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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 05/06/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Peloso Fabio Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata ad [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Canestrini Nicola e Massara Federico e domiciliati presso il loro studio in Rovereto corso Rosmini n.46, giusta delega in calce al ricorso
E
, nato a [...] il [...] Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Perenzoni Marisa e domiciliato presso il suo studio in Rovereto via Tartarotti n.45, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 04.05.2002 in Arco, nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio preso atto che all'udienza del 31.03.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà; - che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. i coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge compatibili con tale stato e nel reciproco rispetto;
2. la figlia minore rimarrà affidata a entrambi i genitori in regime Per_1
di affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre;
3. le visite paterne con la figlia saranno libere e saranno direttamente Per_1
concordate tra padre e figlia.
Saranno altrettanto liberi i tempi e i modi di visita durante le vacanze natalizie, pasquali e estive, purché previamente concordati con entrambi i genitori;
la signora continuerà a farsi carico di accompagnare le Pt_1
figlie alle varie attività extra scolastiche quali palestra, visite mediche, acquisti nei negozi, feste varie, ecc., salvo diversi accordi con il signor
Pt_2
4. quanto al contributo economico per il mantenimento delle figlie, che andrà versato entro il 5 del mese, iniziando dal mese in cui verrà sottoscritto il presente ricorso– il Signor verserà alla IG Pt_2
un contributo complessivo mensile di € 760,00 (380,00 per figlia), Pt_1
somma rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla IG Pt_1
pag. 2 di 8 5. le spese straordinarie, come da Linee Guida del Protocollo del CNF, verranno sostenute al 60% dal padre e al 40% dalla madre, prevedendo espressamente che quelle di importo superiore ad € 200,00 andranno previamente concordate via WhatsApp o email, ad eccezione di quelle mediche urgenti ed indifferibili.
In ogni caso, tutte le spese straordinarie andranno documentate, rendicontate e rimborsate mediante bonifico bancario al genitore che le ha anticipate entro il mese successivo all'esborso; il contributo paterno al mantenimento di ciascuna figlia sarà dovuto sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di ciascuna di loro e comunque entro e non oltre 10 anni dalla firma del presente ricorso congiunti- consensuale.
In ogni caso, il contributo paterno al mantenimento delle figlie cesserà automaticamente, indipendentemente dalla raggiunta indipendenza economica delle figlie, una volta trascorsi dieci anni dalla firma del presente ricorso congiunto consensuale con rilascio dell'appartamento al
Signor nelle stesse condizioni nelle quali la IG lo Pt_2 Pt_1
acquisisce al momento del trasferimento del Signor in mansarda, Pt_2
salvo il normale deperimento d'uso.
6. da quando inizierà a versare il mantenimento, la IG Pt_2
trasferirà il RID relativo ai telefoni cellulari delle ragazze e della Pt_1
fibra oltre che di tutte le utenze domestiche, e gas metano, assicurative dal c/c comune al proprio c/c, personale contestualmente, il signor Pt_2
toglierà il RID dell'assicurazione della propria auto e quello relativo al proprio cellulare dal conto corrente cointestato;
pag. 3 di 8 7. qualora la signora dovesse decidere di trasferirsi con le figlie Pt_1
prima del decorso di 10 anni dalla firma del presente ricorso congiunto in altro immobile, lo stesso dovrà essere nelle vicinanze dell'attuale abitazione del padre, onde garantire la frequentazione padre-figlie. In ogni caso, in ipotesi di trasferimento della IG dall'attuale immobile Pt_1
in altro immobile, i viaggi per prendere e riportare le figlie dalle alle abitazioni dei genitori verranno effettuati in egual misura (un genitore si reca a prendere le figlie e l'altro le riporta). In caso di trasferimento della
IG in altro immobile, nelle immediate vicinanze dell'attuale Pt_1
abitazione del padre, verrà meno il suo diritto di assegnazione della casa coniugale, ma rimarrà fermo il contributo paterno nel mantenimento delle figlie;
8. Assegno Unico, detrazioni per i figli a carico, altri aiuti nazionali e provinciali per i figli a carico, andranno goduti in via esclusiva dalla madre, quale soggetto ove la prole è collocata in maniera prevalente, mentre le detrazioni per spese straordinarie verranno effettuate pro quota (60%
Signor – 40% IG . Pt_2 Pt_1
Nel caso in cui le spese per cui sono stati ripartiti gli importi nelle percentuali sopra indicati siano restituite completamente o in parte quale contributo riconosciuto a qualsiasi titolo, la cifra riconosciuta dovrà essere ripartita e restituita con la medesima percentuale pro quota sopra indicata
(60% Signor – 40% IG tra i genitori. Pt_2 Pt_1
9.
