TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 31/10/2025, n. 2233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2233 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4562/2023 R.G. avente ad oggetto: indebito soggettivo – indebito oggettivo vertente
TRA
(C.F. ) in qualità di lrpt della Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(P.I. rappresentato e difeso dell'Avv. Domenico Lioi (C.F.
[...] P.IVA_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito alla Via M. F. Rocca, C.F._2
3 di Mesoraca (KR)
Attore
CONTRO
(C.F.: ), e (C.F.: Controparte_2 C.F._3 CP_3
, rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Combariati (C.F.: C.F._4
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito alla Via G. Poerio n. C.F._5
16 di Catanzaro
Convenuti
Conclusioni come da verbale del 24.10.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, seppure con un'indicazione difforme della data di comparizione tra l'originale e le copie consegnate, nella qualità di legale Parte_1 rappresentante pro tempore della conveniva in giudizio Controparte_1 CP_2
e per la restituzione della somma di € 25.000,00, versata a titolo di caparra in
[...] CP_3 esecuzione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato in data 30.11.2009, avente ad oggetto un terreno sito in Catanzaro alla via Busento.
1 L'attore esponeva di avere promesso di acquistare, unitamente a e Persona_1 [...]
l'immobile, sottoponendo l'acquisto a condizione risolutiva espressa di ottenere, Persona_2 entro il 31.03.2010, le necessarie autorizzazioni amministrative per la costruzione di un fabbricato.
La suddetta circostanza non si era avverata, così determinando l'insorgenza di un'obbligazione restitutoria della somma percepita dai convenuti al momento della sottoscrizione del preliminare, risoltosi per il mancato avveramento della condizione.
Nonostante numerosi solleciti e diffide stragiudiziali, i convenuti si mostravano renitenti alla restituzione dell'importo incamerato, salvo comunicare, solo in occasione di un riscontro del
2020, che la somma reclamata fosse stata consegnata a e alla moglie Persona_1 Parte_2
quale amministratrice e lrpt della ditta DI srl, essendo quest'ultima a sua volta
[...] creditrice di parte attrice.
Di fatto tra e i coniugi e , non era mai intervenuto Controparte_1 Pt_2 Per_1 alcun accordo né alcuna cessione di credito, in forza del quale l'importo di € 25.000,00, relativo al contratto del 30.11.2009, avrebbe dovuto essere versato alla ditta DI s.r.l., di conseguenza la consegna dell'assegno a quest'ultima avveniva in modo illegittimo ed arbitrario.
Tra l'altro, i convenuti non documentavano il pagamento in favore di DI al fine di valutare l'esatta corrispondenza con quanto allegato.
L'attore rappresentava, inoltre, di essere venuto a conoscenza solo successivamente della stipula di un atto pubblico di vendita datato 13. 9.2012 intercorso tra e CP_3 CP_2 in qualità di venditori e , , e
[...] Parte_3 CP_4 Persona_3 Persona_4 in qualità di acquirenti del medesimo bene. Persona_5
Nel summenzionato atto veniva richiamato il preliminare intercorso tra le odierne parti e la clausola risolutiva espressa, dando atto che l'odierno attore ed i convenuti avessero regolato i rispettivi rapporti, convenendo di modificare con efficacia novativa il rapporto giuridico tra gli stessi intercorso.
Nell' occasione, rendeva dichiarazioni false, dichiarando la riferibilità a Parte_2 sé dell'assegno n. 7200037485 -04, emesso da Ubi Banca Carime Spa in data 30.11.2009 che, per tabulas e mai smentito, era stato emesso da in favore della Banca Popolare di Controparte_1
Crotone, quale debitore di e e da questi ultimi quietanziato. CP_3 CP_2
Appresa la suddetta circostanza l'odierno attore , in data 10.05.2018, sporgeva querela nei confronti di e , per i reati di falsità ideologica, Parte_2 Controparte_2 CP_3 truffa e appropriazione indebita.
Da tale ricostruzione fattuale discende la sussistenza dell'indebito a favore della
[...]
[..
[...] anche in ragione del fatto che i convenuti hanno riconosciuto l'inadempimento nei Parte_4 confronti della suddetta, seppure giustificandolo in maniera fantasiosa e artificiosa.
L'art. 2033 c.c. prevede, infatti, l 'ipotesi in cui il debito non sussista, ossia sia privo di qualsiasi causa di giustificazione e, quindi, non solo il caso in cui non sia mai sorto, ma anche quello in cui sia stato estinto con adempimento o altro mezzo.
Nel caso di specie sono dovuti anche gli interessi moratori a far data dalla prima richiesta formale di pagamento, ovvero dal 19.07.2013, avendo l'attore assolto al proprio onere probatorio di dimostrare di avere effettuato il pagamento versando l' assegno n. 7200037485 - 04 tratto su Ubi
Banca Carime ed intestato in favore della , quietanzato dai Controparte_5 convenuti senza recare eventuali indicazioni di cessioni di credito.
Alla luce dei fatti dedotti chiedeva la condanna dei convenuti alla restituzione della somma di € 25,000,00 nonché alla corresponsione degli interessi moratori dalla data della prima richiesta del 19.07.13 o in subordine da quella del 04.06.2017 fino al saldo, con contestuale condanna alle spese del giudizio da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
All'udienza del 22.02.2024 si costituivano i convenuti e Controparte_2 CP_3 inizialmente eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione, per difformità tra la data di comparizione indicata nell'originale (20 marzo 2024) e quella nelle copie notificate (20 maggio
2024), chiedendo la fissazione di nuova udienza ai sensi dell'art. 164, co. 3, c.p.c. con contestuale rimessione in termini.
Accolta la suddetta istanza, gli odierni convenuti si costituivano all'udienza del 09.05.2024, proponendo domanda di chiamata di terzo nei confronti di deducendo che il Parte_2 contratto preliminare del 30.11.09 richiamato da parte attrice fosse stato sostituito nella medesima data da un secondo preliminare sottoscritto da e quali Parte_2 Persona_2 promissari acquirenti.
Di tale secondo preliminare, in sostituzione del precedente, era al corrente ed anche CP_1 in possesso di una copia tanto che il legale rappresentante della società attorea ne consegnò altra copia a Controparte_2
Con il contratto preliminare per cui è causa e avevano Controparte_2 CP_3 promesso di vendere a l.r.p.t. della , nonchè a Parte_1 Controparte_1 Per_1
e a una quota del terreno di loro proprietà mentre ai venditori
[...] Persona_2 sarebbe rimasto il 50% della stessa.
Per l'acquisto della sua quota versava a mezzo assegno circolare in favore Parte_1 della la quota di pertinenza pattuita in € 25.000,00. Controparte_5
3 La necessità della sostituzione tra i due contratti si originava da un accordo interno tra e teso ad estinguere un debito del primo nei confronti della Parte_1 Parte_2 seconda tanto che il summenzionato assegno venne consegnato a che subentrò Parte_2 nella posizione contrattuale alla parte attrice.
Anche il secondo contratto preliminare conteneva la medesima clausola risolutiva del primo e al verificarsi della condizione pattuita la sua risoluzione venne formalizzata nell'atto notarile del
13.09.2012, con contestuale vendita del terreno a soggetti terzi.
In virtù di quanto sopra, a promissaria acquirente nel secondo Parte_2 preliminare risolto, veniva riconosciuta la somma di € 50.000,00 comprensiva della quota versata dalla stessa nonché dell'importo versato a mezzo assegno da Parte_1
Nell'atto pubblico del 12.9.2012 era, infatti, specificato che l'assegno di € 25.000,00 n.
7200037485-04 fu emesso da solo in quanto la stessa l'aveva ricevuto dalla Parte_2
e l'aveva versato ai promittenti venditori alla firma del secondo preliminare Controparte_1 del 30.11.2009.
Anche la vicenda penale azionata a querela di parte attrice era culminata nell'archiviazione, ragione per la quale alla luce della esatta ricostruzione fattuale, in via principale concludeva per il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e diritto.
