Ordinanza cautelare 15 marzo 2018
Sentenza 5 febbraio 2019
Rigetto
Sentenza 18 luglio 2019
Commentario • 1
- 1. Scioglimento consiglio comunale: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 agosto 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 18/07/2019, n. 5077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5077 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/07/2019
N. 05077/2019REG.PROV.COLL.
N. 03654/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3654 del 2019, proposto da IA RU, AR MA, MI IS, AN SO, CO PU, MI AG, AR RU, IO IN, NN IN, IO CI, MI IM, NC NO, CO LA, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocato Giacomo Carbone e dall’Avvocato Gregorio Viscomi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Arcangelo Guzzo in Roma, via Gramsci, n. 9;
contro
Presidenza della Repubblica, in persona del Presidente della Repubblica pro tempore , Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore , Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Crotone, in persona del Prefetto pro tempore , tutti rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Comune di Isola Capo Rizzuto, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 1433 del 5 febbraio 2019 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti avverso il decreto del Presidente della Repubblica del 24 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Isola Capo Rizzuto (KR) nonché gli atti presupposti e connessi.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio delle pubbliche amministrazioni appellate, la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Crotone;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2019 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito per gli odierni appellanti, IA RU, AR MA, MI IS, AN SO, CO PU, MI AG, AR RU, IO IN, NN IN, IO CI, MI IM, NC NO e CO LA l’Avvocato Giacomo Carbone e per le pubbliche amministrazioni appellate, la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Crotone, l’Avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, gli odierni appellanti, tutti ex componenti della giunta e del consiglio comunale del Comune di Isola Capo Rizzuto, hanno impugnato il d.P.R. del 24 novembre 2017, che ha disposto lo scioglimento dell’ente ai sensi dell’art. 143 del T.U.E.L., affidanDOe la gestione, per un periodo di 18 mesi, alla Commissione straordinaria, alla quale sono stati attribuiti i poteri e le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco, con ogni altro potere ed incarico connesso a tali cariche.
1.1. Dopo aver premesso che gli accertamenti della Prefettura sono seguiti ad una importante indagine della D.D.A., denominata “ operazione Johnny ”, che ha ad oggetto l’attività del centro di accoglienza per i richiedenti asilo, che ha sede nel territorio del Comune, attività che per la sua natura emergenziale ha richiesto notevole attenzione da parte degli apparati amministrativi del Comune e che, peraltro, faceva capo a personaggi ritenuti al di sopra di ogni sospetto.
1.2. I ricorrenti in prime cure, a fondamento del ricorso, hanno dedotto i seguenti vizî:
I) la violazione e la falsa applicazione di legge (e, in particolare, dell’art. 143 del T.U.E.L. e degli artt. 3 e 6 della l. n. 241 del 1990), l’eccesso di potere, lo sviamento di potere, il difetto di adeguata istruttoria e ciò in relazione al fatto che la relazione ministeriale che ha preceduto il decreto del Presidente della Repubblica non avrebbe indicato in modo analitico le anomalie riscontrate, i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi del presunto condizionamento e quali sarebbero gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento del consiglio comunale;
II) la violazione e la falsa applicazione di legge (e, in particolare, dell’art. 2 Cost., dell’art. 24 Cost., dell’art. 143 del T.U.E.L. e degli artt. 3 e 6 della l. n. 241 del 1990), l’eccesso di potere, lo sviamento di potere, l’illogicità, l’insufficiente ed illogica motivazione, l’errore e il travisamento dei fatti, il difetto di adeguata istruttoria, poiché i ricorrenti hanno contestato la ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione nella propria relazione, di cui hanno affermato l’insussistenza, e hanno sottolineato, inoltre, che l’istruttoria non avrebbe tenuto conto di alcune iniziative implementate dall’amministrazione comunale per contrastare la criminalità organizzata o, comunque, diffuse e generalizzate situazioni di illegittimità/irregolarità.
1.3. La Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Crotone si sono costituiti nel primo grado del giudizio per chiedere la reiezione del ricorso.
1.4. Alla camera di consiglio del 14 marzo 2018, fissata per la trattazione della domanda sospensiva, i ricorrenti hanno rinunciato alla domanda cautelare e nell’occasione il Collegio di prime cure ha ordinato il deposito in giudizio di tutti gli atti e documenti in base ai quali è stato adottato il decreto del Presidente della Repubblica, oggetto di impugnazione, fissando per la discussione del merito la pubblica udienza del 19 dicembre 2018.
1.5. L’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Crotone ha adempiuto a tale incombente depositando avanti al Tribunale, il 12 aprile 2018, documenti classificati “riservati” in forma integrale.
1.6. Con atto depositato il 20 giugno 2018, ritualmente notificato alle controparti, i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti a sostegno della domanda di annullamento del d.P.R. del 24 novembre 2017, già gravato con il ricorso introduttivo del giudizio, motivi aggiunti intesi a dimostrare l’infondatezza della maggior parte dei fatti posti a base del provvedimento impugnato.
1.7. Infine, all’esito del giudizio, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, con la sentenza n. 1433 del 5 febbraio 2019, ha respinto il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, e ha condannato i ricorrenti a rifondere nei confronti delle parti resistenti le spese del grado, liquidate nell’importo di € 2.500,00, oltre gli accessori come per legge.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli odierni appellanti e, nel dedurne l’erroneità con molteplici articolate censure che di seguito saranno esaminate, ne hanno chiesto la riforma, con il conseguente annullamento del decreto e degli atti connessi, gravati in prime cure anche con motivi aggiunti.
2.1. Si sono costituite le pubbliche amministrazioni appellate, la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Crotone, per chiedere la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza gravata.
