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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/12/2025, n. 3794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3794 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 5707/2024 R.G.,
TRA
i Sigg.ri:
Sig. , C.F. , nato l'[...] in [...] Controparte_1 C.F._1
(U.S.A.) e residente in 1167 Ridge Crest Drive, Victor, 14564 NE York (U.S.A.);
Sig.ra C.F. , nata il [...] in [...] (U.S.A.) e Controparte_2 C.F._2 residente in 12416 Daisy Place, Bradenton, 34212 Florida (U.S.A.);
Sig. , C.F. , nato il [...] in [...] Controparte_3 C.F._3
York (U.S.A.) e residente in 26 Aldershot Lane, Manhasset, 11030 NE York (U.S.A.), in proprio ed in rappresentanza delle sue figlie minori: , C.F. Parte_1 C.F._4 nata il [...] in [...] (U.S.A.) e residente in 26 Aldershot Lane, Manhasset, 11030 NE York
(U.S.A.); , C.F. , nata il [...] in [...] Parte_2 C.F._5
York (U.S.A.) e residente in 26 Aldershot Lane, Manhasset, 11030 NE York (U.S.A.);
Sig. , C.F. nato il [...] in [...] Controparte_4 C.F._6
(U.S.A.) e residente in 801 S Miami Ave, PH 5702, Miami, 33130 Florida (U.S.A.);
Sig.ra , C.F. , nata il [...] in [...] Parte_3 C.F._7
(U.S.A.) e residente in 4415 John Ave, Cleveland, 44113 Ohio (U.S.A.), rappresentati e difesi dall'Avv. Alessia
Rizzo (C.F. PEC: ) del Foro di Roma ed C.F._8 Email_1 elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio presso lo Studio Moccia Legal in Orvieto (05018), Via
AR BB n. 1, giusta procura allegata all'atto introduttivo
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, Controparte_5 ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
- resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
FATTO
Con ricorso depositato in data 5 settembre 2024, iscritto al n. R.G. 5707/2024, i ricorrenti, tutti cittadini statunitensi e residenti all'estero, hanno adito il Tribunale di Lecce – Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – chiedendo l'accertamento e la declaratoria del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di discendere in linea retta da cittadina italiana.
In particolare, dagli atti emerge che l'avo italiano dei ricorrenti è , nata a [...] Parte_4
(TA) il 31 agosto 1907, cittadina italiana per nascita, la quale emigrava negli Stati Uniti e, in data 8 agosto
1925, contraeva matrimonio a NE York con Dalla predetta unione nasceva, il 30 Persona_1 novembre 1929, anch'ella nata a [...]. Solo successivamente, e Persona_2 precisamente nell'aprile del 1938, acquistava la cittadinanza statunitense per Parte_4 naturalizzazione, evento che non incideva sulla trasmissione dello status civitatis alla figlia essendo Per_2 quest'ultima nata in [...] anteriore alla naturalizzazione dell'ascendente.
a sua volta, contraeva matrimonio il 16 ottobre 1948 con Persona_2 Persona_3
e dalla loro unione nascevano e . Da Controparte_1 Persona_4 CP_1 Controparte_1 discendono , ed , mentre da Controparte_3 Controparte_4 Parte_3
discendono le minori e . Controparte_3 Parte_1 Parte_2
La continuità della linea di discendenza, la regolarità degli eventi di stato civile e l'assenza di atti di rinuncia alla cittadinanza italiana risultano compiutamente documentate in atti mediante la produzione dei relativi certificati di nascita, matrimonio e naturalizzazione, nonché mediante l'albero genealogico depositato.
I ricorrenti hanno dedotto che la trasmissione della cittadinanza italiana si è realizzata senza soluzione di continuità per linea materna, con riferimento a un'ipotesi di nascita antecedente al 1° gennaio 1948, con conseguente necessità di ricorrere alla tutela giurisdizionale, non essendo praticabile la via amministrativa.