considerato che
entrambe le parti sono economicamente autosufficienti, non viene previsto alcun assegno di mantenimento reciproco né in sede di separazione, né in sede di divorzio;
pag. 4 di 8 10. riguardo agli importi che il Signor riceverà sulla sua busta Pt_2
paga di luglio e/o agosto per gli anni futuri verrà accreditato alla IG il 50% delle seguenti somme derivanti dalla denuncia dei redditi Pt_1
non appena tali importi saranno presenti sulle buste paga di luglio/agosto dell'Ing. Pt_2
- 2025 - €.4.100,95 > 2026 - €.3.997,40 > 2027 - €.3.997,40 > 2028 -
€.956,15 > 2029 - €.761,50 > 2030 - €.750,00
11. relativamente alle trattenute effettuate sulle buste paga 2024 del signor le parti danno atto che la signora ha già restituito al Pt_2 Pt_1
signor gli importi a lui dovuti. Dall'anno 2025 in poi gli importi a Pt_2
debito/credito derivanti dall'appartamento di Mori saranno di esclusiva competenza della signora insistendo in via esclusiva sul conto Pt_1
corrente della stessa;
12. la casa coniugale, così come individuata in narrativa, verrà assegnata alla signora e il signor lascerà la stessa quanto prima e Pt_1 Pt_2
comunque entro marzo 2025;
13. insieme alla casa coniugale, alla signora viene assegnato anche Pt_1
il posto auto esterno attualmente da lei usato;
14. dal canto suo la signora consentirà al signor di Pt_1 Pt_2
utilizzare gratuitamente la rete Wi-Fi, impegnandosi a comunicargli la password e i suoi eventuali cambiamenti;
nonché di utilizzare liberamente il balcone della casa coniugale permettendogli di accedere dalla porta- finestra che le parti stanno facendo aprire sul giroscale;
nel caso in cui decada la concessione al Signor dell'utilizzo gratuito della rete Pt_2
WI-Fi, decadrà anche la concessione alla IG dell'utilizzo del Pt_1
posto auto;
pag. 5 di 8 15. per tutto il tempo in cui la casa coniugale rimarrà in dotazione/utilizzo alla signora questa sarà tenuta alla manutenzione ordinaria Pt_1
dell'appartamento coniugale, mentre il signor si farà carico di tutti Pt_2
gli interventi di manutenzione straordinaria e ovviamente di eventuale ristrutturazione;
dal momento in cui l'Ing. inizierà a versare il Pt_2
mantenimento, la IG provvederà ad assicurare a proprie spese Pt_1
l'appartamento e l'intero fabbricato contro i danni derivanti dal contenuto della sua abitazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, allagamento causato da lavatrice che perde, incendio causato da una padella sul fuoco, incendio causato dall'asciugatrice, cortocircuito di un elettrodomestico, ecc.). Le spese di manutenzione ordinaria delle parti comuni (luce, pulizia scale, giardinaggio leggero) saranno equamente suddivise in quattro parti, corrispondenti ai quattro appartamenti presenti nell'edificio, salvo diversi accordi presi dal condominio e la IG provvederà a pagare la Pt_1
quota di propria competenza;
16. per quanto riguarda le utenze, dal momento in cui l'Ing. Pt_2
inizierà a versare il mantenimento, ciascuna delle parti dovrà immediatamente volturare a proprio nome le utenze della propria abitazione;
17. la casa coniugale rimarrà assegnata alla signora fino al Pt_1
raggiungimento dell'autosufficienza economica di entrambe le figlie e, in ogni caso – a prescindere dal raggiungimento dell'autosufficienza economica delle figlie – per dieci anni dalla firma del presente ricorso congiunto-consensuale. Arrivato tale momento, la casa coniugale verrà restituita al signor Pt_2
pag. 6 di 8 18. i beni mobili presenti nella casa coniugale acquistati sino alla data di sottoscrizione del presente ricorso, saranno ripartiti equamente tra le parti;
19. quando la signora dovrà lasciare la casa coniugale, la lascerà Pt_1
nelle stesse condizioni in cui la ha trovata, salvo il normale deperimento d'uso;
20. quanto alle automobili delle parti, queste rimangono di loro esclusiva proprietà, con la precisazione che la Renault IO viene data in uso esclusivo alle figlie e Pt_3 Per_1
21. quanto ai risparmi rimasti sul conto corrente cointestato, come descritti in narrativa, gli stessi verranno divisi come segue:
➢ l'importo eccedente rispetto ai € 30.000,00 spettanti alle figlie verrà diviso in parti uguali tra le parti e trasferito sui loro conti correnti personali e ciò da quando l'ing. inizierà a versare il mantenimento;