2.2. Nella pubblica udienza del 20 giugno 2019 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
3. L’appello deve essere respinto.
4. L’atto di appello propone, da un lato, una serie di analitiche censure (pp. 5-27 del ricorso), che possono essere raggruppate per aree tematiche, avverso le motivazioni della sentenza impugnata, che hanno espressamente rigettato i motivi proposti in primo grado, e dall’altro una serie di ulteriori censure, non esaminate dal primo giudice, che l’atto stesso ha inteso riprodurre in questa sede (pp. 27-34 del ricorso).
4.1. È all’esame delle prime che questo Collegio, seguendo l’ordine logico delle questioni così come posto dagli stessi appellanti, per poi esaminare, sinteticamente, anche le seconde censure.
5. Con un primo ordine di censure, che possono essere unitariamente esaminate in quanto afferenti alla situazione personale e alle frequentazioni del sindaco, dei membri della giunta e del consiglio comunale e dei dipendenti dell’ente (pp. 5-13 del ricorso), gli odierni appellanti contestano la valenza indiziaria, ai fini che qui rilevano, di tali legami e frequentazioni del sindaco con LE CO e DO OR, soggetti graditi alle istituzioni pubbliche e destinatari, in tempi non sospetti, di attestati di benemerenza persino da parte del Procuratore Nazionale Antimafia.
5.1. Si contesta l’assenza di prova circa contatti di amministratori locali e dipendenti comunali con associazioni mafiose, tali da influenzare la vita politica e amministrativa dell’ente, e in riferimento alla posizione di PA RE, assunto nel 1980, si osserva che lo stesso non è stato rimosso, licenziato o sospeso nemmeno dalla Commissione prefettizia insediatasi dopo lo scioglimento del consiglio comunale.
5.1. Le censure non hanno alcun pregio.
5.1. Occorre subito evidenziare il clima omertoso nel quale si è trovata ad operare la Commissione di accesso, come essa stessa ricorda a p. 3 della propria relazione, al punto tale che « nonostante la più ampia disponibilità, nessun contatto è stato possibile instaurare con la società civile o con esponenti e forze politiche, sia pure di opposizione » .
5.2. Il sindaco IA RU, come rammenta la relazione della Commissione (v., in particolare, p. 46), è stato deferito in stato di libertà dalla Procura della Repubblica – D.D.A. di Catanzaro in quanto indagato per i delitti di cui agli artt. 110, 81, comma secondo, e 416- bis , perché, pur non facendo parte della cosca RE, si metteva a disposizione di questa e, in particolare, di AN PO, FE PO e LE CO, con cui ha mantenuto contatti diretti, per consentire tra l’altro ai membri del vertice del sodalizio di poter acquisire lotti immobiliari nel Comune di Isola Capo Rizzuto e per garantire loro la compiacenza delle strutture comunali, ponendosi quale figura di riferimento istituzionale capace di interloquire con i diversi enti al fine di garantire alla IC e ai propri fornitori il controllo degli appalti serventi il Centro di accoglienza e il recupero dei relativi crediti.
5.3. Il consigliere PA PO, sospeso dalla carica di consigliere comunale dopo l’arresto scaturente dall’operazione “Johnny” e legale rappresentante de Il Quadrifoglio s.r.l., risulta, dall’ordinanza che ha disposto il fermo, addirittura intraneo alla cosca RE, con il compito di coadiuvare i parenti AN PO, DO PO e LO UR nella distrazione dei capitali serventi la gestione del catering per il Centro di accoglienza, apprestando all’uopo falsi documenti contabili ed utilizzando, quali soggetti contabili emittenti, le imprese commerciali dallo stesso gestite e, ancora, rendendosi disponibile ad acquisire quote sociali di imprese appositamente costituite per veicolare il danaro, provento di illecite condotte di distrazione, sì da ripulire lo stesso per essere destinato in parte ad incrementare la c.d. bacinella della cosca, come ora si dirà.
5.4. Si tratta di condotte gravissime, emergenti dagli atti dell’operazione di polizia giudiziaria che ha condotto all’arresto anche di DO OR e alla scoperta del sistema della IC, di cui si dirà, e che comprovano, seppure allo stato degli atti e impregiudicato ogni ulteriore accertamento da parte dell’autorità giudiziaria penale, lo stato di grave compromissione dei vertici della politica locale con la cosca RE.
5.5. Simile compromissione, ove non bastasse, è ulteriormente rafforzata dalla presenza del dipendente PA RE, componente della famiglia RE, e indicato, nel decreto n. 1 del 2017 emesso dal Tribunale di Crotone, quale effettivo proprietario della NT Capo Rizzuto s.r.l. e, quindi, del parco eolico Wind Farm Icr.
5.6. Il medesimo PA RE, come ha indicato il medesimo decreto, ha svolto un ruolo centrale che avrebbe consentito agli esponenti della sua famiglia di godere di un canale privilegiato nel controllo e nel condizionamento delle decisioni politiche sul territorio.
5.7. La relazione prefettizia elenca una serie impressionante di pregiudizi penali, di parentele e di frequentazioni di molti politici locali e di dipendenti comunali con soggetti vicini o intranei alle cosche mafiose egemoni sul territorio, e denuncia più volte l’atteggiamento omertoso, ostruzionistico, non collaborativo di tutti gli uffici comunali negli accertamenti svolti.
5.8. A fronte di questo quadro, già di per sé altamente eloquente circa la grave compromissione della vita politica e amministrativa locale con logiche e interessi di stampo mafioso, del tutto sterili appaiono le censure degli appellanti che, soffermandosi su una analisi parziale, incompleta e atomistica dei singoli elementi, trascurano il dato complessivo di una permeabilità dell’intero apparato politico e amministrativo locale alle influenze e alle cointeressenze con le cosche locali.
5.9. Bene ha perciò valutato la sentenza impugnata, con motivazione che va esente da ogni censura, che in un simile contesto, gravemente compromesso, la presenza, all’interno dell’ente, di amministratori coinvolti in misura più o meno netta nell’indagine “Johnny”, di un dipendente legato da vincoli di parentela con la cosca RE, di svariati dipendenti che hanno legami di parentela e di frequentazioni, niente affatto sporadici come a torto sostengono gli appellanti, con noti pregiudicati legati a detta cosca e ad altre sia circostanza che possa essere ragionevolmente ritenuta, secondo la logica del “ più probabile che non ” (v., infra , § 17), indice di verosimile condizionamento mafioso.
6. Con un secondo ordine di censure (pp. 13-16 del ricorso), poi, gli odierni appellanti concentrano la loro attenzione, e le loro critiche, sulle presunte irregolarità in ordine al servizio di refezione scolastica e alle gare espletate per aggiudicarlo.
6.1. Gli appellanti sostengono che l’unica gara bandata dalla disciolta amministrazione comunale è quella del periodo compreso tra il 2015 e il 2018, gara per la quale risulta vincitrice la società Il Triangolo s.r.l., alla quale non sarebbe stato contestato nulla nella relazione prefettizia, anche se questa mette in evidenza che detta società si avvaleva della società Il Quadrifoglio s.r.l., ritenuta poi, a seguito della operazione di polizia giudiziaria “Johnny”, contigua ad organizzazioni criminali perché riferibile al consigliere comunale PO.
6.2. Gli appellanti, tuttavia, rilevano sul punto che:
a) la gara è stata espletata tramite SUAP e Il Triangolo s.r.l. era in possesso delle certificazioni antimafia (v., in particolari, docc. 48, 49 e 135 fasc. ricorrente in prime cure);
b) per Il Quadrifoglio s.r.l. era stato comunque richiesto il certificato antimafia, ma tale richiesta era rimasta inevasa, sicché tale mancata risposta non poteva vincolare l’esercizio provvisorio del servizio, trattandosi di refezione scolastica che, comunque, doveva essere garantita;
c) l’amministrazione comunale disciolta aveva comunque assicurato il servizio, con un notevole risparmio rispetto agli anni precedenti;
d) Il Quadrifoglio s.r.l. era un’impresa che curava, sin dal 2011, il servizio mensa del Centro di accoglienza, che faceva capo alla Prefettura di Crotone, che ne autorizzava l’utilizzo, riscuotendo la fiducia di tutti gli organi di polizia e, soprattutto, della Prefettura.
6.3. Gli odierni appellanti sostengono, a tale riguardo, che la locazione delle cucine a Il Quadrifoglio s.r.l. da parte di Triangolo s.r.l. costituiva un rapporto del tutto estraneo al Comune disciolto e, comunque, con un soggetto che godeva addirittura della fiducia della Prefettura.
6.4. Avrebbe perciò errato il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, nel non considerare, oltre tutti questi significativi elementi, che Il Quadrifoglio s.r.l. era riconducibile non già a PA RE, già raggiunto da misura interdittive, bensì al consigliere PO che, fino all’operazione “Johnny”, si doveva considerare immune da sospetto.
6.5. Il motivo è destituito di fondamento.
6.6. La relazione della Commissione, alle pp. 11-12, ha ben posto in rilievo come, stando alle risultanze dell’operazione “Johnny”, Il Quadrifoglio s.r.l. ha costituito un caposaldo di attività illecite strumentali agli interessi delle consorterie ‘nadranghetiste locali.
6.7. Come si è già visto (v., supra , § 5.3), PA PO, amministratore de Il Quadrifoglio s.r.l. nonché, appunto, consigliere comunale di Isola Capo Rizzuto dal 28 maggio 2013, viene definito, nell’ambito dell’operazione “Johnny”, come affiliato e mero partecipe con il compito di collaborare con i parenti AN PO, FE PO e LO UR nella distrazione dei capitali serventi la gestione del catering per il Centro di accoglienza, apprestando all’uopo falsi documenti contabili e utilizzando, quali soggetti contabili emittenti, le imprese commerciali dallo stesso gerite e, ancora, rendendosi disponibile ad acquisire quote sociali di imprese appositamente costituite per veicolare il danaro, provento delle condotte illecite, di distrazione e ripulire lo stesso da destinare e, in parte, incrementare la c.d. bacinella (il fondo) della cosca.
6.8. Soci e amministratori sono risultati, invece, AN PO e FE PO, definiti affiliati e organizzatori della consorteria, ruolo eseguito per il tramite della gestione dei subappalti conferiti dalla IC di Isola Capo Rizzuto e relativi all’erogazione del servizio mensa del centro di accoglienza di Sant’Anna, nel corso dei quali, per il tramite dei una serie di reati, distraevano appunti cospicui capitali verso la predetta bacinella della consorteria locale.
6.9. PA PO, AN PO, FE PO e LO UR sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per il delitto di cui all’art. 416- bis c.p. e tratti in attesto e la società è stata destinataria di sequestro preventivo delle quote societarie e dell’intero patrimonio aziendale ai sensi degli artt. 321, comma 2, c.p.p. e 12- sexies della l. n. 356 del 1992.
7. Evidente è il diretto coinvolgimento dell’ente comunale, per il tramite del consigliere PA PO, nella illecita gestione del servizio di refezione del Centro per favorire i guadagni delle cosche mafiose e, a tal proposito, irrilevanti sono le circostanze addotte dagli appellanti, secondo cui Il Quadrifoglio s.r.l. godeva della fiducia della stessa Prefettura, al cospetto del sapiente sistema congegnato dai PO, che consentiva di far sembrare formalmente ineccepibile l’aggiudicazione dell’appalto a Il Triangolo s.r.l., che poi si avvaleva di una società direttamente compromessa con gli interessi e le logiche mafiose per far maturare illeciti guadagni in favore di quest’ultima.
7.1. Il motivo, quindi, deve essere respinto perché, al di là di qualche inesattezza (come la diretta riconducibilità de Il Triangolo s.r.l. a PA RE), la sentenza impugnata ha ben colto il valore altamente indiziario, incontestabile, dell’intera vicenda, che dimostra purtroppo l’irrimediabile compromissione e commistione dell’ente comunale con logiche e interessi di stampo mafioso.
8. Con un terzo ordine di censure (pp. 16-19 del ricorso), ancora, gli odierni appellanti criticano la sentenza impugnata per avere imputato alla disciolta amministrazione comunale, sulla base delle risultanze della Commissione d’accesso, un eccessivo utilizzo delle procedure di somma urgenza, di affidamento diretto e di mancanza di pareri e di autorizzazioni prescritte dalla legge, ma anche in questo caso, ad avviso degli appellanti, si tratterebbe di contestazione assolutamente generica e priva di concretezza e di univocità, non facendosi riferimento ad alcun episodio concreto né a procedure illegittime in effetti individuabili.
8.1. L’unica vicenda anomala menzionata dalla sentenza impugnata atterebbe alla ditta IS, ma sul punto la motivazione della stessa sentenza sarebbe affetta da numerosi errori e contraddizioni, non considerando come tale impresa fosse iscritta alla c.d. white list come da provvedimento del 15 giugno 2018 della stessa Prefettura, sicché tutta la vicenda sarebbe costellata, ad avviso degli appellanti, da un susseguirsi di dati erronei, esposti nella relazione e ripresi nella sentenza di primo grado, che avrebbe ignorato, peraltro, le peculiari condizioni di urgenza nelle quali si era dovuto procedere all’affidamento da parte del responsabile del procedimento, Achille IC, confermato dalla stessa commissione prefettizia.
8.2. Anche questo motivo deve essere respinto.
8.3. La relazione della Commissione d’accesso si dilunga, sul punto (v., in particolare, pp. 29-32), circa il frequente ricorso a procedure di somma urgenza e ad affidamenti diretti, svoltisi senza tenere conto delle soglie previste dalle normative in materia – attualmente dall’art. – e, il più delle volte, riconducibili sempre agli stessi soggetti affidatari.
8.4. La stessa Commissione ha avuto modo di constatare l’assenza di completa progettazione e la mancanza di perizie di somma urgenza nei tempi, dal verbale di somma urgenza a quello di affidamento entro dieci giorni.
8.5. A titolo esemplificativo, e non certo esaustivo, la Commissione di accesso ha citato – circostanza, questa, incontestata dagli stessi appellanti – l’affidamento diretto, per somme non irrisorie, dei lavori a Global Service s.r.l., destinataria di sequestro preventivo, e a Veda s.n.c. di BI RA & C., riconducibile direttamente allo stesso PA RE.
8.6. Quanto alla vicenda diretta dell’affidamento diretto a AN RI s.r.l., gestita dai fratelli SE RI e TO RI, la Commissione ha ben rilevato come nel quadriennio 2013-2016 e in parte del 2017 l’impresa abbia ottenuto dal Comune affidamenti diretti di lavori per un totale di € 1.344.257,70, importo di ingente valore, come risulta dalle analitiche tabelle che si leggono nella relazione (pp. 29-31).
8.6. Si tratta di un dato davvero significativo e non giustificato nemmeno dagli odierni appellanti, che si trincerano dietro la formale immacolatezza dell’impresa ai fini antimafia, trascurando il dato che TO RI è cognato di AN RB, ex pregiudicato per delitti aggravati ai sensi dell’art. 7 della l. n. 203 del 1991 e, soprattutto, gli elementi di contiguità dell’impresa, valorizzati dalla relazione, elementi dai quali sembra emergere una contiguità di tipo sicuramente soggiacente rispetto ad interessi e direttive delle locali consorterie mafiose.
8.7. Né è possibile sminuire tale dato, come vorrebbero gli odierni appellanti, sostenendo che le due intercettazioni ambientali sarebbero equivoche poiché, al contrario, da esse emerge con sufficiente chiarezza una sorta di “protezione” della società da parte dei vertici della cosca RE (e, in particolare, da parte di OL NT e PA RE).
8.8. Le argomentazioni degli appellanti in ordine ai lavori di somma urgenza relativi al lungomare di Capo Rizzuto appaiono, pertanto, in questo quadro del tutto marginali e iniDOee a giustificare i plurimi, reiterati, cospicui, ingiustificati affidamenti diretti, negli anni dal 2013 al 2017, nei confronti dell’impresa gestita dai fratelli RI, che godrebbe della protezione influente della cosca RE.
8.9. La sentenza impugnata anche in questo caso, anche al di là di eventuali inesattezze inerenti alla specifica vicenda che avrebbe visto notevolmente lievitare il prezzo dell’iniziale commessa, si sottrae a censura.
9. Con un quarto ordine di censure (pp. 19-21 del ricorso), inerenti alla repressione dell’abusivismo edilizio, gli odierni appellanti deducono che la repressione dell’abusivismo edilizio, fenomeno atavico nel territorio comunale e in tutta la Regione Calabria, ove solo il 6% delle ordinanze di demolizione sarebbero eseguite, ha avuto effettiva attuazione, fin dal 2012, allorquando l’ente comunale ha iniziato i controlli sui fabbricati non censiti e dal 2017 si è incrementata la lotta all’evasione, per effetto di un progetto di mappatura dettagliata dell’intero comunale (all. 102 fasc. parte ricorrente in prime cure).
9.1. Gli appellanti decisamente contestano, poi, l’affermazione, che si legge nella relazione prefettizia, secondo cui il Comune non avrebbe dato seguito all’Accordo di programma stipulato con la Procura della Repubblica di Crotone, stipulato dalla disciolta amministrazione comunale, in quanto l’ente avrebbe sempre prestato la massima collaborazione, come è dato evincere dalle comunicazioni allegate del 26 maggio 2016 e del 19 dicembre 2016, con le quali ha messo a conoscenza sia la Prefettura che la Procura della Repubblica che era stata effettuata, sia pure con carenza di organico e altre difficoltà, una prima ricognizione degli immobili abusivi realizzati.
9.2. La sentenza di primo grado avrebbe affrontato la questione con molta superficialità, a giudizio degli appellanti, affermando che la mancata esecuzione degli ordini di demolizione sarebbe spiegabile solo con il fatto che i responsabili dell’ufficio tecnico fossero contigui alla criminalità o da questa condizionati, e non avrebbe considerato che la stessa Commissione straordinaria, insediatasi dopo il provvedimento dissolutorio in questo giudizio impugnato, ha nominato responsabile dei lavori pubblici l’ing. TR e, cioè, la stessa figura che aveva diretto il settore tecnico durante l’amministrazione disciolta.
9.3. Inoltre, come risulta dai docc. 127 e 128 allegati in primo grado, la Commissione avrebbe confermato anche il dott. IC, quale responsabile dei lavori pubblici e dell’urbanistica, settori oggetto di ampie censura da parte della stessa Commissione.
9.4. Il motivo è destituito di fondamento.
9.5. Basta leggere con attenzione la relazione della Commissione d’accesso, sul punto (v. pp. 14-15), per avvedersi che molte opere abusive, circa mille, sono realizzate su terreni pubblici, a cominciare da quelli comunali, ma i manufatti abusivi demoliti sarebbero solo quattro, senza che sia stato possibile rinvenire gli atti relativi a dette pratiche, se non per un solo caso, con conseguente impossibilità, dunque, di ricostruire la documentazione relativa alle ordinanze di demolizione.
9.6. Gravissima appare la situazione di disordine nella gestione delle relative pratiche, di mancata applicazione degli strumenti offerti dagli archivi informatici, delle sanzioni previste dal d.P.R. n. 380 del 2001 in materia, e in tale situazione di illegalità, che ha favorito il dilagare dell’abusivismo edilizio senza alcuna effettiva azione di contrasto da parte del Comune, al di là dell’effimera e inefficace stipula del Progetto di legalità alla quale non ha fatto seguito alcuna azione di effettiva repressione dell’abusivismo e di abbattimento degli immobili illegali, tutti i più importanti esponenti delle locali cosche mafiose, a cominciare dal clan RE, hanno potuto realizzare anche imponenti costruzioni, alcune delle quali addirittura su terreni pubblici, in assenza di qualsivoglia reazione da parte dell’ente comunale, al punto che, come si legge nella relazione (p. 14), « le relative pratiche sono ferme e le ordinanze non sono state eseguite ».
9.7. Del tutto velleitaria si rileva, allora, la stipula di tale Progetto , che suona quasi paradossale a fronte di una situazione di dilagante illegalità e di consapevole, ormai incancrenito, omesso controllo del territorio, e del tutto sterili sono i rilievi degli appellanti in ordine alle figure dell’ing. TR e del dott. IC, sui quali non può essere certo riversata la colpa di una totale assenza di impulso degli organi politici nella effettiva repressione dell’abusivismo edilizio.
9.8. Di qui la reiezione anche delle censure in esame.
10. Con un quinto ordine di censure (pp. 21-24 del ricorso), che possono essere trattate anche esse in modo unitario perché afferiscono alla situazione finanziaria e contabile, ai debiti tributari e al presunto disordine amministrativo e alla gestione degli immobili confiscati, gli odierni appellanti censurano una evidente carenza e genericità degli addebiti mentre andrebbe invece evidenziata la straordinaria attività dell’amministrazione volta a recuperare una grave situazione debitoria, ereditata dalle precedenti gestioni, senza che risultino censure da parte della Corte dei Conti.
10.1. La sentenza impugnata perverrebbe a considerazioni illogiche, nell’affermare che la disciolta amministrazione si sarebbe attivata per abbattere il debito soltanto nel 2015, senza considerare che essa è stata eletta solo a metà del 2013, e comunque non avrebbe considerato che né il debito tributario del Centro di accoglienza o quello di alcune famiglie malavitose potrebbero essere sicuri indici di infiltrazione malavitosa, essendo la situazione debitoria generalizzata per tutta la cittadinanza.
10.2. Il primo giudice avrebbe poi ignorato, altresì, i migliaia di avvisi accertamenti ICI per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 e l’approvazione della riscossione coattiva degli accertamenti ICI per gli anni 2007 e 2009.
10.3. Quanto alle contestazioni inerenti agli immobili confiscati, poi, anche per tale aspetto gli appellanti contestano la genericità degli addebiti, salvo quello inerente a NT Maesano, che occuperebbe però un immobile oggetto di confisca e, in quanto tale, non riferentesi all’amministrazione comunale, ma semmai alla gestione dell’Agenzia dei beni confiscati alla mafia.
10.4. Anche queste censure vanno disattese.
10.5. L’osservazione della Commissione, secondo cui l’amministrazione comunale sarebbe stata prodiga nella spesa e malaccorta nell’entrata, trova la propria ragion d’essere, condivisibile, nell’attività, definita pilatesca, dell’organo di revisione, e nella constatazione documentata della mancata riscossione soprattutto in materia di TARSU, TARI ed IMU, tipica degli enti locali ad alta densità di malgoverno, mancata riscossione che ha favorito, tra gli altri, anche la criminalità organizzata isolitana, « non abitata a pagare gli oneri comunali, indipendentemente dall’entità » (p. 19 della relazione).
10.6. A fronte di tali dati, obiettivamente riscontrati e non specificamente contestati nemmeno dagli odierni appellanti, appare irrilevante il marginale impegno profuso nella riscossione dell’ICI.
10.7. Quanto, poi, alla gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, l’elenco di tali beni è apparso incompleto ed è risultato che l’amministrazione abbia avuto scarsa attenzione nella titolarità e nel loro possesso, tanto che gli RE hanno continuato indisturbati ad utilizzarli e a LE CO ne sono stati assegnati quattro.
