Articolo 1 della Legge 21 luglio 1967, n. 613
Articolo 2
Versione
18 agosto 1967
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Versione
20 dicembre 1994
Art. 1.
Agli effetti della presente legge si intende per piattaforma continentale il fondo ed il sottofondo marino adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane e situati al di fuori del mare territoriale, fino al limite corrispondente alla profondita' di 200 metri o, oltre tale limite, fino al punto in cui la profondita' delle acque sovrastanti permette lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone. ((7)) La determinazione del limite esterno della piattaforma continentale italiana sara' effettuata mediante accordi con gli Stati, le cui coste fronteggiano quelle dello Stato italiano e che hanno in comune la stessa piattaforma continentale.
Sino alla entrata in vigore degli accordi di cui al comma precedente, non sono rilasciati permessi di prospezione non esclusiva e di ricerca ne' concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella piattaforma continentale italiana se non al di qua della linea mediana tra la costa italiana e quella degli Stati che la fronteggiano.
--------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 2 dicembre 1994, n. 689 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione della piattaforma continentale, di cui all' articolo 1, primo comma, della legge 21 luglio 1967, n. 613 , e' da intendersi sostituita dalla definizione di cui all'articolo 76 della convenzione di cui all'articolo 1".
Entrata in vigore il 20 dicembre 1994
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