Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/04/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
P.U. R.G. n. 23/2025
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Enrico Quaranta Presidente
Dr.ssa Marta Sodano Giudice est.
GiudiceDr.ssa Simona Di Rauso
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.03.2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento unitario iscritto al R.G. P.U. n. 96/2025 su ricorso iscritto da Alfieri s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Marcianise (CE) alla Strada Statale 265 Km 27+400 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Riviera di Chiaia n. 263, presso lo studio dell'Avv. Luca
Moscardino che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti a ministerio notar Massimo
Lottini del 29 dicembre 2015 rep. n. 32371 racc. n. 14173 allegata in calce al ricorso;
ricorrente per l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di Impiantistica Generale Munno s.r.l.s. con sede in San Prisco (CE) alla Via Agostino Stellato n. 34, Parco Segesta, P. IVA 04145000610; resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente Alfieri s.p.a. ha adito il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di chiedere ed ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società Impiantistica Generale Munno
s.r.l.s.
La società ha fondato l'azione giudiziale proposta su fatture accompagnatorie per complessivi €
31.230,24 oltre interessi rispetto ai quali la società debitrice ha emesso n. 3 assegni rimasti insoluti,
e in particolare assegno bancario n. 9368635455 - 10, datato 16 settembre 2024, tratto dalla S.r.l.s.
Impiantistica Generale Munno su S.p.A. Intesa Sanpaolo di € 12.935,00 in favore della Alfieri s.p.a.;
Assegno bancario n. 9368635457 - 12, datato 30 settembre 2024, tratto dalla S.r.l.s. Impiantistica
Generale Munno su S.p.A. Intesa Sanpaolo di € 5.036,00 in favore della Alfieri s.p.a.; Assegno
Munno su S.p.A. Intesa Sanpaolo di € 12.935,00 e dunque per complessivi € 29.826,00 e sul conseguente atto di precetto notificato dalla ricorrente per € 18.424,25 con riferimento all'assegno n. di € 12.935,00 e all'assegno n. di € 5.036,00.
In considerazione del mancato riscontro dell'atto di precetto notificato, la società Alfieri s.p.a. ha chiesto dichiararsi la liquidazione giudiziale della debitrice Impiantistica Generale Munno s.r.l.s. tenuto conto degli assegni rimasti insoluti e della irreperibilità della debitrice.
La notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza è stata effettuata a mezzo pec da parte della cancelleria ai sensi dell'art. 40 CCII e, nonostante l'esito positivo della notifica, la società debitrice è rimasta contumace.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In via preliminare, il Collegio evidenzia che è stata correttamente individuata la competenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ai sensi dell'art. 27 CCII, in quanto in difetto di ulteriori indicazioni, la sede legale deve presumersi coincidente con il COMI sito in San Prisco e dunque nel circondario del Tribunale adito.
Sussiste, altresì, la legittimazione del creditore ricorrente ai sensi dell'art. 37 CCII che al comma 2 contempla i soggetti creditori a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale. In continuità con l'interpretazione dell'art. 6 della legge fallimentare, va rilevato che anche nella vigenza del codice della crisi deve qualificarsi creditore chiunque vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido ed esigibile, ma anche non ancora scaduto, attribuendo la norma la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento – rectius di liquidazione giudiziale - a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore, derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo definitivo. In particolare, la giurisprudenza di legittimità formatasi rispetto alla norma della legge fallimentare ha avuto modo di chiarire che "In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 1. fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante" (cfr. ex multis, Cass. Ordinanza n. 30827 del 28/11/2018).
Nel caso di specie, la legittimazione del ricorrente si fonda per l'appunto sulle fatture accompagnatorie recanti anche la sottoscrizione del destinatario quanto alla avvenuta consegna della merce e sugli assegni insoluti posti a fondamento dell'atto di precetto.
Sul piano dimensionale ricorrono i requisiti richiesti dall'art. 121 del codice della crisi, il quale dispone che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 lettera d), e che si trovino in stato di insolvenza.
