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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/10/2025, n. 5810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5810 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Sezione della Persona e della Famiglia
La Corte, composta dai magistrati:
dott. FI NO Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. AR LV Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio in data 9.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4787 dell'anno 2023 vertente tra:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Simone Ciccotti, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata in Roma, via Lucrezio
Caro, 62;
Appellante
e
Controparte_1
1 rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Conte, Marcella Conte e Simona
Riccio, per mandato allegato alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Poma, 4;
Appellato
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3296/23 del Tribunale di Roma, depositata il 28.2.2023.
Premesso che:
con decreto ingiuntivo n. 27278/18, emesso il 28.12.2018, il Tribunale di Roma ha ingiunto a il pagamento di € 248.728,99, oltre spese ed Controparte_1
accessori, in favore di a titolo di rimborso delle spese Parte_1
straordinarie, sostenute dalla madre per la figlia, per il periodo compreso Per_1
tra il mese di ottobre 2009 e il mese di maggio 2014, poste interamente a carico del padre, in virtù di quanto previsto in sede di separazione consensuale tra i coniugi;
con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il 12.2.2019, CP_1
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo, in primo
[...]
luogo, la parziale prescrizione del credito vantato dall'ex coniuge e, nel merito, deducendo che: le spese di istruzione (pari ad € 84.890,62), ove non prescritte, erano già state rimborsate o non erano classificabili come straordinarie;
le spese per l'attività sportiva (pari ad € 15.814,95), se riguardanti l'equitazione, non
2 erano state concordate tra le parti, se riguardanti la ginnastica artistica, erano già state rimborsate;
le spese per vacanze (pari ad € 148.023,42) non erano state concordate tra le parti;
si è costituita riconoscendo l'avvenuto pagamento dell'importo Parte_1
di € 50.887,46 (con ciò riformulando la domanda di condanna dell'opponente al pagamento della minor somma di € 197.841,53) e, per il resto, contestando il fondamento dell'opposizione e concludendo per il relativo rigetto;
con la sentenza n. 3296/23, il Tribunale, ritenuta la causa documentalmente istruita, ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente e ha ritenuto ancora dovuto da solo l'importo di € 28.073,62, a Controparte_1
titolo di retta scolastica per la figlia per gli anni dal 2009 al 2014 e ha condannato l'opposta al pagamento di ¾ delle spese della lite;
con atto di citazione in appello ritualmente notificato e depositato il 3.10.2023, ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo che: non Parte_1
sarebbe stato necessario acquisire il preventivo consenso dell'ex coniuge, trattandosi di esborsi utili e necessari per la figlia e compatibili con le elevate disponibilità economiche del padre;
diversamente da quanto argomentato dal
Tribunale, tutte le spese sostenute per la figlia sarebbero state adeguatamente documentate e dimostrate (o avrebbero potuto esserlo in virtù delle richieste istruttorie ritualmente formulate nel giudizio di primo grado, ma non accolte dal giudice); essendo stato, seppur parzialmente, riconosciuto il proprio diritto di credito nei confronti della controparte, le spese di lite avrebbero dovuto essere poste a carico di quest'ultima;
l'appellato si è costituito con memoria depositata il 21.11.2023, contestando il fondamento dell'impugnazione e chiedendone il rigetto;
3 con provvedimento emesso in data 8.10.2024, il Procuratore Generale ha ritenuto di non dover esprimere alcun parere, non essendo coinvolti, nella controversia, interessi di minorenni;
sulle note depositate dalle parti per la trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza del 19.6.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE
E' pacifico tra le parti che, in forza dell'art. 4 delle condizioni della separazione consensuale, fosse tenuto a versare a la Controparte_1 Parte_1
somma mensile di € 40.000,00, per il suo mantenimento e di € 30.000,00, per il mantenimento della figlia, nonché il 100% delle relative spese straordinarie concordate preventivamente, con onere, a carico della madre, di comunicare al padre, “per quanto possibile, i creditori per consentire il rimborso diretto delle somme”.
L'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da si fonda Controparte_1
essenzialmente sulla dedotta circostanza che la gran parte delle spese straordinarie di cui l'ex coniuge pretende il rimborso non furono oggetto di accordo tra le parti.
