate-SI alle società del gruppo EQ, prevista dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. 225 del 2016, pur costituendo una fattispecie e-stintiva riconducibile al subentro "in universum ius", riguarda il trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del "munus publicum" riferito all'attività della riscossione, con la conseguenza che il fenomeno non comporta la necessità d' interruzione del processo in relazione a quanto disposto dagli artt. 299 e 300 c.p.c.
Nel merito non c'è prova della notifica dell'atto prodromico.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate (d'ufficio, in mancanza di nota) in € 1.850,00 di cui
250,00 contributo unificato, oltre cassa e iva.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – SI con atto del 21 Luglio
2022 deducendo i seguenti motivi. 1) Sussistenza della notifica dell'atto prodromico.Dall'esame della documentazione depositata dal Comune di Floridia si rileva che risulta depositato il documento n.ro 2 e cioè “l'avviso di accertamento n. 2210 IMU
2012 del 15.12.2016 con le attestazioni di tutte le formalità compiute dal messo notificatore comunale”. 2)
Carenza e/o inesistenza della motivazione. In considerazione dell'avvenuta produzione da parte del Comune di Floridia dell'avviso di accertamento IMU e della relativa notifica a parte avversa, la motivazione adottata dalla CTP, “Nel merito non c'è prova della notifica dell'atto prodromico”, appare assolutamente carente, per non dire inesistente. Infatti, qualora la CTP avesse voluto ritenere che la prova della avvenuta notifica dell'avviso di accertamento in questione data dalla documentazione depositata dal Comune di Floridia, fosse stata insufficiente, avrebbe dovuto specificarne i motivi al fine di consentire di valutare il pensiero della CTP che, nella realtà , non solo non è stato esplicitato ma, altresì, non si comprende il perché la documentazione prodotta dal Comune di Floridia non sia stata valutata. 3) Erronea condanna alle spese.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 745/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa sez. 2 e depositata il 08 Febbraio
2022.
Si costituisce nel giudizio di appello il Comune di Floridia che con atto di controdeduzioni eccepisce la fondatezza in ordine motivi di appello.
Si premette all'Onorevole Commissione Tributaria Regionale di Siracusa che il Comune di Floridia è vittima due volte di questa sentenza sia per il modus operandi dell'Agenzia delle Entrate – SI che con un comportamento disattento non chiamò il Comune di Floridia in giudizio nei tempi adeguati a poter difendere il suo legittimo operato, scrivendo, inoltre, nell'atto di chiamata in giudizio informazioni non esatte, sia per la grave noncuranza della Commissione Tributaria di Siracusa Sezione 2 che ha ignorato il contenuto della chiamata in giudizio dell'Agenzia delle Entrate – SI impedendo al Comune di Floridia di difendersi e partecipare al giudizio. Infatti in data 13/01/2022 fu notificata al Comune di Floridia la chiamata in giudizio da parte dell'Agenzia delle Entrate – SI con la quale si chiedeva di intervenire per difendere le ragioni dell'avviso di accertamento da cui derivava la cartella impugnata dalla Resistente_1 srl. Nella suddetta chiamata in giudizio letteralmente si legge : “SI CHIEDE l'intervento volontario di Codesto Spett.
Ente Impositore, titolare del credito iscritto nella cartella impugnata per l'udienza di trattazione, ad oggi ancora non fissata dalla segreteria della Commissione Tributaria”. Posto ciò il Comune di Floridia, diligentemente, si costituiva in giudizio in data 10/02/2022, entro i termini fissati dall'art. 23 del Dlgs.546/92, depositando l'Avviso di Accertamento IMU 2012 n. 2210 e la sua regolare notifica. In data 21 luglio 2022 al
Comune di Floridia viene notificato l'Atto di Ricorso in Appello dell'Agenzia delle Entrate – SI avverso la Sentenza 745/2022 del 02/02/2022 della Commissione Tributaria di Siracusa Sezione 2 su R.G.
1633/2019, ed il Comune di Floridia così viene a scoprire che l'udienza di trattazione era stata fissata per giorno 02/02/2022 e che la causa si era chiusa prima della sua costituzione in giudizio.Nel merito, la cartella di pagamento deriva un avviso di accertamento che è stato notificato al contrario di quanto afferma la Resistente_1 Srl. Precisamente l'Avviso di Accertamento n. 2210 IMU 2012 è stato emesso in data 15/12/2016 e notificato in data 15/12/2017 da parte del messo notificatore comunale che ha compiuto la notifica svolgendo tutte le formalità previste per legge. Pertanto legittimo è l'Avviso di Accertamento n. 2210 IMU 2012 dell'Ufficio
Tributi del Comune di Floridia e la sua notifica attestata da messo notificatore comunale che è un pubblico ufficiale.
Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – SI e la condanna di parte appellata al pagamento delle spese del giudizio.
Si costituisce nel giudizio di appello la società Resistente_1 S.r.l. in persona dell'amministratore unico Rappresentante_1 che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Preme rilevare che l'appello proposto dall'Agente della SI è inammissibile in quanto inutilmente proposto a seguito del formarsi di un giudicato interno. Infatti nella sentenza si legge: “ La Resistente non ha dato prova della notifica dell' atto prodromico.” L' Agente della SI nulla ha provato in merito alla mancata notifica dell' atto presupposto ( atto di recupero credito d' imposta) e il motivo di appello è stato impugnato in modo inconferente rispetto alla decisone del primo decidente. Nel motivo di appello L' Agente della SI afferma quanto segue: “ La superiore motivazione non è condivisibile. Infatti, dall' esame della documentazione depositata dal Comune di Floridia si rileva che risulta depositato il documento n.ro 2
e cioè L' avviso di accertamento n. 2210 IMU 2012 del 15.12.2016 con le attestazioni di tutte le formalità compiute dal messo notificatore del comune di Floridia.”
L'appellante omette di ricordare che l'udienza si è tenuta il 02.02.2022 e la sentenza è stata depositata il
08.02.2022. Il Comune di Floridia risulta costituito dopo il deposito della sentenza ovvero il 10.02.2022. Con le controdeduzioni proposte il Comune di Floridia produce l' atto prodromico e la certificazione della notifica effettuata presso la residenza del legale rappresentante consegnato ad un addetto alla casa. Trattandosi di
Società, la notifica dell'atto doveva essere fatta seguendo l'iter notificatorio proprio previsto per le persone giuridiche, in mancanza la notifica deve considerarsi inesistente, con la conseguenza della nullità non sanabile dell'atto impositivo. Ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 56 D.lgs n. 546/92, si ripropongono le eccezioni spiegate nel primo grado di giudizio e ritenute assorbite o non esaminate dai giudici di prime cure.
In Via Preliminare, si deduce la nullità della cartella di pagamento, atto qui opposto, derivante dall'inesistenza giuridica della notificazione del medesimo, in quanto posta in essere in palese violazione dell'art. 148 c.p.
c.. la relata di notifica, risulta essere priva dell' essenziale ed indefettibile requisito della identificazione e sottoscrizione del messo notificatore. La relazione di notifica è interamente in bianco. Si eccepisce ancora la nullità della Cartella di Pagamento impugnata per difetto di motivazione, quale conseguenza della violazione degli artt. 7, 16 e 17 legge n. 212/2000, dell'art.
8 - D. Lgs. n. 32/2001, nonché dell'art. 24 della
Costituzione (diritto di difesa). La legge 27 luglio 2000, n. 212, “Statuto dei diritti del contribuente”, al fine di salvaguardare il diritto del contribuente al contraddittorio, prevede che tutti gli atti dell'Amministrazione finanziaria debbano essere motivati, devono, cioè, indicare le ragioni che stanno alla base della pretesa tributaria. Si eccepisce la nullità della cartella di pagamento impugnata, per violazione, del D.p.r. 28/01/1988
n. 43, del D.P.R. N. 602/1973 articolo 12 comma 4 nonché dell' articolo 2697 del codice civile non risultando che il ruolo sia stato firmato dal titolare dell' ufficio o da un suo delegato. L' essenzialità della sottoscrizione dell' iscrizione a ruolo, da parte del “ Titolare dell' Ufficio” o di un “ suo Delegato” è normativamente prevista dall' art.12, quarto comma, del D.P.R. n. 602/1973, secondo il quale “ con la sottoscrizione il ruolo diviene titolo esecutivo. Vale a dire la sottoscrizione, da apporsi anche con firma elettronica o, più correttamente, tenendo conto dell' evoluzione legislativa in materia, con firma digitale, costituisce l' elemento essenziale per il perfezionamento del titolo esecutivo tributario. Si eccepisce la illegittimità della cartella di pagamento impugnata per difetto di motivazione con riferimento alla modalità di calcolo degli interessi e per assenza del tasso applicato. L'iscrizione a ruolo in oggetto risulta priva di motivazione anche con specifico riferimento alle modalità di calcolo degli interessi. Invero, come indicato sulla cartella, Gli Enti creditori hanno inscritto a ruolo le seguenti somme, appunto, a titolo di interessi: (Euro 3.531,00 euro 43,00). Orbene, come confermato dalla giurisprudenza della Cassazione, anche con specifico riferimento agli interessi è necessaria l'indicazione del procedimento di calcolo seguito, trattandosi di una grandezza che matura con il tempo, in modo variabile, in relazione all'andamento del tasso legale;
risultando, diversamente, violate le disposizioni di cui agli articoli 3 della l. n. 241/1990, 17 della l. n. 212/2000 e 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Si eccepisce ancora la illegittimità Costituzionale delle somme richieste a titolo di compenso di riscossione, somme che vengono richieste in assenza di attività svolta dall' agente della riscossione. L' importo richiesto a titolo di compensi di riscossione è illegittimamente richiesto in assenza di una qualsiasi attività scolta dall'
Agente della SI che si è limitato alla notifica di una cartella automaticamente consequenziale riferita all' iscrizione a ruolo. Si osserva che la sola notifica della cartella di pagamento non giustifica un aggravio di tale misura di somme presuntivamente dovute.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
In data 08 Settembre 2025 la società Resistente_1 S.r.l., deposita memoria di replica. All'udienza del 27 Ottobre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
L'eccezione della società, volta a sostenere l'inammissibilità dell'appello per formazione di un giudicato interno sulla questione della notifica dell'atto presupposto, non può essere accolta. L'Agenzia delle Entrate –
SI ha espressamente censurato il capo della sentenza di primo grado che ha ritenuto non provata la notifica dell'atto prodromico, facendo specifico riferimento all'avviso di accertamento IMU n. 2210/2012
e alla documentazione agli atti. Tale censura è idonea a devolvere al giudice di secondo grado, nella sua interezza, il capo della pronuncia relativo alla sussistenza della prova della notifica dell'atto presupposto.
Non sussiste, pertanto, giudicato interno sul punto, né ricorrono i presupposti per l'inammissibilità dell'appello.
Sulla produzione e valutazione dell'avviso di accertamento IMU n. 2210/2012, la resistente sostiene che l'avviso di accertamento sarebbe stato prodotto tardivamente e, comunque, non sarebbe utilizzabile in appello. L'assunto non è condivisibile alla luce di una corretta lettura: dell'art.32 D. Lgs.546/1992; dei principi che regolano il processo tributario di appello;
della funzione nomofilattica e di effettività della tutela giurisdizionale. Occorre premettere che: l'avviso di accertamento IMU n. 2210/2012 e la relativa relata di notifica sono stati formati in epoca ben anteriore alla proposizione del ricorso e alla celebrazione del primo grado;
tali documenti sono atti fondamentali ai fini della verifica della legittimità della cartella, poiché rappresentano il presupposto impositivo. La contribuente non nega in sé l'esistenza dell'atto, ma si limita a prospettare vizi della sua notifica e profili di tardività della produzione. In punto di diritto: l'art.32 D.
Lgs.546/1992 disciplina il termine per il deposito dei documenti prima dell'udienza, con finalità di garantire il contraddittorio;
tuttavia, la giurisprudenza ammette che, in sede di appello, il giudice di secondo grado possa valutare documenti che, pur prodotti successivamente, attengano a fatti preesistenti e siano necessari per una corretta decisione nel merito della controversia, soprattutto quando: non si determini un vulnus al diritto di difesa della controparte;
il contribuente abbia piena possibilità di esaminare e contestare il documento in appello, come qui è avvenuto, con specifiche difese sia nelle controdeduzioni che nella memoria di replica. Nel caso di specie: la Resistente_1 S. r. l. ha avuto piena conoscenza dell'avviso e della relativa relata, ha potuto analizzarli e ha articolato difese di merito sulla loro regolarità; non risulta leso il principio del contraddittorio, né impedita l'effettiva difesa. Ne consegue che l'avviso di accertamento IMU n.2210/2012
e la relativa relata di notifica, prodotti dall'ente impositore, sono valutabili da questo Collegio, non sussistendo i presupposti per ritenerli processualmente inutilizzabili.
