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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/10/2025, n. 13585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13585 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice relatore dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A D E F I N I T I V A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 47523/2019 R.G.T.
TRA
Parte_1
avv. Alessandro de Belvis, MA Ricciardiello e Luca Riccucci
- ricorrente -
Controparte_1
avv. Dora Moscariello
- resistente –
NONCHE'
AVV. PAOLA TOMARELLI, N.Q. DI CURATORE SPECIALE DEI MINORI , E , Persona_1 Per_2 Per_3 difeso in proprio ex art. 96 c.p.c.
-Intervenuto -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato in data 22.7.2019 la , premesso di avere contratto matrimonio con il Parte_1 Per_
che dall'unione coniugale erano nati i figli il 30.12.2008, il 1.5.2015 e CP_1 R_ Per_2
l'11.10.2016, chiedeva di pronunciare la separazione personale, con addebito all'altro coniuge (per le condotte di violenza psicologica e fisica nei riguardi della moglie ed anche davanti ai figli minori meglio indicate nel ricorso), alle seguenti condizioni: affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come meglio indicato nel ricorso;
assegnazione alla ricorrente della casa coniugale;
un assegno di mantenimento per i tre figli a carico del resistente pari ad euro 400,00 mensili ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli come meglio indicate nel ricorso;
la condanna del resistente al risarcimento dei danni nei riguardi della ricorrente pari ad euro 10.000,00 per la violazione dei doveri coniugali.
Si costituiva il resistente aderendo alla domanda di separazione e chiedendo: l'addebito alla moglie (per le condotte irascibili e violente, sia psicologicamente che fisicamente, anche nei riguardi dei figli, nonché per avere permesso l'ingerenza negativa della madre sull'intero nucleo familiare); l'affidamento condiviso dei tre minori ad entrambi i genitori, con loro collocamento presso il padre e con la determinazione del diritto di visita per la madre;
l'assegnazione della casa coniugale (nello specifico uno dei due appartamenti che lo componevano); un assegno di mantenimento a carico della ricorrente per i figli e la suddivisione tra le parti, al 50% ciascuno, delle spese straordinarie per i minori di cui al protocollo di questo Tribunale;
la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni nei riguardi del resistente pari ad euro 26.000,00 per la violazione dei doveri coniugali.
Perveniva, poi, la relazione dei Servizi Sociali dell'11.11.2019 che dava atto di quanto segue:
La disposta C.T.U., poi, depositata in data 26.1.2020, concludeva come segue: affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, diritto di visita per la madre come meglio indicato nell'elaborato detto;
un percorso psicologico per ciascun genitore ed uno di sostegno alla genitorialità; il monitoraggio dei
Servizi Sociali;
l'attivazione del S.I.S.M.I.F. presso entrambi.
In sede presidenziale, con ordinanza dell'11.3.2020, veniva statuito quanto segue: “… considerato che occorre adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti in ordine all'affidamento della prole e sulle richieste di carattere patrimoniale delle parti;
Per_
- considerato che dall'unione coniugale sono nati i figli (11 anni), (4 anni ) e (3anni); R_ Per_2 - rilevato che all'esito dell'espletata CTU, considerate le capacità genitoriali di entrambi i genitori, non si evidenzia ragione alcuna per derogare alla disciplina ordinaria dell'affidamento condiviso dei figli delle parti;
ritenuto che
, solo per il momento , è opportuno che i figli vengano collocati prevalentemente con il padre , in attesa di una stabilizzazione emotiva della madre che dovrà seguire un percorso psicologico, con tempi di frequentazione come indicati dalla CTU;
- che la casa coniugale, di proprietà della moglie, può rimanere assegnata alla stessa, dal momento che il marito ne ha già presa in locazione un'altra vicina idonea ad accogliere i figli;
- quanto alle questioni patrimoniali, deve rilevarsi che, detratto il canone di locazione del marito ( € 850.00 mensili) i redditi delle parti si equiparano e pertanto, tenuto conto dei tempi di permanenza dei figli si può non determinare un assegno di mantenimento per gli stessi ma solo una divisione delle spese straordinarie al 50%: tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste);
- rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco);
- in regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le c.d. spese straordinarie
“obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate);
P.Q.M.
- adotta i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
1. autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
2. affida i figli minori ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei figli presso ciascun genitore;
3. dispone che i minori vengano collocati presso il padre;
4. stabilisce, in difetto di diversi accordi, che i minori trascorrano con la madre i seguenti giorni e periodi: a weekend alterni dal venerdì (uscita di scuola) alla domenica pomeriggio ore 17. Nella settimana con il weekend il martedì dall'uscita di scuola al mercoledì mattina a scuola, mentre nella settimana senza il weekend dal martedì (uscita di scuola) fino al giovedì mattina (a scuola). Natale: dal 23.12 uscita di scuola al 25.12 ore 11,00 con mamma, dal 25.12 fino al 27.12 verso le ore 21,00 con PÀ. Dal 27.12 al 30.12 alle ore 16,00, con mamma. Poiché il 30 è il compleanno del figlio maggiore, pranzo con la madre e cena con il padre. Dal 30.12 al 03.01 con il PÀ fino alle ore 14,30, dal 03.01 fino al 06. 01 fino alle ore 14,30, con la mamma. Vacanze di Pasqua e Pasquetta: alternate da fine scuola per 3 giorni con ogni genitore;
ponti alternati;
estate: dall'01.07 al 31.08 a blocchi di 10 gg. per ogni genitore. Settembre regime ordinario. I Per_ compleanni di e si festeggeranno come quello di a pranzo con un genitore ed a cena Per_2 R_ con l'altro. Compleanno e Festa della mamma con la mamma. Compleanno e Festa del PÀ con il PÀ.
5. Dispone il monitoraggio dei Servizi Sociali di Zona che onera di relazionare al Tribunale sull'andamento dei rapporti familiari nonché l'intervento del IF (ovvero un educatore a casa per entrambi i genitori)), ad opera degli stessi servizi sociali.
6. dispone che ciascuno provveda al mantenimento ordinario dei figli nei periodi di permanenza presso di sé
7. pone a carico di entrambe le parti al 50% le spese straordinarie per i figli;
…”.
Con la comparsa di costituzione e risposta il resistente insisteva nella domanda di addebito e risarcitoria e chiedeva la conferma delle statuizioni presidenziali.
Con altra relazione del 7.10.2020 i Servizi davano atto di quanto segue:
La Corte d'Appello in sede di reclamo, con ordinanza dell'1.2.2021, in atti, modificava unicamente parzialmente il diritto di visita materno, come segue: “In parziale riforma dell'ordinanza reclamata, che conferma nel resto, stabilisce che la madre tenga con sé i minori a weekend alternati dal venerdì (uscita di scuola) al lunedì mattina (rientro a scuola), e nella settimana senza il weekend dal martedì (uscita di scuola) fino al venerdì mattina (a scuola);”.
All'udienza del 21.10.2021 veniva sentito il figlio minore , il quale dichiarava quanto segue: “Mi R_ chiamo , a dicembre compirò 13 anni, frequento la terza media, a scuola vado molto bene, ho la R_ media dell'otto, l'anno prossimo vorrei fare il classico perché la mia materia preferita è italiano, pratico tennis a livello agonistico, sono tra i primi venticinque del Lazio nel tennis agonistico, ho molti amici, il mio migliore amico si chiama , ho raccontato le mie vicende familiari a molti miei amici ma solo pochi di Per_4 loro conoscono la mia vicenda nel dettaglio, ho un ottimo rapporto con i miei fratelli che sono più piccoli di me, mi sono trovato bene con la dott.ssa ho fatto un paio di colloqui con lei, mi trovo bene anche Parte_2 con i servizi sociali, il nuovo assistente sociale che viene a casa il martedì ed il venerdì si chiama ed è Per_5 molto simpatico, con lui gioco alla playstation, esco da scuola alle 14:10 mangio velocemente e poi alle
15:00 inizio a studiare per poter finire in tempo per andare a tennis o a nuoto, nel fine settimana mi anticipo i compiti della settimana, mi trovo meglio a casa di mamma perché quando sono a casa di mio padre lui mi registra, io ho chiesto anche a lui se poteva smettere di registrarmi ma lui ha continuato a farlo, successivamente ha deciso anche di mettere delle telecamere in casa per dimostrare al giudice quanto io fossi cattivo, quando mio padre ha portato via me ed i miei fratelli da casa di mamma non ce l'aveva comunicato, io indossavo il pigiama ed i calzini antiscivolo e mio padre non mi ha dato nemmeno tempo di mettere le scarpe, a casa mio padre mi toglieva sempre il telefono senza motivo alle 20:00 e non mi permetteva di chiamare mia madre dicendo che lei stava già dormendo, mia madre si è sempre maggiormente occupata di noi, conosceva tutti i genitori dei miei amici e mi accompagnava alle feste perché mio padre lavorava sempre e due giorni a settimana doveva andare a Milano per lavoro, mio padre non veniva quasi mai a vedere le mie partite di tennis, generalmente venivano o mia madre o mio nonno perché anche lui gioca a tennis, un ricordo che ho di mio padre è risalente alle vacanze in montagna dove andavamo a sciare, mio padre è molto bravo a sciare, mio padre ha una casa a Silvi Marina e questa estate sono stato venti giorni lì in vacanza con lui, vado d'accordo con mio padre e vorrei continuare a vederlo, mi piacerebbe vivere con mia madre nella casa in cui sono cresciuto come i miei amici figli di genitori separati, mio padre è poco elastico e questo non mi piace, una volta ho sentito mamma e PÀ mentre litigavano e PÀ ha detto a mamma: “io ti toglierò la casa, ti toglierò i figli e ti farò diventare pazza”, le discussioni tra i miei genitori non mi sembravano pericolose, mi ricordo che quando i miei genitori discutevano era generalmente PÀ ad iniziare il litigio, non penso che i miei genitori da soli riusciranno a smettere di litigare ed a trovare da soli una soluzione, ora io vivo con mia madre mentre i miei fratelli stanno osservando il provvedimento del giudice, anche io dovrei seguire il provvedimento ma non sono più voluto tornare a vivere a casa di PÀ anche se continuo a vederlo, qualche volta dormo anche a casa di PÀ Per_ come è successo in occasione del compleanno di , non ho nessun problema a continuare a vedere mio padre ma preferisco vivere a casa di mia madre, ho anche un mental coach che mi segue negli allenamenti, da grande vorrei diventare un tennista o studiare giurisprudenza per diventare un avvocato o un giudice”.
Con ulteriore relazione del 28.2.2022 i Servizi così concludevano: Veniva, poi, disposto un supplemento di C.T.U. ed in data 29.11.2022 la consulente depositava la relazione, così concludendo: “- l'affido dei minori , e sia ai Servizi Sociali di Zona, R_ Per_2 Persona_6 coadiuvati dalla presenza di un Tutore, in modo che agli stessi siano demandate le decisioni sulla condizione psicofisica dei minori in ordine agli interventi di valutazione e cura, ma anche le scelte inerenti all'educazione, come la scuola;
- frequentazione, si ritiene che sia meglio la decida direttamente il
Giudice e per la stessa ci si può rifare a quanto sopra indicato.”, aggiungendo nelle risposte alle note della
C.T.P. della che “…si tratta di un nucleo familiare con problematiche psicologiche rilevanti, per Parte_1 cui da una parte abbiamo un genitore (sig. che ricerca in modo angosciato l'aiuto delle Istituzioni CP_1 per limitare la genitorialità della madre, accettando però anche i limiti che ne conseguono alla propria, a seguito di questa scelta, e dall'altra un altro genitore (la sig.ra ) che vorrebbe una condizione di Parte_1 completa autonomia, con il solo collocamento prevalente presso di lei dei bambini.
