Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/05/2025, n. 2204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2204 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 5246/2024 RG;
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Parte_1 C.F._1
Moretto; ricorrente
C O N T R O
in persona del suo Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
resistente
Ragioni di fatto e diritto
Parte ricorrente rappresentava che aveva presentato in data 6.9.2023 la domanda amministrativa per fruire della quattordicesima mensilità prevista dall'art. 5 DECRETO-
LEGGE 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2007 n. 127; che, nonostante il possesso dei requisiti previsti per fruire della prestazione, l' non aveva CP_1 provveduto al pagamento.
Chiedeva pertanto la condanna dell' al pagamento delle somme dovute. CP_1
L' si costituiva, rappresentando che il pagamento è stato effettuato con data valuta CP_1
01/12/2023 (cfr. doc. in atti); chiedeva il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.
L' si è costituito tempestivamente in giudizio allegando di aver pagato la prestazione con CP_1 data valuta 1.12.2023 (cfr. doc. in atti).
La suddetta circostanza di fatto non è stata specificamente contestata, di tal che ai sensi dell'art. 115 c.p.c. deve essere posta a fondamento della decisione.
La Corte di Legittimità (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5166 del 17/02/2023) ha infatti affermato
“16.1. - Alla luce della giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 3245/2003; Cass.
n. 5363/2012; Cass. n. 26859/2013; Cass. n. 26395/2016; Cass. n. 8708/2017; Cass. n.
21675/2018; Cass. n. 5140/2020; Cass. n. 20556/2021; Cass. n. 2223/2022; Cass. n.
9439/2022), il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra
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(e prova) gravino anche sul convenuto.”
Pertanto deve rilevarsi che l' aveva pagato la prestazione prima del deposito del ricorso. CP_1
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.
Nulla deve statuirsi sulle spese di lite stante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite.
Così deciso il 16.05.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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