Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice EL lavoro, in persona ELla d.ssa Monica Galante, all'udienza EL 19.02.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 10953/2024
TRA
nato a [...] il [...] e residente a [...] C.F. elet.te dom. to in Ercolano alla Via C.F._1 Trentola II 16b, presso lo studio ELl'Avv Rosa Veneruso (C.F. ) C.F._2 che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
Ricorrente
CONTRO
C.F. Controparte_1
– P.I. in persona EL legale rappresentante pro tempore – P.IVA_1 P.IVA_2
Convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: indennità di malattia.
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Con ricorso EL 08.05.2024, il ricorrente indicato in epigrafe, lavoratore marittimo con CP_ contratto di arruolamento in Turno Generale, domandava il pagamento, a cura ELl' ELla indennità di malattia dal 03/02/2023 al 06/03/2023.
In particolare, dichiarava che, dopo lo sbarco EL 16/01/2023, entro i 28 giorni e precisamente il 19/01/2023, aveva lamentato dolori alla schiena ed era ricorso alle cure EL
Dott. che, con certificato cartaceo, aveva diagnosticato la lombosciatalgia Persona_1 acuta;
precisava, altresì, che l'evento morboso si era protratto per lunghi mesi e che si era sottoposto anche a visite specialistiche. Specificava che i certificati cartacei rilasciati dal medico di base erano stati trasmessi all' a mezzo pec e racc.ta a/r; che i marittimi iscritti al Turno Generale erano assistiti CP_1 dai medici EL SSN (mentre gli iscritti al TURNO erano assistiti dal CP_2
; che i medici EL SSN, Controparte_3 immotivatamente, dal 01/02/2023 al 30/03/2023 avevano rifiutato di trasmettere in via telematica i certificati consegnati ai marittimi EL TURNO GENERALE e che, pertanto, aveva personalmente assolto agli obblighi amministrativi, inviando la comunicazione integrativa dalla quale si evinceva la data di sbarco e l'inizio ELla malattia. Riferiva poi che, verificata la regolarità amministrativa, l' aveva provveduto ad aprire CP_1 la pratica di malattia con n. 2300463571 e che, con valuta EL 24/05/2023, aveva liquidato la malattia complementare solo per il periodo 23/01 - 02/02/2023, non ritenendo
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Previo deposito di documenti richiesti dal Giudice, la causa viene decisa all'odierna udienza con sentenza contestuale pubblicamente letta.
2 L'indennità di malattia complementare è un istituto caratteristico EL settore marittimo la cui disciplina normativa è dettata dall'art. 7 EL Regio Decreto legge 1918 EL 1937, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 1938, n. 831.
La copertura assicurativa EL lavoratore decorre dal quarto giorno successivo alla data ELla denuncia, nella misura EL 75% ELla retribuzione in godimento nei trenta giorni precedenti l'imbarco. L'indennità è soggetta a tassazione IRPEF;
il marittimo deve, quindi, trasmettere il certificato medico di apertura ELla malattia all'INPS Settore Navigazione entro due giorni dal rilascio. La denuncia deve essere inviata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, presentata direttamente alla Sede ELl'Istituto previdenziale. L'armatore – e per lui il comandante ELla nave - deve trasmettere la notifica ELla retribuzione corrisposta al lavoratore nei trenta giorni precedenti lo sbarco. CP_ Dal 2014 la malattia viene retribuita dalla sede compartimentale ove risulta essere iscritta la nave. Ai sensi ELl'art. 10 e 11 EL R.D.L. 23 settembre 1937, n. 1918, qualora la malattia EL marittimo insorga durante l'imbarco, l'indennità comincia a decorrere dal giorno successivo allo sbarco ed invero qualora la malattia insorga dopo lo sbarco, ovvero entro i 28 giorni successivi allo sbarco, l'indennità di malattia inizia a decorrere dal quarto giorno successivo alla data ELla denuncia di malattia dopo lo sbarco.
Per quanto riguarda i marittimi iscritti al cd. turno generale, ossia coloro i quali hanno un contratto di lavoro a tempo determinato, legato al singolo imbarco con uno specifico armatore, l'assistenza sanitaria è demandata al Ministero ELla Salute per gli eventi morbosi manifestatisi durante l'imbarco (malattia fondamentale) e al SSN, nel caso di eventi morbosi manifestatisi entro 28 giorni dallo sbarco (malattia complementare).
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Nel caso di specie, la malattia EL ricorrente, marittimo iscritto a turno generale, afferisce ad un periodo di malattia complementare, essendo l'evento morboso, come si evince dal raffronto tra gli estratti EL libretto di navigazione ed il certificato di inizio malattia, insorto entro i 28 giorni dallo sbarco. L' , previa comunicazione integrativa attorea EL 23.1.23, ha provveduto a CP_1 corrispondere l'importo lordo di euro 1.279,19 per il periodo dal 19/01/2023 al 02/02/2023, per come dedotto dal ricorrente e risultante da un estratto allegato.
Quanto al periodo in lite, dal 03.02.2023 al 06.03.2023, sono stati depositati dal ricorrente:
- il certificato EL 3.2.23 redatto dal dr. ove è indicato l'inizio ELla malattia Per_1
(lombosciatalgia acuta) EL 19.1.23 e un periodo di malattia di 15 giorni;
conseguentemente la data finale deve intendersi il 17.2.23;
- il certificato EL 18.2.23 redatto dal dr. (allegato all'odierna udienza), ove è indicato Per_1 l'inizio ELla malattia (lombosciatalgia acuta) EL 19.1.23 e un periodo di malattia di 15 giorni;
conseguentemente la data finale deve intendersi il 4.3.23;
- il certificato EL 6.3.23 redatto dal dr. ove è indicata la guarigione “in data Per_1 odierna”;
- il certificato EL 12.2.22 redatto dal dr. ove è indicato l'inizio ELla malattia EL Per_1
6.10.21 e un periodo di malattia di 15 giorni;
- il certificato EL 27.2.22 redatto dal dr. ove è indicato l'inizio ELla malattia EL Per_1
6.10.21 e un periodo di malattia di 10 giorni;
- avvisi di ricevimento EL 2.2.22, 21.2.22, ricevute di accettazione EL 3.2.23 e 8.3.23 nonché, su richiesta EL Giudice, ricevute di ritorno EL 6.2.23, EL 20.2.23, 6.3.23 e 8.3.23.
Alla luce di tale documentazione, pur valutati come irrilevanti alcuni certificati relativi ad un periodo non oggetto di lite, deve osservarsi che risulta provato il periodo di malattia dal CP_ 3 Febbraio 2023 al 6 marzo 2023 e la ricezione da parte ELl' ELla relativa certificazione medica.
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Nel caso in esame, risulta rilasciata dal medico di base EL SSN la certificazione di malattia. A prescindere dalla formale titolarità EL potere di emissione di tale tipologia di attestazione, ovvero se in capo al SSN o al S.A.S.N., bisogna rilevare come la certificazione rilasciata al ricorrente provenga pur sempre da un pubblico ufficiale ovvero da un medico di base, appartenente, in quanto tale al SSN e, come tale, dotato di potestà certificativa. Del resto, in tali certificati sono presenti tutti gli elementi indispensabili ai fini di una esaustiva attestazione ELlo stato di malattia, esame obiettivo, diagnosi e prognosi. Deve, poi, escludersi che la trasmissione all' di tali certificazioni a mezzo CP_1 raccomandate e non attraverso le modalità telematiche prescritte dalla vigente normativa, precluda il riconoscimento EL rivendicato trattamento di malattia: trattasi, invero, di un eventuale vizio procedimentale che in sede di giurisdizione ordinaria non costituisce un elemento ostativo al riconoscimento EL diritto laddove ne ricorrano le condizioni, rientrando la relativa valutazione nell'ambito ELl'ordinario sindacato rimesso all'autorità giudiziaria.
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Alla luce ELle precedenti considerazioni, sussiste pertanto il diritto al pagamento ELl'indennità di malattia complementare per il periodo dal 3 Febbraio 2023 al 6 marzo 2023, in quanto il ricorrente è stato costretto ad un periodo di astensione dall'attività lavorativa per inabilità temporanea assoluta disposta e certificata dal Servizio Sanitario
Nazionale.
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In ordine al quantum, il ricorrente ha riferito che l'indennità giornaliera di malattia lorda, corrispondente al 75% ELla retribuzione media giornaliera, è pari ad euro 116,29. Tale CP_ somma è equivalente a quella considerata dall' per il pagamento ELl'indennità relativa al periodo precedente dal 23.1.23 al 2.2.23 (come da lista pagamenti depositata su richiesta EL giudice).
Tale indennità giornaliera di malattia lorda va, poi, moltiplicata per i 32 giorni di malattia dal 3.2.23 al 6.3.23, per un totale lordo di euro 3.721,28. L'istituto convenuto va, quindi, condannato al pagamento di detta somma, oltre interessi, decorrenti dalla maturazione EL diritto al saldo.
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Per la novità ELla questione relativa alla redazione dei certificati, va disposta la CP_ compensazione ELle spese di lite nella misura ELla metà, con condanna ELl' al pagamento EL residuo nella misura liquidata in dispositivo secondo le regole ELla soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice EL lavoro, in persona ELla d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento ELla domanda, dichiara il diritto EL ricorrente al pagamento ELl'indennità di malattia dal 3.2.2023 al 6.3.2023, nella misura di euro 3.721,28, oltre interessi al saggio CP_ legale con decorrenza dalla maturazione EL diritto e fino al saldo, con condanna ELl' al detto pagamento;
CP_ compensa le spese di lite nella misura ELla metà e condanna l' al pagamento EL residuo che liquida in complessivi € 700,00, oltre rimborso forfetario per spese generali (al 15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore EL procuratore di parte ricorrente.
Napoli, 19.02.2025
Il Giudice
d.ssa Monica Galante