Anche questa è una posizione rischiosa, che peraltro, lascia aperta la questione di come ella perseguirebbe l'intento, anche in lei presente, di limitare l'altro genitore, ovvero, finirebbero anche Per_
ed per non frequentare il padre? Detto ciò, rimane il punto che la signora non sembra Per_2 accorgersi del malessere che il loro sistema familiare sta producendo nei figli.”.
La C.T.U. suggeriva anche i seguenti percorsi: “- un percorso di psicoterapia familiare;
- un percorso di psicoterapia individuale per;
R_ Per_
- una valutazione psicologica per e da decidere all'interno della Terapia Per_2
Familiare, altrimenti presso il TRSMEE, su indicazione del Servizio Sociale, coordinandosi con i professionisti della Terapia Familiare;
- la riduzione degli interventi del IF a due interventi familiari a settimana, per facilitare l'avvio della parte curativa – uno dalla madre e uno dal padre - da mantenere fino a quando il Servizio Sociale lo riterrà utile;
- Si suggerisce che i genitori proseguano i percorsi psicoterapeutici individuali.”.
Con provvedimento del 26.4.2023 veniva disposta la modifica dell'ordinanza presidenziale e l'invio al
Collegio per la nomina del curatore speciale per i figli minori, come segue: “ sentito il figlio minore;
R_ premesso che con ordinanza presidenziale resa in data 10.3.2020, all'esito del deposito della relazione di consulenza tecnica disposta sul nucleo familiare al fine di individuare le migliori modalita' di affidamento, di Per_ collocamento e di frequentazione dei figli minori , e , è stato disposto l'affidamento dei R_ Per_2 figli minori ad entrambi i genitori con collocamento degli stessi presso il padre e con disciplina del diritto di visita della madre a weekend alterni dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica pomeriggio alle ore
17.00, il martedì dall'uscita di scuola al mercoledì mattina con riaccompagno a scuola nella settimana in cui teneva i figli durante il fine settimana, dal martedi all'uscita da scuola al giovedi mattina con riaccompagno a scuola nella settimana in cui non teneva i figli durante il fine settimana, durante le vacanze scolastiche natalizie dal 23 dicembre all'uscita di scuola al 25 dicembre alle ore 11.00 e dal 27 dicembre al 30 dicembre alle ore 16.00 e dal 3 gennaio fino al 6 gennaio fino alle ore 14.30, durante le vacanze scolastiche pasquali per tre giorni, durante i ponti secondo il criterio dell'alternanza, durante le vacanze scolastiche estive dal 1 luglio al 31 agosto per dieci giorni alternati con il padre, durante il compleanno dei figli minori a pranzo o a cena, durante il giorno della festa della mamma, è stato disposto il monitoraggio dei Servizi Sociali di zona e l'intervento del IF (ovvero di un educatore a casa per entrambi i genitori), ad opera degli stessi servizi sociali nonché è stato posto a carico di entrambi i genitori il mantenimento diretto dei figli minori nei rispettivi di permanenza degli stessi presso ciascuno di loro nonché il pagamento delle spese straordinarie necessarie per gli stessi nella misura del 50% ciascuno;
rilevato che la ricorrente ha formulato domanda di modifica dell'ordinanza presidenziale chiedendo il collocamento dei figli minori presso di sé evidenziando che il figlio minore viveva stabilmente con lei R_
e non era piu' voluto tornare a vivere con il resistente mentre gli altri due figli erano rimasti a vivere con il padre e che, pertanto, al fine di tutelare il rapporti di fratellanza era necessario che tutti i figli fossero collocati in via prevalente presso di sé, anche considerato che il resistente, terminata l'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid19, aveva ripreso la sua attivita' lavorativa in presenza presso l'Universita' di Milano;
rilevato che il resistente si è opposto alla domanda di modifica svolta dalla ricorrente contestando tutto quanto ex adverso dedotto;
rilevato che, nel corso del giudizio, è stato sentito il figlio minore delle parti ed è stata disposta la comparizione del consulente tecnico nominato per chiarimenti;
rilevato che il figlio minore , sentito da questo giudice in data 21.10.2021, ha riferito “ ….”; rilevato R_ che dal supplemento della consulenza tecnica espletata è emerso che la conflittualita' fra le parti è persistente con conseguente grave pregiudizio per i figli minori e che, pertanto, il regime di affidamento vigente non è rispondente all' interesse degli stessi, essendo preferibile l'affidamento dei minori ai Servizi
Sociali; rilevato che dalla consulenza tecnica espletata risulta, altresi', che la ricorrente “è piu' regolata nell'umore anche se meno contenitiva e meno capace di cogliere il malessere dei figli” e che “i figli mostrano un tenero attaccamento nei suoi confronti” mentre il resistente “è piu contenitivo e piu' sintonizzato sui minori ma è rigido ed incapace di commisurare l'obiettivo al conflitto che attiva per il raggiungimento dello stesso e che detta rigidita' non consente di abbassare il conflitto anche quando ci sarebbe la possibilita' di farlo”; ritenute condivisibili le conclusioni del consulente tecnico in quanto raggiunte all'esito di approfonditi accertamenti ed in quanto prive di vizi logici ed argomentivi, considerate anche le osservazioni dei consulenti tecnici di parte;
ritenuto, sulla scorta degli elementi acquisiti e sopra evidenziati, doversi modificare, in via provvisoria ed urgente, l'attuale regime di affidamento, inadeguato ai fini della tutela del superiore interesse dei figli minori delle parti e doversi disporre l'affidamento dei medesimi ai Servizi Sociali competenti in ragione del luogo di residenza abituale dei minori con attribuzione agli stessi dei poteri e delle facolta' indicate in dispositivo e con limitazione della responsabilita' genitoriale di entrambi i genitori nei confronti dei minori in modo da garantire che le scelte maggiormente rilevati per la vita degli stessi siano effettuate nel loro esclusivo interesse, fuori dal conflitto genitoriale e dalle reciproche rivendicazioni;
ritenuto doversi incaricare il responsabile del Servizi Sociali Affidatari, o suoi delegati, di coordinare gli interventi per ottemperare alle incombenze connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale, di assumere, in caso di disaccordo tra i genitori, le decisioni di maggiore rilievo inerenti la scuola, la salute e lo sport, mentre le responsabilità connesse alle decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere di pertinenza dell'uno o dell'altro genitore nei periodi di permanenza dei minori presso ciascuno, ovvero, in caso di mancato accordo, dai Servizi Sociali Affidatari;
ritenuto doversi incaricare i Servizi Sociali di tenere e di curare i rapporti con gli istituti scolastici frequentati dai minori;
ritenuto doversi invitare le parti a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità presso la struttura che verrà indicata dal responsabile dei Servizi Sociali;
ritenuto doversi invitare le parti ad intraprendere un percorso terapeutico individuale, eventualmente presso la ASL di competenza o presso professionista di fiducia, che permetta loro di elaborare le principali problematicità evidenziate nella valutazione psicodiagnostica e di superare le criticità dell'evento separativo in vista di un progetto di genitorialità condivisa;
ritenuto doversi incaricare i Servizi Sociali di proporre una terapia familiare adattata alla situazione disfunzionale, in cui gli interventi individuali devono essere coordinati anche a livello genitoriale attraverso incontri congiunti dei genitori e delle figure di riferimento dei minori;
ritenuto doversi incaricare i Servizi Sociali di far intraprendere alle minori idoneo percorso psico terapeutico individuale, ove ritenuto necessario;
ritenuto doversi incaricare i Servizi Sociali di indicare alle parti ogni altro intervento che si renda necessario nell'interesse dei figli minori;
ritenuto doversi incaricare i Servizi Sociali di monitorare costantemente l'andamento delle relazioni familiari inoltrando la urgente richiesta di presa in carico dei minori e e della famiglia al TSRMEE per le valutazioni e l'attivazione dei percorsi genitoriali e individuali ritenuti più opportuni e segnalando tempestivamente ogni comportamento nocivo per i figli minori o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni del Tribunale, segnalando la necessità di eventuali provvedimenti ulteriormente restrittivi della responsabilità genitoriale alla presso il Tribunale per i Minorenni, per le determinazioni di competenza che Parte_3 potranno giungere ad imporre ulteriore limitazioni della responsabilità genitoriale per il genitore inadempiente e finanche mutamenti del regime di affidamento o di collocamento delle minori o al contrario la possibilità di revocare le limitazioni della responsabilità disposte con il presente provvedimento;
ritenuto doversi incaricare i Servizi Sociali di verificare il rispetto del regime vigente cosi' come modificato e la sua effettiva rispondenza alle esigenze dei minori, proponendo le modifiche eventualmente necessarie in ragione della evoluzione della situazione psicofisica dei minori;
ritenuto doversi incaricare i Servizi Sociali di trasmettere a questo Tribunale una relazione di aggiornamento ogni tre mesi, descrittiva delle relazioni e di quanto altro ritenuto necessario;
ritenuto doversi, infine, disporre, in via provvisoria ed urgente, il collocamento dei figli minori, in via prevalente, presso la madre, con diritto di visita del padre con le medesime modalita'gia' previste per la madre, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori medesimi e con le sue esigenze lavorative, salvo diverso accordo, considerato che in sede di CTU è stata accertata la stabilizzazione emotiva della madre, è stato rilevato il solido legame fra la madre ed i figli minori ed è stata rilevata una eccessiva rigidita' del padre nei rapporti, considerato il desiderio del figlio e tenuto R_ conto della necessita' di tutelare maggiormente il rapporto di fratellanza consentendo ai minori di vivere tutti insieme;
ritenuto doversi prescrivere ad entrambi i genitori di attenersi, nell'interesse delle figlie minori, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio
Sociale e dei Servizi Specialistici;
ritenuto doversi riservare ogni diversa determinazione all'esito degli interventi, come indicati in dispositivo, nei confronti dei minori e dei genitori;
ritenuto doversi rimettere al Collegio la decisione in ordine alla nomina di un curatore speciale per i figli minori dato il potenziale conflitto di interessi con entrambi i genitori come emergente dagli atti;
rilevato, infatti, che “nei giudizi relativi alla responsabilita' genitoriale dei genitori nei quali si discuta dell'affidamento della prole ai Servizi Sociali la previsione di cui all'art.336 comma 4 c.c. cosi come modificato dall'art.37 comma 3 della legge n°149 del 2001, postula la nomina di un curatore speciale ex art.78 cpc, sussistendo un conflitto di interessi del minore con entrambi i genitori”(cfr Cass Civ 8627/2021);
PQM
in via provvisoria ed urgente, a parziale modifica delle condizioni vigenti, Per_ dispone l'affidamento dei figli minori , e ai Servizi Sociali competenti in ragione del R_ Per_2 luogo di residenza abituale dei medesimi con attribuzione agli stessi dei poteri e delle facolta' indicate in dispositivo e con limitazione della responsabilita' genitoriale di entrambi i genitori nei confronti dei minori, in modo da garantire che le scelte maggiormente rilevati per loro vita siano effettuate nel loro esclusivo interesse, fuori dal conflitto genitoriale e dalle reciproche rivendicazioni;
incarica il responsabile del Servizi Sociali Affidatari, o suoi delegati, di coordinare gli interventi per ottemperare alle incombenze connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale, di assumere, in caso di disaccordo tra i genitori, le decisioni di maggiore rilievo inerenti la scuola, la salute e lo sport, mentre le responsabilità connesse alle decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere di pertinenza dell'uno o dell'altro genitore nei periodi di permanenza dei minori presso ciascuno, ovvero, in caso di mancato accordo, dai servizi affidatari;
incarica i Servizi Sociali di tenere e di curare i rapporti con gli istituti scolastici frequentati dai minori;
invita le parti a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità presso la struttura che verrà indicata dal responsabile dei Servizi Sociali;
invita le parti ad intraprendere un percorso terapeutico individuale, eventualmente presso la ASL di competenza o presso professionista di fiducia, che permetta loro di elaborare le principali problematicità evidenziate nella valutazione psicodiagnostica e di superare le criticità dell'evento separativo in vista di un progetto di genitorialità condivisa;
incarica i Servizi Sociali di proporre una terapia familiare adattata alla situazione disfunzionale, in cui gli interventi individuali devono essere coordinati anche a livello genitoriale attraverso incontri congiunti dei genitori e delle figure di riferimento dei minori;
incarica i Servizi Sociali di far intraprendere ai minori idoneo percorso psico terapeutico individuale, ove ritenuto necessario;
incarica i Servizi Sociali competenti di fornire sostegno al nucleo familiare e di proseguire il servizio SISMIF con invio di un educatore come gia' previsto;
incarica i Servizi Sociali di indicare alle parti ogni altro intervento che si renda necessario nell'interesse dei figli minori;
incarica i Servizi Sociali di monitorare costantemente l'andamento delle relazioni familiari inoltrando la urgente richiesta di presa in carico dei minori e della famiglia al TSRMEE per le valutazioni del caso e l'attivazione dei percorsi genitoriali e individuali ritenuti più opportuni e segnalando tempestivamente ogni comportamento nocivo per i figli minori o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni del Tribunale, segnalando la necessità di eventuali provvedimenti ulteriormente restrittivi della responsabilità genitoriale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, per le determinazioni di competenza che potranno giungere ad imporre ulteriore limitazioni della responsabilità genitoriale per il genitore inadempiente e finanche mutamenti del regime di affidamento o di collocamento del minori o al contrario la possibilità di revocare le limitazioni della responsabilità disposte con il presente provvedimento;
incarica i Servizi Sociali di verificare il rispetto del regime vigente cosi' come modificato e la sua effettiva rispondenza alle esigenze dei minori, proponendo le modifiche eventualmente necessarie in ragione della evoluzione della situazione psicofisica dei minori;
incarica i Servizi Sociali di trasmettere a questo Tribunale una relazione di aggiornamento ogni tre mesi, descrittiva delle relazioni e di quanto altro ritenuto necessario;
dispone, in via provvisoria ed urgente, il collocamento dei figli minori, in via prevalente, presso la madre, con diritto di visita del padre con le medesime modalita'gia' previste per la madre, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori medesimi e con le sue esigenze lavorative, salvo diverso accordo;
rimette la decisione al Collegio la decisione in ordine alla nomina di un curatore speciale per i figli minori;
…”.
Si costituiva il curatore speciale dei figli minori delle parti, chiedendo “…l'affidamento dei figli minori Per_
, e ai Servizi Sociali, con il costante monitoraggio dei Servizi stessi ed il collocamento R_ Per_2 dei minori presso il domicilio materno ed il regime di visita disposto;
- il percorso di psicoterapia familiare;
Per_
- il percorso di psicoterapia individuale per;
- la valutazione psicologica per e;
- l' R_ Per_2 intervento del IF;
”.
Dalla relazione del 21.9.2023 del si apprendeva che, all'esito della valutazione effettuata sul Parte_4 nucleo familiare, “Più in generale, si segnala l'importanza che i minori possano beneficiare di una visione genitoriale maggiormente condivisa rispetto alla rappresentazione di ciascuno di loro, avendo rilevato una significativa discrepanza tra madre e padre rispetto alla rappresentazione dei figli, anche come riflesso di una intensa conflittualità tra i due versanti genitoriali. In particolare, si evidenzia una generalizzata tendenza materna a minimizzare e normalizzare i segnali di disagio dei minori, e una opposta tendenza paterna a rilevare con preoccupato allarmismo tali segnali, rappresentando che tale divergenza nella lettura degli indicatori comportamentali relativi allo stato psicofisico dei figli si configura. anche, come ulteriore fattore di rischio rispetto all'implementazione di interventi a loro favore.”.
I Servizi Sociali relazionavano nuovamente il 19.2.2024, dando atto di tutti i percorsi intrapresi dal nucleo familiare e concludendo come segue: Dalle ultime relazioni dei Servizi Sociali del marzo 2025, poste all'attenzione delle parti nel contraddittorio tra le stesse, emergeva che In sede di precisazione delle conclusioni le parti chiedevano quanto segue:
la “1) Dichiarare la separazione dei coniugi, con addebito al Parte_1 CP_1 Per_ 2) Disporre l'affido condiviso dei tre minori con collocamento prevalente di , e presso R_ Per_2 la madre , alla quale rimarrà assegnata l'abitazione familiare, sita in Roma alla Via Parte_1
Lorenzo Bonincontri n. 92, di proprietà esclusiva di costei;
3) Regolamentare il diritto di visita dei minori al genitore non collocatario, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi e con le loro condizioni di salute;
4) Porre a carico del un contributo al mantenimento dei minori quantificato in E. 400,00 ciascuno, CP_1 ovvero disposto nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie, in ossequio al protocollo all'uopo stilato dal Consiglio nazionale Forense, ovvero di quello siglato fra il
Presidente del Tribunale di Roma ed il locale COA;
5) Condannare il in forza del riconosciuto addebito in capo allo stesso della separazione, al CP_1 risarcimento di tutti i danni patiti dalla quantificati in Euro 10.000,00 o in altra somma Parte_1 ritenuta equa e di giustizia;
”;
il la conferma dell'affidamento dei minori ai Servizi Sociali ed il loro collocamento presso il padre;
CP_1 in via subordinata, chiedeva “…per il PERIODO ORDINARIO a settimana alternate, … specificare che :
- l'alternanza settimanale inizierà il lunedì con riaccompgnamento a scuola dei figli da parte del genitore e ripresa da parte dell'altro alla fine delle lezioni scolastiche ( se la scuola è aperta) ovvero alle ore 10,00, con accompagnamento presso l'abitazione dell'altro ( se la scuola è chiusa);
- sarà il genitore presso i cui figli pernottano ad accompagnarli a scuola il giorno successivo;
-se per qualsiasi ragione la scuola dovesse essere chiusa il passaggio dei figli avverrà alle ore 10,00 ( tale orario sarà osservato anche nel corso del periodo estivo) e sarà, saldo diverso accordo, il genitore ad andare a prendere i bambini presso l'abitazione dell'altro;
- Malattia dei figli : nel caso sopraggiunga una malattia del figlio/i con febbre superiore a 38° e/o di altro diverso sintomo documentato dal medico di base che rende preferibile non far spostare il figlio malato, quest'ultimo resterà, salvo diverso accordo tra i genitori, presso il genitore con cui si trovava nel mentre è sopraggiunta la malattia e/o i sintomi. Il figlio sarà riaccompagnato a guarigione avvenuta a scuola (se aperta) ovvero alle ore 10,00 presso l'abitazione dell'altro genitore (se la scuola è chiusa) allorquando il giorno di guarigione cade in una delle giornata di spettanza dell'altro.
PER I RESTANTI PERIODI:
Periodo estivo: a decorrere dal 1° luglio e sino al 31 agosto a blocchi alternati di 15 giorni consecutivi e precisamente i primi 15 giorni di luglio( compreso) e primi 15 giorni di agosto (compreso) con un genitore e dal 16 luglio al 31 luglio (compreso) e dal 16 agosto al 31 agosto (compreso) con l'altro. Dal 1° settembre di ogni anno verrà ripreso il regime ordinario. Resta inteso che anche in questo caso verrà osservando sempre l'orario delle ore 10,00 per il passaggio dei figli da un genitore all'altro.
Pasqua: ad anni alterni dall'uscita di scuola dell'ultimo giorno di lezione e per tutto il periodo delle vacanze scolastiche con riaccompagnamento a scuola alla ripresa delle lezioni.
Natale: ad anni alterni, dall'uscita di scuola dell'ultimo giorno prima delle vacanze e fino alle ore 30
Dicembre alle ore 17,00, ovvero dal 30 dicembre ore 17,00 e fino alla mattina del primo giorno di scuola dopo le vacanze con riaccompagno a scuola.
Il 30 dicembre è, peraltro, il compleanno del primogenito e in tal modo il ragazzo potrà consumare, R_ alternativamente, il pranzo e/o la cena un anno con la mamma e un anno con il PÀ
Le festività e i ponti alternati . Le festività sono alternate intendendo per festività solo quelle coincidenti con le chiusure scolastiche. Anche i ponti saranno goduti dai genitori alternativamente intendendosi per “ponte” quel “periodo di più giorni di vacanza ottenuto inserendo fra due o più festività vicine ma non consecutive uno o più giorni feriali intermedi “. Per_ Il compleanno dei figli e si festeggeranno come quello di ad anni alterni a pranzo con Per_2 R_ un genitore e a cena con l'altro.
Compleanno della mamma e Festa della Mamma: sarà in questo caso la mamma (quale genitore festeggiato) a riprendere i figli da scuola (se la scuola è aperta) ovvero a riprendere i figli alle ore 10,00 presso l'abitazione dell'altro genitore (se la scuola è chiusa) e a trascorrere la giornata comprensivo di pernotto con riaccompagnamento l'indomani mattina a scuola ( se è aperta) ovvero presso l'altro genitore alle ore 10,00 ( se la scuola è chiusa).
