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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/03/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA Il Tribunale di Torre Annunziata – I sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: Dott. ssa Marianna Lopiano Presidente Dott. ssa Maria Rosaria Barbato Giudice Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice relatore ha emesso il seguente SENTENZA nel procedimento ex artt. 337 ter, 337 quater c.c., 473- bis 11 e ss c.p.c., iscritto al n. 1997/2024 del Ruolo degli Affari da trattarsi in camera di consiglio, riservato per la decisione all'udienza del 4 novembre 2024, e vertente TRA
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 NA) , rappresentata, assistita e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Maria Coppola unitamente alla quale elettivamente domicilia in Nocera Inferiore (SA), alla via S. Quasimodo n. 16, presso lo studio di quest'ultima; RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], residente ivi alla via Controparte_1 dei Mille 73 (cod. fisc. ), elettivamente domiciliato presso e nello C.F._2 studio dell'avv. Michel ase alla via Casa Cirillo n. 55, la quale lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE NONCHE' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata INTERVENTORE EX LEGE PREMESSO Con ricorso depositato in data 22.04.2024 premetteva di aver Parte_1 intrattenuto una relazione sentimentale con dalla quale nasceva, in Controparte_1 data 29.08.2018 in Pompei la piccola riconosciuta sin dalla nascita da Per_1 entrambi i genitori;
che la coppia per patibilità caratteriali e contrasti, si separava quando la piccola aveva appena tre mesi e da allora la si era trovata Pt_1 da sola a dover accudire e crescere la bambina, stante la spor degli incontri paterni e la corresponsione da parte di quest'ultimo, dopo vari sollecitazioni da parte della ricorrente, quale contributo al mantenimento della piccola, della sola limitata somma di € 150,00 mensili;
che la non aveva mai ostacolato il rapporto Pt_1 padre figlia, impegnandosi invece affinchè fosse garantita la frequentazione anche con i nonni paterni, nell'interesse della piccola a coltivare rapporti non solo con il padre ma anche con il ramo familiare paterno;
che la ricorrente era allo stato in cerca di occupazione e viveva grazie all'aiuto dei propri genitori, mentre il lavorava CP_1 presso il bar di famiglia. Tanto dedotto, chiedeva all'intestato Parte_1 tribunale disporsi l'affido condiviso della piccola con collocazione presso la Per_1 madre e disciplina del diritto di visita paterno in ragione di 2 pomeriggi a settimana, dalle ore 16,00 alle ore 20,00, nonché in alternanza con la madre, durante le festività e le vacanze estive, ponendo a carico del un assegno, a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento della figlia, di complessivi € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con decreto del 29.04.2024 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il successivo 28 ottobre 2024 (poi differita d'ufficio al 4 novembre 2024) e con comparsa depositata in data 23.10.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1 convenendo con la ricorrente circa l'opportunità di pro regolamentazione delle modalità di affido, collocazione e visite della minore, chiedendo tuttavia che venisse previsto, nel diritto di vista paterno, anche il pernottamento a fine settimana alterni. Sotto il profilo economico, il resistente deduceva di essere stato assunto solo a decorrere dal 27.10.2023 dalla sorella con contratto di lavoro part time come videoterminalista, con una retribuzione di € 689,95, di non essere titolare di immobili, neppure pro quota, né di altri beni o titoli, di essere gravato, a seguito delle separazione dalla coniuge ed in virtù Parte_3 di decreto di omologa n. 5427/2017 emesso dall'inte le in data 27.06.2017, del pagamento della somma di € 400,00 mensili a titolo di concorso al Pers mantenimento dei due figli minori nati da tale unione, ( nato a [...] l'[...]) e (nato a [...] l'[...]) e di vivere presso la casa dei propri Per_3 