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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 04/06/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, dott.ssa Roberta Picardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2685/2021 del Ruolo Generale
tra
avv. SE LI, in proprio
-attore-
e
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. C. Fabio Spadavecchia, presso il cui studio a alla Via Ten. Galeppi n. 44 è elettivamente domiciliato Pt_1
-convenuto-
OGGETTO: “risarcimento danni da cosa in custodia”
CONCLUSIONI: precisate da entrambe le parti nelle note di trattazione scritta sostitutive del verbale di udienza del 27.1.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. SE LI in proprio conveniva in giudizio il in persona del Sindaco p.t. al fine Parte_1
di sentire dichiarare la responsabilità dell'ente, nella qualità di proprietario e
1 custode della pubblica strada, per i danni patiti in conseguenza della rovinosa caduta avvenuta il giorno 7.09.2019, allorquando nel percorrere in bicicletta la strada vicinale Mino in direzione , giunto a breve distanza dalla Pt_1
piazzetta denominata Madonna delle Rose, la ruota anteriore urtava su una disconnessione dell'asfalto, determinando un movimento trasversale del manubrio e della ruota stessa verso destra e la sua caduta al suolo da cui scaturivano importanti lesioni fisiche tra cui la frattura scomposta dell'olecrano trattata con due interventi di chirurgia di ortopedia specialistica dell'arto superiore eseguiti a settembre e novembre 2019.
Assumeva l'attore di avere richiesto stragiudizialmente al il Parte_1
risarcimento del danno patito, quindi di avere rivolto al Comune invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita cui l'ente non ha dato riscontro;
che la responsabilità nella causazione del sinistro è da ascriversi al Parte_1
in qualità di ente proprietario e custode per l'omessa manutenzione
[...]
della strada le cui dissestate condizioni hanno rappresentato un pericolo per gli utenti;
che il in seguito ha asfaltato quel tratto di strada, rimettendolo in Pt_1
sicurezza; che sommando il totale delle spese sopportate per le cure mediche cui
è stato sottoposto e per le prestazioni effettuate (€ 4.872,00), il totale del danno non patrimoniale riportato per invalidità permanente (€ 142.463,00) e temporanea, toltale e parziale (€ 16.830,00) e il danno patrimoniale da perdita del reddito normalmente ritratto da attività professionale (€ 6.000,00, somma equitativamente determinata), oltre al danno morale per le sofferenze patite, gli va riconosciuto un risarcimento dei danni per complessivi € 170.665,00, oltre rivalutazione monetaria – da porre a carico del il tutto con Parte_1
vittoria delle spese di lite.
2 Con comparsa di costituzione del 17.9.2021 si costituiva il Parte_1
in persona del Sindaco p.t., deducendo l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Assumeva in particolare il convenuto che dalla documentazione fotografica in atti emergeva lo stato della strada, costituita da una carreggiata di dimensioni ridotte, caratterizzata da un manto di asfalto irregolare e non omogeneo,
deformato e sopraelevato in più punti a causa di strati di asfalto sovrapposti a quello preesistente e con una sconnessione continua per un ampio tratto, “dovuto all'espansione urbanistica ed alla conseguente presenza in zona di molteplici cantieri”, che le condizioni della strada erano visibili all'ora mattutina del sinistro, da parte dell'utente che nell'utilizzo della strada pubblica avrebbe dovuto prestare l'attenzione e la diligenza normalmente dovuta in rapporto a dette circostanze;
che il comportamento dell'attore/danneggiato ha assunto rilevanza determinante nell'incidenza causale dell'evento dannoso occorsogli per cui può essere qualificato in termini di caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso eziologico con l'evento o quantomeno a diminuire il grado di responsabilità del che non vi è prova degli esborsi per spese di viaggio Pt_1
e soggiorno connesse alle cure sostenute dall'attore presso le strutture ospedaliere private in Roma, mancando in atti le corrispondenti ricevute di pagamento;
che il danno da lucro cessante non è provato.
Il ha quindi concluso chiedendo rigettarsi la domanda o in via Pt_1
subordinata riconoscersi ai sensi dell'art. 1227, primo comma c.c., il concorso di colpa dell'avv. SE LI nella causazione dell'evento riducendo il risarcimento del danno in favore dell'attore in misura proporzionale alla gravità
della colpa dello stesso.
3 Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma, c.p.c., modificata la domanda attorea con la specificazione della misura percentuale entro cui è richiesto il risarcimento del danno morale (5%), istruito il giudizio mediante prova per interpello e testimoniale, espletata CTU medico legale, disattesa la richiesta di integrazione della ctu, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, e sostituita l'udienza con il deposito di note di trattazione scritta,
alla scadenza del termine assegnato del 27.1.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con termini alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
La domanda è parzialmente fondata.
Oggetto della presente controversia è l'accertamento della esclusiva o concorrente responsabilità del nella determinazione del Parte_1
danno subito dal LI che lamenta di essere caduto dalla bicicletta il
07.09.2019 alle ore 8:00, a causa delle condizioni di dissesto dell'asfalto del manto stradale, riportando le lesioni di cui alla documentazione medica versata in atti.
In particolare, deduce il LI la diretta riconducibilità delle lesioni riportate alle condizioni dell'asfalto che a prima vista poteva apparire all'utente come percorso da lesioni e/o venature, che in realtà sono il margine di un sottile strato di asfalto apposto su quello sottostante che realizza un dislivello non visibile e insidioso (cfr. memoria di replica).
Pacifica la riconducibilità della fattispecie nel paradigma dell'art. 2051 c.c., alla cui previsione l'attore ha ricondotto la domanda in esame, la oramai consolidata giurisprudenza di legittimità afferma il principio secondo il quale l'ente
4 proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa,
indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile.
Questa responsabilità ha natura oggettiva si basa sulla prova di due presupposti:
la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.
Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso
è causalmente ascrivibile al fatto della cosa, in quanto esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali.
Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.),
sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa. Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c.,
devono essere provati dal danneggiato (Cass. civile sez. III, 23/05/2023,
n.14228).
Tornando alla vicenda in parola, il fatto storico della caduta del LI dalla bicicletta il giorno 07.09.2019 alle ore 8:00 può ritenersi provato sulla scorta di diversi riscontri.
In primo luogo, la testimonianza di , cognato dell'attore, che Testimone_1
all'udienza del 22.5.2023, escusso come teste ha riferito: di avere incontrato il
5 LI il 7.9.19 alle 7.00 circa presso la campagna in comproprietà; che il
LI si allontanava in bicicletta mentre esso teste rimaneva in campagna per svolgere qualche lavoretto;
di avere poi ritrovato il LI sulla strada vicinale
Mino, in direzione centro abitato quasi all'incrocio con la piazzetta denominata
“Madonna delle Rose”; di aver visto dalla sua auto pochi metri più avanti il
LI che procedeva mantenendo la destra, cadere dalla bici che sbandava e rovinare il suolo;
di aver accompagnato in ospedale il LI che lamentava forti dolori e il cui gomito era rientrato all'interno; che il LI percorreva abitualmente quel tratto di strada.
È in atti il referto del pronto soccorso che registra l'accettazione in ospedale alle
8.46 del 7.9.2019 del LI che ha riferito di una caduta accidentale per strada dovuta ad una buca.
Il ctu nominato ha verificato la compatibilità fra le lesioni riportate e in particolare fra la “frattura olecrano sinistro” e la dinamica del sinistro riportata dal LI, trattandosi di “lesione a meccanismo diretto che ben poteva verificarsi in conseguenza della caduta al suolo dalla bicicletta con le modalità
descritte nell'atto di citazione” (cfr. pag. 6 della relazione).
Infine, sono in atti riproduzioni fotografiche della bicicletta il cui manubrio risulta danneggiato.
