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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2959 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
21437 /2023
VERBALE DELLA CAUSA REDATTO AI SENSI Dell'art. 127 ter c.p.c.
Udienza del 11.03.2025
Avanti al G.I., dr. Emanuele Lombardi, compare in senso figurato gli Avv.ti Marcello
Micciarelli (C.F.: e Fabio Franco per parte attrice i quali C.F._1
concludono come da memorie;
Compare altresì l'Avv. Francesco Manzo per la convenuta, la quale conclude come da propri atti
Il Giudice
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Dott. Emanuele Lombardi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI,
IV SEZIONE CIVILE,
in composizione monocratica, in persona del Dott. Emanuele Lombardi, ha pro- nunziato ex art. 281 sexies cpc la seguente
S E N T E N Z A
a definizione della causa iscritta al 21437/2023 avente ad oggetto: Pagamento indennità di occupazione
TRA
- , C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa,
congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Marcello Micciarelli (C.F.:
e Fabio Franco (C.F.: ) ed C.F._1 C.F._3
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, alla Via Battistello
Caracciolo n° 12
E
- , nata a [...] il [...] ed ivi res. alla Piazza Gesù e Maria n.5, Parte_2
cod. fisc. , elett.te dom.ta in Napoli, alla via Sant'Arcangelo a C.F._4
Baiano n°19, presso lo studio dell'Avv. Francesco Manzo cod. fisc.
dal quale è rappresentata e difesa C.F._5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 13.10.2023, la evocava in giudizio la propria Parte_1 genitrice dinanzi al Tribunale di Napoli, per ivi sentir accertare l'abusiva Parte_2 occupazione da parte della convenuta dell'immobile in Napoli, alla Piazza Gesù e
Maria n.5, piano T int.4 e, per l'effetto, condannarla al pagamento di una indennità di occupazione sine titulo, pari ad euro 300,00 mensili, a far data dal mese di gennaio
2023 e sino alla cessazione della occupazione.
Precisava la che l'appartamento in questione era stato originariamente Pt_1 acquistato in comune dai genitori e in data 06.02.1995, CP_1 Parte_2 ciascuno per la quota del 50% e che successivamente il padre disponeva della sua esclusiva quota di proprietà lasciandola alla sola figlia , in virtù di Parte_1 testamento pubblicato in data 17.4.2008 per atto di Notaio Persona_1 con accettazione dell'eredità fatta dall'attrice con atto di Notaio Rep. Persona_2
9211 Racc.5971 del 07.01.2019.
Quindi, l'istante lamentava che la madre, godendo in maniera esclusiva dell'immobile, avendo ivi la sua residenza, ne avrebbe precluso del tutto l'utilizzo alla da cui Pt_1 la richiesta di riconoscimento dell'abusiva occupazione e del pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo formulata col presente giudizio.
Si costituiva regolarmente la convenuta impugnando e contestando tutto Parte_2
quanto ex adverso ed eccependo in primis la carenza di legittimazione attiva della per prescrizione del diritto ad accettare l'eredità, nonché l'inammissibilità Pt_1
della domanda per violazione del principio del ne bis in idem
Essendo stato già proposto giudizio avente ad oggetto l'accertamento e la declaratoria dell'illegittima occupazione dell'immobile in comproprietà con la convenuta, nonché per ottenerne il rilascio ed il pagamento della indennità di occupazione sine titulo
conclusosi con sentenza n.3541/2022 passata in giudicato.
Fatta questa premessa, occorre esaminare in via preliminare l'eccezione di merito, non rilevabile d'ufficio e sollevata dalla convenuta tempestivamente costituita, relativa alla carenza di titolarità in capo all'attrice della qualifica di erede, per mancata accettazione dell'eredità e intervenuta prescrizione del relativo diritto di accettazione.
Si precisa, in premessa, che stante l'avvenuta apertura della successione alla data di decesso del de cuius, in data 20.03.2008, il termine decennale per l'esercizio del diritto di accettazione deve intendersi spirato alla data del 20.03.2018.
Con riguardo al detto profilo, alla cui prova era onerata, in presenza di eccezione,
l'attrice, ha dedotto di aver accettato tacitamente l'eredità del defunto padre CP_1 spiegando l'intervento volontario nella causa penale con n° R.G. 9812/2008
[...] anche nella qualità di erede del ai sensi e per gli effetti dell'art 476 c.c., CP_1
essendo tale accettazione atto puro ed irrevocabile;
causa conclusasi con sentenza n.194/2015.
Questa l'argomentazione offerta dall'attrice per avversare l'eccezione proposta.
Tale ultimo dato, peraltro non è stato specificamente contestato dalla difesa della
. Pt_2 Non resta quindi che analizzare, in diritto, l'argomentazione offerta dall'attrice circa l'effetto interruttivo del decorso della prescrizione che si sarebbe verificato in ragione dell'avvenuta costituzione nel sopraindicato giudizio.
La soluzione ai quesiti si rinviene analizzando l'insegnamento della Suprema Corte contenuto nella sentenza n. 8776/2013, nel quale, testualmente, si legge: “… al termine di prescrizione, previsto dall'art. 480 c.c. per l'accettazione dell'eredità, sono
inapplicabili, salvo determinati specifici casi espressamente stabiliti da detta norma,
gli istituti dell'interruzione e della sospensione (V. Cass. n. 1393/1962). Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che mentre il termine fissato dal giudice
per l'accettazione dell'eredità, nell'ipotesi di cui all'art. 481 c.c., è un termine di
decadenza, quello entro il quale il diritto di accettare si estingue per il mancato
esercizio (art. 480 c.c.), è un termine di prescrizione, tale essendo espressamente
dichiarato dalla legge e, trattandosi di prescrizione, al di fuori delle previste cause di
sospensione, non vi sono altri fatti impeditivi del suo decorso per quanto concerne
l'esercizio del diritto di accettazione dell'eredità (cfr. Cass. n. 11/1970)”.
Ciò posto, in risposta all'avversa eccezione di prescrizione l'attrice ha provato di aver accettato espressamente l'eredità in data antecedente al 20.03.2018, con costituzione nel procedimento penale R.G. 9812/2008 anche nella qualità di erede del CP_1
costituzione che consente di desumere che l'interessata abbia compiuto un atto che non poteva non essere posto in essere se non nella qualità di erede.
Per quanto concerne, invece, la seconda eccezione sollevata da parte convenuta circa violazione del principio del ne bis in idem essendo stato già proposto giudizio avente ad oggetto l'accertamento e la declaratoria dell'illegittima occupazione dell'immobile in comproprietà con la convenuta, nonché per ottenerne il rilascio ed il pagamento della indennità di occupazione sine titulo conclusosi con sentenza n.3541/2022 passata in giudicato, la stessa è infondata.
Dalla lettura della suddetta sentenza emerge che la richiesta volta ad ottenere il pagamento della suddetta indennità di occupazione non sia stata mai formalizzata da parte attrice. A differenza del presente giudizio, invece, l'attrice demanda il pagamento dell'indennità di occupazione con la messa in mora del 29.12.2022 a far data dal gennaio 2023 a carico della comproprietaria. (cfr. messa in mora).
Ciò chiarito, nel merito la domanda attorea volta ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento di una somma di denaro a titolo di indennità per l'occupazione illegittima dell'intero immobile è infondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
In diritto, la norma cui fare riferimento è l'art. 1102 c.c., che consente a ciascun partecipante alla comunione di servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
L'art. 1102 c.c. consente, quindi, al comproprietario l'utilizzazione della cosa comune anche in modo particolare e più intenso, ponendo il divieto di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto ed escludendo, quindi, che l'utilizzo del singolo possa risolversi in una compressione quantitativa o qualitativa di quello, attuale o potenziale, di tutti comproprietari (Cass. civ. n. 21902/2004).
Nel caso di specie, è certo che la convenuta abbia continuato ad utilizzare il bene immobile in comproprietà anche successivamente alla morte del marito.
Ora, ai sensi della previsione di cui all'art. 1102 c.c. l'uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario rappresenta l'attuazione del suo diritto dominicale, salvo l'obbligo di questi, appunto, di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso ovvero di trarre dal bene frutti civili.
Ne deriva che il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno dell'altro comproprietario (Cass. civ. n. 2423/2015), ciò rilevando, a maggior ragione, nel caso di specie, ove l'esclusione del comproprietario dal godimento della porzione di immobile di sua spettanza non vi è mai stata.
Dalla lettura della messa in mora del 29.12.2022 non emerge la richiesta specifica della comproprietaria ad ottenere la disponibilità e fruizione della sua parte Parte_1 di bene comune ma solo la richiesta indennità di occupazione.
Il diritto alla percezione dell'indennità di occupazione a favore del comproprietario non utilizzatore del bene si cristallizza solo ed esclusivamente a decorrere dalla richiesta di utilizzazione dello stesso bene comune e successiva negazione, a tale richiesta, manifestata dal comproprietario occupante esclusivo.
In altri termini, l'occupante del bene è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal godimento indiretto dell'immobile solo qualora il comproprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e ciò non gli è stato consentito, per la ragione assorbente di non aver potuto godere al pari degli altri del bene comune.
Circa le spese legali, sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda di parte attrice per quanto in motivazione;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Napoli 24.03.2025
Il Giudice
Dr. Emanuele Lombardi