Articolo 2 della Legge 20 giugno 1978, n. 398
Articolo 1
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17 agosto 1978
Art. 2.

Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente all'articolo 4 dell'accordo relativo a Papua Nuova Guinea, all'articolo 5 dell'accordo relativo alla Repubblica di Capo Verde, all'articolo 5 dell'accordo relativo alla Repubblica di Sao Tome' e Principe e all'articolo 3 dell'accordo di cui alla lettera b).

Entrata in vigore il 17 agosto 1978