Ordinanza cautelare 18 novembre 2021
Sentenza 3 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 15 maggio 2023
Decreto presidenziale 29 settembre 2023
Accoglimento
Sentenza 17 maggio 2024
Decreto collegiale 18 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/01/2023, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/01/2023
N. 00030/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00553/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 553 del 2021, proposto da
Il YA HI, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Oppedisano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, ciascuno in persona del proprio legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. P-RC/L/N/2020/100761 - Emersione ex art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020 emesso in data 03.06.2021 e notificato a mani del difensore del lavoratore in data 27.09.2021, con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Reggio Calabria ha disposto il rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata dal sig. El GA ZI in favore del lavoratore sig. HI Il YA in data 25.06.2020, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria;
Vista l’ordinanza cautelare n. 296 del 18 novembre 2021;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso con domanda cautelare notificato il 12 ottobre 2021 e depositato il successivo 30 ottobre, il sig. HI Il YA ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe del 3/6/2021, con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Reggio Calabria rigettava la domanda presentata dal sig. El DA ZI, quale datore di lavoro denunciante, il 25 giugno 2020 volta ad ottenere la regolarizzazione del rapporto di lavoro in corso con il ricorrente ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. “sanatoria migranti Bellanova”).
1.1. A fondamento del diniego è richiamato il parere non favorevole espresso dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro in conseguenza dell’omessa esibizione, da parte del dichiarante, della documentazione fiscale integrativa atta a comprovare la sussistenza del prescritto requisito reddituale (ai sensi del comma 6 della disposizione), richiestagli dall’Ufficio procedente con nota del 9/4/2021, ricevuta il successivo 22/4, a seguito dell’incontro per la verifica della documentazione presentata a corredo della domanda svoltosi in Prefettura il 3/3/2021.
2. Premesso in fatto di avere appreso della definizione sfavorevole della pratica e delle sottese ragioni soltanto a seguito dell’istanza di accesso agli atti presentata, per tramite del proprio difensore, il 14/9/2021, in punto di diritto il ricorrente si duole, con una prima doglianza, articolata in relazione al vizio di violazione di legge, dell’ “omesso avviso della convocazione”, deducendo di non essere mai stato convocato “ per l’espletamento delle attività connesse alla regolarizzazione del rapporto di lavoro ”. Denuncia, ancora, con una seconda doglianza, l’eccesso di potere “ per erronea interpretazione della legge e per manifesta irragionevolezza…, per insufficiente ed incongrua motivazione…, per inesatta o incongrua rappresentazione della realtà [e] difetto d’istruttoria ”, lamentando che la Prefettura, tenuto conto dell’imputabilità al datore di lavoro delle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza di emersione, previa verifica della effettiva instaurazione del rapporto lavorativo e della presenza nel territorio italiano, gli avrebbe comunque dovuto rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione, stante la sua totale estraneità alle cause che determinavano il rigetto della domanda.
La violazione delle garanzie partecipative, e, in particolare, di quella di cui all’art. 10- bis L. n. 241/90, è, ancora, posta a fondamento della terza e della quarta censura, dolendosi il ricorrente dell’omessa ricezione tanto della comunicazione di avvio del procedimento quanto del preavviso di rigetto, con conseguente compromissione della previste facoltà difensive, nell’esercizio delle quali avrebbe potuto dimostrare lo svolgimento effettivo del rapporto di lavoro intercorso con il dichiarante.
Con un’ultima doglianza è denunciata, infine, la violazione dell’art. 3, co. 3, d.P.R. n. 394/1999 per l’omessa traduzione dell’atto impugnato in una lingua al medesimo comprensibile.
3. L’Amministrazione dell’Interno intimata si è costituita ritualmente in resistenza con atto di mera forma del 9 novembre 2021, depositando documentazione inerente al procedimento, tra cui la lettera di convocazione presso gli uffici dello Sportello Unico per l’Immigrazione per il 3 marzo 2021 con prova della notifica sia nei confronti del datore dichiarante che del ricorrente.
4. Rigettata all’esito della camera di consiglio del 17 novembre 2021 la domanda cautelare per l’insussistenza del fumus boni iuris (con ordinanza n. 296 del 18 novembre), in assenza di ulteriore attività difensiva, la causa è stata posta in decisione all’udienza del 23 novembre 2022.
5. Il ricorso è infondato, potendosi soprassedere sulla questione della sua eventuale irricevibilità per tardività della notifica, non essendo stata documentata dal ricorrente la data di conoscenza del provvedimento, meramente ricollegata al riscontro all’istanza di accesso agli atti presentata dal suo difensore il 14/9/2021.
6. Come già rilevato in sede cautelare, non forma oggetto di censura la circostanza che per l’anno 2019 l’importo reddituale dichiarato dal datore di lavoro fosse inferiore alla soglia legale di ammissione alla procedura di emersione del lavoro irregolare (€ 27.000,00 in caso di reddito cumulabile) né che il datore di lavoro, cui il preavviso di rigetto era stato regolarmente comunicato, avesse prodotto documentazione idonea a provarne il contrario.
Ed anzi, sul punto si ha evidenza dagli atti processuali che la richiesta di integrazione documentale per la prova del requisito reddituale veniva inoltrata all’istante a seguito dell’incontro tra le parti svoltosi in Prefettura il 3/3/2021, nel corso del quale si procedeva alla verifica della regolarità formale della documentazione presentata a corredo dell’istanza.
Con mail del 5 marzo 2021, cioè appunto di due giorni successiva a tale convocazione, il funzionario procedente trasmetteva, infatti, la pratica all’Ispettorato del lavoro per un nuovo parere “ considerato che l’interessato ha dichiarato un reddito pari a € 20.000,00 mentre sulla situazione di famiglia presentata risultano essere più componenti ”. A seguito di tale ulteriore verifica la Prefettura, con nota del 9 aprile 2021, richiedeva all’istante di “ esibire la dichiarazione fiscale 2020, relativa al periodo di imposta 2019, corredata da ricevuta di avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate, sia per i redditi percepiti dalla S.V. che per quelli percepiti dalla persona che intende cumulare i suoi redditi con quelli della S.V., al fine del raggiungimento del minimo stabilito dalla normativa per l’ammissione alla procedura di emersione (27.000,00 euro). È necessario, inoltre, che la persona che integra (coniuge o parenti entro il secondo grado) esibisca una dichiarazione dalla quale si evinca la disponibilità a cumulare il suo reddito con quello del richiedente, corredata dalla copia di un documento di riconoscimento … ”. Preannunciando, per il caso di mancato riscontro entro il termine di 20 giorni, il rigetto della domanda.
Nel provvedimento impugnato si dà appunto atto della nota in questione, da ricondursi al paradigma dell’art. 10- bis L. n. 241/90, e dell’omessa trasmissione da parte del dichiarante di osservazioni di sorta.
6.1. Per giurisprudenza ormai consolidata “ la titolarità in capo al datore di lavoro di reddito nella misura indicata dall’articolo 9 del d.m. 27 maggio 2020 costituisce un presupposto indefettibile per la definizione in senso positivo della procedura dato che la titolarità di tali redditi ha la funzione di dimostrare l’effettività e/o sostenibilità del rapporto di lavoro da parte di colui che si afferma datore di lavoro ovvero si propone come tale ” (Cons. Stato, sez. III, 16 settembre 2022 n. 8052; Cons. Stato, sez. III, 17 dicembre 2021 n. 8422).
7. Sul piano formale, le doglianze articolate sul fronte della prospettata violazione delle garanzie partecipative di cui alla legge n. 241 del 1990 non sono fondate, inerendo i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, per quanto sin qui rilevato, alla sfera personale del solo datore di lavoro, come da interpretazione giurisprudenziale qui condivisa (cfr. TAR Sicilia, sez. III, 8 aprile 2022, n. 1215 a cui si rimanda).
8. L’ulteriore censura riguardante la mancata traduzione del provvedimento in lingua nota al ricorrente è parimenti infondata (v. Cons. Stato, sez. III, 3 febbraio 2020, n. 491).
Difettando nella fattispecie le condizioni per la emersione richieste indefettibilmente dall’art. 103, il diniego opposto alla istanza costituiva un atto dovuto, cosicché vizi e irregolarità formali (quale in particolare la mancanza di traduzione dell’atto nella lingua madre del ricorrente) non potrebbero in ogni caso giustificare l’annullamento di un provvedimento che, in sede di eventuale rinnovazione, dovrebbe essere riadottato con il medesimo contenuto (cfr. art. 21- octies della L. n. 241/90).
9. Giova, in ultimo, evidenziare che nella vicenda in esame non sussistono le condizioni, enucleate nelle circolari ministeriali del 24/7/2020, del 21/4/2021 e dell’11/5/2021, per l’eventuale rilascio di un titolo di soggiorno in attesa di occupazione, non ricollegandosi le ragioni della mancata definizione della procedura di emersione all’interruzione del rapporto di lavoro e all’impossibilità di subentro di un nuovo datore.
10. Il ricorso va, dunque, conclusivamente respinto.
11. La natura della controversia, in una alla mancata articolazione di difese scritte da parte dell’Amministrazione dell’Interno resistente, giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
12. Va, in ultimo, disposta l’ammissione definitiva del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, delibata in via provvisoria dalla Commissione istituita presso questo Tribunale con delibera dell’8 febbraio 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Ammette il ricorrente in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
Alberto Romeo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Romeo | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO