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Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/11/2024, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa FR Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7362 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Stefano Manso e Barbara
Baldussu, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Stefano Manso e Barbara
Baldussu, che la rappresentano e difendono per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 07/08/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Pag. 1 di 3 Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e FR, dando Parte_1 Pt_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, sita in Pirri nella Piazza Michele Amari n. 2 e indicata in premessa, sarà assegnata al Sig. con tutti i mobili che l'arredano, atteso Pt_1 che la Sig.ra ha trasferito la propria residenza presso altro immobile di Pt_2 proprietà comune sito in Sestu nella Via Giuseppe Mazzini n. 31.
3. I figli e saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori e manterranno la residenza preferenziale presso il padre, ma trascorreranno uguale tempo con entrambi i genitori senza individuazione di diritti di visita determinati in ragione della variabilità dei turni di lavoro della madre e delle periodiche trasferte in Italia e all'estero di quest'ultima dovute al suo impiego.
4. I coniugi dovranno consultarsi reciprocamente in ordine ad ogni questione relativa alla crescita, ai problemi educativi, alla salute, alle scelte sociali dei figli, nonché su ogni questione per la quale e , soprattutto Per_1 Per_2 durante la crescita, intenderanno consultare entrambi i genitori e in ogni caso dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, educazione e salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione allorquando avrà con sé i figli.
5. I coniugi sono e si riconoscono entrambi autosufficienti e dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento.
6. Vista la permanenza dei figli per uguale tempo presso entrambi i genitori, i coniugi contribuiranno in maniera uguale alle loro necessità di vita versando ogni mese sul conto corrente comune n. 000003463980 acceso presso la Banca
Fineco la somma di Euro 300,00 e/o le ulteriori somme necessarie a sostenere le spese per vitto quotidiano, abbigliamento, spese mediche e scolastiche, ludiche e
Pag. 2 di 3 sportive, nessuna esclusa o eccettuata, di modo che dette spese saranno sostenute dai genitori attraverso tale fondo comune, dove verranno altresì addebitate le spese per utenze di energia elettrica, acqua e gas delle abitazioni dei coniugi.
Le spese sostenute da un coniuge nell'interesse dei figli non dovranno essere preventivamente autorizzate dall'altro coniuge se e in quanto si tratti di spese ordinarie non eccedenti l'importo di Euro 200,00, ma sarà facoltà dell'altro genitore chiedere chiarimenti in merito alla spesa, fermo restando l'obbligo dei coniugi di discutere in buona fede e con spirito di reciproca collaborazione le necessità di apporto economico alla luce delle mutate esigenze dei figli e delle disponibilità economiche di entrambi i genitori.
7. L'immobile di proprietà comune dei coniugi sito in Sestu alla Via Giuseppe
Mazzini 31 verrà acquistato dal sig. che si impegna a versare alla sig.ra Pt_1 la somma di euro 95.000,00 pari alla metà del valore dell'immobile Pt_2 suddetto.
Il compromesso di vendita con versamento della somma di euro 20.000,00 a favore della sig.ra sarà effettuato entro e non oltre il 20 ottobre 2024; la Pt_2 stipula del contratto definitivo entro il mese di aprile 2025.
La sig.ra si impegna a liberare l'immobile suddetto entro il 22 settembre Pt_2
2024.
La medesima trasferirà la propria residenza a Monserrato nella Via Polibio n. 7.
8. I ricorrenti si impegnano a prestare reciprocamente il proprio consenso, qualora si rendesse necessario per espatriare e comunque per ottenere il rilascio e/o il rinnovo del passaporto.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 14/11/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa FR Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7362 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Stefano Manso e Barbara
Baldussu, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Stefano Manso e Barbara
Baldussu, che la rappresentano e difendono per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 07/08/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Pag. 1 di 3 Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e FR, dando Parte_1 Pt_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, sita in Pirri nella Piazza Michele Amari n. 2 e indicata in premessa, sarà assegnata al Sig. con tutti i mobili che l'arredano, atteso Pt_1 che la Sig.ra ha trasferito la propria residenza presso altro immobile di Pt_2 proprietà comune sito in Sestu nella Via Giuseppe Mazzini n. 31.
3. I figli e saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori e manterranno la residenza preferenziale presso il padre, ma trascorreranno uguale tempo con entrambi i genitori senza individuazione di diritti di visita determinati in ragione della variabilità dei turni di lavoro della madre e delle periodiche trasferte in Italia e all'estero di quest'ultima dovute al suo impiego.
4. I coniugi dovranno consultarsi reciprocamente in ordine ad ogni questione relativa alla crescita, ai problemi educativi, alla salute, alle scelte sociali dei figli, nonché su ogni questione per la quale e , soprattutto Per_1 Per_2 durante la crescita, intenderanno consultare entrambi i genitori e in ogni caso dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, educazione e salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione allorquando avrà con sé i figli.
5. I coniugi sono e si riconoscono entrambi autosufficienti e dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento.
6. Vista la permanenza dei figli per uguale tempo presso entrambi i genitori, i coniugi contribuiranno in maniera uguale alle loro necessità di vita versando ogni mese sul conto corrente comune n. 000003463980 acceso presso la Banca
Fineco la somma di Euro 300,00 e/o le ulteriori somme necessarie a sostenere le spese per vitto quotidiano, abbigliamento, spese mediche e scolastiche, ludiche e
Pag. 2 di 3 sportive, nessuna esclusa o eccettuata, di modo che dette spese saranno sostenute dai genitori attraverso tale fondo comune, dove verranno altresì addebitate le spese per utenze di energia elettrica, acqua e gas delle abitazioni dei coniugi.
Le spese sostenute da un coniuge nell'interesse dei figli non dovranno essere preventivamente autorizzate dall'altro coniuge se e in quanto si tratti di spese ordinarie non eccedenti l'importo di Euro 200,00, ma sarà facoltà dell'altro genitore chiedere chiarimenti in merito alla spesa, fermo restando l'obbligo dei coniugi di discutere in buona fede e con spirito di reciproca collaborazione le necessità di apporto economico alla luce delle mutate esigenze dei figli e delle disponibilità economiche di entrambi i genitori.
7. L'immobile di proprietà comune dei coniugi sito in Sestu alla Via Giuseppe
Mazzini 31 verrà acquistato dal sig. che si impegna a versare alla sig.ra Pt_1 la somma di euro 95.000,00 pari alla metà del valore dell'immobile Pt_2 suddetto.
Il compromesso di vendita con versamento della somma di euro 20.000,00 a favore della sig.ra sarà effettuato entro e non oltre il 20 ottobre 2024; la Pt_2 stipula del contratto definitivo entro il mese di aprile 2025.
La sig.ra si impegna a liberare l'immobile suddetto entro il 22 settembre Pt_2
2024.
La medesima trasferirà la propria residenza a Monserrato nella Via Polibio n. 7.
8. I ricorrenti si impegnano a prestare reciprocamente il proprio consenso, qualora si rendesse necessario per espatriare e comunque per ottenere il rilascio e/o il rinnovo del passaporto.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 14/11/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3