Provato il fatto della caduta dalla bicicletta, deve parimenti ritenersi provato, in base alla testimonianza dell' e alle riproduzioni fotografiche in atti, che Tes_1
la caduta sia stata determinata dalle condizioni dell'asfalto, sul cui dislivello ha urtato la ruota anteriore della bicicletta condotta dal LI che perdendo l'equilibrio per il movimento repentino del manubrio e della ruota, è caduto al suolo riportando le lesioni fisiche.
6 Quanto alla configurabilità del rapporto di custodia di beni demaniali occorre precisare che, per giurisprudenza consolidata, esso sussiste ogniqualvolta risulti possibile per l'Ente pubblico esercitare in concreto un controllo costante ed efficace sulla cosa. In relazione alle strade comunali la circostanza sintomatica della possibilità della custodia è che la strada si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune (cfr. Cass. n. 15383/2016). Ciò precisato, nel caso in esame risulta pacifico il rapporto di custodia del con la Parte_1
cosa ritenuta causa del danno, dal momento che la strada comunale ove si è
verificato il sinistro è collocata all'interno di detto perimetro urbano.
Deve quindi considerarsi custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., l'ente comunale proprietario della strada su cui incombe naturalmente l'obbligo di manutenzione oltreché di tutte quelle attività tali da preservarla e non arrecare un altrui danno ingiusto.
La strada teatro del sinistro presentava invece una obiettiva situazione di pericolo per gli utenti in quanto caratterizzata da asfalto irregolare e non omogeneo,
deformato e sopraelevato in più punti a causa di strati sovrapposti, il tutto come si evince dalle fotografie prodotte dall'attore in allegato all'atto di citazione e alla seconda memoria.
L'insidia si coglie proprio nella sovrapposizione di strati di asfalto per un tratto considerevole che ha finito con il creare una sorta di dislivello non chiaramente percepibile, ma pericoloso per l'utente della strada alla guida di un velocipede per sua natura instabile la cui ruota può incunearsi nella sconnessione, come avvenuto al LI (cfr. riproduzioni fotografiche in atti).
Il è dunque venuto meno all'obbligo, senz'altro esigibile, di mantenere Pt_1
le strade aperte al pubblico transito in condizioni di sicurezza per gli utenti,
7 eliminando le situazioni di pericolo che insorgano per usura, degrado fisiologico del manto stradale ovvero per scadenti tecniche manutentive.
Assolto da parte dell'attore/danneggiato l'onere sullo stesso gravante, di provare il sinistro, il rapporto di custodia e il nesso causale fra evento dannoso e cosa nella custodia dell'ente convenuto, incombe, invece, su quest'ultimo sempre ai sensi dell'art. 2051 c.c., la prova (liberatoria) o della sussistenza del "caso fortuito" (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale,
esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani),
caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente la seconda, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole
(Sez. 3 - , Sentenza n. 11152 del 27/04/2023).
Il fatto integrante il “caso fortuito” è un fatto diverso dal fatto della cosa,
estraneo alla relazione custodiale, che si pone in relazione causale diretta,
immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, assorbendo in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso ed escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res (Cass. civ. 26142/2023).
Mentre la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art. 1227
c.c., comma 1 trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato.
8 rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso> (Cass.
civile sez. VI, 15/02/2023, n.4770).
Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa,
intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Se, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Nel caso di specie, il LI è provato che sia caduto una mattina d'estate, in condizioni di piena visibilità, su un tratto di strada lui noto perché conduce ad una campagna di proprietà della moglie, frequentata abitualmente da entrambi.
Non è emerso però che il LI abbia tenuto una condotta abnorme,
imprudente, inosservante di norme del codice della strada, né che procedesse a velocità sostenuta, ipotesi questa che in relazione alle condizioni della strada come riprodotta nelle fotografie in atti, non appare verosimile.
E del resto, nella specie, le condizioni dell'asfalto si presentavano degradate non in un singolo punto, evitabile dal ciclista, ma per tutta la lunghezza del tratto, di modo che neanche può rimproverassi al ciclista di non aver evitato una insidia circoscritta ad un preciso punto della carreggiata.
