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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 21/02/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. nata a [...] il [...], residente in [...]; e da
(c.f. nato Codogno (LO) il 16.06.1977, residente in [...]Parte_2 C.F._2 zzo entrambi difesi e rappresentati dall'Avv.ta Rosa Angela Steffenini del Foro di Lodi.
Dal matrimonio è nata l'unica figlia il 28.11.2013 a Codogno (LO). Persona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.01.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento;
3) La casa coniugale viene assegnata alla Sig.ra con tutto quanto l'arreda e la dota. Il Sig. Pt_1 Pt_2 provvederà ad asportare i propri beni personali;
4) La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa Persona_1 presso la madre alla quale viene appunto assegnata la casa coniugale;
Parte_1
5) Il Sig. si impegna a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della Parte_2 figlia, la somma complessiva di euro 150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT, da versarsi alla madre Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, con concorso alle spese Parte_1 straordinarie da parte del pa del 40% da individuarsi come linee guida in uso presso la Corte d'Appello di Milano;
6) Il Sig. potrà tenere con sé la figlia minore quando lo vorrà, previo accordo con la madre Parte_2 Sig.ra e comunque tenendo conto delle esigenze e degli impegni scolastici ed extrascolastici Parte_1 di La minore trascorrerà le festività, comprese quelle natalizie e pasquali, ad anni alterni con ciascun Per_1 ge Durante le vacanze estive, il padre trascorrerà con la figlia due settimane anche non consecutive, previa comunicazione alla Sig.ra entro la fine del mese di aprile di ciascun anno;
Pt_1
7) La Sig.ra percepirà integralmente l'assegno unico e universale per la figlia;
Pt_1
8) I sig.ri e si impegnano ad estinguere il conti corrente comune n. 4569 presso Findomestic Pt_1 Pt_2 GR PN , il cui saldo residuo alla data di estinzione verrà suddiviso in parti uguali;
9) I coniugi dichiarano di aver definito tra di loro ogni diversa questione economica;
10) I genitori daranno il proprio consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate il 30.01.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio nelle forme concordatarie in TU OD (LO) in data 02.07.2011, atto registrato nei Registri dello Stato civile del Comune di TU OD al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 2011.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
La causa va quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore, al fine di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenendo procedibile tale domanda decorso il semestre di cui all'art. 3, co. 2, lett. b), legge 898/70.
Con le note scritte da depositare entro il termine fissato con separata ordinanza, le parti dovranno confermare la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile alle condizioni da loro indicate, che potranno essere anche diverse rispetto a quelle in questa sede indicate purché vi concorra il duplice requisito (i) del comune consenso e (ii) dell'allegazione di fatti nuovi ex art. 473-bis.19 c.p.c.
In merito alle spese del giudizio ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario il 02.07.2011 a TU OD (LO), trascritto presso i Registri dello Stato civile del Comune di TU OD al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 2011 e del Comune di Casalpusterlengo al n. 6, parte II, serie B, anno 2011;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TU OD perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
5) Dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
6) Rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Lodi, il 17 febbraio 2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. nata a [...] il [...], residente in [...]; e da
(c.f. nato Codogno (LO) il 16.06.1977, residente in [...]Parte_2 C.F._2 zzo entrambi difesi e rappresentati dall'Avv.ta Rosa Angela Steffenini del Foro di Lodi.
Dal matrimonio è nata l'unica figlia il 28.11.2013 a Codogno (LO). Persona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.01.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento;
3) La casa coniugale viene assegnata alla Sig.ra con tutto quanto l'arreda e la dota. Il Sig. Pt_1 Pt_2 provvederà ad asportare i propri beni personali;
4) La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa Persona_1 presso la madre alla quale viene appunto assegnata la casa coniugale;
Parte_1
5) Il Sig. si impegna a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della Parte_2 figlia, la somma complessiva di euro 150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT, da versarsi alla madre Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, con concorso alle spese Parte_1 straordinarie da parte del pa del 40% da individuarsi come linee guida in uso presso la Corte d'Appello di Milano;
6) Il Sig. potrà tenere con sé la figlia minore quando lo vorrà, previo accordo con la madre Parte_2 Sig.ra e comunque tenendo conto delle esigenze e degli impegni scolastici ed extrascolastici Parte_1 di La minore trascorrerà le festività, comprese quelle natalizie e pasquali, ad anni alterni con ciascun Per_1 ge Durante le vacanze estive, il padre trascorrerà con la figlia due settimane anche non consecutive, previa comunicazione alla Sig.ra entro la fine del mese di aprile di ciascun anno;
Pt_1
7) La Sig.ra percepirà integralmente l'assegno unico e universale per la figlia;
Pt_1
8) I sig.ri e si impegnano ad estinguere il conti corrente comune n. 4569 presso Findomestic Pt_1 Pt_2 GR PN , il cui saldo residuo alla data di estinzione verrà suddiviso in parti uguali;
9) I coniugi dichiarano di aver definito tra di loro ogni diversa questione economica;
10) I genitori daranno il proprio consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate il 30.01.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio nelle forme concordatarie in TU OD (LO) in data 02.07.2011, atto registrato nei Registri dello Stato civile del Comune di TU OD al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 2011.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
La causa va quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore, al fine di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenendo procedibile tale domanda decorso il semestre di cui all'art. 3, co. 2, lett. b), legge 898/70.
Con le note scritte da depositare entro il termine fissato con separata ordinanza, le parti dovranno confermare la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile alle condizioni da loro indicate, che potranno essere anche diverse rispetto a quelle in questa sede indicate purché vi concorra il duplice requisito (i) del comune consenso e (ii) dell'allegazione di fatti nuovi ex art. 473-bis.19 c.p.c.
In merito alle spese del giudizio ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario il 02.07.2011 a TU OD (LO), trascritto presso i Registri dello Stato civile del Comune di TU OD al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 2011 e del Comune di Casalpusterlengo al n. 6, parte II, serie B, anno 2011;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TU OD perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
5) Dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
6) Rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Lodi, il 17 febbraio 2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello