CASS
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 3249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3249 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: VA AR ED RG nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 14/01/2025 della Corte d'appello di Brescia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AL CE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito, per il ricorrente, l’Avv. Filippo Caruso, che ha concluso riportandosi ai motivi e insistendo per l’accoglimento del ricorso. 1.ED RG VA AR ricorre per l’annullamento della sentenza del 14 gennaio 2025 della Corte di appello di Brescia che, in riforma della sentenza dell’8 novembre 2023 del Tribunale di Brescia, da lui impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il delitto di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 commesso il 30 settembre 2014 perché estinto per prescrizione, ha ST EA - Presidente - Sent. n. sez. 1476/2025 ALDO ACETO - Relatore - UP - 14/10/2025 NN ER R.G.N. 19749/2025 US NO Motivazione Semplificata NN NN Penale Sent. Sez. 3 Num. 3249 Anno 2026 Presidente: EA ST Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 14/10/2025 revocato la confisca per equivalente disposta nei suoi confronti, confermando nel resto. 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 1, primo protocollo addizionale CEDU. Sostiene, in particolare, l’impossibilità di disporre la confisca obbligatoria diretta del profitto anche in caso di declaratoria in appello della prescrizione del reato penal-tributario oggetto di condanna in primo grado. La prescrizione, in buona sostanza, osta sempre e comunque alla applicazione della confisca diretta del profitto non potendo essere equiparata ad una pronuncia di condanna pena la violazione della presunzione di innocenza e della tutela della proprietà privata. Pertanto, la Corte di appello non avrebbe potuto mantenere la confisca diretta del profitto fino all’importo di euro 871.935,05 delle somme di denaro disponibili presso la CMF GROUP S.r.l. al momento del presunto reato. 1.2.Con il secondo motivo deduce l’inosservanza degli artt. 187 e 533 cod. proc. pen. nella parte in cui la Corte di appello ha giustificato la propria decisione con la mancanza di una versione alternativa dei fatti mai offerta dall’imputato. 1.3.Con il terzo motivo deduce, sempre con riferimento alla disposta confisca, il difetto di motivazione in ordine all’omesso scrutinio dei motivi di appello relativi alla effettività delle prestazioni fatturate alla CMF GROUP S.r.l. 2.Il ricorso è inammissibile. 3.Tutti i motivi hanno un comune oggetto: la confermata confisca diretta del profitto del reato e, in particolare, delle somme in disponibilità della società che ha beneficiato della condotta legalmente rappresentata. 3.1.Il ricorrente se ne duole ma non ha interesse a coltivare il ricorso, non trattandosi di beni di sua proprietà. 3.2.Non v’è dubbio, infatti, che il ricorrente, quale persona fisica, non è titolare di alcuna situazione giuridica soggettiva attiva lesa dal provvedimento ablatorio. Egli perciò, in quanto tale, non aveva (e non ha) alcun interesse concreto ad impugnare la sentenza dal cui annullamento non trarrebbe alcun beneficio. 3.3.La legittimazione ad impugnare, attribuita all’imputato, deve essere coniugata con il principio secondo il quale «per proporre impugnazione è necessario avervi interesse» (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.). 3.4.L'interesse ad impugnare deve essere concreto ed attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397; Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497). 3.5.La specificazione, contenuta nel comma quarto dell’art. 568, cod. proc. pen., secondo la quale per impugnare occorre avervi interesse, rende chiara l’intenzione del legislatore di distinguere la legittimazione a proporre impugnazione dall’interesse ad impugnare. L’impugnazione è lo strumento processuale per ottenere un risultato concreto che può essere utilizzato solo da chi è legittimato a servirsene;
sicché l’impugnazione è inammissibile quando è proposta da chi non è legittimato o, pur essendolo, non ha interesse (art. 591, comma 1, lett. a cod. proc. pen.). 3.6.Illuminante, sul punto, Sez. U, Serafino, cit., per la quale la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto. Sulla base di tale premessa, è stata affermata la carenza d'interesse dell'imputato - che aveva patteggiato la pena per il delitto di spaccio di modica quantità di stupefacenti, vedendosi confiscare la somma ricavata dalla cessione - a impugnare il capo relativo alla confisca, sul rilievo che la questione relativa alla legittimità di quest'ultima era meramente teorica e astratta, una volta esclusa l'esistenza, per il cedente, in una cessione illecita per contrarietà a norme imperative, di un diritto a rientrare nella disponibilità del prezzo ricavato, e cioè la tutelabilità "jure civili" della sua pretesa, configurabile, pertanto, come interesse di mero fatto. 3.7.Nel caso di specie, il ricorrente non è proprietario dei beni in sequestro dei quali non potrebbe mai essere disposta la restituzione in suo favore. Egli perciò, ancorché imputato, persegue un interesse di mero fatto che rende privo di concretezza e attualità l’interesse a proporre sia il riesame che l’odierno ricorso. 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 14/10/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente AL CE ST AZ
udita la relazione svolta dal Consigliere AL CE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito, per il ricorrente, l’Avv. Filippo Caruso, che ha concluso riportandosi ai motivi e insistendo per l’accoglimento del ricorso. 1.ED RG VA AR ricorre per l’annullamento della sentenza del 14 gennaio 2025 della Corte di appello di Brescia che, in riforma della sentenza dell’8 novembre 2023 del Tribunale di Brescia, da lui impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il delitto di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 commesso il 30 settembre 2014 perché estinto per prescrizione, ha ST EA - Presidente - Sent. n. sez. 1476/2025 ALDO ACETO - Relatore - UP - 14/10/2025 NN ER R.G.N. 19749/2025 US NO Motivazione Semplificata NN NN Penale Sent. Sez. 3 Num. 3249 Anno 2026 Presidente: EA ST Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 14/10/2025 revocato la confisca per equivalente disposta nei suoi confronti, confermando nel resto. 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 1, primo protocollo addizionale CEDU. Sostiene, in particolare, l’impossibilità di disporre la confisca obbligatoria diretta del profitto anche in caso di declaratoria in appello della prescrizione del reato penal-tributario oggetto di condanna in primo grado. La prescrizione, in buona sostanza, osta sempre e comunque alla applicazione della confisca diretta del profitto non potendo essere equiparata ad una pronuncia di condanna pena la violazione della presunzione di innocenza e della tutela della proprietà privata. Pertanto, la Corte di appello non avrebbe potuto mantenere la confisca diretta del profitto fino all’importo di euro 871.935,05 delle somme di denaro disponibili presso la CMF GROUP S.r.l. al momento del presunto reato. 1.2.Con il secondo motivo deduce l’inosservanza degli artt. 187 e 533 cod. proc. pen. nella parte in cui la Corte di appello ha giustificato la propria decisione con la mancanza di una versione alternativa dei fatti mai offerta dall’imputato. 1.3.Con il terzo motivo deduce, sempre con riferimento alla disposta confisca, il difetto di motivazione in ordine all’omesso scrutinio dei motivi di appello relativi alla effettività delle prestazioni fatturate alla CMF GROUP S.r.l. 2.Il ricorso è inammissibile. 3.Tutti i motivi hanno un comune oggetto: la confermata confisca diretta del profitto del reato e, in particolare, delle somme in disponibilità della società che ha beneficiato della condotta legalmente rappresentata. 3.1.Il ricorrente se ne duole ma non ha interesse a coltivare il ricorso, non trattandosi di beni di sua proprietà. 3.2.Non v’è dubbio, infatti, che il ricorrente, quale persona fisica, non è titolare di alcuna situazione giuridica soggettiva attiva lesa dal provvedimento ablatorio. Egli perciò, in quanto tale, non aveva (e non ha) alcun interesse concreto ad impugnare la sentenza dal cui annullamento non trarrebbe alcun beneficio. 3.3.La legittimazione ad impugnare, attribuita all’imputato, deve essere coniugata con il principio secondo il quale «per proporre impugnazione è necessario avervi interesse» (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.). 3.4.L'interesse ad impugnare deve essere concreto ed attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397; Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497). 3.5.La specificazione, contenuta nel comma quarto dell’art. 568, cod. proc. pen., secondo la quale per impugnare occorre avervi interesse, rende chiara l’intenzione del legislatore di distinguere la legittimazione a proporre impugnazione dall’interesse ad impugnare. L’impugnazione è lo strumento processuale per ottenere un risultato concreto che può essere utilizzato solo da chi è legittimato a servirsene;
sicché l’impugnazione è inammissibile quando è proposta da chi non è legittimato o, pur essendolo, non ha interesse (art. 591, comma 1, lett. a cod. proc. pen.). 3.6.Illuminante, sul punto, Sez. U, Serafino, cit., per la quale la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto. Sulla base di tale premessa, è stata affermata la carenza d'interesse dell'imputato - che aveva patteggiato la pena per il delitto di spaccio di modica quantità di stupefacenti, vedendosi confiscare la somma ricavata dalla cessione - a impugnare il capo relativo alla confisca, sul rilievo che la questione relativa alla legittimità di quest'ultima era meramente teorica e astratta, una volta esclusa l'esistenza, per il cedente, in una cessione illecita per contrarietà a norme imperative, di un diritto a rientrare nella disponibilità del prezzo ricavato, e cioè la tutelabilità "jure civili" della sua pretesa, configurabile, pertanto, come interesse di mero fatto. 3.7.Nel caso di specie, il ricorrente non è proprietario dei beni in sequestro dei quali non potrebbe mai essere disposta la restituzione in suo favore. Egli perciò, ancorché imputato, persegue un interesse di mero fatto che rende privo di concretezza e attualità l’interesse a proporre sia il riesame che l’odierno ricorso. 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 14/10/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente AL CE ST AZ