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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/10/2025, n. 3002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3002 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1929/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. ssa CA RE Presidente dott. IC IA Consigliere estensore dott. ssa Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1929 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
appellante rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
appellato rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Giovanni Lambert
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 225/2022 del Tribunale di Rovigo emessa in data 10.03.2022 e depositata in data 11.03.2022.
Conclusioni congiunte di parte appellante e di parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, in riforma dell'impugnata sentenza n. 225/2022 del Tribunale di Rovigo, depositata l'11/03/2022, accogliere l'appello proposto dal sig. e, per l'effetto, Parte_1
accogliere le seguenti domande formulate dalle parti in primo grado (giusta accordo stragiudiziale in atti) così integrate e modificate in base all'esito dell'espletata istruttoria in appello nonché dell'intervenuta regolarizzazione catastale del compendio immobiliare oggetto del procedimento
Nel merito:
- previo accertamento della revoca e archiviazione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo del sequestro penale preventivo del compendio immobiliare oggetto di causa, come confermato in perizia dal CTU ing. nonché dell'intervenuta Persona_1
regolarizzazione catastale in corso di causa dello stesso compendio, emettersi nei confronti di , nato a [...] il [...] (c.f. CP_1
), ora titolare dell'omonima C.F._2 Controparte_1
ditta individuale, in persona del curatore fallimentare dottor. Parte_3
(c.f. ), sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che C.F._3
trasferisca in favore del signor , nato a [...]_1
di Sacco (PD) il 23.01.1964 (c.f. ), residente a C.F._1
RI (PD), via Tiziano n. 18, il diritto di piena proprietà dei seguenti beni così censiti a seguito dell'intervenuta regolarizzazione catastale nel
Comune di Este:
2 a) fabbricato a uso abitativo di tipo unifamiliare con giardino pertinenziale esclusivo sito in Via Prà n. 74/A così catastalmente censito al Catasto
Fabbricati Comune di Este Foglio 20 (venti)
- particella 572, sub 8 (ex sub 6), Via Prà n. 74/A (ex 75/a), piano T-1, cat.
A/7 (già A/2), cl. 2, vani 8,5 (già 9,5), R.C. euro 1.382,81 (già euro 1.103,93)
(abitazione);
- particella 572, sub 10 (ex sub 5), Via Prà n. 74/A (ex 76), piano T, cat. C/6, cl. 3, mq. 32 (già 23), R.C. euro 49,58 (già euro 35,64) (autorimessa);
- particella 572, sub 9 (ex sub. 7), Via Prà, piano T (cortile/giardino pertinenziale esclusivo
– bene comune non censibile a tutti i subb.); al Catasto Terreni Comune di
Este Foglio 20 (venti) - particella 572, mq. 2192 (ente urbano);
- particella 1089 (ex 258), sup. mq 2192, RD euro 20,38, RA euro 13,02;
b) terreno agricolo, pertinenziale al fabbricato di cui alla lettera a), catastalmente censito al Catasto Terreni Comune di Este Foglio 20 (venti)
- particella 618, ett. 0.34.86, RD euro 32,41, RA euro 20,70;
- particella 620, ett. 0.01.60 (accessorio) condizionando sospensivamente la efficacia traslativa della sentenza di trasferimento al versamento da parte del signor nei confronti Parte_1
del Fallimento della differenza risultante tra il saldo prezzo pari ad €
310.000,00 (trecentodiecimila/00 euro) e le somme occorrenti (per capitale, interessi e spese di cancellazione) per estinguere/cancellare le due iscrizioni ipotecarie pregiudizievoli (segnatamente l'ipoteca volontaria iscritta a Este in data 10 gennaio 2007 ai nn. 196 reg. gen e 37 reg. part. e l'ipoteca legale iscritta a Este in data 23 dicembre 2008 ai nn. 7843 reg. gen. e 1605 reg. part.) menzionate nel contratto preliminare 30.07.2015 trascritto a Este in
3 data 05 agosto 2015 ai nn. 3438 reg. gen. e 2555 reg .part., gravanti sul medesimo compendio immobiliare, come quantificate alla data del pagamento da (ora Controparte_2
incorporata dalla Controparte_3
) e da
[...] Controparte_4
Con tasse, imposte di registrazione, ipotecarie e catastali relative al trasferimento della proprietà ex art. 2932 c.c. a carico del signor Pt_1
;
[...]
- dichiararsi inefficaci e/o comunque inopponibili al signor Parte_1
eventuali ulteriori iscrizioni/trascrizioni (trascrizione a Este in data 19 agosto
2015 ai nn. 2728 reg. gen e 3691 reg. part.; ipoteca legale iscritta a Este in data 24 settembre 2015 ai nn. 4076 reg. gen e 564 reg. part.; trascrizione a
Este in data 05 aprile 2017 ai nn. 1199 reg. gen e 1718 reg. part.) intervenute in epoca successiva alla trascrizione del preliminare del 30.07.2015, ordinandone la cancellazione con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
Spese e compensi di lite integralmente compensati tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con contratto preliminare di vendita stipulato in data 30.07.2015,
[...]
prometteva in vendita a un fabbricato ad uso CP_1 Parte_1
abitativo, con relativo scoperto pertinenziale, sito in Comune di Este, via Prà
n. 74/A.
Il corrispettivo veniva convenuto in €310.000,00, di cui €10.000,00 a titolo di caparra (versata al momento del preliminare) e i restanti €300.000,00 da
4 versare al momento della conclusione del definitivo, a condizione che il promissario acquirente fosse riuscito a vendere l'immobile di sua proprietà in
Comune di RI, dal quale avrebbe conseguito la provvista necessaria all'acquisto; in caso contrario, il termine per la stipula sarebbe stato prorogato di tre anni a partire dal 06.07.2018.
Il preliminare poneva a carico del promittente venditore l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, ad accatastare l'esistente piscina ed a cancellare le due preesistenti ipoteche prima della stipula del rogito.
Dopo quasi due anni dalla stipula del preliminare, il Tribunale di Rovigo con sentenza n. 24/2017 del 23.03.2017 dichiarava il fallimento di
[...]
. CP_1
Con raccomandata del 13-15.09.2017 manifestava alla Parte_1
curatela l'interesse e la volontà di procedere all'acquisto, invitando il a procedere alla cancellazione delle ipoteche e ad accatastare la CP_1
piscina come da intese raggiunte.
Non avendo ricevuto alcuna risposta entro il termine pattuito per la stipula del definitivo, scaduto il 06.07.2018 in quanto nel frattempo il promissario acquirente era riuscito a vendere l'immobile di RI, il , con Pt_1
atto di citazione notificato il 24.07.2018, conveniva in giudizio il CP_1
al fine di ottenere sentenza ex art. 2932 c.c. produttiva degli effetti del contratto definitivo non concluso, con trasferimento in suo favore della proprietà dell'immobile promessogli in vendita e subordinazione del pagamento del saldo prezzo pari a €300.000,00 all'accatastamento della piscina nonché alla cancellazione delle due esistenti ipoteche, o, in via alternativa, con detrazione dal saldo prezzo ancora dovuto delle spese necessarie per estinguere le ipoteche e per procedere all'accatastamento della
5 piscina.
Si costituiva in giudizio il , il quale deduceva Controparte_1
che: a) il compendio immobiliare promesso in vendita era stato oggetto di un sequestro penale preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria per equivalente, trascritto dopo il preliminare, ma prima del fallimento del promittente venditore, che aveva presentato istanza di revoca, tuttavia respinta;
b) il medesimo compendio immobiliare presentava, oltre alla difformità catastale della piscina, ulteriori irregolarità catastali ed urbanistico- edilizie.
Il convenuto dava inoltre atto che nelle more della costituzione le parti avevano in data 08.02.2019 raggiunto un accordo extraprocessuale, che aveva limitato l'oggetto del giudizio pendente e definito altre questioni correlate.
In particolare tale intesa:
- conteneva la rinuncia dell'attore alla domanda principale;
- quanto alle domanda svolta in via alternativa, prevedeva: a) la rinuncia del alla detrazione dal saldo prezzo (contestualmente rettificato in Pt_1
€310.000,00) degli oneri e spese occorrenti per l'accatastamento della piscina
(che rimanevano a suo carico); b) la detrazione dal saldo prezzo dovuto dall'acquirente dei soli costi di cancellazione delle due ipoteche iscritte, da accertarsi in corso di causa, con offerta al Fallimento della somma corrispondente alla differenza;
c) la subordinazione dell'efficacia costitutiva della sentenza alla condizione sospensiva del versamento della differenza anzidetta;
- poneva a carico dell'attore l'obbligo di procedere, dopo la pronuncia della sentenza, al saldo dei crediti residui garantiti dalle due cennate ipoteche anteriori al preliminare e la cancellazione dei relativi gravami;
6 - prevedeva il riconoscimento, da parte del , all'atto della sua CP_1
costituzione in giudizio, della sussistenza del sequestro penale preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, nonché della presenza delle difformità catastali ed urbanistico-edilizie, affinché, a mezzo di apposita consulenza tecnica d'ufficio, ne fosse valutata la ostatività o meno al trasferimento giudiziale della proprietà e, nell'affermativa, ne fosse disposta ove possibile la regolarizzazione a carico dell'attore, rimettendo al giudice la valutazione circa la possibilità di pronunciare sentenza di trasferimento della proprietà ex art. 2932 c.c.;
- prevedeva l'adesione da parte del , per il caso in cui il sequestro CP_1
penale e le difformità catastali ed urbanistico-edilizie non fossero stati ritenuti ostativi al trasferimento della proprietà dell'immobile (o, quanto alle difformità, ove le stesse fossero state regolarizzate in corso di causa a cura dell'attore), alla domanda svolta in via alternativa dal , con Pt_1
versamento al della differenza tra il saldo prezzo di €310.000,00 e CP_1
le sole somme occorrenti per estinguere e cancellare le due ipoteche iscritte prima del preliminare e con subordinazione della efficacia traslativa della sentenza al versamento della differenza anzidetta;
- prevedeva la prosecuzione del giudizio fino al suo epilogo e, in caso sia di rigetto sia di accoglimento della domanda attorea di trasferimento della proprietà, la compensazione integrale tra le parti delle spese legali;
- prevedeva la rinuncia dell'attore a far valere nei confronti del Fallimento, nel giudizio pendente o in altre sedi, qualsivoglia pretesa correlata alle difformità catastali ed urbanistico-edilizie dell'immobile, con assunzione a carico dell'attore stesso degli oneri e spese per le relative sanatorie e delle conseguenze derivanti dall'eventuale rigetto delle relative istanze (incluse
7 sanzioni e/o demolizioni);
- poneva a carico dell'attore (nel caso di pronuncia del trasferimento della proprietà) l'obbligo di sostenere: a) le spese e oneri per la liberazione dell'immobile, ancora abitato dal fallito;
b) tutte le tasse e imposte di registrazione, ipotecarie e catastali relative al trasferimento della proprietà a seguito della sentenza e di ogni onere correlato e/o connesso.
Alla luce dell'intesa intervenuta tra le parti, il chiedeva al tribunale CP_1
adito di verificare se fossero di impedimento al trasferimento giudiziale della proprietà dell'immobile il sequestro penale e le riscontrate difformità catastali ed urbanistico-edilizie, da accertarsi mediante espletamento di ctu e disponendone ove possibile la regolarizzazione a carico dell'attore.
Nell'eventualità che il sequestro penale e le difformità catastali ed urbanistico- edilizie non fossero stati ritenuti ostativi al trasferimento della proprietà del compendio immobiliare (o, quanto alle difformità, le stesse fossero state regolarizzate in corso di causa a cura dell'attore), il Fallimento dichiarava di aderire alla domanda svolta in via alternativa da , alle Parte_1
condizioni precisate nell'accordo.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Rovigo dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. del contratto preliminare stipulato il
30.07.2015, ritenendo che l'accordo raggiunto dalle parti in data 08.02.2019 fosse qualificabile come una transazione novativa che aveva rideterminato gli elementi essenziali del contratto preliminare, facendo venir meno l'interesse ad agire in ordine alla promossa azione, e che neppure rispetto alla transazione sussistessero i presupposti per la pronuncia di una sentenza costitutiva, non risultando il inadempiente rispetto a tale contratto, il quale inoltre CP_1
8 non era qualificabile come un preliminare e conteneva un accordo solo parziale che rimetteva ad accertamenti futuri da compiersi nel corso del giudizio la definizione degli elementi mancanti.
Il tribunale rigettava altresì la domanda di declaratoria di inefficacia e/o inopponibilità di eventuali iscrizioni/trascrizioni intervenute in epoca successiva alla trascrizione del preliminare del 30.07.2015, con richiesta di cancellazione da ordinarsi al Conservatore, ritenendo che tale domanda fosse stata formulata in maniera generica, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 2668 c.c. e che il convenuto non fosse CP_1
passivamente legittimato rispetto a tale domanda, e compensava interamente le spese di lite.
2. Avverso l'indicata pronuncia interponeva tempestivo Parte_1
appello, affidato a quattro motivi di gravame.
2.1 Col primo motivo denunciava l'erroneità della sentenza laddove aveva qualificato l'accordo stipulato dalle parti in data 8.2.2019 quale transazione novativa che aveva rideterminato gli elementi essenziali del contratto preliminare del 2015.
2.2 Col secondo motivo contestava la decisione laddove aveva dichiarato d'ufficio cessata la materia del contendere, sebbene nel citato accordo l'attore avesse dichiarato di rinunciare solo alla domanda formulata in via principale e continuasse invece a permanere in capo al medesimo l'interesse ad agire in merito alla domanda avanzata in via alternativa e riguardante anch'essa il contratto preliminare del 2015.
9 2.3 Col terzo motivo affermava che il tribunale aveva errato per avere escluso che sussistessero i presupposti per la pronuncia di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., senza considerare che l'attore aveva promosso l'azione ex art. 2932 c.c. proprio perché il convenuto era risultato inadempiente all'obbligo di concludere il definitivo e tale inadempimento persisteva al momento della decisione, in quanto lo stesso aveva riconosciuto l'esistenza di CP_1
elementi ostativi al trasferimento della proprietà del bene.
2.4 Col quarto motivo si doleva del rigetto dell'ulteriore domanda diretta alla declaratoria di inopponibilità delle eventuali iscrizioni e/o trascrizioni successive alla trascrizione del preliminare ed alla loro cancellazione.
3. Si costituiva il , il quale si limitava, per il caso in cui le censure CP_1
formulate dall'appellante fossero state ritenute, in tutto od in parte fondate, a riproporre le istanze avanzate in primo grado, senza svolgere appello incidentale.
4. Con ordinanza emessa in data 10.05.2023 questa Corte disponeva consulenza tecnica d'ufficio ed all'uopo nominava ctu l'ing. Persona_1
affidandogli il seguente incarico: “Letti gli atti ed i documenti di causa, espletati i necessari sopralluoghi, assunte le opportune informazioni anche presso la P.A e gli istituti di crediti interessati: 1) Descriva il ctu catastalmente e anche per mezzo di planimetrie e di fotografie, il compendio immobiliare oggetto del contratto preliminare di vendita stipulato in data
30.07.2015; 2) accerti l'epoca di costruzione dell'immobile e la sua regolarità
10 urbanistica ed edilizia nonché la conformità tra la situazione di fatto e le planimetrie catastali e tra i titolari iscritti in catasto e le risultanze dei registri immobiliari;
verifichi in particolare se sussistano le irregolarità urbanistico edilizie e catastali indicate nella relazione tecnica del geom. Controparte_5
e nell'elaborato dell'arch. e precisi se gli abusi edilizi Persona_2
riscontrati configurino una totale oppure solo una parziale difformità rispetto ai titoli edilizi rilasciati (ipotesi la prima configurabile quando è stato realizzato un organismo edilizio radicalmente diverso da quello assentito), individuando gli interventi necessari per la loro regolarizzazione ed i relativi costi”; 3) determini l'ammontare del credito residuo garantito dalla ipoteca iscritta il 10.1.2007 sull'immobile di cui sopra (nn. 196 reg. gen. e 37 reg. part.) a favore di Controparte_2
(ora incorporata dalla Controparte_3
) e di quello residuo garantito dalla ipoteca iscritta il 23.12.2008
[...]
sull'immobile di cui sopra (nn. 7843 reg. gen. e 1605 reg. part.) a favore di
(ora sostituita da ), Controparte_4 Controparte_6
quantificando le somme complessivamente occorrenti per la cancellazione delle due ipoteche;
4) verifichi infine, assunte le opportune informazioni presso gli uffici giudiziari interessati, se il provvedimento di sequestro penale preventivo dell'immobile promesso in vendita sia stato revocato dal G.I.P presso il Tribunale di Rovigo, in accoglimento della richiesta formulata dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo in data 19.01.2023”.
5. La ctu riscontrava la presenza di abusi edilizi, configuranti però solo una parziale difformità rispetto ai titoli edilizi rilasciati, nonché l'assenza del requisito della c.d. conformità catastale oggettiva, e quantificava i costi
11 necessari per la loro regolarizzazione;
determinava l'ammontare delle somme complessivamente occorrenti per la cancellazione delle due ipoteche iscritte sull'immobile promesso in vendita;
verificava infine che il provvedimento di sequestro penale preventivo dell'immobile era stato revocato dal G.I.P presso il Tribunale di Rovigo.
6. Successivamente, in data 16.04.2025 parte appellata produceva l'attestazione relativa alla c.d. conformità catastale oggettiva rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, di cui all'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985.
7. All'udienza del 14.10.2025 le parti rassegnavano le conclusioni congiunte in epigrafe indicate, dichiarando di rinunciare alla concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
8. Questa Corte prende atto che le parti hanno rassegnato conclusioni conformi, che prevedono la pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che trasferisca a la proprietà dell'immobile di cui si Parte_1
controverte alle condizioni ivi indicate, e rileva che nulla osta al loro accoglimento.
Va invero evidenziato che secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, anche di recente confermato, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, ai sensi dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non può essere pronunciata sentenza di trasferimento coattivo ex art. 2932 cod. civ. non solo qualora l'immobile sia stato costruito senza licenza o concessione edilizia (e manchi la prescritta documentazione
12 alternativa: concessione in sanatoria o domanda di condono corredata della prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione), ma anche quando l'immobile sia caratterizzato da totale difformità della concessione e manchi la sanatoria.
Nel caso in cui, invece, l'immobile, munito di regolare concessione e di permesso di abitabilità, non annullati né revocati, abbia un vizio di regolarità urbanistica non oltrepassante la soglia della parziale difformità rispetto alla concessione (ad esempio per la presenza di un aumento, non consistente, della volumetria fuori terra realizzata, non risolventesi in un organismo integralmente diverso o autonomamente utilizzabile), non sussiste alcuna preclusione all'emanazione della sentenza costitutiva, perché il corrispondente negozio di trasferimento non sarebbe nullo ed è, pertanto, illegittimo il rifiuto del promittente venditore di dare corso alla stipulazione del definitivo, sollecitata dal promissario acquirente (Cass. n. 20258 del 18/09/2009; Cass. n.
11659 del 14/05/2018). Non ogni difformità urbanistica, pertanto, comporta l'impossibilità di emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., ma soltanto la conclamata assenza del titolo autorizzativo dell'edificazione (licenza o concessione edilizia) o della documentazione alternativa (concessione in sanatoria o domanda di condono corredata dai prescritti allegati).
La difformità parziale, infatti, non implica necessariamente la preclusione del rimedio di cui all'art. 2932 c.c., quando la divergenza sia solo parziale e non implichi la realizzazione di un manufatto totalmente diverso da quello autorizzato (così più di recente Cass. n. 7849/2022, Cass. civ. 11636/2023 e
Cass. n. 34/2024).
Nel caso in esame i vizi di regolarità urbanistica riscontrati dal ctu – i quali attengono alla sagoma dell'edificio (ampliamento garage e portico), alla
13 distribuzione interna (realizzazione servizio igienico al piano terra, demolizione spallette murarie e tramezzature) ed alle forometrie esterne - non oltrepassano la soglia della parziale difformità rispetto ai titoli edilizi rilasciati, che sono stati analiticamente individuati nella relazione peritale ed il primo dei quali è costituito dalla concessione edilizia n. 2687 prot. 770 rilasciata dal Comune di Este in data 24.03.1967.
Sussistono pertanto i requisiti di regolarità urbanistica dell'immobile previsti dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 28 febbraio 1985, atteso che sia la loro allegazione che la produzione della documentazione relativa ad essi si sottrae alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti e può quindi avvenire anche nel corso del giudizio di appello, purché prima della relativa decisione (v. in senso conforme Cass.
19.01.2017 n. 1362).
Inoltre, in questa fase del giudizio è stata acquisita l'attestazione relativa alla c.d. conformità catastale oggettiva rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, di cui all'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985, la quale costituisce anch'essa una condizione dell'azione diretta ad ottenere una sentenza costitutiva degli effetti del contratto di trasferimento della proprietà di un fabbricato e la cui produzione può pertanto intervenire in ogni stato e grado del giudizio, purché prima della decisione della lite (v. Cass. n. 20526 del 29/09/2020).
Infine va rilevato che il provvedimento di sequestro penale preventivo dell'immobile è stato revocato dal G.I.P presso il Tribunale di Rovigo.
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte vanno quindi accolte le conformi conclusioni formulate dalle parti e per l'effetto va disposto il trasferimento in capo a della piena proprietà del compendio Parte_1
14 immobiliare oggetto di causa, condizionando il verificarsi dell'effetto traslativo al versamento da parte del medesimo a favore del della CP_1
differenza risultante tra il saldo prezzo pari ad €310.000,00 e le somme occorrenti (per capitale, interessi e spese di cancellazione) per estinguere/cancellare le due iscrizioni ipotecarie pregiudizievoli (l'ipoteca volontaria iscritta a Este in data 10 gennaio 2007 ai nn. 196 reg. gen e 37 reg. part. e l'ipoteca legale iscritta a Este in data 23 dicembre 2008 ai nn. 7843 reg. gen. e 1605 reg. part.) menzionate nel contratto preliminare del 30.07.2015 trascritto a Este in data 05.08.2015 ai nn. 3438 reg. gen. e 2555 reg .part., gravanti sul medesimo compendio immobiliare, come quantificate alla data del pagamento da Controparte_2
(ora incorporata dalla Controparte_3
) e da con tasse, imposte di registrazione,
[...] Controparte_4
ipotecarie e catastali relative al trasferimento della proprietà ex art. 2932 c.c. a carico di . Parte_1
Non può però essere accolta la richiesta di cancellazione delle iscrizioni/trascrizioni pregiudizievoli intervenute in epoca successiva alla trascrizione del preliminare del 30.07.2015, coinvolgendo soggetti che non sono parti del presente giudizio.
Le spese di lite vanno interamente compensate e quelle relative alla ctu poste in via definitiva a carico delle parti, ciascuna per la metà.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia,
15 definitivamente pronunziando contrariis rejectis, in riforma della sentenza impugnata:
1) dispone il trasferimento in capo a della piena proprietà del Parte_1
fabbricato a uso abitativo con giardino pertinenziale esclusivo sito in Comune di Este, via Prà n. 74/A, catastalmente censito nel Catasto Fabbricati del
Comune di Este al foglio 20, particella 572, sub. 8, sub. 10 e sub 9 (b.c.n.c.) e nel Catasto Terreni del Comune di Este al foglio 20, particella 572 e particella 1089, nonché della piena proprietà del terreno agricolo, pertinenziale al fabbricato di cui sopra, censito nel Catasto Terreni del
Comune di Este al foglio 20, particella 618 e particella 620, condizionando il verificarsi dell'effetto traslativo al versamento da parte di a Parte_1
favore del Fallimento “ ” della differenza risultante tra il saldo CP_1
prezzo pari ad €310.000,00 e le somme occorrenti per cancellare l'ipoteca volontaria iscritta a Este in data 10 gennaio 2007 ai nn. 196 reg. gen e 37 reg. part. e l'ipoteca legale iscritta a Este in data 23 dicembre 2008 ai nn. 7843 reg. gen. e 1605 reg. part., gravanti sul compendio immobiliare, come verranno quantificate alla data del pagamento da Controparte_2
(ora incorporata dalla
[...] Controparte_3
) e da con tasse, imposte di
[...] Controparte_4
registrazione, ipotecarie e catastali relative al trasferimento della proprietà a carico dell'acquirente;
2) dichiara interamente compensate le spese del giudizio di primo grado;
3) dichiara interamente compensate le spese del giudizio di secondo grado;
4) pone in via definitiva le spese relative alla ctu a carico delle parti, ciascuna per la metà.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 15.10.2025.