Sulla regolarità della notifica dell'avviso di accertamento alle persone giuridiche , passando all'esame del merito, la società deduce: che la notifica sarebbe stata effettuata presso la residenza del legale rappresentante, a soggetto qualificatosi “addetto alla casa”, senza previo tentativo presso la sede legale;
che tale modalità contrasterebbe con l'art.145 c. p. c. , il quale prescriverebbe, in via primaria, la notifica presso la sede della persona giuridica. Dalla documentazione versata in atti emerge che: l'avviso di accertamento IMU n. 2210/2012 è stato: regolarmente emesso dall'Ufficio Tributi del Comune di Floridia;
notificato, in data 15.12.2017, dal messo notificatore comunale, con relata che dà atto: dei dati identificativi del soggetto destinatario;
del luogo di consegna;
della qualità del consegnatario (“addetto alla casa”). In diritto: l'art.145 c. p. c. disciplina la notifica alle persone giuridiche, prevedendo la possibilità di eseguire la notificazione: presso la sede legale;
ovvero, in presenza dei presupposti, alla persona fisica che rappresenta l'ente, anche nel luogo di residenza, domicilio o dimora;
l'orientamento consolidato della giurisprudenza considera valida la notifica di un atto impositivo indirizzato ad una società di capitali quando esso sia portato a conoscenza, in modo effettivo, del soggetto che ne ha la rappresentanza, mediante consegna al medesimo o a persona a ciò legittimata (ad es. familiare o addetto alla casa) presso la residenza del legale rappresentante, purché risultino identificati: il destinatario;
il luogo;
il rapporto del consegnatario con il destinatario. Nel caso concreto: la copia notificata è indirizzata alla Resistente_1 S. r. l. , con chiaro riferimento al legale rappresentante;
la consegna è avvenuta presso la residenza di quest'ultimo, a “addetto alla casa”, figura espressamente contemplata dalle norme sulla notificazione alle persone fisiche;
non è stato allegato alcun elemento concreto da cui desumere che l'atto non sia stato portato a conoscenza del rappresentante legale o che la notifica non abbia raggiunto il suo scopo. La doglianza della contribuente, che si arresta ad una lettura meramente formalistica della norma, non è dunque condivisibile. In assenza di prova di un concreto pregiudizio al diritto di difesa e di effettiva mancata conoscenza dell'atto, la notifica dell'avviso di accertamento deve ritenersi regolare e idonea a produrre i suoi effetti.
Sulla dedotta inesistenza/nullità della relata di notifica (art.148 c. p. c. e art. 26 D.P.R.602/1973), la società deduce, altresì, che: la relata di notifica sarebbe “in bianco”; non vi sarebbe indicazione o sottoscrizione del messo notificatore;
la notificazione sarebbe pertanto giuridicamente inesistente. Dall'esame degli atti, tuttavia, emerge una diversa ricostruzione: il Comune ha prodotto: avviso di accertamento IMU 2012 n.2210; relata di notifica redatta dal messo comunale;
attestazione delle formalità compiute;
la relata: indica la data;
individua il luogo;
specifica il consegnatario e la sua qualità; reca la sottoscrizione del pubblico ufficiale. In tale contesto: non risulta che la relata sia “in bianco” o priva di sottoscrizione;
le allegazioni di parte contribuente si rivelano generiche e non trovano riscontro oggettivo nei documenti acquisiti. In diritto: l'art.148
c. p. c. prescrive che la relazione di notificazione sia redatta in calce all'atto o su foglio separato, e che contenga: l'indicazione dell'ufficiale giudiziario (o messo); la menzione delle operazioni compiute;
la sottoscrizione dell'ufficiale notificante;
la violazione di tali prescrizioni integra un vizio di nullità o, nei casi più gravi, di inesistenza, ma spetta a chi deduce il vizio fornire elementi idonei a dimostrare la mancanza degli elementi essenziali. Nel caso di specie: la produzione del Comune dimostra l'esistenza di una relata conforme ai requisiti essenziali di legge;
la contribuente non ha fornito, né indicato, elementi idonei a provare il contrario. Ne deriva che: non ricorre alcuna inesistenza della notifica;
eventuali irregolarità meramente formali, comunque non comprovate, dovrebbero ritenersi sanate dal raggiungimento dello scopo, stante la concreta conoscenza dell'atto da parte del destinatario. La censura, pertanto, va respinta.
Sulle restanti censure della contribuente (motivazione della cartella, ruolo, interessi, aggio), la società ha riproposto, ex art. 56 D. Lgs.546/1992, ulteriori motivi, già dedotti in primo grado, relativi a:
1. Difetto di motivazione della cartella, anche con riguardo: all'indicazione del titolo presupposto;
al calcolo degli interessi e al tasso applicato;
2. Mancata sottoscrizione del ruolo, con dedotta violazione dell'art.12, comma 4, D. P.
R.602/1973; 3. Illegittimità delle somme richieste a titolo di aggio, prospettata anche in termini di incompatibilità costituzionale. In ordine a tali profili, questo Collegio osserva quanto segue.
Dalla lettura della cartella impugnata risulta: l'indicazione del tributo (IMU 2012); l'indicazione del soggetto creditore (Comune di Floridia); la specificazione delle somme dovute a titolo di imposta, sanzioni, interessi e oneri di riscossione;
il riferimento alla fonte dell'obbligazione (accertamento e iscrizione a ruolo). Nel sistema della riscossione: la cartella di pagamento, quando segue un avviso di accertamento autonomamente impugnabile e ritualmente notificato, non è tenuta a riprodurne integralmente la motivazione;
è sufficiente che consenta al contribuente di individuare: l'ente impositore;
l'annualità e la tipologia del tributo;
l'importo complessivo e le sue componenti;
il titolo (ruolo) di iscrizione. Nel caso concreto: la società ha ben compreso l'origine e la natura della pretesa fiscale, tanto da impugnare non solo la cartella ma anche (in via mediata) l'avviso di accertamento, deducendone vizi di notifica e di legittimità; non si ravvisa alcuna compromissione effettiva del diritto di difesa, né una carenza motivazionale tale da rendere incomprensibile la pretesa. Il motivo deve, pertanto, essere rigettato.
Il Comune di Floridia ha prodotto: la determinazione n.16/1299 del 29.12.2017 di approvazione e sottoscrizione del ruolo IMU 2012; La contribuente si limita a contestare in modo generico la mancata prova della sottoscrizione, senza confrontarsi puntualmente con il contenuto della determinazione prodotta. In diritto: l'art.12, comma 4, D. P. R.602/1973 dispone che con la sottoscrizione il ruolo diviene titolo esecutivo;
la prova della sottoscrizione può essere fornita anche mediante: atti di approvazione contenuti in determinazioni dirigenziali;
sistemi di firma elettronica o digitale, secondo la normativa vigente. Nel caso in esame: la determinazione comunale prodotta integra adeguata prova: dell'avvenuta approvazione del ruolo;
della sottoscrizione da parte del titolare dell'ufficio o suo delegato;
la contribuente non ha allegato elementi concreti idonei a infirmare tale prova. Non sussiste, dunque, il dedotto vizio del ruolo. La cartella indica: l'importo complessivo degli interessi;
la distinta indicazione tra imposta, sanzioni, interessi e oneri. Nel sistema della riscossione: è vero che la motivazione dell'atto deve consentire di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dall'Amministrazione; tuttavia, per gli interessi di mora e gli interessi da ritardato pagamento, la specificazione dell'ammontare complessivo, unitamente al richiamo delle norme che li prevedono e dei periodi di riferimento, è generalmente ritenuta sufficiente, soprattutto quando il contribuente
è in grado di ricostruire autonomamente il calcolo in base: ai tassi legali e/o ai tassi fissati con provvedimento;
al periodo di maturazione. Nel caso di specie, la società non ha dedotto un concreto errore di calcolo, ma si è limitata a censurare la mancata esposizione analitica delle aliquote e dei singoli periodi. Tale doglianza, di carattere meramente formale, non vale ad inficiare la validità della cartella, non risultando pregiudicato il diritto di difesa, né l'effettiva comprensione della pretesa.
La contribuente contesta la legittimità delle somme richieste a titolo di compenso di riscossione (aggio), prospettando un contrasto con gli artt.3, 53 e 97 Cost. e deducendo violazioni di carattere sistemico. Tali censure: investono, in realtà, la disciplina generale dell'aggio, quale prevista dall'art.17 D. Lgs.112/1999 e dalla normativa secondaria;
non risultano assistite da una pronuncia di illegittimità costituzionale né da un orientamento tale da ritenere disapplicabile la disciplina vigente;
attengono a valutazioni di politica legislativa rimesse al Parlamento e non al giudice tributario, il quale: non può disapplicare la norma primaria in assenza di declaratoria di incostituzionalità; deve limitarsi a verificarne l'applicazione conforme al dettato normativo.
Nel caso di specie: l'aggio è stato determinato in conformità alle percentuali stabilite dalla legge;
non è stato allegato alcun vizio specifico di applicazione (ad esempio: calcolo su base imponibile diversa, duplicazioni, ecc. ). Ne consegue il rigetto del motivo.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 3, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate - SI, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) per il primo grado ed euro 2.300,00
(duemilatrecento/00) per il secondo grado, oltre accessori di Legge se dovuti ed in favore del Comune di
Floridia, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) per il primo grado ed euro 2.300,00 (duemilatrecento/00) per il secondo grado, oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 27 Ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Alfredo Montalto)