Compleanno del Papà e Festa del Papà: sarà in questo caso il PÀ (quale genitore festeggiato) a riprendere i figli da scuola (se la scuola è aperta) ovvero a riprendere i figli alle ore 10,00 presso l'abitazione dell'altro genitore (se la scuola è chiusa) e a trascorrere la giornata comprensivo di pernotto con riaccompagnamento l'indomani mattina a scuola ( se è aperta) ovvero presso l'altro genitore alle ore 10,00 ( se la scuola è chiusa).”; inoltre, chiedeva l'allontanamento della nonna materna del marito dalla casa dove vivevano i figli, e, comunque, una limitata frequentazione tra loro, nonchè il mantenimento ordinario diretto dei figli da parte di ciascun genitore quanto alle spese ordinarie, con suddivisione al 50% ciascuno di quelle straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale;
il curatore speciale “-1) Disporre, previa limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori,
l'affidamento Per_ dei figli minori , e al Servizio Sociale integrato del Municipio di Roma R_ Per_2
Capitale territorialmente competente in ragione della residenza dei minori, la responsabilità genitoriale è limitata alle sole questioni di ordinaria amministrazione, il responsabile del Servizio
Sociale sarà tenuto a coordinare gli interventi per ottemperare alle incombenze connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale, assumendo, in caso di discordia tra i genitori, le decisioni di maggiore rilievo inerenti la scuola, la salute, anche psichica e lo sport, mentre le responsabilità connesse alle decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere di pertinenza dell'uno o dell'altro genitore nei periodi di permanenza dei minori presso ciascuno, ovvero, in caso di mancato accordo, dai servizi affidatari;
entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire i figli nell'andamento scolastico;
entrambi i genitori dovranno permettere e garantire la frequentazione delle attività sportive e/o ricreative e culturali verso le quali i figli esprimano desiderio di partecipazione;
tali attività saranno scelte dal responsabile del servizio affidatario in caso di disaccordo tra i genitori;
-2) Invitare entrambe le parti ad intraprendere un percorso psicoterapeutico individuale ed un percorso di coordinamento genitoriale presso la struttura che verrà indicata dal responsabile del servizio socio assistenziale integrato affidatario, rilevando che la mancata ottemperanza a tale statuizione potrà essere valutata per la modifica del provvedimenti;
-3)Disporre che il responsabile del Servizio Sociale monitori costantemente l'andamento di tali percorsi e delle relazioni familiari, segnalando al Tribunale per i Minorenni tempestivamente ogni comportamento pregiudizievole per la prole o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni del
Tribunale, ovvero la necessità di eventuali provvedimenti ulteriormente restrittivi della responsabilità genitoriale;
-3) Assegnare il domicilio familiare alla moglie in quanto di sua esclusiva proprietà;
-4) Stabilire il regime di visita seguente:
A) Quanto al PERIODO ORDINARIO: Per_
- I figli minori ed trascorreranno e staranno presso ciascun genitore, Per_2
1^ settimana : lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica con il PÀ mercoledì e giovedì con la mamma;
2^ settimana : lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica con la mamma mercoledì e giovedì con il PÀ;
Quanto al figlio primogenito , in ragione della sua età (16 anni) e del desiderio espresso, R_ stabilire che possa incontrare il padre quando lo desideri ed in giornate da concordarsi direttamente con il PÀ, garantendo comunque:
- un periodo di permanenza presso il padre nei week end alternati dall'uscita della scuola ( se la scuola è aperta) ovvero dalle ore 16,00 ( se la scuola è chiusa) con riaccompagno a scuola da parte del padre nel lunedì mattina successivo ai suddetti week end;
- uno pomeriggio infrasettimanale (con pernotto) da concordare tra padre e figlio.
Nei periodi di propria permanenza ciascun genitore si occuperà del prelievo e riaccompagno a scuola.
Se la scuola dovesse essere chiusa per vacanze, sciopero, festività, assemblee od altri motivi, i minori verranno prelevati e riaccompagnati entro le ore 10 del mattino presso l'altro genitore.
B) Quanto ai PERIODI STRAORDIANRI:
Periodo estivo: a decorrere dal 1° luglio e sino al 31 agosto, trascorreranno dal 1° Luglio al 15 luglio ( compreso) e dal 1° agosto (compreso) al16 Agosto con un genitore e dal 16 luglio al 31 luglio (compreso) e dal 16 agosto al 31 agosto (compreso) con l'altro genitore, ad anni alterni.
Dal 1° settembre di ogni anno verrà ripreso il regime ordinario.
Resta inteso che anche in questo caso verrà osservato sempre l'orario delle ore 10,00 per il passaggio dei figli da un genitore all'altro.
Pasqua: ad anni alterni, dall'uscita di scuola dell'ultimo giorno di lezione e per tutto il periodo delle vacanze scolastiche con riaccompagno a scuola alla ripresa delle lezioni.
Natale: ad anni alterni, dall'uscita di scuola dell'ultimo giorno di lezione e fino al 30 Dicembre alle ore 17,00, ovvero dal 30 dicembre ore 17,00 e fino alla mattina del primo giorno di scuola dopo le vacanze con riaccompagno a scuola, ad anni alterni.
Considerato che il 30 dicembre è il compleanno del primogenito , lo stesso potrà trascorrere R_ alternativamente, il pranzo e/o la cena un anno con la mamma e un anno con il PÀ
Le festività e i ponti alternati. Le festività scolastiche saranno in alternanza tra i genitori.
Qualora la festività dovesse cadere a ridosso del fine settimana sarà di spettanza del genitore con cui trascorrono il fine settimana a prescindere dall'alternanza della festività. Per_ Il compleanno dei figli e verrà festeggiato ( come quello di ) ad anni alterni Per_2 R_
a pranzo con un genitore e a cena con l'altro.
Compleanno della mamma e Festa della Mamma: i minori trascorreranno con la mamma il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa della mamma e trascorreranno con il PÀ il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa del PÀ con pernotto.
5) Stabilire l'assegno di mantenimento ritenuto equo e di giustizia oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale Civile di Roma.
Ciascun genitore potrà beneficiare nella misura pari al 50% dell'assegno erogato dall' INPS per il nucleo familiare e così di qualsivoglia altra misura di supporto statale a sostegno delle famiglie.
Le detrazioni e le agevolazioni fiscali come per legge saranno al 50%.”.
Ebbene, deve innanzitutto premettersi che in questo giudizio è già stata emessa sentenza sullo status;
deve, inoltre, preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità della documentazione depositata dalle parti con le memorie ex art. 190 c.p.c. (ed anche successivamente dal , in quanto tardiva ed al di fuori del CP_1 contraddittorio;
deve, poi, sempre in via preliminare, confermarsi l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile, con rigetto delle ulteriori istanze di accertamenti anche patrimoniali in quanto superflui (anche sul punto considerato che “…la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali “, Cass., sent del 12.1.2017, n.
605), valutata la causa ormai matura per la decisione.
Nel merito, non ritiene questo Collegio che vi siano gli estremi per riconoscere l'addebito della separazione in capo al non avendo la assolto all'onere della prova, sulla stessa incombente. CP_1 Parte_1
Ritiene, poi, questo Collegio che non vi sia spazio, quanto alla regolamentazione dei figli minori, se non per la conferma delle statuizioni vigenti circa l'affidamento ai Servizi Sociali, il collocamento presso il padre ed il diritto di visita per la madre con riferimento ai due figli più piccoli (il figlio , tra poco 17enne, potrà, R_ invece, vedere la madre quando vuole, previo accordo tra le parti e congruo preavviso al a parte CP_1 della ), non essendo emerse sopravvenienze, o miglioramenti nelle dinamiche familiari e Parte_1 genitoriali, o il superamento della conflittualità tra le parti, tali da porre da rivalutare la condivisibile ordinanza del 26.4.2023 sopra riportata;
si ritiene, poi, di dover delegare i Servizi affidatari ad attivare i percorsi psicologici per i minori ritenuti necessari, oltre al servizio S.I.S.M.I.F. ove ritenuto pure necessario, con invito alle parti ad intraprendere e portare a termine un percorso di sostegno alla genitorialità. I Servizi, inoltre, dovranno trasmettere gli atti al P.M. competente in caso dovessero valutare condotte delle parti pregiudizievoli per i figli tali da richiedere un intervento della Procura per eventuali richieste ex artt. 330 e
333 c.c. o relative ad un diverso collocamento dei figli minori.
A ciò deve essere aggiunto che il padre dovrà comunicare alla madre ed ai Servizi affidatari i giorni in cui per ciascuna settimana deve recarsi per lavoro fuori Roma, così che, per quelle giornate (pernotti eventuali compresi) i figli staranno con la madre, accertamento che, in ogni caso, dovrà essere svolto dai Servizi in casi di omessa comunicazione da parte del CP_1
Si ritiene, altresì, di confermare le statuizioni economiche vigenti, che prevedono che ciascun genitore provveda a sostenere le spese ordinarie dei figli per i tempi di rispettiva permanenza, con la suddivisione tra le parti, al 50% ciascuno, delle spese straordinarie per i figli di cui al protocollo di questo Tribunale.
Infatti: la è dipendente della Agenzia delle Entrate, con un reddito complessivo annuo pari ad euro Parte_1
25.196,00, è proprietaria dell'immobile dove vive e di altra abitazione sita in Bari per la nuda proprietà (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, visura e dichiarazioni dei redditi, in atti); il professore universitario, con un reddito complessivo annuo pari ad euro 36.979,00 e vive in CP_1 locazione con i figli pagando la somma di euro 950,00 mensili a titolo di canone (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, contratto di locazione e dichiarazioni dei redditi, in atti).
Non si ritiene poi, di accogliere la domanda di assegnazione della casa coniugale alla , non Parte_1 essendo il genitore collocatario dei figli e considerato che detto istituto è volto unicamente alla tutela dell'habitat domestico della prole convivente minore (o maggiorenne ma non economicamente autonoma).
Nulla deve, ancora, essere disposto quanto all'assegno unico, la cui corresponsione è già disciplinata da specifica disposizione normativa.
Non si ritiene, da ultimo, che sussistano gli estremi per una condanna ex art. 96 c.p.c. del come CP_1 richiesto dalla . Parte_1
Le spese di lite delle parti e eguono il principio della soccombenza e, valutata anche Parte_1 CP_1 la natura della causa, si ritiene di disporre che quelle sostenute dal resistente siano poste per due terzi a carico della ricorrente, liquidate come in dispositivo, mentre quelle del curatore speciale, che pure seguono il medesimo principio, sono poste per intero a carico della ricorrente, liquidate come in dispositivo.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, sono poste al 50% a carico delle parti e Parte_1
in quanto sostenute nel comune interesse dei figli minori. CP_1
P.Q.M.
Il Collegio così provvede, ogni altra domanda da intendersi rigettata o inammissibile:
Per_
-dispone l'affidamento dei figli minori , e ai Servizi Sociali competenti in ragione del R_ Per_2 luogo di residenza abituale dei medesimi, con limitazione della responsabilita' genitoriale di entrambi i genitori nei confronti dei minori, in modo da garantire che le scelte maggiormente rilevanti per loro vita siano effettuate nel loro esclusivo interesse, fuori dal conflitto genitoriale e dalle reciproche rivendicazioni;
incarica il responsabile del Servizi Sociali affidatari, o suoi delegati, di coordinare gli interventi per ottemperare alle incombenze connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale, di assumere, in caso di disaccordo tra i genitori, le decisioni di maggiore rilievo inerenti la scuola, la salute e lo sport, mentre le responsabilità connesse alle decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere di pertinenza dell'uno o dell'altro genitore nei periodi di permanenza dei minori presso ciascuno, ovvero, in caso di mancato accordo, dai Servizi affidatari;
-dispone il collocamento dei minori presso il padre, con diritto di visita per la madre come indicato in parte motiva;
- delega i Servizi affidatari ad attivare i percorsi psicologici per i minori ritenuti necessari, oltre al servizio
S.I.S.M.I.F. ove ritenuto pure necessario, con trasmissione degli atti al P.M. competente in caso dovessero valutare condotte delle parti pregiudizievoli per i figli tali da richiedere un intervento della Procura per eventuali richieste ex artt. 330 e 333 c.c. o relative ad un diverso collocamento dei figli minori;
-dispone che ciascun genitore provveda a sostenere le spese ordinarie dei figli per i tempi di rispettiva permanenza, con la suddivisione tra le parti, al 50% ciascuno, delle spese straordinarie per i figli di cui al protocollo di questo Tribunale;
-condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute dal curatore speciale, liquidate in euro Parte_1
1.168,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, nonché di quelle sostenute dal ella CP_1 misura di due terzi, liquidate in euro 1.557,33 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto;
-pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, al 50% a carico delle parti e Parte_1
CP_1
Così deciso in Roma 12.9.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice relatore dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A D E F I N I T I V A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 47523/2019 R.G.T.
