Articolo 17 della Legge 27 marzo 2001, n. 122
Articolo 16Articolo 18
Versione
2 maggio 2001
Art. 17. (Coordinamento delle attivita' in materia
di prodotti agricoli tipici e di qualita')

Per il coordinamento delle funzioni di valorizzazione, sostegno e promozione dei prodotti agricoli tipici e di qualita', nonche' per la gestione degli stanziamenti allo scopo destinati, il Ministro delle politiche agricole e forestali si avvale dell'organismo istituito dal comma 4-bis dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 , introdotto dall' articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , per il cui funzionamento e' autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni annue a valere sui fondi di cui al comma 2 del medesimo articolo 59.
Nota all'art. 17:
- Si trascrive il testo dei commi 2 e 4-bis dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 , il cui titolo e' riportato in nota al precedente art. 5 introdotto dall'art. 123 della citata legge n. 388/2000 :
"2. Le entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad apposita unita' previsionale di base del Ministero delle politiche agricole e forestali, denominata "Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita' , ai fini della successiva ripartizione da effettuare con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il finanziamento di programmi nazionali e regionali finalizzati:
a) al potenziamento delle attivita' di ricerca e sperimentazione dell'agricoltura a basso impatto ambientale e della produzione di alimenti con funzione di prevenzione delle malattie piu' diffuse;
b) alla realizzazione di campagne di promozione e informazione dei consumatori a supporto dei prodotti rientranti nell'agricoltura biologica, di quelli tipici e tradizionali nonche' di quelli a denominazione di origine protetta di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992;
c) alla elaborazione, alla revisione e alla divulgazione dei codici di buona pratica agricola.".
"4-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e' istituito un comitato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio alimentare italiano, con il compito di censire le lavorazioni alimentari tipiche italiane, nonche' di tutelarle, valorizzarle e diffonderne la conoscenza in Italia e nel mondo. Del comitato fanno parte esperti di settore, rappresentanti delle categorie produttive, delle regioni e delle amministrazioni interessate. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono dettate le regole relative alla composizione ed al funzionamento del Comitato, che svolge anche le funzioni e le attivita' del comitato di cui ai commi 3 , 4 e 5 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 , che e' soppresso.".
Entrata in vigore il 2 maggio 2001