16 Il Consigliere estensore
IC IA
Il Presidente
CA RE
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. ssa CA RE Presidente dott. IC IA Consigliere estensore dott. ssa Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1929 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
appellante rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
appellato rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Giovanni Lambert
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 225/2022 del Tribunale di Rovigo emessa in data 10.03.2022 e depositata in data 11.03.2022.
Conclusioni congiunte di parte appellante e di parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, in riforma dell'impugnata sentenza n. 225/2022 del Tribunale di Rovigo, depositata l'11/03/2022, accogliere l'appello proposto dal sig. e, per l'effetto, Parte_1
accogliere le seguenti domande formulate dalle parti in primo grado (giusta accordo stragiudiziale in atti) così integrate e modificate in base all'esito dell'espletata istruttoria in appello nonché dell'intervenuta regolarizzazione catastale del compendio immobiliare oggetto del procedimento
Nel merito:
- previo accertamento della revoca e archiviazione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo del sequestro penale preventivo del compendio immobiliare oggetto di causa, come confermato in perizia dal CTU ing. nonché dell'intervenuta Persona_1
regolarizzazione catastale in corso di causa dello stesso compendio, emettersi nei confronti di , nato a [...] il [...] (c.f. CP_1
), ora titolare dell'omonima C.F._2 Controparte_1
ditta individuale, in persona del curatore fallimentare dottor. Parte_3
(c.f. ), sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che C.F._3
trasferisca in favore del signor , nato a [...]_1
di Sacco (PD) il 23.01.1964 (c.f. ), residente a C.F._1
RI (PD), via Tiziano n. 18, il diritto di piena proprietà dei seguenti beni così censiti a seguito dell'intervenuta regolarizzazione catastale nel
Comune di Este:
2 a) fabbricato a uso abitativo di tipo unifamiliare con giardino pertinenziale esclusivo sito in Via Prà n. 74/A così catastalmente censito al Catasto
Fabbricati Comune di Este Foglio 20 (venti)
- particella 572, sub 8 (ex sub 6), Via Prà n. 74/A (ex 75/a), piano T-1, cat.
A/7 (già A/2), cl. 2, vani 8,5 (già 9,5), R.C. euro 1.382,81 (già euro 1.103,93)
(abitazione);
- particella 572, sub 10 (ex sub 5), Via Prà n. 74/A (ex 76), piano T, cat. C/6, cl. 3, mq. 32 (già 23), R.C. euro 49,58 (già euro 35,64) (autorimessa);
- particella 572, sub 9 (ex sub. 7), Via Prà, piano T (cortile/giardino pertinenziale esclusivo
– bene comune non censibile a tutti i subb.); al Catasto Terreni Comune di
Este Foglio 20 (venti) - particella 572, mq. 2192 (ente urbano);
- particella 1089 (ex 258), sup. mq 2192, RD euro 20,38, RA euro 13,02;
b) terreno agricolo, pertinenziale al fabbricato di cui alla lettera a), catastalmente censito al Catasto Terreni Comune di Este Foglio 20 (venti)
- particella 618, ett. 0.34.86, RD euro 32,41, RA euro 20,70;
- particella 620, ett. 0.01.60 (accessorio) condizionando sospensivamente la efficacia traslativa della sentenza di trasferimento al versamento da parte del signor nei confronti Parte_1
del Fallimento della differenza risultante tra il saldo prezzo pari ad €
310.000,00 (trecentodiecimila/00 euro) e le somme occorrenti (per capitale, interessi e spese di cancellazione) per estinguere/cancellare le due iscrizioni ipotecarie pregiudizievoli (segnatamente l'ipoteca volontaria iscritta a Este in data 10 gennaio 2007 ai nn. 196 reg. gen e 37 reg. part. e l'ipoteca legale iscritta a Este in data 23 dicembre 2008 ai nn. 7843 reg. gen. e 1605 reg. part.) menzionate nel contratto preliminare 30.07.2015 trascritto a Este in
3 data 05 agosto 2015 ai nn. 3438 reg. gen. e 2555 reg .part., gravanti sul medesimo compendio immobiliare, come quantificate alla data del pagamento da (ora Controparte_2
incorporata dalla Controparte_3
) e da
[...] Controparte_4
Con tasse, imposte di registrazione, ipotecarie e catastali relative al trasferimento della proprietà ex art. 2932 c.c. a carico del signor Pt_1
;
[...]
- dichiararsi inefficaci e/o comunque inopponibili al signor Parte_1
eventuali ulteriori iscrizioni/trascrizioni (trascrizione a Este in data 19 agosto
2015 ai nn. 2728 reg. gen e 3691 reg. part.; ipoteca legale iscritta a Este in data 24 settembre 2015 ai nn. 4076 reg. gen e 564 reg. part.; trascrizione a
Este in data 05 aprile 2017 ai nn. 1199 reg. gen e 1718 reg. part.) intervenute in epoca successiva alla trascrizione del preliminare del 30.07.2015, ordinandone la cancellazione con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
Spese e compensi di lite integralmente compensati tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con contratto preliminare di vendita stipulato in data 30.07.2015,
[...]
prometteva in vendita a un fabbricato ad uso CP_1 Parte_1
abitativo, con relativo scoperto pertinenziale, sito in Comune di Este, via Prà
n. 74/A.
Il corrispettivo veniva convenuto in €310.000,00, di cui €10.000,00 a titolo di caparra (versata al momento del preliminare) e i restanti €300.000,00 da
4 versare al momento della conclusione del definitivo, a condizione che il promissario acquirente fosse riuscito a vendere l'immobile di sua proprietà in
Comune di RI, dal quale avrebbe conseguito la provvista necessaria all'acquisto; in caso contrario, il termine per la stipula sarebbe stato prorogato di tre anni a partire dal 06.07.2018.
Il preliminare poneva a carico del promittente venditore l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, ad accatastare l'esistente piscina ed a cancellare le due preesistenti ipoteche prima della stipula del rogito.
Dopo quasi due anni dalla stipula del preliminare, il Tribunale di Rovigo con sentenza n. 24/2017 del 23.03.2017 dichiarava il fallimento di
[...]
. CP_1
Con raccomandata del 13-15.09.2017 manifestava alla Parte_1
curatela l'interesse e la volontà di procedere all'acquisto, invitando il a procedere alla cancellazione delle ipoteche e ad accatastare la CP_1
piscina come da intese raggiunte.