TRA
Parte_1
avv. Alessandro de Belvis, MA Ricciardiello e Luca Riccucci
- ricorrente -
Controparte_1
avv. Dora Moscariello
- resistente –
NONCHE'
AVV. PAOLA TOMARELLI, N.Q. DI CURATORE SPECIALE DEI MINORI , E , Persona_1 Per_2 Per_3 difeso in proprio ex art. 96 c.p.c.
-Intervenuto -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato in data 22.7.2019 la , premesso di avere contratto matrimonio con il Parte_1 Per_
che dall'unione coniugale erano nati i figli il 30.12.2008, il 1.5.2015 e CP_1 R_ Per_2
l'11.10.2016, chiedeva di pronunciare la separazione personale, con addebito all'altro coniuge (per le condotte di violenza psicologica e fisica nei riguardi della moglie ed anche davanti ai figli minori meglio indicate nel ricorso), alle seguenti condizioni: affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come meglio indicato nel ricorso;
assegnazione alla ricorrente della casa coniugale;
un assegno di mantenimento per i tre figli a carico del resistente pari ad euro 400,00 mensili ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli come meglio indicate nel ricorso;
la condanna del resistente al risarcimento dei danni nei riguardi della ricorrente pari ad euro 10.000,00 per la violazione dei doveri coniugali.
Si costituiva il resistente aderendo alla domanda di separazione e chiedendo: l'addebito alla moglie (per le condotte irascibili e violente, sia psicologicamente che fisicamente, anche nei riguardi dei figli, nonché per avere permesso l'ingerenza negativa della madre sull'intero nucleo familiare); l'affidamento condiviso dei tre minori ad entrambi i genitori, con loro collocamento presso il padre e con la determinazione del diritto di visita per la madre;
l'assegnazione della casa coniugale (nello specifico uno dei due appartamenti che lo componevano); un assegno di mantenimento a carico della ricorrente per i figli e la suddivisione tra le parti, al 50% ciascuno, delle spese straordinarie per i minori di cui al protocollo di questo Tribunale;
la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni nei riguardi del resistente pari ad euro 26.000,00 per la violazione dei doveri coniugali.
Perveniva, poi, la relazione dei Servizi Sociali dell'11.11.2019 che dava atto di quanto segue:
La disposta C.T.U., poi, depositata in data 26.1.2020, concludeva come segue: affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, diritto di visita per la madre come meglio indicato nell'elaborato detto;
un percorso psicologico per ciascun genitore ed uno di sostegno alla genitorialità; il monitoraggio dei
Servizi Sociali;
l'attivazione del S.I.S.M.I.F. presso entrambi.
In sede presidenziale, con ordinanza dell'11.3.2020, veniva statuito quanto segue: “… considerato che occorre adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti in ordine all'affidamento della prole e sulle richieste di carattere patrimoniale delle parti;
Per_
- considerato che dall'unione coniugale sono nati i figli (11 anni), (4 anni ) e (3anni); R_ Per_2 - rilevato che all'esito dell'espletata CTU, considerate le capacità genitoriali di entrambi i genitori, non si evidenzia ragione alcuna per derogare alla disciplina ordinaria dell'affidamento condiviso dei figli delle parti;
ritenuto che
, solo per il momento , è opportuno che i figli vengano collocati prevalentemente con il padre , in attesa di una stabilizzazione emotiva della madre che dovrà seguire un percorso psicologico, con tempi di frequentazione come indicati dalla CTU;
- che la casa coniugale, di proprietà della moglie, può rimanere assegnata alla stessa, dal momento che il marito ne ha già presa in locazione un'altra vicina idonea ad accogliere i figli;
- quanto alle questioni patrimoniali, deve rilevarsi che, detratto il canone di locazione del marito ( € 850.00 mensili) i redditi delle parti si equiparano e pertanto, tenuto conto dei tempi di permanenza dei figli si può non determinare un assegno di mantenimento per gli stessi ma solo una divisione delle spese straordinarie al 50%: tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste);
- rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco);
- in regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le c.d. spese straordinarie
“obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate);
P.Q.M.
- adotta i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
1. autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
2. affida i figli minori ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei figli presso ciascun genitore;
3. dispone che i minori vengano collocati presso il padre;
4. stabilisce, in difetto di diversi accordi, che i minori trascorrano con la madre i seguenti giorni e periodi: a weekend alterni dal venerdì (uscita di scuola) alla domenica pomeriggio ore 17. Nella settimana con il weekend il martedì dall'uscita di scuola al mercoledì mattina a scuola, mentre nella settimana senza il weekend dal martedì (uscita di scuola) fino al giovedì mattina (a scuola). Natale: dal 23.12 uscita di scuola al 25.12 ore 11,00 con mamma, dal 25.12 fino al 27.12 verso le ore 21,00 con PÀ. Dal 27.12 al 30.12 alle ore 16,00, con mamma. Poiché il 30 è il compleanno del figlio maggiore, pranzo con la madre e cena con il padre. Dal 30.12 al 03.01 con il PÀ fino alle ore 14,30, dal 03.01 fino al 06. 01 fino alle ore 14,30, con la mamma. Vacanze di Pasqua e Pasquetta: alternate da fine scuola per 3 giorni con ogni genitore;
ponti alternati;
estate: dall'01.07 al 31.08 a blocchi di 10 gg. per ogni genitore. Settembre regime ordinario. I Per_ compleanni di e si festeggeranno come quello di a pranzo con un genitore ed a cena Per_2 R_ con l'altro. Compleanno e Festa della mamma con la mamma. Compleanno e Festa del PÀ con il PÀ.
5. Dispone il monitoraggio dei Servizi Sociali di Zona che onera di relazionare al Tribunale sull'andamento dei rapporti familiari nonché l'intervento del IF (ovvero un educatore a casa per entrambi i genitori)), ad opera degli stessi servizi sociali.
6. dispone che ciascuno provveda al mantenimento ordinario dei figli nei periodi di permanenza presso di sé
7. pone a carico di entrambe le parti al 50% le spese straordinarie per i figli;
…”.
Con la comparsa di costituzione e risposta il resistente insisteva nella domanda di addebito e risarcitoria e chiedeva la conferma delle statuizioni presidenziali.
Con altra relazione del 7.10.2020 i Servizi davano atto di quanto segue:
La Corte d'Appello in sede di reclamo, con ordinanza dell'1.2.2021, in atti, modificava unicamente parzialmente il diritto di visita materno, come segue: “In parziale riforma dell'ordinanza reclamata, che conferma nel resto, stabilisce che la madre tenga con sé i minori a weekend alternati dal venerdì (uscita di scuola) al lunedì mattina (rientro a scuola), e nella settimana senza il weekend dal martedì (uscita di scuola) fino al venerdì mattina (a scuola);”.
All'udienza del 21.10.2021 veniva sentito il figlio minore , il quale dichiarava quanto segue: “Mi R_ chiamo , a dicembre compirò 13 anni, frequento la terza media, a scuola vado molto bene, ho la R_ media dell'otto, l'anno prossimo vorrei fare il classico perché la mia materia preferita è italiano, pratico tennis a livello agonistico, sono tra i primi venticinque del Lazio nel tennis agonistico, ho molti amici, il mio migliore amico si chiama , ho raccontato le mie vicende familiari a molti miei amici ma solo pochi di Per_4 loro conoscono la mia vicenda nel dettaglio, ho un ottimo rapporto con i miei fratelli che sono più piccoli di me, mi sono trovato bene con la dott.ssa ho fatto un paio di colloqui con lei, mi trovo bene anche Parte_2 con i servizi sociali, il nuovo assistente sociale che viene a casa il martedì ed il venerdì si chiama ed è Per_5 molto simpatico, con lui gioco alla playstation, esco da scuola alle 14:10 mangio velocemente e poi alle
15:00 inizio a studiare per poter finire in tempo per andare a tennis o a nuoto, nel fine settimana mi anticipo i compiti della settimana, mi trovo meglio a casa di mamma perché quando sono a casa di mio padre lui mi registra, io ho chiesto anche a lui se poteva smettere di registrarmi ma lui ha continuato a farlo, successivamente ha deciso anche di mettere delle telecamere in casa per dimostrare al giudice quanto io fossi cattivo, quando mio padre ha portato via me ed i miei fratelli da casa di mamma non ce l'aveva comunicato, io indossavo il pigiama ed i calzini antiscivolo e mio padre non mi ha dato nemmeno tempo di mettere le scarpe, a casa mio padre mi toglieva sempre il telefono senza motivo alle 20:00 e non mi permetteva di chiamare mia madre dicendo che lei stava già dormendo, mia madre si è sempre maggiormente occupata di noi, conosceva tutti i genitori dei miei amici e mi accompagnava alle feste perché mio padre lavorava sempre e due giorni a settimana doveva andare a Milano per lavoro, mio padre non veniva quasi mai a vedere le mie partite di tennis, generalmente venivano o mia madre o mio nonno perché anche lui gioca a tennis, un ricordo che ho di mio padre è risalente alle vacanze in montagna dove andavamo a sciare, mio padre è molto bravo a sciare, mio padre ha una casa a Silvi Marina e questa estate sono stato venti giorni lì in vacanza con lui, vado d'accordo con mio padre e vorrei continuare a vederlo, mi piacerebbe vivere con mia madre nella casa in cui sono cresciuto come i miei amici figli di genitori separati, mio padre è poco elastico e questo non mi piace, una volta ho sentito mamma e PÀ mentre litigavano e PÀ ha detto a mamma: “io ti toglierò la casa, ti toglierò i figli e ti farò diventare pazza”, le discussioni tra i miei genitori non mi sembravano pericolose, mi ricordo che quando i miei genitori discutevano era generalmente PÀ ad iniziare il litigio, non penso che i miei genitori da soli riusciranno a smettere di litigare ed a trovare da soli una soluzione, ora io vivo con mia madre mentre i miei fratelli stanno osservando il provvedimento del giudice, anche io dovrei seguire il provvedimento ma non sono più voluto tornare a vivere a casa di PÀ anche se continuo a vederlo, qualche volta dormo anche a casa di PÀ Per_ come è successo in occasione del compleanno di , non ho nessun problema a continuare a vedere mio padre ma preferisco vivere a casa di mia madre, ho anche un mental coach che mi segue negli allenamenti, da grande vorrei diventare un tennista o studiare giurisprudenza per diventare un avvocato o un giudice”.
Con ulteriore relazione del 28.2.2022 i Servizi così concludevano: Veniva, poi, disposto un supplemento di C.T.U. ed in data 29.11.2022 la consulente depositava la relazione, così concludendo: “- l'affido dei minori , e sia ai Servizi Sociali di Zona, R_ Per_2 Persona_6 coadiuvati dalla presenza di un Tutore, in modo che agli stessi siano demandate le decisioni sulla condizione psicofisica dei minori in ordine agli interventi di valutazione e cura, ma anche le scelte inerenti all'educazione, come la scuola;
- frequentazione, si ritiene che sia meglio la decida direttamente il
Giudice e per la stessa ci si può rifare a quanto sopra indicato.”, aggiungendo nelle risposte alle note della
C.T.P. della che “…si tratta di un nucleo familiare con problematiche psicologiche rilevanti, per Parte_1 cui da una parte abbiamo un genitore (sig. che ricerca in modo angosciato l'aiuto delle Istituzioni CP_1 per limitare la genitorialità della madre, accettando però anche i limiti che ne conseguono alla propria, a seguito di questa scelta, e dall'altra un altro genitore (la sig.ra ) che vorrebbe una condizione di Parte_1 completa autonomia, con il solo collocamento prevalente presso di lei dei bambini.