le parti Pt_2
estingueranno le loro carte Bancomat e si impegneranno a non disporre della somma di denaro rimasta su tale conto;
➢ ogni eventuale futuro versamento effettuato sul conto cointestato come pure gli interessi devono considerarsi ad esclusiva destinazione delle figlie e per cui le parti non ne potranno disporre in alcun modo;
Pt_3 Per_1
➢ l'importo di € 30.000,00 spettante alle figlie verrà trasferiti sul conto corrente personale delle figlie e quando avrà compiuto Pt_3 Per_1 Per_1
diciotto anni, ovverosia il 17 novembre 2026. In tale occasione il conto corrente cointestato verrà chiuso definitivamente;
22. quanto al rilascio/rinnovo del passaporto e dei documenti delle figlie, nonché di loro stessi, i genitori acconsentono al rilascio degli stessi;
23. con la sottoscrizione del presente ricorso le parti dichiarano di non aver reciprocamente più nulla a che pretendere l'un l'altra in merito ai rapporti pag. 7 di 8 economico-patrimoniali tra loro sorti in costanza di matrimonio e si impegnano a non mettere in discussione, in sede di divorzio ed in seguito, le condizioni di cui al presente ricorso congiunto-consensuale ad esclusione di rilevanti modifiche intercorse nel frattempo riguardo alle condizioni delle parti;
24. le parti si impegnano a rivolgersi a un organismo di mediazione familiare qualora tra le stesse dovessero sorgere divergenze in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale;
25. le spese legali del presente procedimento sono a carico di entrambe le parti e pertanto ciascuna parte provvederà a pagare direttamente il proprio rispettivo legale;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 5.6.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Peloso Fabio Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata ad [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Canestrini Nicola e Massara Federico e domiciliati presso il loro studio in Rovereto corso Rosmini n.46, giusta delega in calce al ricorso
E
, nato a [...] il [...] Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Perenzoni Marisa e domiciliato presso il suo studio in Rovereto via Tartarotti n.45, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 04.05.2002 in Arco, nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio preso atto che all'udienza del 31.03.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà; - che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. i coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge compatibili con tale stato e nel reciproco rispetto;
2. la figlia minore rimarrà affidata a entrambi i genitori in regime Per_1
di affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre;
3. le visite paterne con la figlia saranno libere e saranno direttamente Per_1
concordate tra padre e figlia.
Saranno altrettanto liberi i tempi e i modi di visita durante le vacanze natalizie, pasquali e estive, purché previamente concordati con entrambi i genitori;
la signora continuerà a farsi carico di accompagnare le Pt_1
figlie alle varie attività extra scolastiche quali palestra, visite mediche, acquisti nei negozi, feste varie, ecc., salvo diversi accordi con il signor
Pt_2
4. quanto al contributo economico per il mantenimento delle figlie, che andrà versato entro il 5 del mese, iniziando dal mese in cui verrà sottoscritto il presente ricorso– il Signor verserà alla IG Pt_2
un contributo complessivo mensile di € 760,00 (380,00 per figlia), Pt_1
somma rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla IG Pt_1
pag. 2 di 8 5. le spese straordinarie, come da Linee Guida del Protocollo del CNF, verranno sostenute al 60% dal padre e al 40% dalla madre, prevedendo espressamente che quelle di importo superiore ad € 200,00 andranno previamente concordate via WhatsApp o email, ad eccezione di quelle mediche urgenti ed indifferibili.
In ogni caso, tutte le spese straordinarie andranno documentate, rendicontate e rimborsate mediante bonifico bancario al genitore che le ha anticipate entro il mese successivo all'esborso; il contributo paterno al mantenimento di ciascuna figlia sarà dovuto sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di ciascuna di loro e comunque entro e non oltre 10 anni dalla firma del presente ricorso congiunti- consensuale.
