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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 24/12/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice, dott. Paolo Mariotti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 380 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
nato a [...], il [...], residente a[...], Parte_1 rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Alessandra Teodori e
LA TI, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Fara in Sabina, Via XXIV Maggio n. 73;
RICORRENTE
E
- Sede di Rieti Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Rosa Maria De Carlo, giusta procura in atti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, il ricorrente, ha convenuto in giudizio l' , rassegnando le CP_1 seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che il ricorrente è affetto da lombosciatalgia cronica, neuropatia periferica AAII, deficit funzionale AAII e colonna Ls per degenerazione discososmatica, esiti di esportazione da ernia L2-L£, protusione dicale L1-L2 in L4-L5 esiti di pregressa laminectomia e protusione discale circonferenziale con fenomeni compressivi, sofferenza neurologica cronica bilaterale L5-S1 A Sn con menomazione dell'integrità psico fisica complessiva maggiore o uguale al 10% come da certificato in atti o una percentuale maggiore o minore che risulterà piu esatta a seguito di consulenza tecnica d'ufficio di cui si chiede l'ammissione; accertare e dichiarare che le patologie di cui sopra debbono qualificarsi quali malattia professionale ossia malattia contratta dal lavoratore nell'esercizio e a causa della mansione svolta durante
l'attività lavorativa;
1 accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto all'indennizzo di cui al D.lvo n. 38/00 per il danno biologico subito dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia, nella misura da stabilirsi anche a mezzo CTU che sin d'ora si richiede,
per l'effetto condannare Controparte_1 in persona del l.r pro tempore a corrispondere l'indennizzo di cui al D.lvo n. 38/00 per il danno biologico subito dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia a norma di legge, oltre interessi e rivalutazioni dalla maturazione al saldo
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore degli scriventi avvocati antistatari.
Con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente, assumeva di aver presentato, il 31.5.2021, domanda amministrativa per vedersi riconosciuta la malattia professionale meglio evidenziata nel corpo del ricorso introduttivo e che tale patologia fosse strettamente correlata alla sua attività di foggiatore, presso varie ditte, svolta, per otto ore al giorno, per cinque o sei giorni alla settimana, per oltre trent'anni.
Deduceva altresì che l' aveva respinto la domanda amministrativa e che avverso il CP_1 provvedimento era stato proposto ricorso, senza esito, per tale motivo si era reso necessario adire l'Intestato Ufficio, rassegnando le conclusioni di cui sopra.
Con memoria tempestivamente depositata si costituiva in giudizio l' assumendo Controparte_2 che il complesso degli accertamenti svolti nella fase amministrativa avevano permesso di accertare l'inidoneità del rischio insito nelle lavorazioni svolte dal ricorrente.
Non risultava inoltre accertato alcun rischio tipico idoneo per caratteristica e durata all'insorgenza della patologia lamentata.
La causa veniva istruita tramite espletamento di una prova testimoniale con i testi, Testimone_1
e che confermavano attività, mansioni ed orari di lavoro del ricorrente, e di una Testimone_2
c.t.u. medico legale sulla persona dell' a cura del Dott. che concludeva la sua Pt_1 Persona_1 relazione come segue: “alla luce della documentazione sanitaria allegata e della obiettività clinica con limitazione funzionale complessiva per circa 1/3 si ritiene che il Sig sia affetto Parte_1 da “ lombosciatalgia cronica con neuropatia periferica AAII in soggetto con discopatie multiple del tratto”
Tenuto conto di quanto sopra trattandosi di patologia in parte correlata all'attività lavorativa non si può comunque negare il nesso causale sulla base del principio della concausa di lesione ma deve essere operata una “taratura” del grado di invalidità rispetto alle indicazioni tabellari sulla base del criterio di “concausa di menomazione”.
2 Il danno biologico permanente può essere quindi quantificato nella misura dell'8% (otto) a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa.
Il ricorso è fondato.
La causa deve essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici; lo stesso c.t.u. ha evidenziato che non sono pervenute osservazioni dalle parti.
Deve inoltre evidenziarsi che, per la data dell'udienza di discussione, non sono pervenute dalla resistente, con le quali avrebbe potuto contestare gli esiti o il percorso logico seguito nella c.t.u.
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate sulla base del D.M. n. 147/2022 come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accertato e dichiarato che a seguito della dedotta malattia professionale ha riportato un danno biologico nella misura complessiva Parte_1 dell'8 % (otto), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
- condanna l' in persona del l.r. al pagamento della prestazione correlata al predetto CP_1 riconoscimento con rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del divieto di cumulo;
- condanna l' in persona del l.r. al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro CP_1
1900,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% IVA e CPA da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. medica a cura del Dott CP_1 Per_1
liquidate come da separato provvedimento.
[...]
Rieti 23.12.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Mariotti
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice, dott. Paolo Mariotti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 380 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
nato a [...], il [...], residente a[...], Parte_1 rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Alessandra Teodori e
LA TI, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Fara in Sabina, Via XXIV Maggio n. 73;
RICORRENTE
E
- Sede di Rieti Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Rosa Maria De Carlo, giusta procura in atti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, il ricorrente, ha convenuto in giudizio l' , rassegnando le CP_1 seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che il ricorrente è affetto da lombosciatalgia cronica, neuropatia periferica AAII, deficit funzionale AAII e colonna Ls per degenerazione discososmatica, esiti di esportazione da ernia L2-L£, protusione dicale L1-L2 in L4-L5 esiti di pregressa laminectomia e protusione discale circonferenziale con fenomeni compressivi, sofferenza neurologica cronica bilaterale L5-S1 A Sn con menomazione dell'integrità psico fisica complessiva maggiore o uguale al 10% come da certificato in atti o una percentuale maggiore o minore che risulterà piu esatta a seguito di consulenza tecnica d'ufficio di cui si chiede l'ammissione; accertare e dichiarare che le patologie di cui sopra debbono qualificarsi quali malattia professionale ossia malattia contratta dal lavoratore nell'esercizio e a causa della mansione svolta durante
l'attività lavorativa;
1 accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto all'indennizzo di cui al D.lvo n. 38/00 per il danno biologico subito dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia, nella misura da stabilirsi anche a mezzo CTU che sin d'ora si richiede,
per l'effetto condannare Controparte_1 in persona del l.r pro tempore a corrispondere l'indennizzo di cui al D.lvo n. 38/00 per il danno biologico subito dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia a norma di legge, oltre interessi e rivalutazioni dalla maturazione al saldo
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore degli scriventi avvocati antistatari.
Con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente, assumeva di aver presentato, il 31.5.2021, domanda amministrativa per vedersi riconosciuta la malattia professionale meglio evidenziata nel corpo del ricorso introduttivo e che tale patologia fosse strettamente correlata alla sua attività di foggiatore, presso varie ditte, svolta, per otto ore al giorno, per cinque o sei giorni alla settimana, per oltre trent'anni.
Deduceva altresì che l' aveva respinto la domanda amministrativa e che avverso il CP_1 provvedimento era stato proposto ricorso, senza esito, per tale motivo si era reso necessario adire l'Intestato Ufficio, rassegnando le conclusioni di cui sopra.
Con memoria tempestivamente depositata si costituiva in giudizio l' assumendo Controparte_2 che il complesso degli accertamenti svolti nella fase amministrativa avevano permesso di accertare l'inidoneità del rischio insito nelle lavorazioni svolte dal ricorrente.
Non risultava inoltre accertato alcun rischio tipico idoneo per caratteristica e durata all'insorgenza della patologia lamentata.
La causa veniva istruita tramite espletamento di una prova testimoniale con i testi, Testimone_1
e che confermavano attività, mansioni ed orari di lavoro del ricorrente, e di una Testimone_2
c.t.u. medico legale sulla persona dell' a cura del Dott. che concludeva la sua Pt_1 Persona_1 relazione come segue: “alla luce della documentazione sanitaria allegata e della obiettività clinica con limitazione funzionale complessiva per circa 1/3 si ritiene che il Sig sia affetto Parte_1 da “ lombosciatalgia cronica con neuropatia periferica AAII in soggetto con discopatie multiple del tratto”
Tenuto conto di quanto sopra trattandosi di patologia in parte correlata all'attività lavorativa non si può comunque negare il nesso causale sulla base del principio della concausa di lesione ma deve essere operata una “taratura” del grado di invalidità rispetto alle indicazioni tabellari sulla base del criterio di “concausa di menomazione”.
2 Il danno biologico permanente può essere quindi quantificato nella misura dell'8% (otto) a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa.
Il ricorso è fondato.
La causa deve essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici; lo stesso c.t.u. ha evidenziato che non sono pervenute osservazioni dalle parti.
Deve inoltre evidenziarsi che, per la data dell'udienza di discussione, non sono pervenute dalla resistente, con le quali avrebbe potuto contestare gli esiti o il percorso logico seguito nella c.t.u.
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate sulla base del D.M. n. 147/2022 come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accertato e dichiarato che a seguito della dedotta malattia professionale ha riportato un danno biologico nella misura complessiva Parte_1 dell'8 % (otto), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
- condanna l' in persona del l.r. al pagamento della prestazione correlata al predetto CP_1 riconoscimento con rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del divieto di cumulo;
- condanna l' in persona del l.r. al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro CP_1
1900,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% IVA e CPA da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. medica a cura del Dott CP_1 Per_1
liquidate come da separato provvedimento.
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Rieti 23.12.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Mariotti
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