Anche questa è una posizione rischiosa, che peraltro, lascia aperta la questione di come ella perseguirebbe l'intento, anche in lei presente, di limitare l'altro genitore, ovvero, finirebbero anche Per_
ed per non frequentare il padre? Detto ciò, rimane il punto che la signora non sembra Per_2 accorgersi del malessere che il loro sistema familiare sta producendo nei figli.”.
La C.T.U. suggeriva anche i seguenti percorsi: “- un percorso di psicoterapia familiare;
- un percorso di psicoterapia individuale per;
R_ Per_
- una valutazione psicologica per e da decidere all'interno della Terapia Per_2
Familiare, altrimenti presso il TRSMEE, su indicazione del Servizio Sociale, coordinandosi con i professionisti della Terapia Familiare;
- la riduzione degli interventi del IF a due interventi familiari a settimana, per facilitare l'avvio della parte curativa – uno dalla madre e uno dal padre - da mantenere fino a quando il Servizio Sociale lo riterrà utile;
- Si suggerisce che i genitori proseguano i percorsi psicoterapeutici individuali.”.
Con provvedimento del 26.4.2023 veniva disposta la modifica dell'ordinanza presidenziale e l'invio al
Collegio per la nomina del curatore speciale per i figli minori, come segue: “ sentito il figlio minore;
R_ premesso che con ordinanza presidenziale resa in data 10.3.2020, all'esito del deposito della relazione di consulenza tecnica disposta sul nucleo familiare al fine di individuare le migliori modalita' di affidamento, di Per_ collocamento e di frequentazione dei figli minori , e , è stato disposto l'affidamento dei R_ Per_2 figli minori ad entrambi i genitori con collocamento degli stessi presso il padre e con disciplina del diritto di visita della madre a weekend alterni dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica pomeriggio alle ore
17.00, il martedì dall'uscita di scuola al mercoledì mattina con riaccompagno a scuola nella settimana in cui teneva i figli durante il fine settimana, dal martedi all'uscita da scuola al giovedi mattina con riaccompagno a scuola nella settimana in cui non teneva i figli durante il fine settimana, durante le vacanze scolastiche natalizie dal 23 dicembre all'uscita di scuola al 25 dicembre alle ore 11.00 e dal 27 dicembre al 30 dicembre alle ore 16.00 e dal 3 gennaio fino al 6 gennaio fino alle ore 14.30, durante le vacanze scolastiche pasquali per tre giorni, durante i ponti secondo il criterio dell'alternanza, durante le vacanze scolastiche estive dal 1 luglio al 31 agosto per dieci giorni alternati con il padre, durante il compleanno dei figli minori a pranzo o a cena, durante il giorno della festa della mamma, è stato disposto il monitoraggio dei Servizi Sociali di zona e l'intervento del IF (ovvero di un educatore a casa per entrambi i genitori), ad opera degli stessi servizi sociali nonché è stato posto a carico di entrambi i genitori il mantenimento diretto dei figli minori nei rispettivi di permanenza degli stessi presso ciascuno di loro nonché il pagamento delle spese straordinarie necessarie per gli stessi nella misura del 50% ciascuno;
rilevato che la ricorrente ha formulato domanda di modifica dell'ordinanza presidenziale chiedendo il collocamento dei figli minori presso di sé evidenziando che il figlio minore viveva stabilmente con lei R_
e non era piu' voluto tornare a vivere con il resistente mentre gli altri due figli erano rimasti a vivere con il padre e che, pertanto, al fine di tutelare il rapporti di fratellanza era necessario che tutti i figli fossero collocati in via prevalente presso di sé, anche considerato che il resistente, terminata l'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid19, aveva ripreso la sua attivita' lavorativa in presenza presso l'Universita' di Milano;
rilevato che il resistente si è opposto alla domanda di modifica svolta dalla ricorrente contestando tutto quanto ex adverso dedotto;
rilevato che, nel corso del giudizio, è stato sentito il figlio minore delle parti ed è stata disposta la comparizione del consulente tecnico nominato per chiarimenti;
rilevato che il figlio minore , sentito da questo giudice in data 21.10.2021, ha riferito “ ….”; rilevato R_ che dal supplemento della consulenza tecnica espletata è emerso che la conflittualita' fra le parti è persistente con conseguente grave pregiudizio per i figli minori e che, pertanto, il regime di affidamento vigente non è rispondente all' interesse degli stessi, essendo preferibile l'affidamento dei minori ai Servizi
Sociali; rilevato che dalla consulenza tecnica espletata risulta, altresi', che la ricorrente “è piu' regolata nell'umore anche se meno contenitiva e meno capace di cogliere il malessere dei figli” e che “i figli mostrano un tenero attaccamento nei suoi confronti” mentre il resistente “è piu contenitivo e piu' sintonizzato sui minori ma è rigido ed incapace di commisurare l'obiettivo al conflitto che attiva per il raggiungimento dello stesso e che detta rigidita' non consente di abbassare il conflitto anche quando ci sarebbe la possibilita' di farlo”; ritenute condivisibili le conclusioni del consulente tecnico in quanto raggiunte all'esito di approfonditi accertamenti ed in quanto prive di vizi logici ed argomentivi, considerate anche le osservazioni dei consulenti tecnici di parte;
ritenuto, sulla scorta degli elementi acquisiti e sopra evidenziati, doversi modificare, in via provvisoria ed urgente, l'attuale regime di affidamento, inadeguato ai fini della tutela del superiore interesse dei figli minori delle parti e doversi disporre l'affidamento dei medesimi ai Servizi Sociali competenti in ragione del luogo di residenza abituale dei minori con attribuzione agli stessi dei poteri e delle facolta' indicate in dispositivo e con limitazione della responsabilita' genitoriale di entrambi i genitori nei confronti dei minori in modo da garantire che le scelte maggiormente rilevati per la vita degli stessi siano effettuate nel loro esclusivo interesse, fuori dal conflitto genitoriale e dalle reciproche rivendicazioni;
ritenuto doversi incaricare il responsabile del Servizi Sociali Affidatari, o suoi delegati, di coordinare gli interventi per ottemperare alle incombenze connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale, di assumere, in caso di disaccordo tra i genitori, le decisioni di maggiore rilievo inerenti la scuola, la salute e lo sport, mentre le responsabilità connesse alle decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere di pertinenza dell'uno o dell'altro genitore nei periodi di permanenza dei minori presso ciascuno, ovvero, in caso di mancato accordo, dai Servizi Sociali Affidatari;
ritenuto doversi incaricare i Servizi Sociali di tenere e di curare i rapporti con gli istituti scolastici frequentati dai minori;
ritenuto doversi invitare le parti a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità presso la struttura che verrà indicata dal responsabile dei Servizi Sociali;
ritenuto doversi invitare le parti ad intraprendere un percorso terapeutico individuale, eventualmente presso la ASL di competenza o presso professionista di fiducia, che permetta loro di elaborare le principali problematicità evidenziate nella valutazione psicodiagnostica e di superare le criticità dell'evento separativo in vista di un progetto di genitorialità condivisa;
ritenuto doversi incaricare i Servizi Sociali di proporre una terapia familiare adattata alla situazione disfunzionale, in cui gli interventi individuali devono essere coordinati anche a livello genitoriale attraverso incontri congiunti dei genitori e delle figure di riferimento dei minori;
ritenuto doversi incaricare i Servizi Sociali di far intraprendere alle minori idoneo percorso psico terapeutico individuale, ove ritenuto necessario;
ritenuto doversi incaricare i Servizi Sociali di indicare alle parti ogni altro intervento che si renda necessario nell'interesse dei figli minori;
ritenuto doversi incaricare i Servizi Sociali di monitorare costantemente l'andamento delle relazioni familiari inoltrando la urgente richiesta di presa in carico dei minori e e della famiglia al TSRMEE per le valutazioni e l'attivazione dei percorsi genitoriali e individuali ritenuti più opportuni e segnalando tempestivamente ogni comportamento nocivo per i figli minori o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni del Tribunale, segnalando la necessità di eventuali provvedimenti ulteriormente restrittivi della responsabilità genitoriale alla presso il Tribunale per i Minorenni, per le determinazioni di competenza che Parte_3 potranno giungere ad imporre ulteriore limitazioni della responsabilità genitoriale per il genitore inadempiente e finanche mutamenti del regime di affidamento o di collocamento delle minori o al contrario la possibilità di revocare le limitazioni della responsabilità disposte con il presente provvedimento;
ritenuto doversi incaricare i Servizi Sociali di verificare il rispetto del regime vigente cosi' come modificato e la sua effettiva rispondenza alle esigenze dei minori, proponendo le modifiche eventualmente necessarie in ragione della evoluzione della situazione psicofisica dei minori;
ritenuto doversi incaricare i Servizi Sociali di trasmettere a questo Tribunale una relazione di aggiornamento ogni tre mesi, descrittiva delle relazioni e di quanto altro ritenuto necessario;
ritenuto doversi, infine, disporre, in via provvisoria ed urgente, il collocamento dei figli minori, in via prevalente, presso la madre, con diritto di visita del padre con le medesime modalita'gia' previste per la madre, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori medesimi e con le sue esigenze lavorative, salvo diverso accordo, considerato che in sede di CTU è stata accertata la stabilizzazione emotiva della madre, è stato rilevato il solido legame fra la madre ed i figli minori ed è stata rilevata una eccessiva rigidita' del padre nei rapporti, considerato il desiderio del figlio e tenuto R_ conto della necessita' di tutelare maggiormente il rapporto di fratellanza consentendo ai minori di vivere tutti insieme;
ritenuto doversi prescrivere ad entrambi i genitori di attenersi, nell'interesse delle figlie minori, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio
Sociale e dei Servizi Specialistici;
ritenuto doversi riservare ogni diversa determinazione all'esito degli interventi, come indicati in dispositivo, nei confronti dei minori e dei genitori;
ritenuto doversi rimettere al Collegio la decisione in ordine alla nomina di un curatore speciale per i figli minori dato il potenziale conflitto di interessi con entrambi i genitori come emergente dagli atti;
rilevato, infatti, che “nei giudizi relativi alla responsabilita' genitoriale dei genitori nei quali si discuta dell'affidamento della prole ai Servizi Sociali la previsione di cui all'art.336 comma 4 c.c. cosi come modificato dall'art.37 comma 3 della legge n°149 del 2001, postula la nomina di un curatore speciale ex art.78 cpc, sussistendo un conflitto di interessi del minore con entrambi i genitori”(cfr Cass Civ 8627/2021);
PQM
in via provvisoria ed urgente, a parziale modifica delle condizioni vigenti, Per_ dispone l'affidamento dei figli minori , e ai Servizi Sociali competenti in ragione del R_ Per_2 luogo di residenza abituale dei medesimi con attribuzione agli stessi dei poteri e delle facolta' indicate in dispositivo e con limitazione della responsabilita' genitoriale di entrambi i genitori nei confronti dei minori, in modo da garantire che le scelte maggiormente rilevati per loro vita siano effettuate nel loro esclusivo interesse, fuori dal conflitto genitoriale e dalle reciproche rivendicazioni;
incarica il responsabile del Servizi Sociali Affidatari, o suoi delegati, di coordinare gli interventi per ottemperare alle incombenze connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale, di assumere, in caso di disaccordo tra i genitori, le decisioni di maggiore rilievo inerenti la scuola, la salute e lo sport, mentre le responsabilità connesse alle decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere di pertinenza dell'uno o dell'altro genitore nei periodi di permanenza dei minori presso ciascuno, ovvero, in caso di mancato accordo, dai servizi affidatari;
incarica i Servizi Sociali di tenere e di curare i rapporti con gli istituti scolastici frequentati dai minori;
invita le parti a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità presso la struttura che verrà indicata dal responsabile dei Servizi Sociali;
invita le parti ad intraprendere un percorso terapeutico individuale, eventualmente presso la ASL di competenza o presso professionista di fiducia, che permetta loro di elaborare le principali problematicità evidenziate nella valutazione psicodiagnostica e di superare le criticità dell'evento separativo in vista di un progetto di genitorialità condivisa;
incarica i Servizi Sociali di proporre una terapia familiare adattata alla situazione disfunzionale, in cui gli interventi individuali devono essere coordinati anche a livello genitoriale attraverso incontri congiunti dei genitori e delle figure di riferimento dei minori;
incarica i Servizi Sociali di far intraprendere ai minori idoneo percorso psico terapeutico individuale, ove ritenuto necessario;
incarica i Servizi Sociali competenti di fornire sostegno al nucleo familiare e di proseguire il servizio SISMIF con invio di un educatore come gia' previsto;
incarica i Servizi Sociali di indicare alle parti ogni altro intervento che si renda necessario nell'interesse dei figli minori;
incarica i Servizi Sociali di monitorare costantemente l'andamento delle relazioni familiari inoltrando la urgente richiesta di presa in carico dei minori e della famiglia al TSRMEE per le valutazioni del caso e l'attivazione dei percorsi genitoriali e individuali ritenuti più opportuni e segnalando tempestivamente ogni comportamento nocivo per i figli minori o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni del Tribunale, segnalando la necessità di eventuali provvedimenti ulteriormente restrittivi della responsabilità genitoriale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, per le determinazioni di competenza che potranno giungere ad imporre ulteriore limitazioni della responsabilità genitoriale per il genitore inadempiente e finanche mutamenti del regime di affidamento o di collocamento del minori o al contrario la possibilità di revocare le limitazioni della responsabilità disposte con il presente provvedimento;
incarica i Servizi Sociali di verificare il rispetto del regime vigente cosi' come modificato e la sua effettiva rispondenza alle esigenze dei minori, proponendo le modifiche eventualmente necessarie in ragione della evoluzione della situazione psicofisica dei minori;
incarica i Servizi Sociali di trasmettere a questo Tribunale una relazione di aggiornamento ogni tre mesi, descrittiva delle relazioni e di quanto altro ritenuto necessario;
dispone, in via provvisoria ed urgente, il collocamento dei figli minori, in via prevalente, presso la madre, con diritto di visita del padre con le medesime modalita'gia' previste per la madre, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori medesimi e con le sue esigenze lavorative, salvo diverso accordo;
rimette la decisione al Collegio la decisione in ordine alla nomina di un curatore speciale per i figli minori;
…”.
Si costituiva il curatore speciale dei figli minori delle parti, chiedendo “…l'affidamento dei figli minori Per_
, e ai Servizi Sociali, con il costante monitoraggio dei Servizi stessi ed il collocamento R_ Per_2 dei minori presso il domicilio materno ed il regime di visita disposto;
- il percorso di psicoterapia familiare;
Per_
- il percorso di psicoterapia individuale per;
- la valutazione psicologica per e;
- l' R_ Per_2 intervento del IF;
”.
Dalla relazione del 21.9.2023 del si apprendeva che, all'esito della valutazione effettuata sul Parte_4 nucleo familiare, “Più in generale, si segnala l'importanza che i minori possano beneficiare di una visione genitoriale maggiormente condivisa rispetto alla rappresentazione di ciascuno di loro, avendo rilevato una significativa discrepanza tra madre e padre rispetto alla rappresentazione dei figli, anche come riflesso di una intensa conflittualità tra i due versanti genitoriali. In particolare, si evidenzia una generalizzata tendenza materna a minimizzare e normalizzare i segnali di disagio dei minori, e una opposta tendenza paterna a rilevare con preoccupato allarmismo tali segnali, rappresentando che tale divergenza nella lettura degli indicatori comportamentali relativi allo stato psicofisico dei figli si configura. anche, come ulteriore fattore di rischio rispetto all'implementazione di interventi a loro favore.”.
I Servizi Sociali relazionavano nuovamente il 19.2.2024, dando atto di tutti i percorsi intrapresi dal nucleo familiare e concludendo come segue: Dalle ultime relazioni dei Servizi Sociali del marzo 2025, poste all'attenzione delle parti nel contraddittorio tra le stesse, emergeva che In sede di precisazione delle conclusioni le parti chiedevano quanto segue:
la “1) Dichiarare la separazione dei coniugi, con addebito al Parte_1 CP_1 Per_ 2) Disporre l'affido condiviso dei tre minori con collocamento prevalente di , e presso R_ Per_2 la madre , alla quale rimarrà assegnata l'abitazione familiare, sita in Roma alla Via Parte_1
Lorenzo Bonincontri n. 92, di proprietà esclusiva di costei;
3) Regolamentare il diritto di visita dei minori al genitore non collocatario, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi e con le loro condizioni di salute;
4) Porre a carico del un contributo al mantenimento dei minori quantificato in E. 400,00 ciascuno, CP_1 ovvero disposto nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie, in ossequio al protocollo all'uopo stilato dal Consiglio nazionale Forense, ovvero di quello siglato fra il
Presidente del Tribunale di Roma ed il locale COA;
5) Condannare il in forza del riconosciuto addebito in capo allo stesso della separazione, al CP_1 risarcimento di tutti i danni patiti dalla quantificati in Euro 10.000,00 o in altra somma Parte_1 ritenuta equa e di giustizia;
”;
il la conferma dell'affidamento dei minori ai Servizi Sociali ed il loro collocamento presso il padre;
CP_1 in via subordinata, chiedeva “…per il PERIODO ORDINARIO a settimana alternate, … specificare che :
- l'alternanza settimanale inizierà il lunedì con riaccompgnamento a scuola dei figli da parte del genitore e ripresa da parte dell'altro alla fine delle lezioni scolastiche ( se la scuola è aperta) ovvero alle ore 10,00, con accompagnamento presso l'abitazione dell'altro ( se la scuola è chiusa);
- sarà il genitore presso i cui figli pernottano ad accompagnarli a scuola il giorno successivo;
-se per qualsiasi ragione la scuola dovesse essere chiusa il passaggio dei figli avverrà alle ore 10,00 ( tale orario sarà osservato anche nel corso del periodo estivo) e sarà, saldo diverso accordo, il genitore ad andare a prendere i bambini presso l'abitazione dell'altro;
- Malattia dei figli : nel caso sopraggiunga una malattia del figlio/i con febbre superiore a 38° e/o di altro diverso sintomo documentato dal medico di base che rende preferibile non far spostare il figlio malato, quest'ultimo resterà, salvo diverso accordo tra i genitori, presso il genitore con cui si trovava nel mentre è sopraggiunta la malattia e/o i sintomi. Il figlio sarà riaccompagnato a guarigione avvenuta a scuola (se aperta) ovvero alle ore 10,00 presso l'abitazione dell'altro genitore (se la scuola è chiusa) allorquando il giorno di guarigione cade in una delle giornata di spettanza dell'altro.
PER I RESTANTI PERIODI:
Periodo estivo: a decorrere dal 1° luglio e sino al 31 agosto a blocchi alternati di 15 giorni consecutivi e precisamente i primi 15 giorni di luglio( compreso) e primi 15 giorni di agosto (compreso) con un genitore e dal 16 luglio al 31 luglio (compreso) e dal 16 agosto al 31 agosto (compreso) con l'altro. Dal 1° settembre di ogni anno verrà ripreso il regime ordinario. Resta inteso che anche in questo caso verrà osservando sempre l'orario delle ore 10,00 per il passaggio dei figli da un genitore all'altro.
Pasqua: ad anni alterni dall'uscita di scuola dell'ultimo giorno di lezione e per tutto il periodo delle vacanze scolastiche con riaccompagnamento a scuola alla ripresa delle lezioni.
Natale: ad anni alterni, dall'uscita di scuola dell'ultimo giorno prima delle vacanze e fino alle ore 30
Dicembre alle ore 17,00, ovvero dal 30 dicembre ore 17,00 e fino alla mattina del primo giorno di scuola dopo le vacanze con riaccompagno a scuola.
Il 30 dicembre è, peraltro, il compleanno del primogenito e in tal modo il ragazzo potrà consumare, R_ alternativamente, il pranzo e/o la cena un anno con la mamma e un anno con il PÀ
Le festività e i ponti alternati . Le festività sono alternate intendendo per festività solo quelle coincidenti con le chiusure scolastiche. Anche i ponti saranno goduti dai genitori alternativamente intendendosi per “ponte” quel “periodo di più giorni di vacanza ottenuto inserendo fra due o più festività vicine ma non consecutive uno o più giorni feriali intermedi “. Per_ Il compleanno dei figli e si festeggeranno come quello di ad anni alterni a pranzo con Per_2 R_ un genitore e a cena con l'altro.
Compleanno della mamma e Festa della Mamma: sarà in questo caso la mamma (quale genitore festeggiato) a riprendere i figli da scuola (se la scuola è aperta) ovvero a riprendere i figli alle ore 10,00 presso l'abitazione dell'altro genitore (se la scuola è chiusa) e a trascorrere la giornata comprensivo di pernotto con riaccompagnamento l'indomani mattina a scuola ( se è aperta) ovvero presso l'altro genitore alle ore 10,00 ( se la scuola è chiusa).
Compleanno del Papà e Festa del Papà: sarà in questo caso il PÀ (quale genitore festeggiato) a riprendere i figli da scuola (se la scuola è aperta) ovvero a riprendere i figli alle ore 10,00 presso l'abitazione dell'altro genitore (se la scuola è chiusa) e a trascorrere la giornata comprensivo di pernotto con riaccompagnamento l'indomani mattina a scuola ( se è aperta) ovvero presso l'altro genitore alle ore 10,00 ( se la scuola è chiusa).”; inoltre, chiedeva l'allontanamento della nonna materna del marito dalla casa dove vivevano i figli, e, comunque, una limitata frequentazione tra loro, nonchè il mantenimento ordinario diretto dei figli da parte di ciascun genitore quanto alle spese ordinarie, con suddivisione al 50% ciascuno di quelle straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale;
il curatore speciale “-1) Disporre, previa limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori,
l'affidamento Per_ dei figli minori , e al Servizio Sociale integrato del Municipio di Roma R_ Per_2
Capitale territorialmente competente in ragione della residenza dei minori, la responsabilità genitoriale è limitata alle sole questioni di ordinaria amministrazione, il responsabile del Servizio
Sociale sarà tenuto a coordinare gli interventi per ottemperare alle incombenze connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale, assumendo, in caso di discordia tra i genitori, le decisioni di maggiore rilievo inerenti la scuola, la salute, anche psichica e lo sport, mentre le responsabilità connesse alle decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere di pertinenza dell'uno o dell'altro genitore nei periodi di permanenza dei minori presso ciascuno, ovvero, in caso di mancato accordo, dai servizi affidatari;
entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire i figli nell'andamento scolastico;
entrambi i genitori dovranno permettere e garantire la frequentazione delle attività sportive e/o ricreative e culturali verso le quali i figli esprimano desiderio di partecipazione;
tali attività saranno scelte dal responsabile del servizio affidatario in caso di disaccordo tra i genitori;
-2) Invitare entrambe le parti ad intraprendere un percorso psicoterapeutico individuale ed un percorso di coordinamento genitoriale presso la struttura che verrà indicata dal responsabile del servizio socio assistenziale integrato affidatario, rilevando che la mancata ottemperanza a tale statuizione potrà essere valutata per la modifica del provvedimenti;
-3)Disporre che il responsabile del Servizio Sociale monitori costantemente l'andamento di tali percorsi e delle relazioni familiari, segnalando al Tribunale per i Minorenni tempestivamente ogni comportamento pregiudizievole per la prole o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni del
Tribunale, ovvero la necessità di eventuali provvedimenti ulteriormente restrittivi della responsabilità genitoriale;
-3) Assegnare il domicilio familiare alla moglie in quanto di sua esclusiva proprietà;
-4) Stabilire il regime di visita seguente:
A) Quanto al PERIODO ORDINARIO: Per_
- I figli minori ed trascorreranno e staranno presso ciascun genitore, Per_2
1^ settimana : lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica con il PÀ mercoledì e giovedì con la mamma;
2^ settimana : lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica con la mamma mercoledì e giovedì con il PÀ;
Quanto al figlio primogenito , in ragione della sua età (16 anni) e del desiderio espresso, R_ stabilire che possa incontrare il padre quando lo desideri ed in giornate da concordarsi direttamente con il PÀ, garantendo comunque:
- un periodo di permanenza presso il padre nei week end alternati dall'uscita della scuola ( se la scuola è aperta) ovvero dalle ore 16,00 ( se la scuola è chiusa) con riaccompagno a scuola da parte del padre nel lunedì mattina successivo ai suddetti week end;
- uno pomeriggio infrasettimanale (con pernotto) da concordare tra padre e figlio.
Nei periodi di propria permanenza ciascun genitore si occuperà del prelievo e riaccompagno a scuola.
Se la scuola dovesse essere chiusa per vacanze, sciopero, festività, assemblee od altri motivi, i minori verranno prelevati e riaccompagnati entro le ore 10 del mattino presso l'altro genitore.
B) Quanto ai PERIODI STRAORDIANRI:
Periodo estivo: a decorrere dal 1° luglio e sino al 31 agosto, trascorreranno dal 1° Luglio al 15 luglio ( compreso) e dal 1° agosto (compreso) al16 Agosto con un genitore e dal 16 luglio al 31 luglio (compreso) e dal 16 agosto al 31 agosto (compreso) con l'altro genitore, ad anni alterni.
Dal 1° settembre di ogni anno verrà ripreso il regime ordinario.
Resta inteso che anche in questo caso verrà osservato sempre l'orario delle ore 10,00 per il passaggio dei figli da un genitore all'altro.
Pasqua: ad anni alterni, dall'uscita di scuola dell'ultimo giorno di lezione e per tutto il periodo delle vacanze scolastiche con riaccompagno a scuola alla ripresa delle lezioni.
Natale: ad anni alterni, dall'uscita di scuola dell'ultimo giorno di lezione e fino al 30 Dicembre alle ore 17,00, ovvero dal 30 dicembre ore 17,00 e fino alla mattina del primo giorno di scuola dopo le vacanze con riaccompagno a scuola, ad anni alterni.
Considerato che il 30 dicembre è il compleanno del primogenito , lo stesso potrà trascorrere R_ alternativamente, il pranzo e/o la cena un anno con la mamma e un anno con il PÀ
Le festività e i ponti alternati. Le festività scolastiche saranno in alternanza tra i genitori.
Qualora la festività dovesse cadere a ridosso del fine settimana sarà di spettanza del genitore con cui trascorrono il fine settimana a prescindere dall'alternanza della festività. Per_ Il compleanno dei figli e verrà festeggiato ( come quello di ) ad anni alterni Per_2 R_
a pranzo con un genitore e a cena con l'altro.
Compleanno della mamma e Festa della Mamma: i minori trascorreranno con la mamma il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa della mamma e trascorreranno con il PÀ il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa del PÀ con pernotto.
5) Stabilire l'assegno di mantenimento ritenuto equo e di giustizia oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale Civile di Roma.
Ciascun genitore potrà beneficiare nella misura pari al 50% dell'assegno erogato dall' INPS per il nucleo familiare e così di qualsivoglia altra misura di supporto statale a sostegno delle famiglie.
Le detrazioni e le agevolazioni fiscali come per legge saranno al 50%.”.
Ebbene, deve innanzitutto premettersi che in questo giudizio è già stata emessa sentenza sullo status;
deve, inoltre, preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità della documentazione depositata dalle parti con le memorie ex art. 190 c.p.c. (ed anche successivamente dal , in quanto tardiva ed al di fuori del CP_1 contraddittorio;
deve, poi, sempre in via preliminare, confermarsi l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile, con rigetto delle ulteriori istanze di accertamenti anche patrimoniali in quanto superflui (anche sul punto considerato che “…la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali “, Cass., sent del 12.1.2017, n.
605), valutata la causa ormai matura per la decisione.
Nel merito, non ritiene questo Collegio che vi siano gli estremi per riconoscere l'addebito della separazione in capo al non avendo la assolto all'onere della prova, sulla stessa incombente. CP_1 Parte_1
Ritiene, poi, questo Collegio che non vi sia spazio, quanto alla regolamentazione dei figli minori, se non per la conferma delle statuizioni vigenti circa l'affidamento ai Servizi Sociali, il collocamento presso il padre ed il diritto di visita per la madre con riferimento ai due figli più piccoli (il figlio , tra poco 17enne, potrà, R_ invece, vedere la madre quando vuole, previo accordo tra le parti e congruo preavviso al a parte CP_1 della ), non essendo emerse sopravvenienze, o miglioramenti nelle dinamiche familiari e Parte_1 genitoriali, o il superamento della conflittualità tra le parti, tali da porre da rivalutare la condivisibile ordinanza del 26.4.2023 sopra riportata;
si ritiene, poi, di dover delegare i Servizi affidatari ad attivare i percorsi psicologici per i minori ritenuti necessari, oltre al servizio S.I.S.M.I.F. ove ritenuto pure necessario, con invito alle parti ad intraprendere e portare a termine un percorso di sostegno alla genitorialità. I Servizi, inoltre, dovranno trasmettere gli atti al P.M. competente in caso dovessero valutare condotte delle parti pregiudizievoli per i figli tali da richiedere un intervento della Procura per eventuali richieste ex artt. 330 e
333 c.c. o relative ad un diverso collocamento dei figli minori.
A ciò deve essere aggiunto che il padre dovrà comunicare alla madre ed ai Servizi affidatari i giorni in cui per ciascuna settimana deve recarsi per lavoro fuori Roma, così che, per quelle giornate (pernotti eventuali compresi) i figli staranno con la madre, accertamento che, in ogni caso, dovrà essere svolto dai Servizi in casi di omessa comunicazione da parte del CP_1
Si ritiene, altresì, di confermare le statuizioni economiche vigenti, che prevedono che ciascun genitore provveda a sostenere le spese ordinarie dei figli per i tempi di rispettiva permanenza, con la suddivisione tra le parti, al 50% ciascuno, delle spese straordinarie per i figli di cui al protocollo di questo Tribunale.
Infatti: la è dipendente della Agenzia delle Entrate, con un reddito complessivo annuo pari ad euro Parte_1
25.196,00, è proprietaria dell'immobile dove vive e di altra abitazione sita in Bari per la nuda proprietà (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, visura e dichiarazioni dei redditi, in atti); il professore universitario, con un reddito complessivo annuo pari ad euro 36.979,00 e vive in CP_1 locazione con i figli pagando la somma di euro 950,00 mensili a titolo di canone (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, contratto di locazione e dichiarazioni dei redditi, in atti).
Non si ritiene poi, di accogliere la domanda di assegnazione della casa coniugale alla , non Parte_1 essendo il genitore collocatario dei figli e considerato che detto istituto è volto unicamente alla tutela dell'habitat domestico della prole convivente minore (o maggiorenne ma non economicamente autonoma).
Nulla deve, ancora, essere disposto quanto all'assegno unico, la cui corresponsione è già disciplinata da specifica disposizione normativa.
Non si ritiene, da ultimo, che sussistano gli estremi per una condanna ex art. 96 c.p.c. del come CP_1 richiesto dalla . Parte_1
Le spese di lite delle parti e eguono il principio della soccombenza e, valutata anche Parte_1 CP_1 la natura della causa, si ritiene di disporre che quelle sostenute dal resistente siano poste per due terzi a carico della ricorrente, liquidate come in dispositivo, mentre quelle del curatore speciale, che pure seguono il medesimo principio, sono poste per intero a carico della ricorrente, liquidate come in dispositivo.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, sono poste al 50% a carico delle parti e Parte_1
in quanto sostenute nel comune interesse dei figli minori. CP_1
P.Q.M.
Il Collegio così provvede, ogni altra domanda da intendersi rigettata o inammissibile:
Per_
-dispone l'affidamento dei figli minori , e ai Servizi Sociali competenti in ragione del R_ Per_2 luogo di residenza abituale dei medesimi, con limitazione della responsabilita' genitoriale di entrambi i genitori nei confronti dei minori, in modo da garantire che le scelte maggiormente rilevanti per loro vita siano effettuate nel loro esclusivo interesse, fuori dal conflitto genitoriale e dalle reciproche rivendicazioni;
incarica il responsabile del Servizi Sociali affidatari, o suoi delegati, di coordinare gli interventi per ottemperare alle incombenze connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale, di assumere, in caso di disaccordo tra i genitori, le decisioni di maggiore rilievo inerenti la scuola, la salute e lo sport, mentre le responsabilità connesse alle decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere di pertinenza dell'uno o dell'altro genitore nei periodi di permanenza dei minori presso ciascuno, ovvero, in caso di mancato accordo, dai Servizi affidatari;
-dispone il collocamento dei minori presso il padre, con diritto di visita per la madre come indicato in parte motiva;
- delega i Servizi affidatari ad attivare i percorsi psicologici per i minori ritenuti necessari, oltre al servizio
S.I.S.M.I.F. ove ritenuto pure necessario, con trasmissione degli atti al P.M. competente in caso dovessero valutare condotte delle parti pregiudizievoli per i figli tali da richiedere un intervento della Procura per eventuali richieste ex artt. 330 e 333 c.c. o relative ad un diverso collocamento dei figli minori;
-dispone che ciascun genitore provveda a sostenere le spese ordinarie dei figli per i tempi di rispettiva permanenza, con la suddivisione tra le parti, al 50% ciascuno, delle spese straordinarie per i figli di cui al protocollo di questo Tribunale;
-condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute dal curatore speciale, liquidate in euro Parte_1
1.168,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, nonché di quelle sostenute dal ella CP_1 misura di due terzi, liquidate in euro 1.557,33 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto;
-pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, al 50% a carico delle parti e Parte_1
CP_1
Così deciso in Roma 12.9.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi