TRIB
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 28/07/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1414/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA N.R.G. 1414/2024
tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 28 luglio 2025, alle ore 9.30, innanzi al dr. Maurizio Piccoli, sono comparsi in via telematica come disposto: Per l'avv. GIAN MARCO SBRANA in sostituzione dell'avv. MARCO Parte_1
BAR Per l'avv. ILARIA RAFFANTI CP_1
I procuratori delle parti dichiarano che non vi sono nelle rispettive stanze altre persone, non sono in funzione sistemi di registrazione e di accettare la trattazione da remoto;
gli stessi discutono brevemente la controversia, richiamandosi alle rispettive deduzioni e conclusioni, confermando la cessazione della materia del contendere. I difensori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza.
Il Giudice
dato atto si ritira in camera di consiglio e all'esito della stessa, terminata alle ore 18.16, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Maurizio Piccoli ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1414/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. MARCO BARTOLI Parte_1
Parte ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. ILARIA RAFFANTI CP_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare ed assorbente si rileva la cessazione della materia del contendere, come concordemente rilevato e richiesto da tutte le parti.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligazione di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della materia del contendere (ex plurimis Cassazione 9 luglio 1997 n. 6226).
Per quanto attiene le spese del giudizio, ricordato che il novellato disposto di cui all'art. 92 2° co. c.p.c. (art. 45 11° co. L. 69/2009, cosi co-me sostituito dall'art. 2,1° co. della L. 26/2005) dispone che la compensazione delle spese del giudizio in deroga al disposto generale dell'art. 91 c.p.c. è ammissibile solo “se vi è soccombenza reciproca o concorro-no altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”; pertanto deve essere analizzata e decisa sia la soccombenza virtuale di una delle parti sia la sussistenza o meno di gravi ed eccezionali ragioni.
In proposito occorre osservare come il comportamento processuale dell' che si è attivato in autotutela per l'annullamento dell'atto CP_1
impugnato, se da una parte non incide sui presupposti al fine di una compensazione parziale delle spese processuali, posto che è intervenuto solo successivamente alla proposizione dell'opposizione e nonostante la diffida di parte ricorrente, incide, però, nella limitazione di questa alle sole fase antecedenti all'avvenuto sgravio ed a quelle successive necessarie, da contenersi in ragione dell'importanza della controversia e della complessità dell'attività svolta.
Le spese vengono liquidate come in dispositivo ed in applicazione del D.M.
55/14, per la voce 1 in misura media e per la voce 2 e 3 in misura minima, esclusa la voce 4.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa individuata come in epigrafe, ogni diversa conclusione respinta, così provvede: a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' in persona del suo legale rappresentante in carica al CP_1
pagamento in favore del ricorrente, della somma di Euro 2.150,00 oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, oltre a ed I.V.A. CP_2
in misura di legge.
Sentenza resa ex articolo 429-281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Lucca, 28 luglio 2025
Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA N.R.G. 1414/2024
tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 28 luglio 2025, alle ore 9.30, innanzi al dr. Maurizio Piccoli, sono comparsi in via telematica come disposto: Per l'avv. GIAN MARCO SBRANA in sostituzione dell'avv. MARCO Parte_1
BAR Per l'avv. ILARIA RAFFANTI CP_1
I procuratori delle parti dichiarano che non vi sono nelle rispettive stanze altre persone, non sono in funzione sistemi di registrazione e di accettare la trattazione da remoto;
gli stessi discutono brevemente la controversia, richiamandosi alle rispettive deduzioni e conclusioni, confermando la cessazione della materia del contendere. I difensori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza.
Il Giudice
dato atto si ritira in camera di consiglio e all'esito della stessa, terminata alle ore 18.16, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Maurizio Piccoli ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1414/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. MARCO BARTOLI Parte_1
Parte ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. ILARIA RAFFANTI CP_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare ed assorbente si rileva la cessazione della materia del contendere, come concordemente rilevato e richiesto da tutte le parti.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligazione di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della materia del contendere (ex plurimis Cassazione 9 luglio 1997 n. 6226).
Per quanto attiene le spese del giudizio, ricordato che il novellato disposto di cui all'art. 92 2° co. c.p.c. (art. 45 11° co. L. 69/2009, cosi co-me sostituito dall'art. 2,1° co. della L. 26/2005) dispone che la compensazione delle spese del giudizio in deroga al disposto generale dell'art. 91 c.p.c. è ammissibile solo “se vi è soccombenza reciproca o concorro-no altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”; pertanto deve essere analizzata e decisa sia la soccombenza virtuale di una delle parti sia la sussistenza o meno di gravi ed eccezionali ragioni.
In proposito occorre osservare come il comportamento processuale dell' che si è attivato in autotutela per l'annullamento dell'atto CP_1
impugnato, se da una parte non incide sui presupposti al fine di una compensazione parziale delle spese processuali, posto che è intervenuto solo successivamente alla proposizione dell'opposizione e nonostante la diffida di parte ricorrente, incide, però, nella limitazione di questa alle sole fase antecedenti all'avvenuto sgravio ed a quelle successive necessarie, da contenersi in ragione dell'importanza della controversia e della complessità dell'attività svolta.
Le spese vengono liquidate come in dispositivo ed in applicazione del D.M.
55/14, per la voce 1 in misura media e per la voce 2 e 3 in misura minima, esclusa la voce 4.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa individuata come in epigrafe, ogni diversa conclusione respinta, così provvede: a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' in persona del suo legale rappresentante in carica al CP_1
pagamento in favore del ricorrente, della somma di Euro 2.150,00 oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, oltre a ed I.V.A. CP_2
in misura di legge.
Sentenza resa ex articolo 429-281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Lucca, 28 luglio 2025
Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli