Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 853
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Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa ricezione avviso di accertamento

    La Corte ritiene che la notifica dell'avviso di accertamento sia stata regolare e idonea a produrre i suoi effetti, in quanto l'atto è stato consegnato alla residenza del legale rappresentante a un addetto alla casa, e non vi è prova che l'atto non sia stato portato a conoscenza del rappresentante legale o che la notifica non abbia raggiunto il suo scopo. La relata di notifica è conforme ai requisiti essenziali.

  • Rigettato
    Inesistenza/Nullità della relata di notifica

    La Corte rileva che la relata di notifica prodotta dal Comune indica la data, il luogo, il consegnatario e la sua qualità, e reca la sottoscrizione del pubblico ufficiale. Non vi sono elementi che dimostrino il contrario, pertanto non sussiste inesistenza della notifica e eventuali irregolarità formali sono sanate dal raggiungimento dello scopo.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione della cartella

    La Corte ritiene che la cartella indichi il tributo, il creditore, le somme dovute (imposta, sanzioni, interessi, oneri) e il titolo di iscrizione. La società ha compreso l'origine della pretesa fiscale. La specificazione dell'importo complessivo degli interessi e il richiamo alle norme sono ritenuti sufficienti, non essendo stato dedotto un concreto errore di calcolo.

  • Rigettato
    Mancata sottoscrizione del ruolo

    Il Comune ha prodotto la determinazione dirigenziale di approvazione e sottoscrizione del ruolo IMU 2012, che costituisce adeguata prova dell'avvenuta approvazione e sottoscrizione. La contribuente non ha allegato elementi concreti per infirmare tale prova.

  • Rigettato
    Illegittimità delle somme richieste a titolo di aggio

    Le censure investono la disciplina generale dell'aggio, ma non sono assistite da pronunce di illegittimità costituzionale o da un orientamento giurisprudenziale tale da ritenere disapplicabile la normativa vigente. L'aggio è stato determinato in conformità alle percentuali stabilite dalla legge, senza vizi specifici di applicazione.

  • Accolto
    Sussistenza della notifica dell'atto prodromico

    La Corte ritiene che l'appello sia fondato e accoglie il ricorso, riformando la sentenza impugnata e rigettando il ricorso di primo grado. La Corte ha ritenuto che la notifica dell'avviso di accertamento sia regolare e che i motivi di impugnazione della contribuente non siano fondati.

  • Accolto
    Carenza e/o inesistenza della motivazione della sentenza di primo grado

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello, accogliendo la censura dell'Agenzia delle Entrate sulla carenza della motivazione di primo grado riguardo alla prova della notifica. La Corte ha riesaminato la questione nel merito, ritenendo la notifica regolare.

  • Accolto
    Erronea condanna alle spese del giudizio di primo grado

    La Corte, accogliendo l'appello e riformando la sentenza di primo grado, ha disposto la condanna alle spese del doppio grado del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate e del Comune di Floridia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 853
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 853
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

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