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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 24/06/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
In nome del popolo italiano,
Il giudice dott. Cesare Zucchetto ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n.613/2021 R.G. promosso da
DE TÀ “SA. Parte_1 Parte_2
con sede in Caltanissetta, b.go Petilia sn, p. iva , in persona del curatore P.IVA_1
dr. Parte_3
Rappresentato e difeso dall'avv. GIARRATANA DIEGO del Foro di Agrigento
- attore -
contro
con sede in via MARCHESE DI CASALOTTO NTroparte_1
N. 70 95025 ACI SANT'ANTONIO ITALIA, p. iva , in persona del P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore
Rappresentata e difesa dall'avv. CASTROGIOVANNI SALVATORE
- convenuta –
E contro nato a [...] il [...], residente in [...]
MARCHESE DI CASALOTTO N. 70 95025 ACI SANT'ANTONIO ITALIA, c.f.
C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv. CASTROGIOVANNI SALVATORE
- Convenuto –
1 e con la riassunzione del giudizio, a seguito del decesso di , NTroparte_2
nei confronti di nata a [...] il [...], residente ad NTroparte_3
Aci Sant'Antonio, via Marchese di Casalotto n.70, c.f. e C.F._2
nato a [...] il [...], residente a [...]
Vicenza 35, c.f. C.F._3
Rappresentati e difesi dall'avv. Nunzio Santi Di Paola
- Convenuti in riassunzione –
e di nata a [...] il [...], residente ad Aci Sant'Antonio, via P_
Marchese di Casalotto n.70, c.f. , C.F._4
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Tabasco
- convenuta in riassunzione -
Conclusioni DE difesa attorea:
precisa le conclusioni riportandosi all'atto introduttivo del giudizio e a tutti gli atti depositati nell'interesse di parte attrice, e chiede concedersi i termini, anche ridotti,
di cui all'art. 190 c.p.c.
Conclusioni DE difesa di NTroparte_1
precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta versata in atti l'8 settembre 2021 e con i successivi atti e verbali di causa, e, pertanto, chiede che l'Onorevole Tribunale adito voglia ritenere e dichiarare infondate, in fatto ed in diritto, le domande e le azioni proposte dalla
” nei confronti DE Parte_4
TÀ e, per l'effetto, rigettarle integralmente, con ogni NTroparte_1
conseguenziale statuizione in ordine alle spese ed ai compensi del giudizio.
2 Conclusioni di e NTroparte_3 NTroparte_4
precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle di cui alla comparsa di costituzione e risposta depositata e conseguentemente insiste nella declaratoria di inammissibilità dell'atto di riassunzione proposto nei confronti dei Signori CP_4
e per avere gli stessi rinunciato
[...] NTroparte_3
all'eredità e per essere dunque privi di legittimazione processuale con conseguente condanna di parte attrice/ricorrente in riassunzione al pagamento delle spese processuali di cui si chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c. per averli codesto difensore non riscossi.
Conclusioni di : P_
precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta depositata nonché nella comparsa di costituzione e risposta, nelle memorie istruttorie e nelle note di trattazione scritta già depositate dal defunto insistendo altresì nelle istanze istruttorie non NTroparte_2
ammesse e chiedendo che la causa venga posta in decisione con assegnazione dei termini di legge, rigetto delle domande proposte dal Parte_4
” e condanna di quest'ultimo alle spese processuali di cui si
[...]
chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c. per averle codesto difensore non riscosse.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il FA attore chiede revocarsi due pagamenti effettuati dalla TÀ fallita in favore di per € 19.203,64, e di , per NTroparte_1 NTroparte_2
€ 30.001,00. Assume, argomentandone le ragioni, la sussistenza DE fattispecie prevista dall'art.67, co.2, L. Fall..
Si sono costituiti i convenuti, argomentando circa l'insussistenza dei presupposti normativi invocati dall'attore.
3 In corso di causa il processo è stato dichiarato interrotto per il decesso di _2
. E' stato riassunto nei confronti dei chiamati all'eredità, quali eredi
[...]
legittimi del de cuius, , la moglie, e P_ NTroparte_3
i figli. Questi ultimi due, costituendosi, hanno dichiarato di NTroparte_4
avere rinunciato all'eredità paterna (producono atto notarile di rinuncia).
All'udienza cartolare del 29.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
.-.-.-.-.
La domanda appare fondata.
Oggetto di controversia sono due bonifici effettuati dal conto corrente DE TÀ
fallita, acceso presso Banca Carige, in data 17.4.2020, in favore di NTroparte_1
per € 19.203,00, ed in favore di , per € 30.001,00.
[...] NTroparte_2
Detti pagamenti venivano giustificati, nel libro giornale DE TÀ, come segue:
- in favore DE suindicata TÀ
€ 14.202,64: – Pagate fatture;
NTroparte_1
€ 5.000,00: Fitti passivi (beni immobili) – Pagate fatture;
€ 1,00: Oneri Bancari;
- in favore di NTroparte_2
€ 16.830,94: – Pagate fatture;
NTroparte_2
€ 13.169,06: – Pagate fatture. NTroparte_4
Pacifico che i pagamenti sono stati effettuati entro sei mesi dalla dichiarazione di fallimento, occorsa con sentenza pubblicata il 26.6.2020.
Circa la prova DE conoscenza dello stato di insolvenza DE controparte.
Quanto al pagamento in favore di NTroparte_1
Il pagamento risulta effettuato da , che risulta essere, NTroparte_3
come da certificazione DE banca depositata in atti, l'unica abilitata ad operare sul
4 conto DE TÀ fallita, e ciò anche successivamente alla cessazione (in data
9.1.2018, quando ha ceduto la sua intera partecipazione, pari all'intero capitale sociale, a , quest'ultimo poi nominato liquidatore) DE sua Parte_5
qualità di socia DE stessa e DE cessazione (in data 12.2.2019, data DE messa in liquidazione DE TÀ) DE qualità di amministratore unico, fino alla comunicazione del fallimento (la banca non risulta neppure essere stata messa a conoscenza del nominativo del liquidatore), deducendosi pertanto la permanenza di poteri gestori di fatto in capo alla predetta anche in pendenza dello stato di liquidazione (risulta, tra l'altro, una richiesta DE alla banca per il rilascio _2
di assegno circolare in data 28.5.2019).
Il contratto di locazione dell'unità immobiliare (il pagamento in contestazione è
relativo al pagamento dei canoni di locazione), di proprietà di e NTroparte_1
concessa in locazione a era stato disdettato il 31.10.2018. Parte_4
Amministratore Unico di dal 19.10.2011 e fino alla data del NTroparte_1
fallimento di è stata la stessa . Parte_4 NTroparte_3
Quest'ultima era certamente a conoscenza dello stato di decozione DE TÀ
, da lei amministrata fino al 9.1.2018, stato di decozione che deve farsi Pt_4
ragionevolmente risalire a data ben antecedente a quella DE messa in liquidazione
DE TÀ. Basti infatti osservare che l'istanza di fallimento è stata presentata nel febbraio 2020, a circa un anno dalla messa in liquidazione DE TÀ e, per come si legge nella sentenza dichiarativa di fallimento, la TÀ non aveva presentato bilanci per gli anni di esercizio 2018 e 2019, e non ha in sede fallimentare prodotto indicazioni di sorta per ritenere che gli attivi patrimoniali fossero sufficienti a coprire le passività (lo stato passivo esecutivo evidenzia crediti insinuati per oltre €
2.100.000), mentre la situazione patrimoniale DE TÀ, prodotta da parte attrice,
5 per gli anni 2018, 2019 e 2020, a prescindere dalla sua attendibilità, evidenzia passività di gran lunga superiori rispetto alle attività, rilevanti perdite di esercizio,
assenza di liquidità. La TÀ era priva di credito bancario, in quanto con tutti gli istituti, ad eccezione di Banca Carige, risultavano pendenti contenziosi ed i conti erano privi di operatività e lo stesso conto aperto su Banca Carige era privo di fido.
Tant'è che i pagamenti oggetto del presente procedimento sono stati possibili solo perché qualche giorno prima sul conto DE TÀ era stata accreditata la somma di circa € 50.000,00 per il riscatto di una polizza.
Come cennato, la disponibilità esclusiva in capo a NTroparte_3
dell'unico conto bancario ancora operativo con la TÀ, pur dopo la messa in liquidazione DE stessa, evidenzia la perdurante gestione di fatto DE TÀ da parte DE Convincimento avvalorato dal fatto che invece il liquidatore _2
nominato, , neppure si è mai peritato di accreditarsi presso la Parte_5
banca come soggetto che, ormai quale unico rappresentante legale, era l'unico avente facoltà di operare legittimamente sul conto, segno evidente questo dell'estraneità, di fatto, dello stesso alle operazioni di liquidazione.
Devono poi rilevarsi gli stretti rapporti tra la ed il liquidatore _2 Parte_5
. Invero, quest'ultimo era socio unico DE TÀ TAG Ricambi s.r.l.,
[...]
TÀ delle cui scritture contabili era depositaria proprio (vd. doc.43 all.to Pt_4
alla citazione) ed aveva la residenza allo stesso indirizzo di residenza DE
via Marchese di Casalotto 70 di Aci Sant'Antonio. Deve pertanto _2
ragionevolmente presumersi una commistione di interessi tra i due nominati che fa ragiovolmente ritenere una circolarità DE notizie tra gli stessi circa le vicende societarie.