Non avendo ricevuto alcuna risposta entro il termine pattuito per la stipula del definitivo, scaduto il 06.07.2018 in quanto nel frattempo il promissario acquirente era riuscito a vendere l'immobile di RI, il , con Pt_1
atto di citazione notificato il 24.07.2018, conveniva in giudizio il CP_1
al fine di ottenere sentenza ex art. 2932 c.c. produttiva degli effetti del contratto definitivo non concluso, con trasferimento in suo favore della proprietà dell'immobile promessogli in vendita e subordinazione del pagamento del saldo prezzo pari a €300.000,00 all'accatastamento della piscina nonché alla cancellazione delle due esistenti ipoteche, o, in via alternativa, con detrazione dal saldo prezzo ancora dovuto delle spese necessarie per estinguere le ipoteche e per procedere all'accatastamento della
5 piscina.
Si costituiva in giudizio il , il quale deduceva Controparte_1
che: a) il compendio immobiliare promesso in vendita era stato oggetto di un sequestro penale preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria per equivalente, trascritto dopo il preliminare, ma prima del fallimento del promittente venditore, che aveva presentato istanza di revoca, tuttavia respinta;
b) il medesimo compendio immobiliare presentava, oltre alla difformità catastale della piscina, ulteriori irregolarità catastali ed urbanistico- edilizie.
Il convenuto dava inoltre atto che nelle more della costituzione le parti avevano in data 08.02.2019 raggiunto un accordo extraprocessuale, che aveva limitato l'oggetto del giudizio pendente e definito altre questioni correlate.
In particolare tale intesa:
- conteneva la rinuncia dell'attore alla domanda principale;
- quanto alle domanda svolta in via alternativa, prevedeva: a) la rinuncia del alla detrazione dal saldo prezzo (contestualmente rettificato in Pt_1
€310.000,00) degli oneri e spese occorrenti per l'accatastamento della piscina
(che rimanevano a suo carico); b) la detrazione dal saldo prezzo dovuto dall'acquirente dei soli costi di cancellazione delle due ipoteche iscritte, da accertarsi in corso di causa, con offerta al Fallimento della somma corrispondente alla differenza;
c) la subordinazione dell'efficacia costitutiva della sentenza alla condizione sospensiva del versamento della differenza anzidetta;
- poneva a carico dell'attore l'obbligo di procedere, dopo la pronuncia della sentenza, al saldo dei crediti residui garantiti dalle due cennate ipoteche anteriori al preliminare e la cancellazione dei relativi gravami;
6 - prevedeva il riconoscimento, da parte del , all'atto della sua CP_1
costituzione in giudizio, della sussistenza del sequestro penale preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, nonché della presenza delle difformità catastali ed urbanistico-edilizie, affinché, a mezzo di apposita consulenza tecnica d'ufficio, ne fosse valutata la ostatività o meno al trasferimento giudiziale della proprietà e, nell'affermativa, ne fosse disposta ove possibile la regolarizzazione a carico dell'attore, rimettendo al giudice la valutazione circa la possibilità di pronunciare sentenza di trasferimento della proprietà ex art. 2932 c.c.;
- prevedeva l'adesione da parte del , per il caso in cui il sequestro CP_1
penale e le difformità catastali ed urbanistico-edilizie non fossero stati ritenuti ostativi al trasferimento della proprietà dell'immobile (o, quanto alle difformità, ove le stesse fossero state regolarizzate in corso di causa a cura dell'attore), alla domanda svolta in via alternativa dal , con Pt_1
versamento al della differenza tra il saldo prezzo di €310.000,00 e CP_1
le sole somme occorrenti per estinguere e cancellare le due ipoteche iscritte prima del preliminare e con subordinazione della efficacia traslativa della sentenza al versamento della differenza anzidetta;
- prevedeva la prosecuzione del giudizio fino al suo epilogo e, in caso sia di rigetto sia di accoglimento della domanda attorea di trasferimento della proprietà, la compensazione integrale tra le parti delle spese legali;
- prevedeva la rinuncia dell'attore a far valere nei confronti del Fallimento, nel giudizio pendente o in altre sedi, qualsivoglia pretesa correlata alle difformità catastali ed urbanistico-edilizie dell'immobile, con assunzione a carico dell'attore stesso degli oneri e spese per le relative sanatorie e delle conseguenze derivanti dall'eventuale rigetto delle relative istanze (incluse
7 sanzioni e/o demolizioni);
- poneva a carico dell'attore (nel caso di pronuncia del trasferimento della proprietà) l'obbligo di sostenere: a) le spese e oneri per la liberazione dell'immobile, ancora abitato dal fallito;
b) tutte le tasse e imposte di registrazione, ipotecarie e catastali relative al trasferimento della proprietà a seguito della sentenza e di ogni onere correlato e/o connesso.
Alla luce dell'intesa intervenuta tra le parti, il chiedeva al tribunale CP_1
adito di verificare se fossero di impedimento al trasferimento giudiziale della proprietà dell'immobile il sequestro penale e le riscontrate difformità catastali ed urbanistico-edilizie, da accertarsi mediante espletamento di ctu e disponendone ove possibile la regolarizzazione a carico dell'attore.
Nell'eventualità che il sequestro penale e le difformità catastali ed urbanistico- edilizie non fossero stati ritenuti ostativi al trasferimento della proprietà del compendio immobiliare (o, quanto alle difformità, le stesse fossero state regolarizzate in corso di causa a cura dell'attore), il Fallimento dichiarava di aderire alla domanda svolta in via alternativa da , alle Parte_1
condizioni precisate nell'accordo.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Rovigo dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. del contratto preliminare stipulato il
30.07.2015, ritenendo che l'accordo raggiunto dalle parti in data 08.02.2019 fosse qualificabile come una transazione novativa che aveva rideterminato gli elementi essenziali del contratto preliminare, facendo venir meno l'interesse ad agire in ordine alla promossa azione, e che neppure rispetto alla transazione sussistessero i presupposti per la pronuncia di una sentenza costitutiva, non risultando il inadempiente rispetto a tale contratto, il quale inoltre CP_1
8 non era qualificabile come un preliminare e conteneva un accordo solo parziale che rimetteva ad accertamenti futuri da compiersi nel corso del giudizio la definizione degli elementi mancanti.
Il tribunale rigettava altresì la domanda di declaratoria di inefficacia e/o inopponibilità di eventuali iscrizioni/trascrizioni intervenute in epoca successiva alla trascrizione del preliminare del 30.07.2015, con richiesta di cancellazione da ordinarsi al Conservatore, ritenendo che tale domanda fosse stata formulata in maniera generica, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 2668 c.c. e che il convenuto non fosse CP_1
passivamente legittimato rispetto a tale domanda, e compensava interamente le spese di lite.
2. Avverso l'indicata pronuncia interponeva tempestivo Parte_1
appello, affidato a quattro motivi di gravame.
2.1 Col primo motivo denunciava l'erroneità della sentenza laddove aveva qualificato l'accordo stipulato dalle parti in data 8.2.2019 quale transazione novativa che aveva rideterminato gli elementi essenziali del contratto preliminare del 2015.
2.2 Col secondo motivo contestava la decisione laddove aveva dichiarato d'ufficio cessata la materia del contendere, sebbene nel citato accordo l'attore avesse dichiarato di rinunciare solo alla domanda formulata in via principale e continuasse invece a permanere in capo al medesimo l'interesse ad agire in merito alla domanda avanzata in via alternativa e riguardante anch'essa il contratto preliminare del 2015.
9 2.3 Col terzo motivo affermava che il tribunale aveva errato per avere escluso che sussistessero i presupposti per la pronuncia di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., senza considerare che l'attore aveva promosso l'azione ex art. 2932 c.c. proprio perché il convenuto era risultato inadempiente all'obbligo di concludere il definitivo e tale inadempimento persisteva al momento della decisione, in quanto lo stesso aveva riconosciuto l'esistenza di CP_1
elementi ostativi al trasferimento della proprietà del bene.
2.4 Col quarto motivo si doleva del rigetto dell'ulteriore domanda diretta alla declaratoria di inopponibilità delle eventuali iscrizioni e/o trascrizioni successive alla trascrizione del preliminare ed alla loro cancellazione.
3. Si costituiva il , il quale si limitava, per il caso in cui le censure CP_1
formulate dall'appellante fossero state ritenute, in tutto od in parte fondate, a riproporre le istanze avanzate in primo grado, senza svolgere appello incidentale.
4. Con ordinanza emessa in data 10.05.2023 questa Corte disponeva consulenza tecnica d'ufficio ed all'uopo nominava ctu l'ing. Persona_1
affidandogli il seguente incarico: “Letti gli atti ed i documenti di causa, espletati i necessari sopralluoghi, assunte le opportune informazioni anche presso la P.A e gli istituti di crediti interessati: 1) Descriva il ctu catastalmente e anche per mezzo di planimetrie e di fotografie, il compendio immobiliare oggetto del contratto preliminare di vendita stipulato in data
30.07.2015; 2) accerti l'epoca di costruzione dell'immobile e la sua regolarità
10 urbanistica ed edilizia nonché la conformità tra la situazione di fatto e le planimetrie catastali e tra i titolari iscritti in catasto e le risultanze dei registri immobiliari;
verifichi in particolare se sussistano le irregolarità urbanistico edilizie e catastali indicate nella relazione tecnica del geom. Controparte_5
e nell'elaborato dell'arch. e precisi se gli abusi edilizi Persona_2
riscontrati configurino una totale oppure solo una parziale difformità rispetto ai titoli edilizi rilasciati (ipotesi la prima configurabile quando è stato realizzato un organismo edilizio radicalmente diverso da quello assentito), individuando gli interventi necessari per la loro regolarizzazione ed i relativi costi”; 3) determini l'ammontare del credito residuo garantito dalla ipoteca iscritta il 10.1.2007 sull'immobile di cui sopra (nn. 196 reg. gen. e 37 reg. part.) a favore di Controparte_2
(ora incorporata dalla Controparte_3
) e di quello residuo garantito dalla ipoteca iscritta il 23.12.2008
[...]
sull'immobile di cui sopra (nn. 7843 reg. gen. e 1605 reg. part.) a favore di
(ora sostituita da ), Controparte_4 Controparte_6
quantificando le somme complessivamente occorrenti per la cancellazione delle due ipoteche;
4) verifichi infine, assunte le opportune informazioni presso gli uffici giudiziari interessati, se il provvedimento di sequestro penale preventivo dell'immobile promesso in vendita sia stato revocato dal G.I.P presso il Tribunale di Rovigo, in accoglimento della richiesta formulata dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo in data 19.01.2023”.
5. La ctu riscontrava la presenza di abusi edilizi, configuranti però solo una parziale difformità rispetto ai titoli edilizi rilasciati, nonché l'assenza del requisito della c.d. conformità catastale oggettiva, e quantificava i costi
11 necessari per la loro regolarizzazione;
determinava l'ammontare delle somme complessivamente occorrenti per la cancellazione delle due ipoteche iscritte sull'immobile promesso in vendita;
verificava infine che il provvedimento di sequestro penale preventivo dell'immobile era stato revocato dal G.I.P presso il Tribunale di Rovigo.
6. Successivamente, in data 16.04.2025 parte appellata produceva l'attestazione relativa alla c.d. conformità catastale oggettiva rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, di cui all'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985.
7. All'udienza del 14.10.2025 le parti rassegnavano le conclusioni congiunte in epigrafe indicate, dichiarando di rinunciare alla concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
8. Questa Corte prende atto che le parti hanno rassegnato conclusioni conformi, che prevedono la pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che trasferisca a la proprietà dell'immobile di cui si Parte_1
controverte alle condizioni ivi indicate, e rileva che nulla osta al loro accoglimento.
Va invero evidenziato che secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, anche di recente confermato, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, ai sensi dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non può essere pronunciata sentenza di trasferimento coattivo ex art. 2932 cod. civ. non solo qualora l'immobile sia stato costruito senza licenza o concessione edilizia (e manchi la prescritta documentazione
12 alternativa: concessione in sanatoria o domanda di condono corredata della prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione), ma anche quando l'immobile sia caratterizzato da totale difformità della concessione e manchi la sanatoria.
Nel caso in cui, invece, l'immobile, munito di regolare concessione e di permesso di abitabilità, non annullati né revocati, abbia un vizio di regolarità urbanistica non oltrepassante la soglia della parziale difformità rispetto alla concessione (ad esempio per la presenza di un aumento, non consistente, della volumetria fuori terra realizzata, non risolventesi in un organismo integralmente diverso o autonomamente utilizzabile), non sussiste alcuna preclusione all'emanazione della sentenza costitutiva, perché il corrispondente negozio di trasferimento non sarebbe nullo ed è, pertanto, illegittimo il rifiuto del promittente venditore di dare corso alla stipulazione del definitivo, sollecitata dal promissario acquirente (Cass. n. 20258 del 18/09/2009; Cass. n.
11659 del 14/05/2018). Non ogni difformità urbanistica, pertanto, comporta l'impossibilità di emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., ma soltanto la conclamata assenza del titolo autorizzativo dell'edificazione (licenza o concessione edilizia) o della documentazione alternativa (concessione in sanatoria o domanda di condono corredata dai prescritti allegati).
La difformità parziale, infatti, non implica necessariamente la preclusione del rimedio di cui all'art. 2932 c.c., quando la divergenza sia solo parziale e non implichi la realizzazione di un manufatto totalmente diverso da quello autorizzato (così più di recente Cass. n. 7849/2022, Cass. civ. 11636/2023 e
Cass. n. 34/2024).
Nel caso in esame i vizi di regolarità urbanistica riscontrati dal ctu – i quali attengono alla sagoma dell'edificio (ampliamento garage e portico), alla
13 distribuzione interna (realizzazione servizio igienico al piano terra, demolizione spallette murarie e tramezzature) ed alle forometrie esterne - non oltrepassano la soglia della parziale difformità rispetto ai titoli edilizi rilasciati, che sono stati analiticamente individuati nella relazione peritale ed il primo dei quali è costituito dalla concessione edilizia n. 2687 prot. 770 rilasciata dal Comune di Este in data 24.03.1967.
Sussistono pertanto i requisiti di regolarità urbanistica dell'immobile previsti dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 28 febbraio 1985, atteso che sia la loro allegazione che la produzione della documentazione relativa ad essi si sottrae alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti e può quindi avvenire anche nel corso del giudizio di appello, purché prima della relativa decisione (v. in senso conforme Cass.
19.01.2017 n. 1362).
Inoltre, in questa fase del giudizio è stata acquisita l'attestazione relativa alla c.d. conformità catastale oggettiva rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, di cui all'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985, la quale costituisce anch'essa una condizione dell'azione diretta ad ottenere una sentenza costitutiva degli effetti del contratto di trasferimento della proprietà di un fabbricato e la cui produzione può pertanto intervenire in ogni stato e grado del giudizio, purché prima della decisione della lite (v. Cass. n. 20526 del 29/09/2020).
Infine va rilevato che il provvedimento di sequestro penale preventivo dell'immobile è stato revocato dal G.I.P presso il Tribunale di Rovigo.
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte vanno quindi accolte le conformi conclusioni formulate dalle parti e per l'effetto va disposto il trasferimento in capo a della piena proprietà del compendio Parte_1
14 immobiliare oggetto di causa, condizionando il verificarsi dell'effetto traslativo al versamento da parte del medesimo a favore del della CP_1
differenza risultante tra il saldo prezzo pari ad €310.000,00 e le somme occorrenti (per capitale, interessi e spese di cancellazione) per estinguere/cancellare le due iscrizioni ipotecarie pregiudizievoli (l'ipoteca volontaria iscritta a Este in data 10 gennaio 2007 ai nn. 196 reg. gen e 37 reg. part. e l'ipoteca legale iscritta a Este in data 23 dicembre 2008 ai nn. 7843 reg. gen. e 1605 reg. part.) menzionate nel contratto preliminare del 30.07.2015 trascritto a Este in data 05.08.2015 ai nn. 3438 reg. gen. e 2555 reg .part., gravanti sul medesimo compendio immobiliare, come quantificate alla data del pagamento da Controparte_2
(ora incorporata dalla Controparte_3
) e da con tasse, imposte di registrazione,
[...] Controparte_4
ipotecarie e catastali relative al trasferimento della proprietà ex art. 2932 c.c. a carico di . Parte_1
Non può però essere accolta la richiesta di cancellazione delle iscrizioni/trascrizioni pregiudizievoli intervenute in epoca successiva alla trascrizione del preliminare del 30.07.2015, coinvolgendo soggetti che non sono parti del presente giudizio.
Le spese di lite vanno interamente compensate e quelle relative alla ctu poste in via definitiva a carico delle parti, ciascuna per la metà.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia,
15 definitivamente pronunziando contrariis rejectis, in riforma della sentenza impugnata:
1) dispone il trasferimento in capo a della piena proprietà del Parte_1
fabbricato a uso abitativo con giardino pertinenziale esclusivo sito in Comune di Este, via Prà n. 74/A, catastalmente censito nel Catasto Fabbricati del
Comune di Este al foglio 20, particella 572, sub. 8, sub. 10 e sub 9 (b.c.n.c.) e nel Catasto Terreni del Comune di Este al foglio 20, particella 572 e particella 1089, nonché della piena proprietà del terreno agricolo, pertinenziale al fabbricato di cui sopra, censito nel Catasto Terreni del
Comune di Este al foglio 20, particella 618 e particella 620, condizionando il verificarsi dell'effetto traslativo al versamento da parte di a Parte_1
favore del Fallimento “ ” della differenza risultante tra il saldo CP_1
prezzo pari ad €310.000,00 e le somme occorrenti per cancellare l'ipoteca volontaria iscritta a Este in data 10 gennaio 2007 ai nn. 196 reg. gen e 37 reg. part. e l'ipoteca legale iscritta a Este in data 23 dicembre 2008 ai nn. 7843 reg. gen. e 1605 reg. part., gravanti sul compendio immobiliare, come verranno quantificate alla data del pagamento da Controparte_2
(ora incorporata dalla
[...] Controparte_3
) e da con tasse, imposte di
[...] Controparte_4
registrazione, ipotecarie e catastali relative al trasferimento della proprietà a carico dell'acquirente;
2) dichiara interamente compensate le spese del giudizio di primo grado;
3) dichiara interamente compensate le spese del giudizio di secondo grado;
4) pone in via definitiva le spese relative alla ctu a carico delle parti, ciascuna per la metà.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 15.10.2025.
16 Il Consigliere estensore
IC IA
Il Presidente
CA RE
17