genitori in rag roprio della impossibilità di corrispondere, con tali esigui introiti un canone di locazione. Tanto dedotto quindi, si dichiarava disposto Controparte_1 a corrispondere l'importo massimo di € 2 titolo di concorso al mantenimento della figlia minore, oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 4.11.2024 di comparizione delle parti innanzi al giudice delegato, queste ultime personalmente comparse e sentite dal giudice, confermavano l'esistenza di un buon dialogo e collaborazione nell'interesse della piccola e di Per_1 un buon rapporto della bimba sia con il padre che con il ramo familiare p ed, in particolare, con i fratelli nati dalla precedente unione del CP_1 A seguito di interlocuzione fra le parti, quindi, le stesse ad ano ad un accordo per bonario in ordine alla regolamentazione dell'affido, della collocazione e delle visite della minore, nonché in ordine al mantenimento della stessa a fa data dal deposito del ricorso ( 22.04.2024), prevedendo l'affido condiviso della minore con collocazione presso la residenza materna e disciplina del diritto di vista paterno con previsione anche del pernottamento a week-end alterni, prevedendo altresì la corresponsione da parte del a tiolo di concorso al mantenimento della minore dell'importo di e CP_1 200,00 mensili. Con ordinanza resa alla medesima udienza del 4.11.2024 quindi il giudice delegato, preso atto di quanto sopra, disponeva in via provvisoria ed urgente che la regolamentazione dell'affido, collocazione, visite e mantenimento della minore fossero disciplinate in conformità agli accordi raggiunti dalle parti e rimetteva la causa in decisone al collegio ai sensi dell'art 473 – bis 22 ultimo comma c.p.c., previa acquisizione del parere del PM. Il Pm concludeva in data 4.12.2024 in conformità all'accordo raggiunto dalle parti. Ritiene il collegio che gli accordi raggiunti fra le parti possano essere recepiti in sentenza, siccome conformi a norme imperative e rispettose dei diritti della minore. Deve infatti ritenersi che il regime di visita con il genitore non collocatario, così come concordato fra le parti, sia rispettoso del diritto della minore alla bigenitorialità, così come congruo ed adeguato deve ritenersi l'importo pattuito fra le parti a titolo di contributo al mantenimento della piccola in considerazione della complessiva Per_1 condizione economica del resistente, dipendente parti time presso l'esercizio commerciale di famiglia, con una retribuzione di € 700,00 circa mensili e gravato già del pagamento dell'importo complessivo di € 400,00 mensili per il mantenimento dei figli minori nati dal precedente matrimonio. Le parti hanno poi concordato il pagamento, da parte del dell'ulteriore importo CP_1 di € 50,00 mensili per dieci mensilità a titolo di rimb lla differenza fra gli importi mensili spontaneamente versati, pari ad € 150,00 mensili, e quelli stabilità con provvedimento provvisorio ed urgente dal giudice delegato, pari ad € 200,00 mensili, a decorrere dalla data della domanda e sino all'udienza. Le spese di lite, in ragione dell'accordo raggiunto fra le parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da nei confronti di , così provvede : Parte_1 Controparte_1 1) Dispone l'affido condiviso della piccola (nata a [...] il Per_4 29.08.2018)con collocazione presso la dimo
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé la bimba due pomeriggi a settimana nei giorni del lunedì e del giovedì dall'uscita di scuola e sino alle ore 20,30 (21,00 nel periodo estivo), nonché a fine settimana alterni dalle ore 10,30 del sabato e sino alle ore 20,30 ( ore 21,00 in periodo estivo) della domenica, con pernottamento presso la residenza paterna da introdursi gradualmente in considerazione del fatto che la bimba fino ad ora non ha mai pernottato presso il padre;
3) durante le festività natalizie la bimba starà con il padre ad anni alterni o il periodo dal 23 al 30 dicembre o il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio oppure, previo consenso delle parti e tenuto conto dei relativi impegni lavorativi, in alternanza o i giorni del 25, 31 dicembre e 6 gennaio o i giorni del 24, 26 dicembre ed 1 gennaio dalle ore 10,30 alle ore 21,30;