6 Occorre altresì considerare che , così come tutti i NTroparte_3
familiari, era fideiussore di preso vari istituti bancari (vd. all. 37 alla Pt_4
citazione) e, come detto, tutti i detti rapporti, ad eccezione di Banca Carige,
risultavano a sofferenza.
Per quanto sopra ne consegue che, essendo NTroparte_3
amministratrice DE TÀ destinataria del pagamento, quest'ultima era,
necessariamente, ben a conoscenza dello stato di insolvenza DE debitrice.
Appaiono pertanto, nella fattispecie, integrati tutti i presupposti dell'art.67, co.2, L.
Fall..
Quanto al pagamento in favore di . NTroparte_2
Assume quest'ultimo la non assogettabilità a revocatoria del detto pagamento in ragione DE ricorrenza, nella fattispecie, dell'ipotesi normativa DE lettera f) del co.3 dell'art.67 L. Fall.. Assume infatti di avere svolto l'attività di _2
procacciatore di affari per la TÀ debitrice e pertanto ricorrerebbe, nella fattispecie, il rapporto di “collaborazione” menzionato nella norma testè citata.
L'assunto non ha pregio. Infatti, il rapporto di “collaborazione” va riferito a quelle figure che, pur non essendo formalmente subordinate, sono inserite in modo stabile e continuativo nell'organizzazione dell'impresa e ne dipendono economicamente
(esempio tipico sono i collaboratori a progetto o i rapporti di parasubordinazione).
Vanno pertanto esclusi dalla norma i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi occasionali, perché in ragione DE loro autonomia organizzativa ed economica non rientrano nella ratio di tutela dei “collaboratori” in senso stretto. Ne consegue che non può essere ricompreso nella categoria indicata il procacciatore d'affari che è, per definizione, un collaboratore occasionale che svolge un'attività caratterizzata dall'assenza di subordinazione e dalla mancanza di stabilità, consistente nella
7 segnalazione di potenziali clienti e nella raccolta di proposte di contratto ovvero di ordini, senza intervenire nelle trattative, il suo compito essendo limitato a mettere in contatto le parti su incarico di una di queste (cfr. Cass. n.19161/2017). Né, comunque,
ha fornito prova che l'attività concretamente svolta possa integrare un _2
rapporto di “collaborazione” quale voluto dalla norma.
Appaiono inoltre sussistere seri dubbi che tale attività sia stata in effetti svolta.
Invero, la valutazione al riguardo deve essere particolarmente rigorosa, attesi i rapporti di familiarità del con la figlia , _2 NTroparte_3
rapporti che, indubbiamente, possono agevolare condotte elusive dei divieti normativi. Appare significativo, al riguardo, come dalla documentazione DE
TÀ falllita non emerga alcun riferimento all'attività di procacciatore d'affari asseritamente svolta dal Le uniche fatture, prodotte dal convenuto, _2
riferibili all'attività di procacciatore quale persona fisica, sono quelle emesse nell'anno 2016 (prima del 27.1.2015 infatti il esercitava l'attività di _2
procacciatore, come asserisce, nell'ambito DE TÀ COSAFRA Rappresentanze
snc, ma il pagamento oggetto di causa è stato effetuato in favore DE persona fisica e non DE TÀ) e, come correttamente osserva parte attrice, l'ammontare di dette fatture (espungendo la fatture n.3, intestata a soggetto diverso dalla TÀ fallita) è
di complesisvi € 16.499,25, non già di € 30.000,00 come bonificato. Né si vede la ragione per cui, se era effettivamente creditore DE TÀ, abbia in data _2
15.3.2019 effettuato un bonifico di € 30.000 sul conto DE TÀ medesima (all.1
memoria istruttoria parte attrice). Per il che, il pagamento oggetto di causa appare piuttosto costituire la restituzione DE somma suindicata, piuttosto che il pagamento di sue prestazioni.