Al riguardo, giova, tuttavia, premettere che, secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità, “In tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non
4 predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole;
tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva parzialmente accolto l'opposizione all'esecuzione del genitore non collocatario, fondata sull'effetto impeditivo del preventivo dissenso all'iscrizione della figlia presso una scuola privata)” (Cass., Sez. 1, 25/05/2023, n. 14564; Cass., Sez. 1, n. 17017 del
25/06/2025); e ancora: “Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie, spese di arredamento della cameretta, stage per l'apprendimento della lingua inglese), trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori” (Cass., Sez. 6, 30/07/2015, n. 16175; Cass., Sez. 1, n. 5059 del 24/02/2021).
Nel caso di specie, ha dedotto la ripetibilità delle spese Parte_1
straordinarie sostenute per la figlia per istruzione, sport o vacanze, a prescindere dal fatto che fossero state previamente concordate con il padre, in
5 quanto rispondenti all'interesse della minore e certamente economicamente sostenibili per Controparte_1
E', dunque, necessario far chiarezza sul criterio di “rispondenza all'interesse preminente del minore”, che possa giustificare il sorgere dell'obbligo -a carico del genitore dissenziente- di contribuire alle spese straordinarie sostenute dall'altro genitore per i figli, pur in presenza di un precedente accordo negoziale tra le parti, di opposto tenore, che richiedeva, cioè, il consenso di entrambi.
Anche in considerazione dei richiamati precedenti giurisprudenziali (che tutti riguardano spese mediche e di istruzione, anche presso strutture private), ritiene il Collegio che debbano intendersi quali spese sostenute nell'interesse del minore, suscettibili di derogare al presupposto dell'essere state previamente concordate tra i genitori, solo quelle che contribuiscano alla sua sana crescita, fisica e morale, ma non anche quelle puramente voluttuarie, che si risolvano in semplici occasioni di svago, che pur recando evidentemente immediato benessere alla prole, non incidano sensibilmente sul relativo sviluppo.
In tal senso, rientrano sicuramente tra quelle che debbano essere sostenute anche dal genitore dissenziente, le spese straordinarie per l'istruzione, le spese sanitarie (anche presso strutture private) e le spese per lo svolgimento dell'attività sportiva: ciò in considerazione del fatto che di tali esborsi arrecano certamente un beneficio (solo) al minore e sono in funzione di una sua sana crescita.
Non altrettanto, però, è a dirsi per le spese relative alle vacanze, per le quali è la parte creditrice che deve fornir prova del fatto che siano state sostenute in
6 quanto corrispondenti ad un precipuo e reale interesse della prole, meritevole di giustificare la loro ripetibilità nonostante in dissenso dell'altro genitore.
Ritiene, inoltre, la Corte che tale prova debba essere particolarmente rigorosa quando anche il genitore creditore abbia beneficiato della spesa di cui chiede il rimborso (come nel caso di un viaggio condiviso con il figlio).
In altri termini, altro è richiedere il rimborso di una vacanza-studio effettuata solo dal minore;
ben altro è richiedere le spese per una vacanza (per esempio al mare) che il genitore e il figlio abbiano condiviso: in quest'ultimo caso, è evidente che il creditore debba allegare e dimostrare rigorosamente la prova della specifica utilità di quel viaggio per la crescita del figlio, qualora pretenda dall'altro genitore, in ipotesi dissenziente, il rimborso della relativa spesa straordinaria.
Solo in quest'ottica, il preminente interesse del minore, la cui salvaguardia la
Corte non intende intaccare, riesce a conciliarsi con quanto pattuito tra le parti, in virtù della loro autonomia negoziale (comunque meritevole di tutela), in ordine alla necessità di un preventivo accordo per quelle attività il cui costo straordinario venga addebitato al genitore che se ne assume interamente o parzialmente il carico.
Applicando tali logiche considerazioni al caso di specie, deve ritenersi che debba restituire a l'importo di € 8.430,00, a Controparte_1 Parte_1
titolo di rimborso spese per le lezioni private di cui ha beneficiato la figlia, a prescindere dall'avere o meno prestato il proprio consenso, dall'età che, all'epoca, aveva e -in considerazione delle ingenti risorse economiche a Per_1
disposizione del padre- dalla particolare onerosità dell'esborso richiesto per una bambina che, allora, frequentava la scuola elementare.
