Art. 21. Modifica alla legge 11 gennaio 2018, n. 6 1. All' articolo 11, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 6 , dopo le parole: «51, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater,» sono inserite le seguenti: « o all'articolo 371-bis, comma 4-bis, ». Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell' articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 6 (Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia), come modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Proposta di ammissione alle speciali misure di protezione). - 1. Nella proposta di ammissione alle speciali misure di protezione l'autorita' proponente indica, oltre quanto previsto dall' articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , e dai relativi decreti attuativi, anche la sussistenza dei requisiti stabiliti dall'articolo 2 della presente legge.
2. La proposta di cui al comma 1 del presente articolo e' trasmessa alla commissione centrale, che richiede il parere, in caso di delitti di cui all' articolo 51, commi 3-bis , 3-ter e 3-quater , o all' articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale , al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. La commissione richiede altresi' al Servizio centrale di protezione e al prefetto competente per il luogo di dimora di colui che rende le dichiarazioni le informazioni nella loro rispettiva disponibilita', anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della presente legge.
3. Nel caso in cui la proposta di cui al comma 1 riguardi soggetti di minore eta' in condizioni di disagio familiare o sociale, essa e' altresi' trasmessa al tribunale per i minorenni territorialmente competente per l'adozione di eventuali determinazioni di sua competenza.».
- Si riporta il testo dell' articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 6 (Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia), come modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Proposta di ammissione alle speciali misure di protezione). - 1. Nella proposta di ammissione alle speciali misure di protezione l'autorita' proponente indica, oltre quanto previsto dall' articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , e dai relativi decreti attuativi, anche la sussistenza dei requisiti stabiliti dall'articolo 2 della presente legge.
2. La proposta di cui al comma 1 del presente articolo e' trasmessa alla commissione centrale, che richiede il parere, in caso di delitti di cui all' articolo 51, commi 3-bis , 3-ter e 3-quater , o all' articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale , al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. La commissione richiede altresi' al Servizio centrale di protezione e al prefetto competente per il luogo di dimora di colui che rende le dichiarazioni le informazioni nella loro rispettiva disponibilita', anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della presente legge.
3. Nel caso in cui la proposta di cui al comma 1 riguardi soggetti di minore eta' in condizioni di disagio familiare o sociale, essa e' altresi' trasmessa al tribunale per i minorenni territorialmente competente per l'adozione di eventuali determinazioni di sua competenza.».