8 Non appare, poi, seriamente revocabile in dubbio che il fosse a _2
consoscenza dello stato di insolvenza DE TÀ Occorre infatti Parte_4
osservare che quest'ultima era una TÀ a carattere familiare, i cui soci originari erano , con una quota del 70%, ed il figlio , con una NTroparte_2 Pt_6
quota del 30%, mentre successivamente la figlia acquisiva, NTroparte_3
prima, in data 2.9.2014, la quota del fratello e poi, in data 9.1.2018, anche CP_4
la quota del padre, diventando altresì amministratore unico. Inoltre, il _2
era socio, per una quota del 51%, DE già citata l'altra
[...] NTroparte_1
quota del 49% appartenendosi alla figlia . Appare evidente NTroparte_3
come le cointeressenze partecipative nelle due diverse TÀ, comunque riferibili ad uno stesso, ristretto, nucleo familiare, non possano non implicare anche una circolarità delle informazioni circa le vicende delle medesime e, dunque, anche DE
situazione di crisi finanziaria DE TÀ poi fallita. Occorre altresì considerare come , così come la moglie ed i figli, risultava fideiussore di NTroparte_2
preso vari istituti bancari (vd. all. 37 alla citazione) e, come detto, tutti i detti Pt_4
rapporti, ad eccezione di Banca Carige, risultavano a sofferenza. Lo stesso bonifico di € 30.000 effettuato da in favore di , di cui si è detto, NTroparte_2 Pt_4
può essere ragionevolemnte spiegato con la necessità di immettere liquidità sul conto di . Tutti detti elementi depongono, univocamente, per la conoscenza, in capo Pt_4
a , dello stato di insolvenza DE TÀ, poi fallita. NTroparte_2
Vanno peranto accolte le domande di revocatoria formulate. Le conseguenti obbligazioni restitutorie, che relativamente al pagamento effettuato a _2
grava ora sull'unica erede devono essere gravate dei soli
[...] P_
interessi, dalla data DE domanda giudiziale, e non DE rivalutazione, trattandosi di debito di valuta e non di valore (vd., ex multis, da ult. Cass. n.31652/2024).
9 Non può accedersi alla richiesta di declaratoria di inammissibbilità DE chiamata in causa di e . Invero, costoro NTroparte_3 NTroparte_4
sono stati citati in giudizio, in sede di riassunzione dopo l'interruzione dichiarata per la morte di , quali chiamati all'eredità di quest'ultimo, nella loro NTroparte_2
veste di eredi legittimi. La rinuncia all'eredità compiuta da costoro (con atto in data
22.7.2024 per notar di Catania) è successiva alla notifica del ricorso Persona_1
in riassunzione, occorsa in data 16.5.2024. Ne consegue che, evidentemente, essendo venuto meno il titolo successorio solo succesisvamente alla notifica del ricorso in riassunzione, nessun addebito può essere rivolto alla parte attrice che non può al riguardo essere onerata del pagamento delle spese di lite in favore dei chiamati rinuncianti all'eredità (cfr. Cass. n.22870/2015).
Le spese seguono la soccombenza.
Considerato che
le posizioni dei due convenuti
NT ( e , cui è succeduta sono NTroparte_1 NTroparte_2 P_
distinte, si liquidano le spese del fallimento da porre a carico di NTroparte_1
in € 4.100 (valore 1.600: studio 900, introduttiva 700, trattazione 1000, decisionale
1500) e le spese da porre a carico di quale erede di P_ _2
, in € 5.500 (valore 30.000: studio 1500, introduttiva 1000, trattazione
[...]
1000, decisionale 2000), oltre, a carico di ciascuno, al rimborso spese forfettario del
15%, c.p.a. ed i.v.a.. Posto che il fallimento è ammesso al patrocinio a carico dello
Stato, il pagamento va eseguito in favore di quest'ultimo.
Per quanto detto, vanno compensate le spese tra parte attrice ed i convenuti in riassunzione e NTroparte_3 NTroparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.613/2021 r.g., promossa da Parte_7
[...] , contro e
[...] NTroparte_1 _2
e con la riassunzione del giudizio, a seguito del decesso di
[...] _2
, nei confronti di
[...] NTroparte_3 CP_4
e così decide:
[...] P_
dichiara inefficaci, ai sensi dell'art.67, co.2, DE Legge Fallimentare, nei confronti del FA DE TÀ : Parte_4
a) il pagamento DE somma di € 19.204,64 eseguito in data 17.4.2020 dalla predetta
TÀ, poi fallita, in favore di NTroparte_1
b) il pagamento DE somma di € 30.001,00 eseguito in data 17.4.2020 dalla predetta
TÀ, poi fallita, in favore di;
NTroparte_2
condanna conseguentemente al pagamento in favore del NTroparte_1
FA DE TÀ , DE somma di € Parte_4
19.204,64, oltre agli interessi, al tasso legale, dalla data DE domanda giudiziale all'effettivo pagamento;
condanna quale erede di , al pagamento in P_ NTroparte_2
favore del FA DE TÀ , DE Parte_4
somma di € 30.001,00, oltre agli interessi, al tasso legale, dalla data DE domanda giudiziale all'effettivo pagamento;
condanna e alla rifusione al FA DE NTroparte_1 P_
TÀ , delle spese di lite come liquidate in Parte_4
parte motiva;
posto che il FA è ammesso al patrocinio a spese dello Stato,
dispone, ai sensi dell'art.133 DPR n.115/2002, che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato;
compensa la spese tra il fallimento ed i convenuti NTroparte_3
e NTroparte_4
11 Caltanissetta, 23/06/2025
Il giudice dott. Cesare Zucchetto
12
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
In nome del popolo italiano,
Il giudice dott. Cesare Zucchetto ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n.613/2021 R.G. promosso da
DE TÀ “SA. Parte_1 Parte_2
con sede in Caltanissetta, b.go Petilia sn, p. iva , in persona del curatore P.IVA_1
dr. Parte_3
Rappresentato e difeso dall'avv. GIARRATANA DIEGO del Foro di Agrigento
- attore -
contro
con sede in via MARCHESE DI CASALOTTO NTroparte_1
N. 70 95025 ACI SANT'ANTONIO ITALIA, p. iva , in persona del P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore
Rappresentata e difesa dall'avv. CASTROGIOVANNI SALVATORE
- convenuta –
E contro nato a [...] il [...], residente in [...]