4) durante le festività pasquali, ad anni alterni, il padre potrà stare con la piccola o il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì in Albis secondo i Per_1 medesimi orari ovvero, previo consenso delle parti e secondo i rispettivi impegni lavorativi, un periodo continuativo di tre giorni comprendente ad anni alterni o il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
5) durante le vacanze estive per due settimane, anche non consecutive, nei mesi di luglio ed agosto da concordare previamente dentro il 31 maggio di ogni anni;
6) le altre festività infrannuali saranno godute in alternanza fra i genitori;
7) la bimba trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà e quello dell'onomastico e del compleanno di quest'ultimo e con la madre il giorno della festa della mamma ed il giorno dell'onomastico e del compleanno di quest'ultima;
8) il giorno della festa di compleanno e dell'onomastico della piccola ove Per_1 non possibile la presenza di entrambi i genitori, sarà garantito il diritto di vista per almeno tre ore previo accordo fra i genitori, nel mattino o nel pomeriggio;
9) il sig. verserà alla sig.ra a titolo di concorso al mantenimento CP_1 Pt_1 della minore l'importo di € 200,00 mensili da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese con versamento sulla Postapay evolution intestata alla sig.ra IBAN [...]; tale importo sarà Pt_1 rivalutato indici istat a decorrere dall'1.12.2025;
10) si dà atto che il sig. a titolo di recupero delle somme arretrate a CP_1 decorrere dalla data di ito del ricorso e sino alla data dell'udienza di prima comparizione dei coniugi del 4 novembre 2024, verserà per la durata di dieci mesi l'importo aggiuntivo di € 50,00. La sig.ra accetta tale Pt_1 versamento a tacitazione delle pretese economiche relative a tale periodo di tempo;
11) le spese straordinarie saranno ripartite fra i genitori nella misura del 50% cadauno se previamente concordate fra le parti, salve le spese mediche scolastiche necessarie per cui non occorre il previo consenso secondo quanto stabilito dal protocollo sottoscritto dal COA di torre annunziata;
12) Spese compensate.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 3.02.2025 Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Raffaella Cappiello Dott. ssa Marianna Lopiano
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 NA) , rappresentata, assistita e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Maria Coppola unitamente alla quale elettivamente domicilia in Nocera Inferiore (SA), alla via S. Quasimodo n. 16, presso lo studio di quest'ultima; RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], residente ivi alla via Controparte_1 dei Mille 73 (cod. fisc. ), elettivamente domiciliato presso e nello C.F._2 studio dell'avv. Michel ase alla via Casa Cirillo n. 55, la quale lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE NONCHE' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata INTERVENTORE EX LEGE PREMESSO Con ricorso depositato in data 22.04.2024 premetteva di aver Parte_1 intrattenuto una relazione sentimentale con dalla quale nasceva, in Controparte_1 data 29.08.2018 in Pompei la piccola riconosciuta sin dalla nascita da Per_1 entrambi i genitori;
che la coppia per patibilità caratteriali e contrasti, si separava quando la piccola aveva appena tre mesi e da allora la si era trovata Pt_1 da sola a dover accudire e crescere la bambina, stante la spor degli incontri paterni e la corresponsione da parte di quest'ultimo, dopo vari sollecitazioni da parte della ricorrente, quale contributo al mantenimento della piccola, della sola limitata somma di € 150,00 mensili;
che la non aveva mai ostacolato il rapporto Pt_1 padre figlia, impegnandosi invece affinchè fosse garantita la frequentazione anche con i nonni paterni, nell'interesse della piccola a coltivare rapporti non solo con il padre ma anche con il ramo familiare paterno;
che la ricorrente era allo stato in cerca di occupazione e viveva grazie all'aiuto dei propri genitori, mentre il lavorava CP_1 presso il bar di famiglia. Tanto dedotto, chiedeva all'intestato Parte_1 tribunale disporsi l'affido condiviso della piccola con collocazione presso la Per_1 madre e disciplina del diritto di visita paterno in ragione di 2 pomeriggi a settimana, dalle ore 16,00 alle ore 20,00, nonché in alternanza con la madre, durante le festività e le vacanze estive, ponendo a carico del un assegno, a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento della figlia, di complessivi € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con decreto del 29.04.2024 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il successivo 28 ottobre 2024 (poi differita d'ufficio al 4 novembre 2024) e con comparsa depositata in data 23.10.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1 convenendo con la ricorrente circa l'opportunità di pro regolamentazione delle modalità di affido, collocazione e visite della minore, chiedendo tuttavia che venisse previsto, nel diritto di vista paterno, anche il pernottamento a fine settimana alterni. Sotto il profilo economico, il resistente deduceva di essere stato assunto solo a decorrere dal 27.10.2023 dalla sorella con contratto di lavoro part time come videoterminalista, con una retribuzione di € 689,95, di non essere titolare di immobili, neppure pro quota, né di altri beni o titoli, di essere gravato, a seguito delle separazione dalla coniuge ed in virtù Parte_3 di decreto di omologa n. 5427/2017 emesso dall'inte le in data 27.06.2017, del pagamento della somma di € 400,00 mensili a titolo di concorso al Pers mantenimento dei due figli minori nati da tale unione, ( nato a [...] l'[...]) e (nato a [...] l'[...]) e di vivere presso la casa dei propri Per_3 genitori in rag roprio della impossibilità di corrispondere, con tali esigui introiti un canone di locazione. Tanto dedotto quindi, si dichiarava disposto Controparte_1 a corrispondere l'importo massimo di € 2 titolo di concorso al mantenimento della figlia minore, oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 4.11.2024 di comparizione delle parti innanzi al giudice delegato, queste ultime personalmente comparse e sentite dal giudice, confermavano l'esistenza di un buon dialogo e collaborazione nell'interesse della piccola e di Per_1 un buon rapporto della bimba sia con il padre che con il ramo familiare p ed, in particolare, con i fratelli nati dalla precedente unione del CP_1 A seguito di interlocuzione fra le parti, quindi, le stesse ad ano ad un accordo per bonario in ordine alla regolamentazione dell'affido, della collocazione e delle visite della minore, nonché in ordine al mantenimento della stessa a fa data dal deposito del ricorso ( 22.04.2024), prevedendo l'affido condiviso della minore con collocazione presso la residenza materna e disciplina del diritto di vista paterno con previsione anche del pernottamento a week-end alterni, prevedendo altresì la corresponsione da parte del a tiolo di concorso al mantenimento della minore dell'importo di e CP_1 200,00 mensili. Con ordinanza resa alla medesima udienza del 4.11.2024 quindi il giudice delegato, preso atto di quanto sopra, disponeva in via provvisoria ed urgente che la regolamentazione dell'affido, collocazione, visite e mantenimento della minore fossero disciplinate in conformità agli accordi raggiunti dalle parti e rimetteva la causa in decisone al collegio ai sensi dell'art 473 – bis 22 ultimo comma c.p.c., previa acquisizione del parere del PM. Il Pm concludeva in data 4.12.2024 in conformità all'accordo raggiunto dalle parti. Ritiene il collegio che gli accordi raggiunti fra le parti possano essere recepiti in sentenza, siccome conformi a norme imperative e rispettose dei diritti della minore. Deve infatti ritenersi che il regime di visita con il genitore non collocatario, così come concordato fra le parti, sia rispettoso del diritto della minore alla bigenitorialità, così come congruo ed adeguato deve ritenersi l'importo pattuito fra le parti a titolo di contributo al mantenimento della piccola in considerazione della complessiva Per_1 condizione economica del resistente, dipendente