7 Egualmente, è dovuto all'opposta l'importo di € 13.190,00, dovuto a titolo di rimborso delle spese per l'attività sportiva svolta dalla bambina nel periodo oggetto di causa (essendo, del pari, irrilevante il dissenso espresso da CP_1
per l'equitazione). CP_1
Viceversa, condividendosi le argomentazioni spese dal Tribunale, non è dovuta dall'appellato la somma di € 3.000,00, per la mensa scolastica (in quanto rientrante nelle spese ordinarie); di € 6.840,00, per lo scuolabus (non essendo stata adeguatamente documentata); di € 1.190,00, per la scuola d'inglese (non potendo evincersi dalla documentazione in atti che la beneficiaria sia stata effettivamente essendo indicata la madre come cliente); di € 772,00, per Per_1
il materiale scolastico (rientrando nelle spese ordinarie); di € 630,00, per l'attività sportiva di cui ha documentato l'avvenuto Controparte_1
pagamento; di € 1.994,95, per abbigliamento sportivo (rientrando nelle spese ordinarie).
Rimane, infine, l'importo di € 148.023,42, di cui ha chiesto il Parte_1
rimborso in quanto coincidente con le spese sostenute per le vacanze della figlia (in diverse parti del mondo, tra cui Sardegna, Grecia, Zanzibar, Per_2
, , , e e un resort di lusso per Per_3 Per_4 Per_5 Per_6 Per_7
soli adulti in Umbria).
Al riguardo, secondo quanto già si è esposto, dovendo trovare applicazione l'accordo negoziale concluso tra le parti in sede di separazione, deve ritenersi la ripetibilità della somma richiesta solo in presenza del preventivo consenso del genitore obbligato, la cui prova grava su non avendo Parte_1
l'appellante neppure allegato la circostanza che i viaggi dei quali ha chiesto il rimborso abbiano contribuito in modo determinante alla formazione della personalità di o alla sua crescita. Per_1
8 Al riguardo, peraltro, ritiene la Corte che il Tribunale abbia correttamente respinto la prova testimoniale articolata dall'appellante.
infatti, ha espressamente riferito che, prima di ogni viaggio, Parte_1
avrebbe sempre firmato un modulo con il proprio consenso Controparte_1
“in modo da poterlo mostrare ai controlli del check-in negli aeroporti”, con ciò ammettendo l'esistenza di un documento solo tramite il quale, quindi, si sarebbe dovuta dimostrare la circostanza allegata: tale documentazione, tuttavia, non risulta essere stata prodotta in atti, se non per il viaggio a
Mauritius, già rimborsato dall'opponente.
In conclusione, pertanto, ritiene la Corte che, non avendo dimostrato Pt_1
il consenso dell'ex coniuge per i numerosi viaggi in Italia e all'estero
[...]
con la figlia, nel periodo compreso tra il 2009 e il 2014 (per la somma complessiva di € 148.023,42), né l'oggettiva utilità di tali vacanze per la crescita della minore (neppure specificatamente allegata), tale cospicuo importo non possa essere addebitato all'appellato.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo n.
27278/18; tuttavia, dev'essere comunque condannato a Controparte_1
corrispondere a la somma complessiva di € 49.693,62 (di cui € Parte_1
28.073,62, già riconosciuta dal Tribunale;
€ 8.430,00, per le lezioni private di cui ha fruito durante la scuola elementare e € 13.190,00, per l'attività Per_1
sportiva), oltre accessori dalla scadenza al saldo.
L'esito complessivo del giudizio, nel quale l'odierna appellante è risultata vittoriosa in minima parte, giustifica, per entrambi i gradi del procedimento, la compensazione di ¾ delle spese di lite che, per il residuo ¼, devono essere poste a carico di Controparte_1
9
P.Q.M.
la Corte
definitivamente pronunciando, con la partecipazione del Procuratore
Generale,
in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Roma, n. 3296/23,
condanna al pagamento di € 49.693,62, oltre accessori dalla Controparte_1
maturazione al saldo, in favore dell'appellante;
condanna al pagamento di ¼ delle spese di entrambi i gradi Controparte_1
del giudizio, liquidate, per l'intero, in € 12.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. per il procedimento svoltosi davanti al Tribunale e in € 9.990,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., per il presente grado;
compensa ¾ delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.10.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
AR LV FI NO
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Sezione della Persona e della Famiglia
La Corte, composta dai magistrati:
dott. FI NO Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. AR LV Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio in data 9.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4787 dell'anno 2023 vertente tra:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Simone Ciccotti, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata in Roma, via Lucrezio
Caro, 62;
Appellante
e
Controparte_1
1 rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Conte, Marcella Conte e Simona
Riccio, per mandato allegato alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Poma, 4;
Appellato
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3296/23 del Tribunale di Roma, depositata il 28.2.2023.
Premesso che:
con decreto ingiuntivo n. 27278/18, emesso il 28.12.2018, il Tribunale di Roma ha ingiunto a il pagamento di € 248.728,99, oltre spese ed Controparte_1
accessori, in favore di a titolo di rimborso delle spese Parte_1
straordinarie, sostenute dalla madre per la figlia, per il periodo compreso Per_1
tra il mese di ottobre 2009 e il mese di maggio 2014, poste interamente a carico del padre, in virtù di quanto previsto in sede di separazione consensuale tra i coniugi;
con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il 12.2.2019, CP_1
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo, in primo
[...]
luogo, la parziale prescrizione del credito vantato dall'ex coniuge e, nel merito, deducendo che: le spese di istruzione (pari ad € 84.890,62), ove non prescritte, erano già state rimborsate o non erano classificabili come straordinarie;
le spese per l'attività sportiva (pari ad € 15.814,95), se riguardanti l'equitazione, non
2 erano state concordate tra le parti, se riguardanti la ginnastica artistica, erano già state rimborsate;
le spese per vacanze (pari ad € 148.023,42) non erano state concordate tra le parti;
si è costituita riconoscendo l'avvenuto pagamento dell'importo Parte_1
di € 50.887,46 (con ciò riformulando la domanda di condanna dell'opponente al pagamento della minor somma di € 197.841,53) e, per il resto, contestando il fondamento dell'opposizione e concludendo per il relativo rigetto;
con la sentenza n. 3296/23, il Tribunale, ritenuta la causa documentalmente istruita, ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente e ha ritenuto ancora dovuto da solo l'importo di € 28.073,62, a Controparte_1
titolo di retta scolastica per la figlia per gli anni dal 2009 al 2014 e ha condannato l'opposta al pagamento di ¾ delle spese della lite;
con atto di citazione in appello ritualmente notificato e depositato il 3.10.2023, ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo che: non Parte_1
sarebbe stato necessario acquisire il preventivo consenso dell'ex coniuge, trattandosi di esborsi utili e necessari per la figlia e compatibili con le elevate disponibilità economiche del padre;
diversamente da quanto argomentato dal
Tribunale, tutte le spese sostenute per la figlia sarebbero state adeguatamente documentate e dimostrate (o avrebbero potuto esserlo in virtù delle richieste istruttorie ritualmente formulate nel giudizio di primo grado, ma non accolte dal giudice); essendo stato, seppur parzialmente, riconosciuto il proprio diritto di credito nei confronti della controparte, le spese di lite avrebbero dovuto essere poste a carico di quest'ultima;
l'appellato si è costituito con memoria depositata il 21.11.2023, contestando il fondamento dell'impugnazione e chiedendone il rigetto;
3 con provvedimento emesso in data 8.10.2024, il Procuratore Generale ha ritenuto di non dover esprimere alcun parere, non essendo coinvolti, nella controversia, interessi di minorenni;
sulle note depositate dalle parti per la trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza del 19.6.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE
E' pacifico tra le parti che, in forza dell'art. 4 delle condizioni della separazione consensuale, fosse tenuto a versare a la Controparte_1 Parte_1
somma mensile di € 40.000,00, per il suo mantenimento e di € 30.000,00, per il mantenimento della figlia, nonché il 100% delle relative spese straordinarie concordate preventivamente, con onere, a carico della madre, di comunicare al padre, “per quanto possibile, i creditori per consentire il rimborso diretto delle somme”.
L'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da si fonda Controparte_1
essenzialmente sulla dedotta circostanza che la gran parte delle spese straordinarie di cui l'ex coniuge pretende il rimborso non furono oggetto di accordo tra le parti.