MARCHESE DI CASALOTTO N. 70 95025 ACI SANT'ANTONIO ITALIA, c.f.
C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv. CASTROGIOVANNI SALVATORE
- Convenuto –
1 e con la riassunzione del giudizio, a seguito del decesso di , NTroparte_2
nei confronti di nata a [...] il [...], residente ad NTroparte_3
Aci Sant'Antonio, via Marchese di Casalotto n.70, c.f. e C.F._2
nato a [...] il [...], residente a [...]
Vicenza 35, c.f. C.F._3
Rappresentati e difesi dall'avv. Nunzio Santi Di Paola
- Convenuti in riassunzione –
e di nata a [...] il [...], residente ad Aci Sant'Antonio, via P_
Marchese di Casalotto n.70, c.f. , C.F._4
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Tabasco
- convenuta in riassunzione -
Conclusioni DE difesa attorea:
precisa le conclusioni riportandosi all'atto introduttivo del giudizio e a tutti gli atti depositati nell'interesse di parte attrice, e chiede concedersi i termini, anche ridotti,
di cui all'art. 190 c.p.c.
Conclusioni DE difesa di NTroparte_1
precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta versata in atti l'8 settembre 2021 e con i successivi atti e verbali di causa, e, pertanto, chiede che l'Onorevole Tribunale adito voglia ritenere e dichiarare infondate, in fatto ed in diritto, le domande e le azioni proposte dalla
” nei confronti DE Parte_4
TÀ e, per l'effetto, rigettarle integralmente, con ogni NTroparte_1
conseguenziale statuizione in ordine alle spese ed ai compensi del giudizio.
2 Conclusioni di e NTroparte_3 NTroparte_4
precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle di cui alla comparsa di costituzione e risposta depositata e conseguentemente insiste nella declaratoria di inammissibilità dell'atto di riassunzione proposto nei confronti dei Signori CP_4
e per avere gli stessi rinunciato
[...] NTroparte_3
all'eredità e per essere dunque privi di legittimazione processuale con conseguente condanna di parte attrice/ricorrente in riassunzione al pagamento delle spese processuali di cui si chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c. per averli codesto difensore non riscossi.
Conclusioni di : P_
precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta depositata nonché nella comparsa di costituzione e risposta, nelle memorie istruttorie e nelle note di trattazione scritta già depositate dal defunto insistendo altresì nelle istanze istruttorie non NTroparte_2
ammesse e chiedendo che la causa venga posta in decisione con assegnazione dei termini di legge, rigetto delle domande proposte dal Parte_4
” e condanna di quest'ultimo alle spese processuali di cui si
[...]
chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c. per averle codesto difensore non riscosse.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il FA attore chiede revocarsi due pagamenti effettuati dalla TÀ fallita in favore di per € 19.203,64, e di , per NTroparte_1 NTroparte_2
€ 30.001,00. Assume, argomentandone le ragioni, la sussistenza DE fattispecie prevista dall'art.67, co.2, L. Fall..
Si sono costituiti i convenuti, argomentando circa l'insussistenza dei presupposti normativi invocati dall'attore.
3 In corso di causa il processo è stato dichiarato interrotto per il decesso di _2
. E' stato riassunto nei confronti dei chiamati all'eredità, quali eredi
[...]
legittimi del de cuius, , la moglie, e P_ NTroparte_3
i figli. Questi ultimi due, costituendosi, hanno dichiarato di NTroparte_4
avere rinunciato all'eredità paterna (producono atto notarile di rinuncia).
All'udienza cartolare del 29.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
.-.-.-.-.
La domanda appare fondata.
Oggetto di controversia sono due bonifici effettuati dal conto corrente DE TÀ
fallita, acceso presso Banca Carige, in data 17.4.2020, in favore di NTroparte_1
per € 19.203,00, ed in favore di , per € 30.001,00.