Non può quindi accogliersi la difesa del che pretende di imputare al Pt_1
LI un comportamento colposo, eziologicamente idoneo a recidere il nesso causale tra il bene in custodia e l'evento di danno.
Tuttavia, se non può ritenersi sussistente il caso fortuito in ragione dell'assoluta prevedibilità e prevenibilità dell'evento dannoso, essendo del tutto prevedibile
9 che un ciclista possa cadere proprio a causa del dislivello creato da stratificazioni di asfalto “irregolare e non omogeneo, deformato e sopraelevato in più punti”,
come ammesso dalla difesa dello stesso convenuto, non può, però, farsi a meno di ritenere che vi sia stato un suo concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma
1, c.c. giacché dall'utente della strada, consapevole delle condizioni di scarsa manutenzione dell'asfalto in quanto frequentatore abituale di quei luoghi,
percorsi in biciletta, sono esigibili particolare cautela e massima attenzione nel condurre il velocipede.
Nel caso in esame appare ravvisabile un contributo causale dell'attore nella produzione del sinistro, consistente nella carenza di attenzione e diligenza nell'uso della strada percorsa.
Le condizioni dell'asfalto erano dall'attore note e percepibili, anche per la differente colorazione dell'asfalto, laddove quindi una maggiore attenzione nella guida della bicicletta, gli avrebbe consentito di mantenere saldo il manubrio e di non perdere il controllo della bicicletta.
La condotta di guida dell'attore, dunque, sebbene non idonea ad escludere la
CP_ responsabilità dell' convenuto, venuto meno all'obbligo di mantenere in condizioni di sicurezza le strade aperte al pubblico transito, in assenza di prova di altri elementi, quali una eccessiva velocità tenuta nella guida, ovvero della violazione di norme del codice della strada, deve ritenersi fattore concorrente nella produzione del sinistro in una misura che può essere stimata pari al 30%,
tenuto conto, da un lato della obiettiva pericolosità della condizione del manto stradale, e dall'altro, della verificata possibilità per l'attore di percepire detto pericolo e di controllare maggiormente il velocipede.
Per tutti i motivi sopra esposti, in applicazione dell'art. 1227, co. 1, c.c. deve
10 affermarsi che il sinistro occorso all'attore è attribuibile alla sua concorrente condotta colposa nella misura del 30%, con corrispondente riduzione del risarcimento a lui spettante del totale.
Venendo alla individuazione dei danni risarcibili, l'attore agisce per il ristoro dei danni, patrimoniali e non, conseguenza della lesione dell'integrità psico-fisica sofferta in seguito alla caduta.
Disposta ctu medico legale, il consulente tecnico, visitato il LI ed esaminata tutta la documentazione medica prodotta, con motivazione ampia ed esauriente, corredata di riferimenti alla letteratura scientifica e che questo giudice condivide, ha accertato che: < in conseguenza del sinistro del 7.9.2019
il LI riportò “Frattura olecrano sinistro”. Tale lesione presenta nesso di
causalità (qualitativo, quantitativo, cronologico, di efficienza lesiva) con il
sinistro per cui è causa…In conseguenza delle lesioni riportate dal LI,
insorse un periodo di inabilità così suddiviso:- gg. 28 di inabilità temporanea
totale (degenze ospedaliere e periodo di immobilizzazione gessata post-
operatoria) gg. 30 di inabilità temporanea al 50 % e gg. 30 al 25% (trattamento
riabilitativo e recupero funzionale).I postumi permanenti sono rappresentati
da:- cicatrice chirurgica ben consolidata in regione olecranica sinistra di circa
10 cm di lunghezza;
- limitazione funzionale della flessione del gomito possibile
per 90° circa. Tali postumi sono forieri di un'invalidità permanente
[... quantificabile, secondo le comuni tabelle di riferimento ( Per_1
, “Guida alla valutazione medico-legale Persona_2 Persona_3
dell'invalidità permanente” – Giuffrè Ed. 2015), in misura dell'8 %.Non sono
emerse preesistenze morbose correlate con i postumi riscontrati. I postumi sono
suscettibili di futura riduzione mediante intervento chirurgico di artrolisi del
11 gomito e rimozione delle calcificazioni con recupero dell'articolarità pari a
circa la metà del deficit attuale> (pagg.
6-7 della relazione).
Rispondendo alle osservazioni trasmesse direttamente dall'avv. LI che non ha nominato un consulente tecnico di parte, il ctu nel confermare le proprie conclusioni, ha replicato chiarendo che l'attore, cadendo dalla bicicletta, ha
riportato una comune frattura dell'olecrano sinistro per la quale è stato
sottoposto ad intervento di sintesi con cerchiaggio. Il decorso postoperatorio è
stato caratterizzato da una rigidità del gomito per cui è stato sottoposto ad
intervento di rimozione dei mezzi di sintesi e artrolisi del gomito
stesso…l'olecrano fa parte dell'articolazione omero-ulnare deputata ai
movimenti di flesso-estensione del gomito. Una frattura di tale segmento osseo
può avere ripercussioni sui movimenti di flesso-estensione del gomito e non sulla
prono supinazione dell'avambraccio né tanto meno sulla funzionalità della
spalla e del polso.Nel caso in oggetto l'esame clinico eseguito sull'attore in
occasione della visita peritale del 12/12/2023 ha evidenziato una limitazione
della flesso-estensione conflessione possibile per 90° (da 40° a 130°) con prono-
supinazione libera> (cfr. pagg.
8-9 della relazione).
Ora, il danno biologico, da intendersi come menomazione all'integrità psicofisica della persona la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti" (ex multis, Sez. 3,
Ordinanza n. 19153 del 19.7.2018; Cass. Civ.n. 25887/2022) è stato dal ctu verificato come sussistente nella misura dell'8% e deve essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito (Cassazione civile sez. VI, 15/06/2022, n.19229).
Nella specie, la misura del risarcimento è data dalle Tabelle di Milano, che
12 costituiscono criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito, nella edizione 2024.
A tale stregua, il valore del danno subito dal LI per effetto dell'evento lesivo del 7.9.2019 ed all'esito della C.T.U. esperita, applicate le tabelle di
Milano, in ragione dell'età del danneggiato al momento del fatto (50 anni) deve essere così determinato: € 13.675,00 per il danno biologico permanente ed €
5.807,50 per danno biologico temporaneo, così per un totale di € 19.482,50.
L'attore ha domandato anche il risarcimento del danno morale, inteso come particolare sofferenza e afflizione quotidinamente patite dal dì del sinistro per le lesioni riportate.
Benché il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva conseguente all'illecito, sia astrattamente risarcibile anche in presenza di lesioni micropermanenti, esso deve essere allegato nella sua consistenza e provato dal soggetto danneggiato, non potendosi ammettere automatismi basati, in particolare sull'ipotizzabilità di un danno in re ipsa pari ad una quota proporzionale del valore del danno biologico.
Nella specie, le allegazioni dell'attore sono risultate generiche, la necessità di uso del tutore per il periodo della riabilitazione e l'assunzione di antidolorifici,
come riferito dalla moglie del LI nel corso della prova testimoniale,
rientrano nelle conseguenze ordinariamente scaturite dalle lesioni riportate e il grado di invalidità permanente indicato dal CTU tiene già conto del disagio nello svolgimento delle attività quotidiane patito dall'attore.
In altre parole, il pregiudizio risarcito è già ricompreso nella determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, laddove quindi alcun'altra somma va liquidata per sofferenza.
13 Né sussistono, infine, i presupposti per un'ulteriore personalizzazione del risarcimento del danno non essendo stati forniti elementi di pregiudizio diversi da quelli già ristorati con il sistema tabellare.
Quanto al danno patrimoniale, richiesto dal LI nella misura di € 4.872,00
pari agli esborsi sostenuti per il periodo di cure a Roma, ove l'attore è stato sottoposto ad intervento chirurgico, la domanda va rigettata perché sfornita di prova.
Non sono state infatti prodotte entro lo spirare delle preclusioni istruttorie le ricevute di pagamento attestanti le spese sostenute, come peraltro osservato anche dal ctu nella sua relazione.
L'attore, dopo il deposito della comparsa conclusionale, con istanza dell'8.1.2025, ha chiesto di essere rimesso in termini per depositare le ricevute di pagamento, allegando di essersi avveduto di un errore nel deposito telematico solo in seguito all'esame dell'avversa comparsa conclusionale nella quale la difesa del ribadiva la mancanza di prova del danno emergente. Pt_1
Come si evince dall'esame delle ricevute attestanti l'esito dei controlli automatici, il 25.5.2021, la busta contenente atti successivi al primo invio, è stata rifiutata perché non agganciata al fascicolo nr. 2685/2021.
In un recente arresto, la Suprema Corte ha chiarito che telematico di un atto processuale, è necessario distinguere, per ciò che riguarda la valenza delle ricevute Pec, tra gli aspetti che concernono la tempestività del deposito e gli aspetti che invece riguardano la definitiva regolarità dello stesso.
La generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC - c.d. seconda Pec)
individua il momento di perfezionamento del deposito e costituisce il riferimento temporale sulla cui base valutare la tempestività o meno del deposito medesimo.
14 Tale efficacia, tuttavia, costituisce un effetto anticipato meramente provvisorio in quanto comunque subordinata al generarsi con esito positivo delle successive
Pec, e cioè quella esito controlli automatici deposito (cosiddetta terza Pec) e quella di accettazione deposito (cd. quarta Pec). Lo scopo del deposito - infatti -
non può dirsi raggiunto finché non vi sia stata l'accettazione dell'atto da parte della Cancelleria, che ne determina la conoscibilità a beneficio delle parti del processo e del giudice, e la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione (cosiddetta quarta
Pec). In caso di mancato completamento dell'iter del deposito telematico, e in particolare ove sia risultato negativo l'esito di una o di entrambe le ultime fasi della procedura, il deposito telematico, pur perfetto, non può dirsi - pertanto -
efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo. In caso di deposito che generi unicamente le prime due Pec, in particolare, la parte opponente potrà, di conseguenza, ritenere di aver rispettato eventuali termini di legge per il deposito medesimo ma è in assenza delle Pec successive alla seconda (e a maggior ragione nel caso in cui la terza o la quarta Pec diano esito non favorevole), la parte non potrà ritenersi per ciò solo decaduta dal deposito ma, a fronte del mancato perfezionarsi del medesimo, avrà l'onere di attivarsi quanto più tempestivamente possibile (considerata la possibilità di una sfasatura temporale nella generazione della terza e quarta Pec) per rimediare a tale mancato perfezionamento,
procedendo ad un nuovo deposito (da ritenersi nei termini, stante il primo tentativo, e quindi dovendosi considerare il nuovo deposito come continuazione della precedente attività, oppure alla tempestiva formulazione di una richiesta di rimessione in termini. (Cassazione civile sez. I, 03/01/2025, n.69).
Nella vicenda in parola, invece, l'attore non ha verificato l'esito dei controlli
15 automatici che pure riportavano il rifiuto e la relativa motivazione né ha provveduto al deposito dei documenti mancanti unitamente alle memorie ex art. 183 sesto comma, nr. 2, c.p.c. benché il nello svolgere le Parte_1
sue difese avesse sin dall'inizio eccepito la mancanza di prova quanto al danno emergente.
L'errore nel quale è incorso l'attore è dunque allo stesso imputabile e non ne consente la rimessione in termini tardivamente richiesta solo dopo la comparsa conclusionale, perché anche solo esaminando le difese del l'attore Pt_1
avrebbe potuto ovviare al suo errore, provvedendo a fornire la prova documentale degli esborsi sostenuti al più tardi con il deposito della seconda memoria.
Passando alla domanda di risarcimento del danno da lucro cessante, pari cioè al reddito presuntivamente venuto meno durante il periodo di inabilità del professionista per non avere potuto svolgere attività professionale, la domanda non può trovare accoglimento.
L'avv. LI ha allegato di non avere potuto svolgere attività professionale per sei mesi ed ha indicato in € 1.000,00 al mese, il reddito presuntivamente venuto meno senza tuttavia fornire elementi di riscontro.
Ora, a parte la considerazione che sulla scorta della ctu medica, il periodo di inabilità temporanea totale è stato di ventotto giorni, mentre nei successivi sessanta giorni, il LI ha subito una inabilità temporanea parziale al 50% e al 25%, non incompatibile con lo svolgimento sebbene in modo ridotto, di attività lavorativa, in ogni caso, l'attore avrebbe dovuto provare la dedotta perdita reddituale documentando la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro,
ad esempio mediante comparazione con le dichiarazioni dei redditi presentate
16 nei tre anni precedenti il sinistro quale parametro base cui commisurare l'incidenza della malattia sui suoi guadagni.
Non può utilmente invocarsi il potere equitativo del giudice che ricorre solo allorché via sia una impossibilità oggettiva di quantificare la perdita economica e non può essere invocato al fine di sopperire alle carenze probatorie della parte che domanda il risarcimento del danno.
L'attore non ha indicato alcuna circostanza, allo stesso non imputabile, che abbia reso impossibile o difficile la dimostrazione della contrazione reddituale, prova tanto più necessaria in ragione della peculiarità dell'attività professionale svolta siccome caratterizzata da frequente discrasia temporale fra svolgimento dell'attività lavorativa e percezione del relativo compenso.
Quanto alla somma di € 500,00 corrisposta a mezzo assegno all'avv. Dell'Aere,
la documentazione depositata successivamente al deposito della comparsa conclusionale è tardiva per tutto quanto già innanzi osservato e in ogni caso l'esborso non è provato che sia causalmente collegato alle vicenda in esame.
In conclusione, accolta per quanto di ragione la domanda risarcitoria, accertata la concorrente responsabilità di attore e convenuto nella causazione del danno,
richiamato l'art. 1227, 1° co., c.c. e stimato nel 30% il contributo causale dell'attore, il in persona del Sindaco p.t. va condannato al Parte_1
pagamento in favore di LI SE della somma di € 13.637,75 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Trattandosi di debito di valore, in ragione della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni, la somma determinata a titolo di danno non patrimoniale (non potendosi individuare due diverse date di decorrenza per i danni da invalidità temporanea e per quelli da invalidità permanente, stante
17 l'unitarietà del danno non patrimoniale: v. Cass. 2762/2019), va devalutata alla data del sinistro (7.9.2019) e su questa somma devalutata e di poi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso pro tempore vigente fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla intera somma fino al saldo.
Rimane da regolare le spese di lite che, tenuto conto delle ragioni della decisione e dell'accoglimento solo parziale della articolata domanda risarcitoria, possono compensarsi fra le parti per un terzo, ponendosi i restanti due terzi, in tale misura liquidati in dispositivo, a carico del . Parte_1
Le spese di ctu, liquidate con decreto di pagamento del 16.3.2024, vanno poste definitivamente a carico dell'attore per un terzo e del convenuto per i restanti due terzi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice
Roberta Picardi – pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2685/2021 del
Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da LI SE con atto di citazione del 17.5.2021 e per l'effetto, accertata la concorrente responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. e LI Parte_1
SE ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c. per l'evento oggetto di causa,
condanna il in persona del Sindaco p.t. al risarcimento del Parte_1
danno patito da LI SE, nella misura di € 13.637,75 a titolo di danno
18 non patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
2. condanna il in persona del Sindaco p.t. alla rifusione in Parte_1
favore dell'attore delle spese di lite, liquidando il dovuto in € 524,00 per esborsi ed € 3.385,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti;
3. pone in via definitiva le spese di ctu a carico dell'attore per un terzo e a carico del per i restanti due terzi. Parte_1
Trani, 4.6.2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
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