Al riguardo, giova, tuttavia, premettere che, secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità, “In tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non
4 predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole;
tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva parzialmente accolto l'opposizione all'esecuzione del genitore non collocatario, fondata sull'effetto impeditivo del preventivo dissenso all'iscrizione della figlia presso una scuola privata)” (Cass., Sez. 1, 25/05/2023, n. 14564; Cass., Sez. 1, n. 17017 del
25/06/2025); e ancora: “Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie, spese di arredamento della cameretta, stage per l'apprendimento della lingua inglese), trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori” (Cass., Sez. 6, 30/07/2015, n. 16175; Cass., Sez. 1, n. 5059 del 24/02/2021).
Nel caso di specie, ha dedotto la ripetibilità delle spese Parte_1
straordinarie sostenute per la figlia per istruzione, sport o vacanze, a prescindere dal fatto che fossero state previamente concordate con il padre, in
5 quanto rispondenti all'interesse della minore e certamente economicamente sostenibili per Controparte_1
E', dunque, necessario far chiarezza sul criterio di “rispondenza all'interesse preminente del minore”, che possa giustificare il sorgere dell'obbligo -a carico del genitore dissenziente- di contribuire alle spese straordinarie sostenute dall'altro genitore per i figli, pur in presenza di un precedente accordo negoziale tra le parti, di opposto tenore, che richiedeva, cioè, il consenso di entrambi.
Anche in considerazione dei richiamati precedenti giurisprudenziali (che tutti riguardano spese mediche e di istruzione, anche presso strutture private), ritiene il Collegio che debbano intendersi quali spese sostenute nell'interesse del minore, suscettibili di derogare al presupposto dell'essere state previamente concordate tra i genitori, solo quelle che contribuiscano alla sua sana crescita, fisica e morale, ma non anche quelle puramente voluttuarie, che si risolvano in semplici occasioni di svago, che pur recando evidentemente immediato benessere alla prole, non incidano sensibilmente sul relativo sviluppo.
In tal senso, rientrano sicuramente tra quelle che debbano essere sostenute anche dal genitore dissenziente, le spese straordinarie per l'istruzione, le spese sanitarie (anche presso strutture private) e le spese per lo svolgimento dell'attività sportiva: ciò in considerazione del fatto che di tali esborsi arrecano certamente un beneficio (solo) al minore e sono in funzione di una sua sana crescita.
Non altrettanto, però, è a dirsi per le spese relative alle vacanze, per le quali è la parte creditrice che deve fornir prova del fatto che siano state sostenute in
6 quanto corrispondenti ad un precipuo e reale interesse della prole, meritevole di giustificare la loro ripetibilità nonostante in dissenso dell'altro genitore.
Ritiene, inoltre, la Corte che tale prova debba essere particolarmente rigorosa quando anche il genitore creditore abbia beneficiato della spesa di cui chiede il rimborso (come nel caso di un viaggio condiviso con il figlio).
In altri termini, altro è richiedere il rimborso di una vacanza-studio effettuata solo dal minore;
ben altro è richiedere le spese per una vacanza (per esempio al mare) che il genitore e il figlio abbiano condiviso: in quest'ultimo caso, è evidente che il creditore debba allegare e dimostrare rigorosamente la prova della specifica utilità di quel viaggio per la crescita del figlio, qualora pretenda dall'altro genitore, in ipotesi dissenziente, il rimborso della relativa spesa straordinaria.
Solo in quest'ottica, il preminente interesse del minore, la cui salvaguardia la
Corte non intende intaccare, riesce a conciliarsi con quanto pattuito tra le parti, in virtù della loro autonomia negoziale (comunque meritevole di tutela), in ordine alla necessità di un preventivo accordo per quelle attività il cui costo straordinario venga addebitato al genitore che se ne assume interamente o parzialmente il carico.
Applicando tali logiche considerazioni al caso di specie, deve ritenersi che debba restituire a l'importo di € 8.430,00, a Controparte_1 Parte_1
titolo di rimborso spese per le lezioni private di cui ha beneficiato la figlia, a prescindere dall'avere o meno prestato il proprio consenso, dall'età che, all'epoca, aveva e -in considerazione delle ingenti risorse economiche a Per_1
disposizione del padre- dalla particolare onerosità dell'esborso richiesto per una bambina che, allora, frequentava la scuola elementare.
7 Egualmente, è dovuto all'opposta l'importo di € 13.190,00, dovuto a titolo di rimborso delle spese per l'attività sportiva svolta dalla bambina nel periodo oggetto di causa (essendo, del pari, irrilevante il dissenso espresso da CP_1
per l'equitazione). CP_1
Viceversa, condividendosi le argomentazioni spese dal Tribunale, non è dovuta dall'appellato la somma di € 3.000,00, per la mensa scolastica (in quanto rientrante nelle spese ordinarie); di € 6.840,00, per lo scuolabus (non essendo stata adeguatamente documentata); di € 1.190,00, per la scuola d'inglese (non potendo evincersi dalla documentazione in atti che la beneficiaria sia stata effettivamente essendo indicata la madre come cliente); di € 772,00, per Per_1
il materiale scolastico (rientrando nelle spese ordinarie); di € 630,00, per l'attività sportiva di cui ha documentato l'avvenuto Controparte_1
pagamento; di € 1.994,95, per abbigliamento sportivo (rientrando nelle spese ordinarie).
Rimane, infine, l'importo di € 148.023,42, di cui ha chiesto il Parte_1
rimborso in quanto coincidente con le spese sostenute per le vacanze della figlia (in diverse parti del mondo, tra cui Sardegna, Grecia, Zanzibar, Per_2
, , , e e un resort di lusso per Per_3 Per_4 Per_5 Per_6 Per_7
soli adulti in Umbria).
Al riguardo, secondo quanto già si è esposto, dovendo trovare applicazione l'accordo negoziale concluso tra le parti in sede di separazione, deve ritenersi la ripetibilità della somma richiesta solo in presenza del preventivo consenso del genitore obbligato, la cui prova grava su non avendo Parte_1
l'appellante neppure allegato la circostanza che i viaggi dei quali ha chiesto il rimborso abbiano contribuito in modo determinante alla formazione della personalità di o alla sua crescita. Per_1
8 Al riguardo, peraltro, ritiene la Corte che il Tribunale abbia correttamente respinto la prova testimoniale articolata dall'appellante.
infatti, ha espressamente riferito che, prima di ogni viaggio, Parte_1
avrebbe sempre firmato un modulo con il proprio consenso Controparte_1
“in modo da poterlo mostrare ai controlli del check-in negli aeroporti”, con ciò ammettendo l'esistenza di un documento solo tramite il quale, quindi, si sarebbe dovuta dimostrare la circostanza allegata: tale documentazione, tuttavia, non risulta essere stata prodotta in atti, se non per il viaggio a
Mauritius, già rimborsato dall'opponente.
In conclusione, pertanto, ritiene la Corte che, non avendo dimostrato Pt_1
il consenso dell'ex coniuge per i numerosi viaggi in Italia e all'estero
[...]
con la figlia, nel periodo compreso tra il 2009 e il 2014 (per la somma complessiva di € 148.023,42), né l'oggettiva utilità di tali vacanze per la crescita della minore (neppure specificatamente allegata), tale cospicuo importo non possa essere addebitato all'appellato.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo n.
27278/18; tuttavia, dev'essere comunque condannato a Controparte_1
corrispondere a la somma complessiva di € 49.693,62 (di cui € Parte_1
28.073,62, già riconosciuta dal Tribunale;
€ 8.430,00, per le lezioni private di cui ha fruito durante la scuola elementare e € 13.190,00, per l'attività Per_1
sportiva), oltre accessori dalla scadenza al saldo.
L'esito complessivo del giudizio, nel quale l'odierna appellante è risultata vittoriosa in minima parte, giustifica, per entrambi i gradi del procedimento, la compensazione di ¾ delle spese di lite che, per il residuo ¼, devono essere poste a carico di Controparte_1
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P.Q.M.
la Corte
definitivamente pronunciando, con la partecipazione del Procuratore
Generale,
in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Roma, n. 3296/23,
condanna al pagamento di € 49.693,62, oltre accessori dalla Controparte_1
maturazione al saldo, in favore dell'appellante;
condanna al pagamento di ¼ delle spese di entrambi i gradi Controparte_1
del giudizio, liquidate, per l'intero, in € 12.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. per il procedimento svoltosi davanti al Tribunale e in € 9.990,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., per il presente grado;
compensa ¾ delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.10.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
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