Si è costituito in giudizio il , in data 24 settembre 2024, rappresentato e difeso Controparte_5 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, la quale, pur richiamando il quadro normativo e giurisprudenziale in materia, ha dichiarato di non contestare nel merito la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, limitandosi a chiedere, in caso di accoglimento, la compensazione delle spese di lite. In successive note difensive, l'Avvocatura ha richiamato le ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale adottate da altri Tribunali, prospettando la sospensione del giudizio in attesa della definizione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all'art. 1 della legge n. 91 del 1992 e alle disposizioni previgenti.
Il giudizio è stato quindi rinviato per consentire alle parti di prendere posizione sulla questione di legittimità costituzionale sollevata in analoghi procedimenti, ed è stato trattato mediante deposito di note scritte. Nel corso del procedimento è intervenuto il Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti. All'udienza del 17 dicembre 2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito dei termini concessi alle parti per il deposito di memorie, il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
Preliminarmente vi è da evidenziare che in data successiva all'instaurazione del presente giudizio, è intervenuta la sentenza n.142 del 18 luglio 2025 della Corte costituzionale, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 17 settembre 2025, con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale da vari Tribunali (tra cui Bologna, Roma, Milano e Firenze) aventi ad oggetto l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui consente l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti generazionali, anche in assenza di un effettivo legame con la comunità nazionale.
La Corte ha ritenuto che le censure formulate, pur ponendo temi di rilievo, non fossero ammissibili in quanto formulate in termini tali da non consentire un'effettiva verifica della lesione dei parametri costituzionali invocati. In particolare, la Consulta ha rilevato che l'ordinamento italiano, nel riconoscere la cittadinanza iure sanguinis, esercita una prerogativa riservata al legislatore, che gode di un'ampia discrezionalità in materia, anche alla luce degli obblighi internazionali e sovranazionali.
Nella medesima pronuncia, la Corte ha anche chiarito che le disposizioni del decreto-legge 15 marzo 2025,
n. 36, conv. con mod. in legge 10 maggio 2025, n. 67 – che intervengono sul regime della cittadinanza iure sanguinis – non trovano applicazione nei giudizi promossi anteriormente alla data del 27 marzo 2025, ribadendo il principio della non retroattività della norma sopravvenuta.
Alla luce di tale autorevole intervento, che ha fugato i dubbi interpretativi e sistematici prospettati da parte ricorrente, e considerato che le parti sono state invitate a prendere posizione in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate in analoghi giudizi, può ritenersi definitivamente superato ogni profilo di incertezza circa la perdurante vigenza ed efficacia delle disposizioni oggetto del presente giudizio.
Pertanto, non residuando più ostacoli interpretativi né profili di rilevanza costituzionale, la domanda proposta può essere esaminata e accolta nel merito, alla luce del quadro normativo applicabile ratione temporis.
MOTIVAZIONE IN DIRITTO
La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e merita accoglimento.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis integra l'esercizio di un diritto soggettivo perfetto, di natura originaria, permanente e imprescrittibile, il cui accertamento è demandato al giudice ordinario sulla base della semplice prova della fattispecie acquisitiva costituita dalla nascita da cittadino italiano. Tale principio trova fondamento nell'art. 4 del codice civile del 1865, nell'art. 1 della legge n. 555 del 1912 e nell'art. 1 della legge n. 91 del 1992, ed è costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, da ultimo dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con le sentenze n. 4466 del 2009 e n. 25317 del 2022.
Nel caso di specie, risulta provata la discendenza in linea retta dei ricorrenti da cittadina italiana per nascita, senza che si sia verificata alcuna interruzione nella trasmissione dello status civitatis. In particolare, la naturalizzazione statunitense dell'ava italiana , intervenuta nel 1938, Parte_4 non ha inciso sulla posizione giuridica della figlia nata nel 1929, e dunque Persona_2 anteriormente all'acquisto della cittadinanza straniera da parte della madre. Ai sensi dell'art. 7 della legge n.
555 del 1912, la perdita della cittadinanza da parte del genitore non comporta effetti sullo status del figlio che abbia già acquistato la cittadinanza italiana iure sanguinis.
Parimenti, la circostanza che avesse contratto matrimonio con cittadino straniero non è Parte_4 idonea a interrompere la trasmissione dello status civitatis. Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 555 del 1912, la donna italiana perdeva la cittadinanza solo qualora, per effetto del matrimonio, acquistasse automaticamente la cittadinanza del marito, secondo la legge dello Stato straniero. Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, poiché l'ordinamento statunitense, ratione temporis vigente, non prevedeva l'acquisto automatico della cittadinanza in capo alla moglie straniera per il solo effetto del matrimonio, richiedendo invece una successiva e volontaria naturalizzazione.
In ogni caso, la disciplina previgente che prevedeva la perdita della cittadinanza della donna per matrimonio con cittadino straniero è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 87 del 1975, per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost., in quanto fondata su un criterio discriminatorio lesivo del principio di parità tra i coniugi.
Con la successiva sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha inoltre dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui non consentiva la trasmissione della cittadinanza italiana per linea materna, principio recepito dalla giurisprudenza di legittimità, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 4466 del 2009, che ha riconosciuto la piena efficacia della trasmissione della cittadinanza da madre cittadina anche con riferimento a figli nati anteriormente al 1° gennaio 1948.
Alla luce di tali principi, il rapporto di filiazione risulta idoneo a fondare la trasmissione della cittadinanza italiana in favore della discendente e, per continuità dello status civitatis, dei Persona_2 successivi discendenti, in assenza di qualsivoglia atto di rinuncia, nella specie non allegato né dimostrato.
Le eccezioni e le prospettazioni difensive dell'Amministrazione resistente risultano superate alla luce della sentenza n. 142 del 2025 della Corte costituzionale, che ha confermato la perdurante vigenza della disciplina applicabile ratione temporis e la non applicabilità delle modifiche normative sopravvenute ai giudizi instaurati anteriormente al 27 marzo 2025. Poiché il presente ricorso è stato depositato il 5 settembre 2024, esso deve essere deciso sulla base della normativa previgente.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della natura dichiarativa del giudizio, della complessità del quadro normativo e giurisprudenziale applicabile ratione temporis, nonché della posizione processuale assunta dall'Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dai Sigg.ri: Sig. , C.F. , nato l'[...] Controparte_1 C.F._1 in NE York (U.S.A.) e residente in 1167 Ridge Crest Drive, Victor, 14564 NE York (U.S.A.); Sig.ra
C.F. , nata il [...] in [...] (U.S.A.) e residente Controparte_2 C.F._2 in 12416 Daisy Place, Bradenton, 34212 Florida (U.S.A.); Sig. , Controparte_3
C.F. , nato il [...] in [...] (U.S.A.) e residente in 26 Aldershot Lane, C.F._3
Manhasset, 11030 NE York (U.S.A.), in proprio ed in rappresentanza delle sue figlie minori:
[...]
, C.F. nata il [...] in [...] (U.S.A.) e residente Parte_1 C.F._4 in 26 Aldershot Lane, Manhasset, 11030 NE York (U.S.A.); , C.F. Parte_2
, nata il [...] in [...] (U.S.A.) e residente in 26 Aldershot Lane, C.F._5
Manhasset, 11030 NE York (U.S.A.); Sig. , C.F. Controparte_4 nato il [...] in [...] (U.S.A.) e residente in 801 S Miami Ave, PH 5702, C.F._6
Miami, 33130 Florida (U.S.A.); Sig.ra , C.F. , nata Parte_3 C.F._7 il 03.08.1983 in NE York (U.S.A.) e residente in 4415 John Ave, Cleveland, 44113 Ohio (U.S.A.), così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. spese compensate.