L'art. 2 lett. d) CCII da parte sua individua i soggetti sottoponibili a liquidazione giudiziale con esclusione delle imprese minori, ossia di quelle imprese che realizzino un attivo patrimoniale non superiore a euro trecentomila nei tre anni antecedenti il deposito dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale;
ricavi, in qualunque modo risultino, non superiori ad euro duecentomila nei tre anni antecedenti il deposito dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale e debiti non superiori ad euro cinquecentomila nei tre anni antecedenti il deposito dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Nella fattispecie in esame, i requisiti dimensionali sono pienamente integrati in quanto dal bilancio
2021 risultano un attivo pari ad € 335.541,00, debiti per € 216.633,00 e ricavi per € 178.103,00; dal bilancio 2022 risultano un attivo di € 404.495,00, debiti per € 269.500,00 e ricavi per € 221.290,00 e infine dal bilancio 2023 risultano un attivo di € 390.175,00, debiti per € 222.524,00 e ricavi per €
297.268,00. Pertanto, sulla base dei valori emergenti dai bilanci acquisiti ricorrono i requisiti dimensionali per la sottoposizione della società alla procedura di liquidazione giudiziale.
Sussiste, infine, lo stato di insolvenza inteso come incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte come dimostrato da inadempimenti o altri fatti esteriori ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) CCII.
L'analisi del bilancio 2023 ha messo in luce una situazione di crisi della società che considerata insieme agli altri elementi che si andranno ad illustrare consente di affermare che tale stato di crisi è sfociato in uno stato di insolvenza irreversibile.
Ed invero, il bilancio indica rimanenze per € 87.000,00 ai quali si aggiungono € 12.000,00 per lavori in corso su ordinazione e, tuttavia il valore di tali rimanenze appare molto elevato, senza che ne sia illustrata la rotazione nella nota integrativa al bilancio. In assenza di tale informativa, il rischio di illiquidità appare notevole soprattutto ove queste fossero obsolete o invendibili. Parimenti, per i crediti iscritti all'attivo circolante per € 266.611,00, la nota integrativa non specifica i dettagli
(anzianità, solvibilità del debitore, scadenza) sicché la solvibilità è fortemente limitata, tanto più che i crediti in questione compongono il 60% dell'attivo della società debitrice.
Infine, il Collegio evidenzia che in applicazione dell'art. 2435 bis c.c. la società avendo redatto i bilanci in forma semplificata non ha provveduto alla predisposizione del rendiconto finanziario, senza il quale non è possibile valutare se la società sia in grado di coprire con i flussi di cassa i debiti da onorare nei successivi 6-12 mesi. Tali elementi considerati unitariamente alla forte esposizione debitoria della società come emersa anche dall'esame degli estratti ruolo, dai quali risulta che il solo debito tributario è pari ad € 188.620,84, al modesto ammontare delle disponibilità liquide e al mancato adempimento del debito maturato nei confronti della società ricorrente inducono ad affermare la sussistenza dello stato di insolvenza alla quale consegue l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Letto l'art. 49 CCII;
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale a carico di Impiantistica Generale Munno s.r.l.s. in persona del legale rappresentante p.t. con sede in San Prisco (CE), n. 34, Parco Segesta, P. IVA 04145000610;
Nomina Giudice delegato il Dr. Enrico Quaranta;
Nomina curatore il Dr. Gianfranco Roviello;
Ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215- bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
Fissa l'udienza del 19.06.2025 ore 9.30 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione;
Autorizza il curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Sentenza da prenotarsi a debito.
Dispone che la cancelleria, ove necessario ai fini dei successivi adempimenti ed alla corretta registrazione del presente provvedimento, proceda alla iscrizione degli atti nel registro dei procedimenti unitari.
Santa Maria Capua Vetere, 8.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dr. Enrico Quaranta Dr.ssa Marta Sodano