parti time presso l'esercizio commerciale di famiglia, con una retribuzione di € 700,00 circa mensili e gravato già del pagamento dell'importo complessivo di € 400,00 mensili per il mantenimento dei figli minori nati dal precedente matrimonio. Le parti hanno poi concordato il pagamento, da parte del dell'ulteriore importo CP_1 di € 50,00 mensili per dieci mensilità a titolo di rimb lla differenza fra gli importi mensili spontaneamente versati, pari ad € 150,00 mensili, e quelli stabilità con provvedimento provvisorio ed urgente dal giudice delegato, pari ad € 200,00 mensili, a decorrere dalla data della domanda e sino all'udienza. Le spese di lite, in ragione dell'accordo raggiunto fra le parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da nei confronti di , così provvede : Parte_1 Controparte_1 1) Dispone l'affido condiviso della piccola (nata a [...] il Per_4 29.08.2018)con collocazione presso la dimo
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé la bimba due pomeriggi a settimana nei giorni del lunedì e del giovedì dall'uscita di scuola e sino alle ore 20,30 (21,00 nel periodo estivo), nonché a fine settimana alterni dalle ore 10,30 del sabato e sino alle ore 20,30 ( ore 21,00 in periodo estivo) della domenica, con pernottamento presso la residenza paterna da introdursi gradualmente in considerazione del fatto che la bimba fino ad ora non ha mai pernottato presso il padre;
3) durante le festività natalizie la bimba starà con il padre ad anni alterni o il periodo dal 23 al 30 dicembre o il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio oppure, previo consenso delle parti e tenuto conto dei relativi impegni lavorativi, in alternanza o i giorni del 25, 31 dicembre e 6 gennaio o i giorni del 24, 26 dicembre ed 1 gennaio dalle ore 10,30 alle ore 21,30;
4) durante le festività pasquali, ad anni alterni, il padre potrà stare con la piccola o il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì in Albis secondo i Per_1 medesimi orari ovvero, previo consenso delle parti e secondo i rispettivi impegni lavorativi, un periodo continuativo di tre giorni comprendente ad anni alterni o il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
5) durante le vacanze estive per due settimane, anche non consecutive, nei mesi di luglio ed agosto da concordare previamente dentro il 31 maggio di ogni anni;
6) le altre festività infrannuali saranno godute in alternanza fra i genitori;
7) la bimba trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà e quello dell'onomastico e del compleanno di quest'ultimo e con la madre il giorno della festa della mamma ed il giorno dell'onomastico e del compleanno di quest'ultima;
8) il giorno della festa di compleanno e dell'onomastico della piccola ove Per_1 non possibile la presenza di entrambi i genitori, sarà garantito il diritto di vista per almeno tre ore previo accordo fra i genitori, nel mattino o nel pomeriggio;
9) il sig. verserà alla sig.ra a titolo di concorso al mantenimento CP_1 Pt_1 della minore l'importo di € 200,00 mensili da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese con versamento sulla Postapay evolution intestata alla sig.ra IBAN [...]; tale importo sarà Pt_1 rivalutato indici istat a decorrere dall'1.12.2025;
10) si dà atto che il sig. a titolo di recupero delle somme arretrate a CP_1 decorrere dalla data di ito del ricorso e sino alla data dell'udienza di prima comparizione dei coniugi del 4 novembre 2024, verserà per la durata di dieci mesi l'importo aggiuntivo di € 50,00. La sig.ra accetta tale Pt_1 versamento a tacitazione delle pretese economiche relative a tale periodo di tempo;
11) le spese straordinarie saranno ripartite fra i genitori nella misura del 50% cadauno se previamente concordate fra le parti, salve le spese mediche scolastiche necessarie per cui non occorre il previo consenso secondo quanto stabilito dal protocollo sottoscritto dal COA di torre annunziata;
12) Spese compensate.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 3.02.2025 Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Raffaella Cappiello Dott. ssa Marianna Lopiano