In ogni caso, il contributo paterno al mantenimento delle figlie cesserà automaticamente, indipendentemente dalla raggiunta indipendenza economica delle figlie, una volta trascorsi dieci anni dalla firma del presente ricorso congiunto consensuale con rilascio dell'appartamento al
Signor nelle stesse condizioni nelle quali la IG lo Pt_2 Pt_1
acquisisce al momento del trasferimento del Signor in mansarda, Pt_2
salvo il normale deperimento d'uso.
6. da quando inizierà a versare il mantenimento, la IG Pt_2
trasferirà il RID relativo ai telefoni cellulari delle ragazze e della Pt_1
fibra oltre che di tutte le utenze domestiche, e gas metano, assicurative dal c/c comune al proprio c/c, personale contestualmente, il signor Pt_2
toglierà il RID dell'assicurazione della propria auto e quello relativo al proprio cellulare dal conto corrente cointestato;
pag. 3 di 8 7. qualora la signora dovesse decidere di trasferirsi con le figlie Pt_1
prima del decorso di 10 anni dalla firma del presente ricorso congiunto in altro immobile, lo stesso dovrà essere nelle vicinanze dell'attuale abitazione del padre, onde garantire la frequentazione padre-figlie. In ogni caso, in ipotesi di trasferimento della IG dall'attuale immobile Pt_1
in altro immobile, i viaggi per prendere e riportare le figlie dalle alle abitazioni dei genitori verranno effettuati in egual misura (un genitore si reca a prendere le figlie e l'altro le riporta). In caso di trasferimento della
IG in altro immobile, nelle immediate vicinanze dell'attuale Pt_1
abitazione del padre, verrà meno il suo diritto di assegnazione della casa coniugale, ma rimarrà fermo il contributo paterno nel mantenimento delle figlie;
8. Assegno Unico, detrazioni per i figli a carico, altri aiuti nazionali e provinciali per i figli a carico, andranno goduti in via esclusiva dalla madre, quale soggetto ove la prole è collocata in maniera prevalente, mentre le detrazioni per spese straordinarie verranno effettuate pro quota (60%
Signor – 40% IG . Pt_2 Pt_1
Nel caso in cui le spese per cui sono stati ripartiti gli importi nelle percentuali sopra indicati siano restituite completamente o in parte quale contributo riconosciuto a qualsiasi titolo, la cifra riconosciuta dovrà essere ripartita e restituita con la medesima percentuale pro quota sopra indicata
(60% Signor – 40% IG tra i genitori. Pt_2 Pt_1
9.
considerato che
entrambe le parti sono economicamente autosufficienti, non viene previsto alcun assegno di mantenimento reciproco né in sede di separazione, né in sede di divorzio;
pag. 4 di 8 10. riguardo agli importi che il Signor riceverà sulla sua busta Pt_2
paga di luglio e/o agosto per gli anni futuri verrà accreditato alla IG il 50% delle seguenti somme derivanti dalla denuncia dei redditi Pt_1
non appena tali importi saranno presenti sulle buste paga di luglio/agosto dell'Ing. Pt_2
- 2025 - €.4.100,95 > 2026 - €.3.997,40 > 2027 - €.3.997,40 > 2028 -
€.956,15 > 2029 - €.761,50 > 2030 - €.750,00
11. relativamente alle trattenute effettuate sulle buste paga 2024 del signor le parti danno atto che la signora ha già restituito al Pt_2 Pt_1
signor gli importi a lui dovuti. Dall'anno 2025 in poi gli importi a Pt_2
debito/credito derivanti dall'appartamento di Mori saranno di esclusiva competenza della signora insistendo in via esclusiva sul conto Pt_1
corrente della stessa;
12. la casa coniugale, così come individuata in narrativa, verrà assegnata alla signora e il signor lascerà la stessa quanto prima e Pt_1 Pt_2
comunque entro marzo 2025;
13. insieme alla casa coniugale, alla signora viene assegnato anche Pt_1
il posto auto esterno attualmente da lei usato;
14. dal canto suo la signora consentirà al signor di Pt_1 Pt_2
utilizzare gratuitamente la rete Wi-Fi, impegnandosi a comunicargli la password e i suoi eventuali cambiamenti;
nonché di utilizzare liberamente il balcone della casa coniugale permettendogli di accedere dalla porta- finestra che le parti stanno facendo aprire sul giroscale;
nel caso in cui decada la concessione al Signor dell'utilizzo gratuito della rete Pt_2
WI-Fi, decadrà anche la concessione alla IG dell'utilizzo del Pt_1
posto auto;
pag. 5 di 8 15. per tutto il tempo in cui la casa coniugale rimarrà in dotazione/utilizzo alla signora questa sarà tenuta alla manutenzione ordinaria Pt_1
dell'appartamento coniugale, mentre il signor si farà carico di tutti Pt_2
gli interventi di manutenzione straordinaria e ovviamente di eventuale ristrutturazione;
dal momento in cui l'Ing. inizierà a versare il Pt_2
mantenimento, la IG provvederà ad assicurare a proprie spese Pt_1
l'appartamento e l'intero fabbricato contro i danni derivanti dal contenuto della sua abitazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, allagamento causato da lavatrice che perde, incendio causato da una padella sul fuoco, incendio causato dall'asciugatrice, cortocircuito di un elettrodomestico, ecc.). Le spese di manutenzione ordinaria delle parti comuni (luce, pulizia scale, giardinaggio leggero) saranno equamente suddivise in quattro parti, corrispondenti ai quattro appartamenti presenti nell'edificio, salvo diversi accordi presi dal condominio e la IG provvederà a pagare la Pt_1
quota di propria competenza;
16. per quanto riguarda le utenze, dal momento in cui l'Ing. Pt_2
inizierà a versare il mantenimento, ciascuna delle parti dovrà immediatamente volturare a proprio nome le utenze della propria abitazione;
17. la casa coniugale rimarrà assegnata alla signora fino al Pt_1
raggiungimento dell'autosufficienza economica di entrambe le figlie e, in ogni caso – a prescindere dal raggiungimento dell'autosufficienza economica delle figlie – per dieci anni dalla firma del presente ricorso congiunto-consensuale. Arrivato tale momento, la casa coniugale verrà restituita al signor Pt_2
pag. 6 di 8 18. i beni mobili presenti nella casa coniugale acquistati sino alla data di sottoscrizione del presente ricorso, saranno ripartiti equamente tra le parti;
19. quando la signora dovrà lasciare la casa coniugale, la lascerà Pt_1
nelle stesse condizioni in cui la ha trovata, salvo il normale deperimento d'uso;
20. quanto alle automobili delle parti, queste rimangono di loro esclusiva proprietà, con la precisazione che la Renault IO viene data in uso esclusivo alle figlie e Pt_3 Per_1
21. quanto ai risparmi rimasti sul conto corrente cointestato, come descritti in narrativa, gli stessi verranno divisi come segue:
➢ l'importo eccedente rispetto ai € 30.000,00 spettanti alle figlie verrà diviso in parti uguali tra le parti e trasferito sui loro conti correnti personali e ciò da quando l'ing. inizierà a versare il mantenimento;
le parti Pt_2
estingueranno le loro carte Bancomat e si impegneranno a non disporre della somma di denaro rimasta su tale conto;
➢ ogni eventuale futuro versamento effettuato sul conto cointestato come pure gli interessi devono considerarsi ad esclusiva destinazione delle figlie e per cui le parti non ne potranno disporre in alcun modo;
Pt_3 Per_1
➢ l'importo di € 30.000,00 spettante alle figlie verrà trasferiti sul conto corrente personale delle figlie e quando avrà compiuto Pt_3 Per_1 Per_1
diciotto anni, ovverosia il 17 novembre 2026. In tale occasione il conto corrente cointestato verrà chiuso definitivamente;
22. quanto al rilascio/rinnovo del passaporto e dei documenti delle figlie, nonché di loro stessi, i genitori acconsentono al rilascio degli stessi;
23. con la sottoscrizione del presente ricorso le parti dichiarano di non aver reciprocamente più nulla a che pretendere l'un l'altra in merito ai rapporti pag. 7 di 8 economico-patrimoniali tra loro sorti in costanza di matrimonio e si impegnano a non mettere in discussione, in sede di divorzio ed in seguito, le condizioni di cui al presente ricorso congiunto-consensuale ad esclusione di rilevanti modifiche intercorse nel frattempo riguardo alle condizioni delle parti;
24. le parti si impegnano a rivolgersi a un organismo di mediazione familiare qualora tra le stesse dovessero sorgere divergenze in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale;
25. le spese legali del presente procedimento sono a carico di entrambe le parti e pertanto ciascuna parte provvederà a pagare direttamente il proprio rispettivo legale;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 5.6.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 8 di 8