In via subordinata, qualora la domanda avesse trovato accoglimento, chiedeva accertarsi la responsabilità di quale effettiva percipiente dell'indebito con conseguente Parte_2 condanna della stessa alla restituzione dell'importo di € 25.000,00 in favore di parte attrice oltre agli interessi moratori dal 13.12.12, con vittoria di spese.
Istruita la causa, a seguito dell'acquisizione della documentazione prodotta, la causa veniva rinviata per la discussione al 24.10.2025 e decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare dei convenuti relativa alla nullità dell'atto di citazione per difformità tra la data di comparizione contenuta nell'originale e quella indicata nelle copie notificate risulta superata. In accoglimento dell'istanza difensiva, infatti, l'A.G. ha già disposto la fissazione di nuova udienza ai sensi dell'art. 164, co. 3, c.p.c., con rimessione in termini delle parti.
Pertanto, il vizio formale è stato sanato.
Negli scritti conclusivi parte convenuta reitera la revoca dell'ordinanza che ebbe a rigettare la richiesta di chiamata in causa del terzo la revoca venne richiesta anche nel Parte_2 coro del giudizio e rigettata dal giudice.
4 In merito, nel richiamare le ragioni portate nelle ordinanze rese nel corso del giudizio, deve ribadirsi come vieppiù in questa sede l' istanza appare infondata per essere il presente giudizio nella fase decisoria a seguito del corretto vaglio della insussistenza di esigenze istruttorie per essere la domanda fondata su prova documentale, dunque di pronta soluzione.
L'autorizzazione del giudice alla chiamata in causa del terzo è conseguente al vaglio di speditezza e celerità nella definizione della causa e nel caso in esame ben potrà essere svolta autonoma domanda da parte convenuta nei confronti della con autonomo giudizio. Pt_2
Le prove articolate da parte convenuta, infatti, erano proprio funzionali a fondare la domanda nei confronti del terzo piuttosto che a paralizzare l'azione proposta da parte attrice.
Quanto all'interrogatorio formale di parte attrice deve rilevarsi che esso non è mezzo di prova in senso tecnico e le prospettazioni delle parti apparivano tali da non necessitare la sollecitazione alla perimetrazione del thema decidendum e probandum con lo strumento invocato dalla parte.
Quanto alle richieste istruttorie formulate e riproposte da parte convenuta, esse sono all'evidenza superflue per essere il presente giudizio documentale.
Quanto alla prova richiamata sub 1) essa è genericamente formulata;
quanto a quella articolata sub 2) verte su circostanze da provare documentalmente, quella relativa alla prima parte in quanto controdichiarazione a precedente contratto siglato per iscritto e la seconda parte relativa a pagamento di somme;
quella articolate sub 3) da provare per iscritto, vertendo su contratto avente ad oggetto bene immobile, ferma la superfluità nel presente giudizio di tale secondo passaggio;
quella articolata sub 4) superflua.
Scendendo nella disamina del merito, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni che si esplicitano a seguire.
È pacifico tra le parti che in data 30.11.2009 venne stipulato un contratto preliminare di compravendita immobiliare tra la società rappresentata da Controparte_1 [...]
e i convenuti e , avente ad oggetto un terreno sito in Pt_1 Controparte_2 CP_3
Catanzaro alla Via Busento. In occasione della stipula, l'attore versò la somma di € 25.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, con assegno circolare emesso dalla società attrice e rilasciato in favore della , con quietanza da parte dei convenuti. Controparte_5
Il contratto preliminare era espressamente subordinato alla condizione risolutiva consistente nell'ottenimento, entro il 31.03.2010, delle autorizzazioni edilizie necessarie alla costruzione di un fabbricato. Tale condizione non si è avverata, circostanza che, per espressa volontà delle parti, ha determinato la risoluzione automatica del contratto.
5 La corresponsione dell'importo di euro 25.000,00, dunque, era divenuta indebita, né a fronte delle richieste di restituzione avanzate reiteratamente da gli odierni Parte_1 convenuti ebbero a rifondergli quanto versato a titolo di caparra.
La somma versata da parte attrice è documentata dall' assegno circolare n. 7200037485 – 04 tratto su Ubi Banca Carime S.p.A per la complessiva somma di € 25.000,00 in favore della
[...]
con quietanza in calce dei convenuti promissari venditori. Controparte_5
E' pacifico ed incontestato tra le parti che mancò di verificarsi la condizione posta nel contratto preliminare e relativa alla concessione dei titoli abilitativi alla realizzazione sul terreno promesso in vendita di un fabbricato, di tal che, al verificarsi della suddetta condizione risolutiva, il ebbe a dichiarare di volersene avvalere;
tale dichiarazione ha valore negoziale in quanto CP_1 espressione della volontà di esercitare il diritto potestativo attribuito al contraente adempiente dalla clausola, e venne incontestatamente comunicata ai promittenti alienanti.
Sono documentate in atti le diverse missive e diffide con le quali l'attore ebbe a sollecitare la restituzione della somma versata, salvo avere avuto riscontro dalle parti convenute solo con nota in atti del 2020, allorquando esse dichiararono che la somma reclamata sarebbe stata, per volontà di parte attrice, formalizzata in una scrittura mai prodotta, corrisposta ad un soggetto terzo, tale al fine di ripianare un pregresso debito della Parte_2 CP_1
Per quanto sopra esposto, la clausola risolutiva espressa produce gli effetti tra le parti che ebbero a siglare il contratto preliminare originario, e posto dal a base della proposta CP_1 domanda, non rilevando rapporti interni con soggetti terzi – pur richiamati dai convenuti- dei quali parte attrice non sia stata parte.
Il secondo preliminare sottoscritto da soggetti terzi non ha efficacia rispetto al né, CP_1 soprattutto, comprova la sussistenza di un valido accordo di cessione della posizione contrattuale da a Controparte_1 Parte_2
Nessuna documentazione scritta, come richiesto ad substantiam dall'art. 1351 c.c. in tema di preliminare, è stata prodotta a conferma della cessazione del rapporto tra e i Controparte_1 convenuti.
Ancora. Il fatto che l'assegno da € 25.000,00 sia stato indicato nel successivo contratto preliminare dai convenuti per regolare i rapporti con e la società DI S.r.l. Parte_2
è irrilevante ai fini del presente giudizio, atteso che tale pagamento non è stato autorizzato né tantomeno ratificato dalla Controparte_1
La dedotta conoscenza da parte dell'attore del secondo preliminare e del presunto subentro di terzi, indimostrata, non vale a fondare l'effettiva cessione della posizione contrattuale né può
6 esimere i convenuti dall'obbligo restitutorio derivante dalla risoluzione automatica del primo contratto, a seguito della mancata verificazione della condizione.
Quanto agli interessi richiesti, l'art. 2033 c.c, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 1282 c.c., prevede che gli interessi decorrano dal giorno della domanda – ovvero dalla costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.. se l'accipiens era in buona fede ovvero dal giorno del pagamento nel caso di mala fede che, qualora ricorra, deve essere oggetto di prova da parte attrice.
Nel proporre la domanda e nella comparsa conclusionale sono stati richiesti gli interessi a far data dalla messa in mora;
orbene, il primo atto di messa in mora con spedizione certa non è la missiva del 09.07.2013, sprovvista del talloncino di consegna, ma la diffida A/R del 04/06/2017 ed
è a quella data che verrà ancorata la decorrenza degli interessi moratori.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 s.m.i., tenuto conto dello scaglione di riferimento
(individuato in quello per le cause di valore ricompreso nello scaglione tra € 5.201,00 a €
26.000,00 con applicazione dei minimi e in ragione della bassa complessità della controversia).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da parte attrice e condanna e Controparte_2 CP_3
, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 25.000,00 nonché al pagamento degli
[...] interessi moratori sulla detta somma con decorrenza dal 04.06.2017 in favore di Parte_1 in qualità di l.r.p.t. della Controparte_1
- Condanna e al pagamento delle spese legali da Controparte_2 CP_3 liquidarsi nella misura di € 2.540,00 oltre accessori di legge in favore dell'avv. Domenico Loi procuratore antistatario di in qualità di l.r.p.t. della Parte_1 Controparte_1
Catanzaro 29.10.2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro
7