Lecce, 17.12.2025.
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 5707/2024 R.G.,
TRA
i Sigg.ri:
Sig. , C.F. , nato l'[...] in [...] Controparte_1 C.F._1
(U.S.A.) e residente in 1167 Ridge Crest Drive, Victor, 14564 NE York (U.S.A.);
Sig.ra C.F. , nata il [...] in [...] (U.S.A.) e Controparte_2 C.F._2 residente in 12416 Daisy Place, Bradenton, 34212 Florida (U.S.A.);
Sig. , C.F. , nato il [...] in [...] Controparte_3 C.F._3
York (U.S.A.) e residente in 26 Aldershot Lane, Manhasset, 11030 NE York (U.S.A.), in proprio ed in rappresentanza delle sue figlie minori: , C.F. Parte_1 C.F._4 nata il [...] in [...] (U.S.A.) e residente in 26 Aldershot Lane, Manhasset, 11030 NE York
(U.S.A.); , C.F. , nata il [...] in [...] Parte_2 C.F._5
York (U.S.A.) e residente in 26 Aldershot Lane, Manhasset, 11030 NE York (U.S.A.);
Sig. , C.F. nato il [...] in [...] Controparte_4 C.F._6
(U.S.A.) e residente in 801 S Miami Ave, PH 5702, Miami, 33130 Florida (U.S.A.);
Sig.ra , C.F. , nata il [...] in [...] Parte_3 C.F._7
(U.S.A.) e residente in 4415 John Ave, Cleveland, 44113 Ohio (U.S.A.), rappresentati e difesi dall'Avv. Alessia
Rizzo (C.F. PEC: ) del Foro di Roma ed C.F._8 Email_1 elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio presso lo Studio Moccia Legal in Orvieto (05018), Via
AR BB n. 1, giusta procura allegata all'atto introduttivo
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, Controparte_5 ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
- resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
FATTO
Con ricorso depositato in data 5 settembre 2024, iscritto al n. R.G. 5707/2024, i ricorrenti, tutti cittadini statunitensi e residenti all'estero, hanno adito il Tribunale di Lecce – Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – chiedendo l'accertamento e la declaratoria del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di discendere in linea retta da cittadina italiana.
In particolare, dagli atti emerge che l'avo italiano dei ricorrenti è , nata a [...] Parte_4
(TA) il 31 agosto 1907, cittadina italiana per nascita, la quale emigrava negli Stati Uniti e, in data 8 agosto
1925, contraeva matrimonio a NE York con Dalla predetta unione nasceva, il 30 Persona_1 novembre 1929, anch'ella nata a [...]. Solo successivamente, e Persona_2 precisamente nell'aprile del 1938, acquistava la cittadinanza statunitense per Parte_4 naturalizzazione, evento che non incideva sulla trasmissione dello status civitatis alla figlia essendo Per_2 quest'ultima nata in [...] anteriore alla naturalizzazione dell'ascendente.
a sua volta, contraeva matrimonio il 16 ottobre 1948 con Persona_2 Persona_3
e dalla loro unione nascevano e . Da Controparte_1 Persona_4 CP_1 Controparte_1 discendono , ed , mentre da Controparte_3 Controparte_4 Parte_3
discendono le minori e . Controparte_3 Parte_1 Parte_2
La continuità della linea di discendenza, la regolarità degli eventi di stato civile e l'assenza di atti di rinuncia alla cittadinanza italiana risultano compiutamente documentate in atti mediante la produzione dei relativi certificati di nascita, matrimonio e naturalizzazione, nonché mediante l'albero genealogico depositato.
I ricorrenti hanno dedotto che la trasmissione della cittadinanza italiana si è realizzata senza soluzione di continuità per linea materna, con riferimento a un'ipotesi di nascita antecedente al 1° gennaio 1948, con conseguente necessità di ricorrere alla tutela giurisdizionale, non essendo praticabile la via amministrativa.