10.8. Già questo basterebbe a dimostrare, a livello indiziario, l’assenza di qualsivoglia serio impegno dell’ente nel valorizzare detti beni, molti dei quali sono rimasti nella disponibilità dei soggetti mafiosi, con un atteggiamento che appare connivente, se non compiacente, come è emerso proprio nel caso di NT Maesano, rientrato, dopo la scarcerazione, nel possesso di un fabbricato, sito nella frazione di Le Castella, località Santa Domenica, trasferito in origine al patrimonio indisponibile del Comune per essere destinato a Centro Direzionale per la Riserva Marina di Capo Rizzuto, come da decreto dell’Agenzia del Demanio n. 6676 del 29 marzo 2002.
11. Con un sesto ordine di censure (pp. 24-26 del ricorso), afferenti alla questione delle cappelle votive, gli odierni appellanti contestano che esse siano sintomatiche dell’infiltrazione mafiosa all’interno dell’ente comunale, perché esse furono realizzate per espresso volere dell’intera comunità religiosa a cura della parrocchia di Isola di Capo Rizzuto e le opere realizzate avrebbe chiaro ed evidente messaggio di natura devozionale e/o spirituale.
11.1. Sul punto la sentenza impugnata avrebbe addebitato all’ente il fatto che esse sarebbero state finanziate da esponenti legati a cosche locali e sarebbero state edificate senza titolo edilizio, ma omette di chiarire in base a quale disposizione di legge sarebbe stato necessario un titolo edilizio e non una semplice segnalazione certificata di inizio attività, a fronte di spazi ridotti e di opere di modeste dimensioni, interamente gestite da fedeli e parrocchiani per finalità religiose.
11.2. Anche queste censure non possono trovare accoglimento.
11.3. La relazione della Commissione di accesso, alle pp. 19-21, evidenzia come la dimensione religiosa sia una sfera nella quale la ‘ GH afferma la propria volontà di potenza e, insieme, la propria legittimazione sul territorio e, nel caso di Isola di Capo Rizzuto, simile dimensione religiosa ha trovato terreno fertile ed eclatante manifestazione nel c.d. sistema della IC , attraverso la proposta di affari che il clan RE ha ricevuto da DO OA OR, parroco della chiesa Maria Assunta di Isola Capo Rizzuto e fondatore dell’associazione di volontariato IC.
11.4. I componenti della criminalità ordinaria e organizzata sono a tutti gli effetti nella stabile associazione che ha gestito il sistema IC anche nella vita cittadina e, in occasione delle processioni organizzate per le importanti feste di Maria, icona della IC , nel mese di maggio, e della Icona della MaDOna RE , nel mese di agosto, con grande concorso di fedeli, lo stesso boss RA RE è stato visto accompagnarsi, tra gli altri, a DO OA OR, LE CO, figlioccio adottivo di DO OR, e il sindaco IA RU, circostanza, questa, di ulteriore rilievo indiziario circa la vicinanza del sindaco stesso ad ambienti mafiosi.
11.5. La vicenda isolitana peculiare delle relazioni religiose, lungo l’asse ‘GH – IC – amministrazione comunale, è proprio quella, qui in esame, delle venti cappelle votive La via del RO , ubicate lungo la strada che da Isola Capo Rizzuto conduce al cimitero comunale e a Capo Rizzuto, davanti al santuario della MaDOna RE.
11.6. Le cappelle sono state realizzate su diciassette appezzamenti di terreno DOati dai proprietari alla Parrocchia, mentre le prime tre sono state costruite su terreno comunale concesso per novantanove anni alla parrocchia e buona parte delle persone coinvolte, DOatori e sostenitori dell’iniziativa, attiene al sistema mafioso imperniato attorno a DO OA OR, che ha anche in questa occasione, prima del suo arresto, dimostrato a più riprese la sua fattiva influenza sul processo decisionale dell’amministrazione comunale.
11.7. Le opere sono abusive e, selezionanDOe solo alcune a campione, la Commissione ha rilevato che esse sono state ricordate con targa ricordo, simbolo di mafia, con finalità ben lontane da quelle apparentemente spirituali che la loro edificazione vorrebbe avere in un contesto, come quello descritto, nel quale la devozione religiosa, fatta di formalistici rituali e opere devozionali, costituisce componente essenziale dell’egemonia sul territorio, secondo l’antico principio religio instrumentum regni.
11.8. Invano gli appellanti tentano di dimostrare che le opere, diversamente da quanto assume la sentenza appellata, non avrebbero bisogno di alcun titolo edilizio, essendo sufficiente la mera segnalazione certificata di inizio attività, perché, se anche così fosse, è inoppugnabile che nessuna istruttoria sia svolta su di esse da parte dei competenti uffici comunali, in violazione della bozza dell’art. 2 dello stesso Accordo di programma con la Parrocchia dell’Assunta o ad Nives dei Padri rosminiani, e l’amministrazione comunale, pure in mancanza dell’Accordo e in presenza di rilevanti mutamenti volumetrici delle cappelle, ha fatto maturare il silenzio-assenzo sulla segnalazione senza esercitare alcun tipo di intervento di controllo, nonostante la mancanza, ad esempio, delle necessarie autorizzazioni (come quelle inerenti al vincolo paesaggistico-ambientale).
11.9. Segno, anche questo, ove ve ne fosse bisogno, di una connivenza dell’amministrazione comunale rispetto al sistema IC, ingegnosamente orchestrato da DO OR, per favorire un culto votivo che, al di là dell’apparente significazione religiosa, è solo un modo per legittimare, coram populo , il potere della mafia sul territorio ed esibirlo sfacciatamente alla luce del sole, in una indebita commistione tra sacro e profano che nulla a che vedere con l’autentica dimensione della spiritualità.
12. L’insieme degli elementi sin qui analizzati pienamente giustificherebbe, ai sensi dell’art. 143 del T.U.E.L., la legittimità del provvedimento dissolutorio qui contestato, a fronte di una conclamata infiltrazione mafiosa dell’ente comunale, che non risparmia nemmeno, la dimensione del sacro, con una modalità non inconsueta ma anzi per definizione tipica, come detto, della ‘ GH.
12.1. Occorre tuttavia analizzare l’ultima censura, afferente al primo motivo (pp. 26-27 del ricorso), con cui gli odierni appellanti lamentano che la sentenza impugnata non avrebbe spiegato per qual motivo l’adozione di provvedimenti meno incisivi per rimuovere gli effetti più gravi del presunto condizionamento, rispetto a quello estremo, di tipo dissolutorio, non avrebbe potuto scongiurare la situazione di pregiudizio per l’ente comunale.
12.2. Ebbene, alla luce di quanto sin qui si è detto, pare al Collegio evidente che nessuna misura gradata, prevista dall’art. 143 del T.U.E.L., avrebbe potuto bloccare la situazione di infiltrazione mafiosa in atto nell’ente comunale, ormai irrimediabilmente compromesso dal legale con la ‘’GH , né gli odierni appellanti hanno saputo indicare, nella censura in esame, quali misure meno incisive ed effettivamente utili avrebbero potuto arginare l’ormai dilagante cancro dell’infiltrazione mafiosa da parte di cosche, egemoni sul territorio, in tutti i gangli dell’amministrazione comunale, persino nel minimo controllo sulla costruzione di cappelle votive apparentemente destinate alla sola devozione religiosa.
12.3. Di qui la reiezione della censura in esame.
13. Non resta al Collegio che esaminare sinteticamente, come si è accennato (v., supra , §§ 4-4.1.), le ulteriori censure, dedotte in primo grado anche con i motivi aggiunti, non delibate dal primo giudice e qui riproposte con il secondo motivo di appello, che ne riproduce e richiama sostanzialmente tre, qui di seguito compendiate:
a) la questione del randagismo canino (pp. 27-28 del ricorso), in quanto la Commissione d’accesso avrebbe assunto, erroneamente, che il servizio era stato affidato in via diretta, da 20 anni in regime di monopolio, alla stessa impresa, e cioè Pet Service, senza considerare, però, che la gestione del servizio risale al 2005, quando il Comune era gestito dalla Commissione prefettizia, da parte di una società, Pet Service, peraltro in possesso della certificazione antimafia;
b) la gestione del Parco eolico da parte di NT (pp. 27-32 del ricorso), riconducibile a PA RE, dipendente comunale dagli anni ’80 del secolo scorso ed esponente di spicco della omonima cosca, in quanto anche in questo caso la Commissione d’accesso non avrebbe considerato che la gestione del Parco è stata deliberata durante la precedente gestione prefettizia del Comune e che NT non ha mai ottenuto trattamenti di favore da parte della disciolta amministrazione comunale, che ha anzi proceduto al recupero delle annualità dovute per la gestione del Parco sollecitamente e non solo con la delibera n. 93 del luglio 2017;
c) l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici comunali a Global Service s.r.l. (pp. 32-33 del ricorso), in quanto non corrisponderebbe al vero, diversamente da quanto ha ritenuto la Commissione di accesso, che l’affidamento del servizio sia stato frutto di una distorsione del processo volitivo, da parte dell’amministrazione comunale, né vi sarebbe prova di irregolarità nelle gare svolte, che hanno condotto ad una aggiudicazione del servizio con notevole di risparmio di spesa in favore di impresa ritenuta meritevole di fiducia da parte della stessa Prefettura, per avere svolto il servizio anche nel Centro di accoglienza.
14. Anche questo motivo deve essere respinto perché, in riferimento ai singoli aspetti sopra dedotti e riassunti, si può rispettivamente e riassuntivamente osservare in senso contrario quanto segue:
a) la sostanziale assenza di centralità della vicenda inerente al servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi, se non per la circostanza, inoppugnabile, che il servizio è stato gestito per anni, illegittimamente, in affidamento diretto in favore di soggetti giuridici (Dog’s House s.a.s., Pet Service s.r.l. e Mister Dog s.r.l.), tutti riconducibili in varia veste a misura a CO TO e IG TO e alla loro famiglia, che hanno avuto per dipendenti soggetti dal notevole spessore criminale come TO OR, esponente di vertice della cosca Farao-Marincola, e IT LA, elemento di spicco della medesima cosca;
b) la vicenda del parco eolico, diversamente da quanto assumono gli appellanti, è l’ennesima riprova della grave infiltrazione mafiosa nel Comune, in quanto è emerso dai numerosi atti di indagine, che nel tempo hanno interessato il parco, che il parco è gestito da Vent 1 Capo Rizzuto s.r.l., società riconducibile alla cosca RE per il tramite di PA RE, dipendente comunale fin dal 1980, come si è visto, e uomo-cerniera nei rapporti tra cosche locali e amministrazione comunale, e non ha trovato comunque adeguata smentita nelle censure degli appellanti il puntuale rilievo della Commissione d’accesso (v., in particolare, pp. 24-25 della relazione), in ordine all’errato calcolo del canone da recuperare da parte del Comune, che l’amministrazione comunale ha deciso di correggere solo dopo gli accertamenti avviati dalla Commissione, sicché non infondata né arbitraria appare la deduzione della Commissione, secondo cui la lentezza e l’imprecisione del Comune nel richiedere i canoni arretrati siano sostanziali indizi di una compiacenza dell’ente comunale nei confronti della Vent 1 Capo Rizzuto s.r.l., gestita dal clan RE, come pure la mancata previsione della clausola risolutiva espressa per morosità;
c) l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici comunali a Global Service s.r.l., gestita da NT TI ma riconducibile alla cosca RE, al di là della regolarità, almeno apparente, della procedura di gara, costituisce ulteriore riprova dell’infiltrazione mafiosa dell’ente, per l’esistenza di strettissimi rapporti illeciti tra NT TI, PA PO e la cosca RE, emersa nel corso dell’operazione “Johnny”.
14.1. Di qui, per i motivi in sintesi esposti, la reiezione anche del motivo in esame.
15. Non possono che essere disattese, in conclusione, le censure degli appellanti (pp. 33-34 del ricorso), con le quali essi affermano che mancherebbe obiettivamente una circostanza, un mero fatto, che a loro dire riveli un agire illegittimo della pubblica amministrazione che possa avere un significato univoco e oggettivo di possibile collusione degli organi politici con la criminalità organizzata, come ad esempio per il settore dei contratti pubblici, notoriamente sensibile agli interessi della criminalità, dove mancherebbe la contestazione di uno specifico episodio, sicché la sentenza impugnata si caratterizzerebbe per la genericità, l’indeterminatezza, l’omesso esame di circostanze determinanti, il travisamento dei fatti e l’erroneità di valutazione nell’applicare la disciplina dell’art. 143 del T.U.E.L.
15.1. Ben al contrario, invece, è emerso dalla disamina dei motivi sopra effettuata e dal complesso del quadro indiziario delineato dalla Commissione d’accesso e, sulla sua scorta, dalla relazione prefettizia il dato nitido secondo cui, come ha rilevato la stessa Commissione d’accesso nella conclusione dei propri accertamenti (pp. 33-35 della relazione), ad Isola Capo Rizzuto è stata tessuta una tela di potere e di complicità, di cui la ‘ GH è motore e componente essenziale.
15.2. Correttamente ha pertanto rilevato la sentenza impugnata – v., in particolare, § 19.2. – che tutti gli elementi da essa esaminati – tra gli altri, e a solo titolo esemplificativo tra i numerosi sopra ricordati, la mancanza di programmazione triennale delle opere pubbliche, il mancato licenziamento o, comunque, l’effettivo isolamento di PA RE, di cui era nota l’affiliazione alla più potente cosca locale, la vicenda delle cappelle votive, l’abusivismo edilizio – denotano una compromissione dell’intera vita politica locale e della macchina amministrativa locale, pesantemente influenzata dall’ingerenza della mafia per i plurimi rapporti, di parentela, di collaborazione e/o di cointeressenza, tra esponenti politici e amministratori locali e la ‘ GH .
16. Questo Consiglio di Stato, anche nella sua più recente giurisprudenza (v., ex plurimis , Cons. St., sez. III, 17 giugno 2019, n. 4026), ha osservato che il condizionamento può rilevare come fattore funzionale , allorquando, cioè, le cosche inciDOo sulla gestione amministrativa dell’ente, ricevenDOe sicuri vantaggi, come si è visto nel caso di specie, e solo una valutazione complessiva, contestualizzata anche sul piano territoriale, può condurre ad un appropriato esame della delibera di scioglimento, quale tutela avanzata approntata dall’ordinamento giuridico, in virtù di una valutazione degli elementi, posti a base della delibera, che costituisca bilanciata sintesi e mai mera sommatoria dei singoli elementi stessi.
16.1. Non vi è dubbio che, nel caso di specie, questa valutazione deponga nel senso, ben colto dalla sentenza impugnata, di una radicata influenza della ‘ GH , ancora una volta e a distanza di non molti anni dal precedente scioglimento del consiglio comunale, sulla vita politica e amministrativa dell’ente, irrimediabilmente compromessa da logiche compromissorie con la malavita locale, che permeano tutti i settori, nessuno escluso, della vita pubblica cittadina.
17. La valutazione del giudice amministrativo, di fronte a questa misura straordinaria di prevenzione, si deve fondare sulla regola del “ più probabile che non ”, la quale ha una portata generale, come questa Sezione ha già rilevato (v., ex plurimis , Cons. St., sez. III, 4 febbraio 2019, n. 866), per l’intero diritto della prevenzione, compresa, dunque, anche la fattispecie, qui in esame, dell’art. 143 del T.U.E.L. che, per costante giurisprudenza di questo Consiglio, ha finalità preventiva e non punitiva.
17.1. L’eccezionalità della misura dissolutoria quale extrema ratio del nostro ordinamento democratico contro la minaccia mafiosa, confermata a livello sistematico dalla recente introduzione dell’art. 7- bis dell’art. 143 del T.U.E.L. ad opera del d.l. n. 113 del 2018, conv. con mod. in l. n. 132 del 2018, è nel caso di specie pienamente giustificata dalla grave, integrale, non altrimenti rimediabile, compromissione degli organi di governo dell’ente con le cosche mafiose in misura tale da determinare l’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione comunale nonché il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati.
18. Per le ragioni esposte, conclusivamente, l’appello deve essere respinto, con la piena conferma della sentenza qui impugnata, che ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, proposti in primo grado, con una motivazione che va esente da qualsivoglia censura, per l’accertata legittimità, ai sensi dell’art. 143 del T.U.E.L., dello scioglimento del consiglio comunale di Isola Capo Rizzuto per la pesante, altrimenti inemendabile, ingerenza mafiosa.
19. Le spese del presente grado del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono solidalmente la soccombenza degli appellanti.
19.1. A loro definitivo carico rimane anche il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto da IA RU, AR MA, MI IS, AN SO, CO PU, MI AG, AR RU, IO IN, NN IN, IO CI, MI IM, NC NO e CO LA, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna in solido IA RU, AR MA, MI IS, AN SO, CO PU, MI AG, AR RU, IO IN, NN IN, IO CI, MI IM, NC NO e CO LA a rifondere in favore del Ministero dell’Interno le spese del presente grado del giudizio, che liquida nel complessivo importo di € 8.000,00, oltre gli accessori come per legge.
Pone definitivamente a carico dei predetti IA RU, AR MA, MI IS, AN SO, CO PU, MI AG, AR RU, IO IN, NN IN, IO CI, MI IM, NC NO e CO LA il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2019, con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere
Stefania NTleri, Consigliere
IO Pescatore, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Noccelli | Franco Frattini |
IL SEGRETARIO