Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente all'articolo 4 dell'accordo relativo a Papua Nuova Guinea, all'articolo 5 dell'accordo relativo alla Repubblica di Capo Verde, all'articolo 5 dell'accordo relativo alla Repubblica di Sao Tome' e Principe e all'articolo 3 dell'accordo di cui alla lettera b).
Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente all'articolo 4 dell'accordo relativo a Papua Nuova Guinea, all'articolo 5 dell'accordo relativo alla Repubblica di Capo Verde, all'articolo 5 dell'accordo relativo alla Repubblica di Sao Tome' e Principe e all'articolo 3 dell'accordo di cui alla lettera b).