Si è costituito in giudizio il , in data 24 settembre 2024, rappresentato e difeso Controparte_5 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, la quale, pur richiamando il quadro normativo e giurisprudenziale in materia, ha dichiarato di non contestare nel merito la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, limitandosi a chiedere, in caso di accoglimento, la compensazione delle spese di lite. In successive note difensive, l'Avvocatura ha richiamato le ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale adottate da altri Tribunali, prospettando la sospensione del giudizio in attesa della definizione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all'art. 1 della legge n. 91 del 1992 e alle disposizioni previgenti.
Il giudizio è stato quindi rinviato per consentire alle parti di prendere posizione sulla questione di legittimità costituzionale sollevata in analoghi procedimenti, ed è stato trattato mediante deposito di note scritte. Nel corso del procedimento è intervenuto il Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti. All'udienza del 17 dicembre 2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito dei termini concessi alle parti per il deposito di memorie, il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
Preliminarmente vi è da evidenziare che in data successiva all'instaurazione del presente giudizio, è intervenuta la sentenza n.142 del 18 luglio 2025 della Corte costituzionale, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 17 settembre 2025, con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale da vari Tribunali (tra cui Bologna, Roma, Milano e Firenze) aventi ad oggetto l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui consente l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti generazionali, anche in assenza di un effettivo legame con la comunità nazionale.
La Corte ha ritenuto che le censure formulate, pur ponendo temi di rilievo, non fossero ammissibili in quanto formulate in termini tali da non consentire un'effettiva verifica della lesione dei parametri costituzionali invocati. In particolare, la Consulta ha rilevato che l'ordinamento italiano, nel riconoscere la cittadinanza iure sanguinis, esercita una prerogativa riservata al legislatore, che gode di un'ampia discrezionalità in materia, anche alla luce degli obblighi internazionali e sovranazionali.
Nella medesima pronuncia, la Corte ha anche chiarito che le disposizioni del decreto-legge 15 marzo 2025,
n. 36, conv. con mod. in legge 10 maggio 2025, n. 67 – che intervengono sul regime della cittadinanza iure sanguinis – non trovano applicazione nei giudizi promossi anteriormente alla data del 27 marzo 2025, ribadendo il principio della non retroattività della norma sopravvenuta.
Alla luce di tale autorevole intervento, che ha fugato i dubbi interpretativi e sistematici prospettati da parte ricorrente, e considerato che le parti sono state invitate a prendere posizione in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate in analoghi giudizi, può ritenersi definitivamente superato ogni profilo di incertezza circa la perdurante vigenza ed efficacia delle disposizioni oggetto del presente giudizio.
Pertanto, non residuando più ostacoli interpretativi né profili di rilevanza costituzionale, la domanda proposta può essere esaminata e accolta nel merito, alla luce del quadro normativo applicabile ratione temporis.
MOTIVAZIONE IN DIRITTO
La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e merita accoglimento.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis integra l'esercizio di un diritto soggettivo perfetto, di natura originaria, permanente e imprescrittibile, il cui accertamento è demandato al giudice ordinario sulla base della semplice prova della fattispecie acquisitiva costituita dalla nascita da cittadino italiano. Tale principio trova fondamento nell'art. 4 del codice civile del 1865, nell'art. 1 della legge n. 555 del 1912 e nell'art. 1 della legge n. 91 del 1992, ed è costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, da ultimo dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con le sentenze n. 4466 del 2009 e n. 25317 del 2022.
Nel caso di specie, risulta provata la discendenza in linea retta dei ricorrenti da cittadina italiana per nascita, senza che si sia verificata alcuna interruzione nella trasmissione dello status civitatis. In particolare, la naturalizzazione statunitense dell'ava italiana , intervenuta nel 1938, Parte_4 non ha inciso sulla posizione giuridica della figlia nata nel 1929, e dunque Persona_2 anteriormente all'acquisto della cittadinanza straniera da parte della madre. Ai sensi dell'art. 7 della legge n.
555 del 1912, la perdita della cittadinanza da parte del genitore non comporta effetti sullo status del figlio che abbia già acquistato la cittadinanza italiana iure sanguinis.
Parimenti, la circostanza che avesse contratto matrimonio con cittadino straniero non è Parte_4 idonea a interrompere la trasmissione dello status civitatis. Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 555 del 1912, la donna italiana perdeva la cittadinanza solo qualora, per effetto del matrimonio, acquistasse automaticamente la cittadinanza del marito, secondo la legge dello Stato straniero. Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, poiché l'ordinamento statunitense, ratione temporis vigente, non prevedeva l'acquisto automatico della cittadinanza in capo alla moglie straniera per il solo effetto del matrimonio, richiedendo invece una successiva e volontaria naturalizzazione.
In ogni caso, la disciplina previgente che prevedeva la perdita della cittadinanza della donna per matrimonio con cittadino straniero è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 87 del 1975, per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost., in quanto fondata su un criterio discriminatorio lesivo del principio di parità tra i coniugi.
Con la successiva sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha inoltre dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui non consentiva la trasmissione della cittadinanza italiana per linea materna, principio recepito dalla giurisprudenza di legittimità, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 4466 del 2009, che ha riconosciuto la piena efficacia della trasmissione della cittadinanza da madre cittadina anche con riferimento a figli nati anteriormente al 1° gennaio 1948.
Alla luce di tali principi, il rapporto di filiazione risulta idoneo a fondare la trasmissione della cittadinanza italiana in favore della discendente e, per continuità dello status civitatis, dei Persona_2 successivi discendenti, in assenza di qualsivoglia atto di rinuncia, nella specie non allegato né dimostrato.
Le eccezioni e le prospettazioni difensive dell'Amministrazione resistente risultano superate alla luce della sentenza n. 142 del 2025 della Corte costituzionale, che ha confermato la perdurante vigenza della disciplina applicabile ratione temporis e la non applicabilità delle modifiche normative sopravvenute ai giudizi instaurati anteriormente al 27 marzo 2025. Poiché il presente ricorso è stato depositato il 5 settembre 2024, esso deve essere deciso sulla base della normativa previgente.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della natura dichiarativa del giudizio, della complessità del quadro normativo e giurisprudenziale applicabile ratione temporis, nonché della posizione processuale assunta dall'Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dai Sigg.ri: Sig. , C.F. , nato l'[...] Controparte_1 C.F._1 in NE York (U.S.A.) e residente in 1167 Ridge Crest Drive, Victor, 14564 NE York (U.S.A.); Sig.ra
C.F. , nata il [...] in [...] (U.S.A.) e residente Controparte_2 C.F._2 in 12416 Daisy Place, Bradenton, 34212 Florida (U.S.A.); Sig. , Controparte_3
C.F. , nato il [...] in [...] (U.S.A.) e residente in 26 Aldershot Lane, C.F._3
Manhasset, 11030 NE York (U.S.A.), in proprio ed in rappresentanza delle sue figlie minori:
[...]
, C.F. nata il [...] in [...] (U.S.A.) e residente Parte_1 C.F._4 in 26 Aldershot Lane, Manhasset, 11030 NE York (U.S.A.); , C.F. Parte_2
, nata il [...] in [...] (U.S.A.) e residente in 26 Aldershot Lane, C.F._5
Manhasset, 11030 NE York (U.S.A.); Sig. , C.F. Controparte_4 nato il [...] in [...] (U.S.A.) e residente in 801 S Miami Ave, PH 5702, C.F._6
Miami, 33130 Florida (U.S.A.); Sig.ra , C.F. , nata Parte_3 C.F._7 il 03.08.1983 in NE York (U.S.A.) e residente in 4415 John Ave, Cleveland, 44113 Ohio (U.S.A.), così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. spese compensate.
Lecce, 17.12.2025.
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti