Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/04/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai IGg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2982 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. GERMANA' BOZZA GIUSEPPE, come da procura in atti,
E
, nato a [...] l'[...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. MAIO SEBASTIANO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
10/09/2024, i coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] l'[...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 07/06/2016, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 103, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , nato a [...] il Persona_1
19/09/2015, nato a [...] il [...], e , nato a [...] il Persona_2 Per_3
09/05/2022;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni: “1) I coniugi si autorizzano reciprocamente a vivere separati ed a fissare la residenza dove riterranno più opportuno nel rispetto delle esigenze dei figli e compatibilmente con un agevole svolgimento degli incontri con gli stessi, senza interferire l'uno nella vita personale dell'altro, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Entrambi
i coniugi si impegnano a mantenere rapporti personali e contatti diretti nell'interesse dei figli, al fine di garantire loro la continuità affettiva e la consapevolezza della presenza paritaria di entrambi i genitori. Parimenti si impegnano a garantire ai figli minori la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti ed i più stretti congiunti. 3) La casa coniugale, sita in
Messina Via A. Fiumara Sparacino n. 1, di esclusiva proprietà della IG.ra Parte_1
rimane assegnata alla stessa, con tutti gli arredi, i mobili e le suppellettili nella medesima ricadenti. 4) Il IG. si impegna ed obbliga a corrispondere alla IG.ra un assegno, Pt_2 Pt_1
a titolo di concorso al mantenimento dei minori di €. 150,00 (centocinquanta/00) per ciascun figlio e quindi complessivamente € 450,00, da versarsi entro il quinto giorno di ogni mese, e da aggiornare annualmente sulla scorta delle variazioni dei prezzi accertate dall'ISTAT.; 5) Il
IG. contribuirà, in ragione del 50%, alle spese straordinarie sostenute dalla Parte_2
IG.ra nell'interesse dei figli minori (mediche/scolastiche/ricreative), spese Parte_1
da concordare preventivamente e successivamente documentate. 6) I coniugi concordano che le deduzioni e/o agevolazioni fiscali, assegni e/o contributi in genere per i minori saranno fruiti nella misura del 50% per ciascun genitore. 7) Allo stato i coniugi non richiedono reciprocamente alcun assegno di mantenimento, né in favore della sig.ra , né Parte_1
in favore del sig. stante la loro condizione reddituale. In ottemperanza alla Parte_2
disposizione contenuta all'art. 473-bis.12 del c.p.c., gli odierni istanti prospettano il seguente
Piano Genitoriale a) I figli minori verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con domiciliazione privilegiata presso l'abitazione della madre, attualmente sita in Messina,
Via A. Fiumara Sparacino n.
1. b) I coniugi si impegnano a condividere la responsabilità della crescita armonica ed equilibrata dei figli minori e ad adottare congiuntamente le decisioni riguardanti l'educazione, la salute e lo sviluppo della prole e disgiuntamente le decisioni di carattere ordinario riguardanti la vita quotidiana, che verranno prese dal genitore con cui di volta in volta i minori si troveranno. c) Ogni genitore presta il consenso affinché l'altro abbia accesso alle informazioni legate alla scuola, alla salute e alla sicurezza dei figli;
a tal fine, si precisa che entrambi i genitori potranno conferire con insegnanti, medici, uffici e strutture in genere nell'interesse dei figli d) La frequentazione con il genitore non collocatario avverrà secondo i seguenti tempi e modalità: tenendo conto degli interessi dei minori, il sig. avrà Pt_2
il diritto e l'obbligo di tenerli con sé per due pomeriggi a settimana, dalle 16:30 alle 20:00 nelle giornate di martedì e giovedì, e a fine settimana alterni dalle ore 10.00 del sabato alle ore 17:00 della domenica. Compatibilmente con l'età e le esigenze della prole, il sig. Pt_2
potrà tenere con sé i figli per il pernottamento una volta alla settimana. Per quanto concerne le festività natalizie, il IG. trascorrerà con i figli il giorno del 24 dicembre e del Parte_2
01 gennaio e alternativamente - l'anno solare successivo - il giorno del 25 dicembre e del 31 dicembre, in modo tale che ciascun figlio possa trascorrere a turno le festività natalizie con entrambi i genitori. Inoltre, il padre potrà tenere con sé i figli, durante le festività natalizie, per tre giorni consecutivi. Relativamente alle vacanze Pasquali i minori potranno trascorrere
– sempre ad anni alterni - la Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre. Il giorno del compleanno dei minori, i genitori si impegnano a festeggiare insieme, ma qualora ciò non fosse possibile e/o in caso di disaccordi, i figli trascorreranno alternativamente il pranzo con un genitore e la cena con l'altro. Per quanto riguarda le ferie estive, i minori trascorreranno con il padre 15 giorni anche non continuativi, da concordarsi tra i genitori compatibilmente con il periodo feriale di entrambi e comunque non oltre il 1 luglio di ogni anno. La superiore turnazione potrà subire modifiche in occasione di eventi particolari, quali feste, compleanni, ricorrenze riguardanti i genitori, parenti ed affini entro il secondo grado, al fine di consentire ai figli di potervi partecipare. Quando i figli si trovano presso un genitore,
l'altro potrà sentirli telefonicamente. Resta inteso che, le superiori pattuizioni potranno essere concordemente modificate dai coniugi, in considerazione delle reciproche esigenze lavorative e personali e di quelle preminenti dei minori, nel rispetto del principio di lealtà e di parità dei rapporti con la prole. A tal uopo, i coniugi si impegnano a mantenere rapporti personali e contatti diretti nell'interesse dei figli, al fine di garantire loro la continuità affettiva e la consapevolezza della presenza paritaria di entrambi i genitori;
parimenti si impegnano a garantire ai minori la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti ed i più stretti congiunti”. All'udienza del 16/04/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 10/09/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Parte_2
MESSINA (ME) l'08/06/1987, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 07/06/2016, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 103, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 17/04/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.