[...] NTroparte_2
Detti pagamenti venivano giustificati, nel libro giornale DE TÀ, come segue:
- in favore DE suindicata TÀ
€ 14.202,64: – Pagate fatture;
NTroparte_1
€ 5.000,00: Fitti passivi (beni immobili) – Pagate fatture;
€ 1,00: Oneri Bancari;
- in favore di NTroparte_2
€ 16.830,94: – Pagate fatture;
NTroparte_2
€ 13.169,06: – Pagate fatture. NTroparte_4
Pacifico che i pagamenti sono stati effettuati entro sei mesi dalla dichiarazione di fallimento, occorsa con sentenza pubblicata il 26.6.2020.
Circa la prova DE conoscenza dello stato di insolvenza DE controparte.
Quanto al pagamento in favore di NTroparte_1
Il pagamento risulta effettuato da , che risulta essere, NTroparte_3
come da certificazione DE banca depositata in atti, l'unica abilitata ad operare sul
4 conto DE TÀ fallita, e ciò anche successivamente alla cessazione (in data
9.1.2018, quando ha ceduto la sua intera partecipazione, pari all'intero capitale sociale, a , quest'ultimo poi nominato liquidatore) DE sua Parte_5
qualità di socia DE stessa e DE cessazione (in data 12.2.2019, data DE messa in liquidazione DE TÀ) DE qualità di amministratore unico, fino alla comunicazione del fallimento (la banca non risulta neppure essere stata messa a conoscenza del nominativo del liquidatore), deducendosi pertanto la permanenza di poteri gestori di fatto in capo alla predetta anche in pendenza dello stato di liquidazione (risulta, tra l'altro, una richiesta DE alla banca per il rilascio _2
di assegno circolare in data 28.5.2019).
Il contratto di locazione dell'unità immobiliare (il pagamento in contestazione è
relativo al pagamento dei canoni di locazione), di proprietà di e NTroparte_1
concessa in locazione a era stato disdettato il 31.10.2018. Parte_4
Amministratore Unico di dal 19.10.2011 e fino alla data del NTroparte_1
fallimento di è stata la stessa . Parte_4 NTroparte_3
Quest'ultima era certamente a conoscenza dello stato di decozione DE TÀ
, da lei amministrata fino al 9.1.2018, stato di decozione che deve farsi Pt_4
ragionevolmente risalire a data ben antecedente a quella DE messa in liquidazione
DE TÀ. Basti infatti osservare che l'istanza di fallimento è stata presentata nel febbraio 2020, a circa un anno dalla messa in liquidazione DE TÀ e, per come si legge nella sentenza dichiarativa di fallimento, la TÀ non aveva presentato bilanci per gli anni di esercizio 2018 e 2019, e non ha in sede fallimentare prodotto indicazioni di sorta per ritenere che gli attivi patrimoniali fossero sufficienti a coprire le passività (lo stato passivo esecutivo evidenzia crediti insinuati per oltre €
2.100.000), mentre la situazione patrimoniale DE TÀ, prodotta da parte attrice,
5 per gli anni 2018, 2019 e 2020, a prescindere dalla sua attendibilità, evidenzia passività di gran lunga superiori rispetto alle attività, rilevanti perdite di esercizio,
assenza di liquidità. La TÀ era priva di credito bancario, in quanto con tutti gli istituti, ad eccezione di Banca Carige, risultavano pendenti contenziosi ed i conti erano privi di operatività e lo stesso conto aperto su Banca Carige era privo di fido.
Tant'è che i pagamenti oggetto del presente procedimento sono stati possibili solo perché qualche giorno prima sul conto DE TÀ era stata accreditata la somma di circa € 50.000,00 per il riscatto di una polizza.
Come cennato, la disponibilità esclusiva in capo a NTroparte_3
dell'unico conto bancario ancora operativo con la TÀ, pur dopo la messa in liquidazione DE stessa, evidenzia la perdurante gestione di fatto DE TÀ da parte DE Convincimento avvalorato dal fatto che invece il liquidatore _2
nominato, , neppure si è mai peritato di accreditarsi presso la Parte_5
banca come soggetto che, ormai quale unico rappresentante legale, era l'unico avente facoltà di operare legittimamente sul conto, segno evidente questo dell'estraneità, di fatto, dello stesso alle operazioni di liquidazione.
Devono poi rilevarsi gli stretti rapporti tra la ed il liquidatore _2 Parte_5
. Invero, quest'ultimo era socio unico DE TÀ TAG Ricambi s.r.l.,
[...]
TÀ delle cui scritture contabili era depositaria proprio (vd. doc.43 all.to Pt_4
alla citazione) ed aveva la residenza allo stesso indirizzo di residenza DE
via Marchese di Casalotto 70 di Aci Sant'Antonio. Deve pertanto _2
ragionevolmente presumersi una commistione di interessi tra i due nominati che fa ragiovolmente ritenere una circolarità DE notizie tra gli stessi circa le vicende societarie.
6 Occorre altresì considerare che , così come tutti i NTroparte_3
familiari, era fideiussore di preso vari istituti bancari (vd. all. 37 alla Pt_4
citazione) e, come detto, tutti i detti rapporti, ad eccezione di Banca Carige,
risultavano a sofferenza.
Per quanto sopra ne consegue che, essendo NTroparte_3
amministratrice DE TÀ destinataria del pagamento, quest'ultima era,
necessariamente, ben a conoscenza dello stato di insolvenza DE debitrice.
Appaiono pertanto, nella fattispecie, integrati tutti i presupposti dell'art.67, co.2, L.
Fall..
Quanto al pagamento in favore di . NTroparte_2
Assume quest'ultimo la non assogettabilità a revocatoria del detto pagamento in ragione DE ricorrenza, nella fattispecie, dell'ipotesi normativa DE lettera f) del co.3 dell'art.67 L. Fall.. Assume infatti di avere svolto l'attività di _2
procacciatore di affari per la TÀ debitrice e pertanto ricorrerebbe, nella fattispecie, il rapporto di “collaborazione” menzionato nella norma testè citata.
L'assunto non ha pregio. Infatti, il rapporto di “collaborazione” va riferito a quelle figure che, pur non essendo formalmente subordinate, sono inserite in modo stabile e continuativo nell'organizzazione dell'impresa e ne dipendono economicamente
(esempio tipico sono i collaboratori a progetto o i rapporti di parasubordinazione).
Vanno pertanto esclusi dalla norma i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi occasionali, perché in ragione DE loro autonomia organizzativa ed economica non rientrano nella ratio di tutela dei “collaboratori” in senso stretto. Ne consegue che non può essere ricompreso nella categoria indicata il procacciatore d'affari che è, per definizione, un collaboratore occasionale che svolge un'attività caratterizzata dall'assenza di subordinazione e dalla mancanza di stabilità, consistente nella
7 segnalazione di potenziali clienti e nella raccolta di proposte di contratto ovvero di ordini, senza intervenire nelle trattative, il suo compito essendo limitato a mettere in contatto le parti su incarico di una di queste (cfr. Cass. n.19161/2017). Né, comunque,
ha fornito prova che l'attività concretamente svolta possa integrare un _2
rapporto di “collaborazione” quale voluto dalla norma.
Appaiono inoltre sussistere seri dubbi che tale attività sia stata in effetti svolta.
Invero, la valutazione al riguardo deve essere particolarmente rigorosa, attesi i rapporti di familiarità del con la figlia , _2 NTroparte_3
rapporti che, indubbiamente, possono agevolare condotte elusive dei divieti normativi. Appare significativo, al riguardo, come dalla documentazione DE
TÀ falllita non emerga alcun riferimento all'attività di procacciatore d'affari asseritamente svolta dal Le uniche fatture, prodotte dal convenuto, _2
riferibili all'attività di procacciatore quale persona fisica, sono quelle emesse nell'anno 2016 (prima del 27.1.2015 infatti il esercitava l'attività di _2
procacciatore, come asserisce, nell'ambito DE TÀ COSAFRA Rappresentanze
snc, ma il pagamento oggetto di causa è stato effetuato in favore DE persona fisica e non DE TÀ) e, come correttamente osserva parte attrice, l'ammontare di dette fatture (espungendo la fatture n.3, intestata a soggetto diverso dalla TÀ fallita) è
di complesisvi € 16.499,25, non già di € 30.000,00 come bonificato. Né si vede la ragione per cui, se era effettivamente creditore DE TÀ, abbia in data _2
15.3.2019 effettuato un bonifico di € 30.000 sul conto DE TÀ medesima (all.1
memoria istruttoria parte attrice). Per il che, il pagamento oggetto di causa appare piuttosto costituire la restituzione DE somma suindicata, piuttosto che il pagamento di sue prestazioni.
8 Non appare, poi, seriamente revocabile in dubbio che il fosse a _2
consoscenza dello stato di insolvenza DE TÀ Occorre infatti Parte_4
osservare che quest'ultima era una TÀ a carattere familiare, i cui soci originari erano , con una quota del 70%, ed il figlio , con una NTroparte_2 Pt_6
quota del 30%, mentre successivamente la figlia acquisiva, NTroparte_3
prima, in data 2.9.2014, la quota del fratello e poi, in data 9.1.2018, anche CP_4
la quota del padre, diventando altresì amministratore unico. Inoltre, il _2
era socio, per una quota del 51%, DE già citata l'altra
[...] NTroparte_1
quota del 49% appartenendosi alla figlia . Appare evidente NTroparte_3
come le cointeressenze partecipative nelle due diverse TÀ, comunque riferibili ad uno stesso, ristretto, nucleo familiare, non possano non implicare anche una circolarità delle informazioni circa le vicende delle medesime e, dunque, anche DE
situazione di crisi finanziaria DE TÀ poi fallita. Occorre altresì considerare come , così come la moglie ed i figli, risultava fideiussore di NTroparte_2
preso vari istituti bancari (vd. all. 37 alla citazione) e, come detto, tutti i detti Pt_4
rapporti, ad eccezione di Banca Carige, risultavano a sofferenza. Lo stesso bonifico di € 30.000 effettuato da in favore di , di cui si è detto, NTroparte_2 Pt_4
può essere ragionevolemnte spiegato con la necessità di immettere liquidità sul conto di . Tutti detti elementi depongono, univocamente, per la conoscenza, in capo Pt_4
a , dello stato di insolvenza DE TÀ, poi fallita. NTroparte_2
Vanno peranto accolte le domande di revocatoria formulate. Le conseguenti obbligazioni restitutorie, che relativamente al pagamento effettuato a _2
grava ora sull'unica erede devono essere gravate dei soli
[...] P_
interessi, dalla data DE domanda giudiziale, e non DE rivalutazione, trattandosi di debito di valuta e non di valore (vd., ex multis, da ult. Cass. n.31652/2024).
9 Non può accedersi alla richiesta di declaratoria di inammissibbilità DE chiamata in causa di e . Invero, costoro NTroparte_3 NTroparte_4
sono stati citati in giudizio, in sede di riassunzione dopo l'interruzione dichiarata per la morte di , quali chiamati all'eredità di quest'ultimo, nella loro NTroparte_2
veste di eredi legittimi. La rinuncia all'eredità compiuta da costoro (con atto in data
22.7.2024 per notar di Catania) è successiva alla notifica del ricorso Persona_1
in riassunzione, occorsa in data 16.5.2024. Ne consegue che, evidentemente, essendo venuto meno il titolo successorio solo succesisvamente alla notifica del ricorso in riassunzione, nessun addebito può essere rivolto alla parte attrice che non può al riguardo essere onerata del pagamento delle spese di lite in favore dei chiamati rinuncianti all'eredità (cfr. Cass. n.22870/2015).
Le spese seguono la soccombenza.
Considerato che
le posizioni dei due convenuti
NT ( e , cui è succeduta sono NTroparte_1 NTroparte_2 P_
distinte, si liquidano le spese del fallimento da porre a carico di NTroparte_1
in € 4.100 (valore 1.600: studio 900, introduttiva 700, trattazione 1000, decisionale
1500) e le spese da porre a carico di quale erede di P_ _2
, in € 5.500 (valore 30.000: studio 1500, introduttiva 1000, trattazione
[...]
1000, decisionale 2000), oltre, a carico di ciascuno, al rimborso spese forfettario del
15%, c.p.a. ed i.v.a.. Posto che il fallimento è ammesso al patrocinio a carico dello
Stato, il pagamento va eseguito in favore di quest'ultimo.
Per quanto detto, vanno compensate le spese tra parte attrice ed i convenuti in riassunzione e NTroparte_3 NTroparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.613/2021 r.g., promossa da Parte_7
[...] , contro e
[...] NTroparte_1 _2
e con la riassunzione del giudizio, a seguito del decesso di
[...] _2
, nei confronti di
[...] NTroparte_3 CP_4
e così decide:
[...] P_
dichiara inefficaci, ai sensi dell'art.67, co.2, DE Legge Fallimentare, nei confronti del FA DE TÀ : Parte_4
a) il pagamento DE somma di € 19.204,64 eseguito in data 17.4.2020 dalla predetta
TÀ, poi fallita, in favore di NTroparte_1
b) il pagamento DE somma di € 30.001,00 eseguito in data 17.4.2020 dalla predetta
TÀ, poi fallita, in favore di;
NTroparte_2
condanna conseguentemente al pagamento in favore del NTroparte_1
FA DE TÀ , DE somma di € Parte_4
19.204,64, oltre agli interessi, al tasso legale, dalla data DE domanda giudiziale all'effettivo pagamento;
condanna quale erede di , al pagamento in P_ NTroparte_2
favore del FA DE TÀ , DE Parte_4
somma di € 30.001,00, oltre agli interessi, al tasso legale, dalla data DE domanda giudiziale all'effettivo pagamento;
condanna e alla rifusione al FA DE NTroparte_1 P_
TÀ , delle spese di lite come liquidate in Parte_4
parte motiva;
posto che il FA è ammesso al patrocinio a spese dello Stato,
dispone, ai sensi dell'art.133 DPR n.115/2002, che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato;
compensa la spese tra il fallimento ed i convenuti NTroparte_3
e NTroparte_4
11 Caltanissetta, 23/06/2025
Il giudice dott. Cesare Zucchetto
12