TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 09/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 92/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVERETO CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Riccardo Dies, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 92/2023 promossa da:
(c.f. ), col patrocinio dell'avv. STEFANO Parte_1 C.F._1
VOLTOLINI (c.f. ) ed elettivamente domiciliata in 38122 Trento, via C.F._2
Romagnosi, 26, presso il difensore. ATTRICE
contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), col patrocinio degli avv.ti CINZIA ZAMPICCOLI (c.f. C.F._4
) e (c.f. ) ed C.F._4 Controparte_3 C.F._5 elettivamente domiciliati in Arco (TN), via Negrelli, 31, presso il difensore.
CONVENUTI
OGGETTO: giudizio di merito in seguito ad opposizione all'esecuzione (art. 617, comma 2 c.p.c.).
Le parti hanno concluso come segue:
Per l'attrice: “Accertare e dichiarare che il signor non ha provveduto a dare Controparte_4 esecuzione a quanto posto a suo carico dal Lodo arbitrale intercorso tra le parti, non avendo provveduto, prima di attivare l'esecuzione forzata per obblighi di fare, né a sanare gli abusi che presentava l'immobile di sua proprietà oggetto dei lavori di ristrutturazione a carico della signora
né a predisporre il nuovo piano di casa materialmente divisa, né a procedere a Parte_1 divisione tra le pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 165/1 in C.C. Arco né a versare a la Parte_1 somma di € 13.814,00; per l'effetto respingere tutte le domande formulate dal signor
[...] dichiarando nulla l'esecuzione forzata RG 131/17 perché avviata in assenza di titolo CP_4 esecutivo o in via subordinata in assenza di esigibilità del titolo stesso;
in subordine, determinare le modalità di esecuzione del lodo arbitrale di data 23 settembre 2016, così come modificato a seguito della sentenza n. 184/2018 della Corte d'Appello di Trento, con riguardo agli obblighi dallo stesso imposti a e quindi provvedere a nomina di C.T.U. al fine di sanare gli abusi Controparte_4 esistenti sull'immobile, consistenti in sostituzione di una porta con una finestra e apertura nuovo varco tra due locali cucinette/cantinette, come da denuncia di data 26 ottobre 2022, a redigere il piano di pagina 1 di 5 casa materialmente divisa nonché a provvedere alla divisione materiale delle pp.mm 1 e 2 della p.ed. 165/1 in C.C. Arco oltre a versare all'esponente la somma di € 13.814,00. Con condanna del convenuto alla rifusione delle spese e competenze legali del presente giudizio e della precedente fase ex art. 612 c.p.c., oltre a risarcimento ex articolo 96 CPC. In via istruttoria: come da memoria ex art.
183, co. VI, n. 2 c.p.c. (prev.)”.
Per i convenuti: “1) accertare e dichiarare inammissibili le domande tutte formulate da Parte_1
in atto di citazione dd. 02.02.23 per le ragioni tutte dedotte nel presente atto;
2) rigettare, in
[...] ogni caso, le domande tutte formulate da in atto di citazione dd. 02.02.23, siccome Parte_1 infondate sia in fatto che in diritto, per le ragioni tutte dedotte nel presente atto;
3) condannare
alla rifusione delle spese legali ed al risarcimento ex art. 96 c.p.c.”. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd. 02.02.3023 l'attrice introduce il giudizio di merito avverso l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione dd. 04.11.2022 sub n. r.g. 131/1, chiedendo di accertare che CP_4
non ha dato esecuzione agli obblighi di fare a suo carico imposti dal titolo esecutivo prima di
[...] proporre l'azione esecutiva a norma dell'art. 612 c.p.c. col quale lamentava un inadempimento dell'odierna attrice e, pertanto, chiedendo di dichiarare nulla l'esecuzione forzata sub n. r.g. 131/17. In subordine, chiede di determinare le modalità di esecuzione del titolo esecutivo nominando un CTU. Chiede, inoltre, la condanna dei convenuti a norma dell'art. 96 c.p.c. I convenuti chiedono di dichiarare l'inammissibilità delle domande formulate dall'attrice e, in ogni caso, di rigettarle perché infondate. Chiedono, inoltre, la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni a norma dell'art. 96 c.p.c.
Le domande attoree vanno dichiarate inammissibili. Va, invece, accolta la domanda riconvenzionale di risarcimento danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
In via preliminare, va precisato che il convenuto è deceduto in data 5.05.2024 e Controparte_4 che, pertanto, si sono costituiti in giudizio in data 12.09.2024 gli eredi e Controparte_1
ai fini della prosecuzione dello stesso. Controparte_2
L'attrice introduce il giudizio di merito, che presuppone l'esperimento dell'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615, comma 2, c.p.c. oppure dell'opposizione agli atti esecutivi a norma dell'art. 617, comma 2, c.p.c. dinanzi al giudice dell'esecuzione in pendenza di opposizione, non avendo, tuttavia, esperito alcuna opposizione.
Il titolo esecutivo tra le parti è costituito dal lodo arbitrale dd. 23.09.2016 (doc. 1a att.) così come integrato dalla sentenza della Corte d'appello di Trento n. 184/2018 dd. 24.07.2018 (doc. 1b att.) che prevede una serie di obblighi di fare a carico di entrambe le parti.
Precisamente, il titolo prevede:
1. la condanna del a sanare gli abusi edilizi, completare l'iter edilizio e far predisporre CP_4 ogni documentazione necessaria per il futuro rogito e contestualmente la condanna della a completare le lavorazioni mancanti (ad eccezione dell'installazione Parte_1 dell'ascensore), provvedere alla chiusura dei fori non autorizzati e fornire al le CP_4 dichiarazioni di conformità degli impianti;
2. la condanna del a pagare alla la somma di € 13.814,00; CP_4 Parte_1 pagina 2 di 5 3. la condanna del a far predisporre gli elaborati per ottenere il permesso di CP_4 installazione dell'ascensore;
4. la condanna della ad installare l'impianto ascensore rimborsando metà delle spese Parte_1 tecniche al CP_4
5. la condanna della a pagare la somma di € 13.000,00 al momento della stipula del Parte_1 rogito notarile.
Il titolo esecutivo prevede delle scadenze temporali in ordine cronologico per ogni punto di cui sopra.
Preliminarmente, vanno sintetizzate brevemente le vicende processuali che hanno portato al presente giudizio.
dopo aver adempiuto all'obbligo di fare di cui al punto 1 del titolo, in data Controparte_4 28.04.2017 proponeva ricorso ai sensi dell'art. 612 c.p.c. per ottenere l'esecuzione forzata degli obblighi di fare a carico della Parte_1
Il Giudice dell'esecuzione, nel procedimento esecutivo sub n. r.g. 131/17, con ordinanza ex art. 612 c.p.c. pronunciata all'udienza dd.
6.07.2017 designava l'ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Rovereto per procedere all'esecuzione e invitava il nominato CTU al giuramento. Successivamente, con ordinanza dd. 18.10.2017 il Giudice dava atto dell'elaborato peritale del CTU geom. in cui venivano indicati gli interventi necessari all'esecuzione del lodo sia riguardo Per_1 alle lavorazioni mancanti sia riguardo all'installazione dell'ascensore (cfr. doc. 16 conv. e integrazione CTU dd. 6.10.2022 sub doc. 22 conv.), e invitava il CTU a individuare “sotto il controllo dell'Ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Rovereto, le modalità di esecuzione del predetto obbligo di fare – come in parte motiva – in stretta osservanza del titolo esecutivo e delle indicazioni temporali dallo stesso previste nonché dell'elaborato peritale dallo stesso redatto” (cfr. doc. 4b att.). Il Giudice dell'esecuzione, a seguito delle contestazioni dell'esecutata, in plurime occasioni accertava l'adempimento del consistente nel sanare gli abusi (cfr. verbale udienza dd. 18.09.2018 sub CP_4 doc. 8 att. e CTU integrata in data 6.10.2022 sub doc. 22 conv.).
In data 6.03.2018 la proponeva opposizione all'esecuzione eccependo, tra l'altro, la Parte_1 mancanza del titolo esecutivo a seguito della sentenza della Corte d'appello di Trento n. 184/2018 e chiedeva la sospensione dell'esecuzione (doc. 2 conv.). Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza dd. 22.10.2018 dichiarava estinta l'esecuzione per essere venuto meno il titolo esecutivo, in forza della suddetta sentenza della Corte di Appello di Trento.
In data 9.11.2018 proponeva opposizione agli atti esecutivi chiedendo la revoca Parte_2 dell'ordinanza dd. 22.10.2018 e la prosecuzione della procedura esecutiva (doc. 6 conv.). Il giudizio di merito della predetta opposizione si svolgeva dinanzi a questo Giudice e si concludeva con la sentenza n. 66/2021 dd. 26.03.2021 con la quale veniva affermato che il titolo esecutivo, fondato sul lodo, non era venuto meno, essendo stato integrato dalla sentenza della Corte d'Appello, che nel merito riproponeva le medesime statuizioni, per quanto riguarda le obbligazioni poste a carico delle parti, del lodo annullato.
Il processo esecutivo, pertanto, proseguiva a seguito del ricorso in riassunzione ex art. 627 c.p.c. e si concludeva con l'ordinanza dd. 04.11.2022 con cui il Giudice dell'esecuzione dava atto dell'intervenuta esecuzione degli obblighi di fare oggetto dell'azione esecutiva e condannava, a norma dell'art. 614, comma 2, c.p.c. l'esecutata al pagamento delle spese anticipate dal ricorrente Parte_1
pagina 3 di 5 per l'esecuzione delle opere da parte di terzi oltre alle spese processuali e dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva (cfr. doc. 4a att.).
Il predetto provvedimento, come correttamente sostenuto dai convenuti, va qualificato come ordinanza a norma dell'art. 614 c.p.c. con cui il Giudice dell'esecuzione ha pronunciato l'ingiunzione di pagamento a carico dell'esecutata e dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva.
infatti, una volta anticipate le somme necessarie per l'esecuzione degli obblighi Controparte_4 di fare imposti dal titolo esecutivo, per ottenerne il rimborso, ha chiesto al Giudice dell'esecuzione la pronuncia di decreto ingiuntivo, sulla base di nota spese vistata dall'ufficiale giudiziario. La predetta ordinanza può essere opposta mediante opposizione a decreto ingiuntivo, contestando esclusivamente la congruità delle spese o l'avvenuta anticipazione, oppure mediante opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, qualora venga pronunciata in corso di esecuzione, per contestare le somme inerenti al compimento di operazioni esorbitanti il titolo o le modalità dell'esecuzione.
Nel caso di specie, l'ordinanza ex art. 614 c.p.c. dd. 04.11.2022 è stata pronunciata al termine dell'esecuzione, dichiarando l'estinzione della procedura. La predetta ordinanza, pronunciata in caso di estinzione atipica del procedimento esecutivo, avrebbe dovuto essere impugnata nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che costituisce il rimedio tipico per contestare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione regolanti l'andamento del relativo processo (cfr. Cass., 09.07.2020, n. 14604, rv. 658325).
Nessuna opposizione è stata proposta dalla contro la predetta ordinanza e, pertanto, la Parte_1 proposizione dell'attuale giudizio di merito è inammissibile, appunto perché non preceduto da alcuna opposizione all'esecuzione che andava proposta avanti al Giudice dell'esecuzione.
L'attrice ritiene di aver correttamente instaurato il giudizio di merito in quanto il predetto provvedimento andrebbe qualificato come ordinanza ai sensi dell'art. 612 c.p.c., ma esorbitante i poteri del Giudice dell'esecuzione in quanto egli avrebbe pronunciato nel merito della controversia tra le parti. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'ordinanza ex art. 612 c.p.c. è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi, ma qualora assuma contenuto decisorio in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo e all'ammissibilità dell'azione esecutiva la parte può tutelarsi introducendo il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.
Nel caso di specie, tuttavia, non solo non si tratta di ordinanza ex art. 612 c.p.c., bensì di quella a norma dell'art. 614 c.p.c., ma in ogni caso il Giudice dell'esecuzione si è limitato a far dare coattivamente esecuzione agli obblighi di fare chiesti con ricorso dal e pacificamente non CP_4 adempiuti spontaneamente dalla dichiarando l'estinzione della procedura esecutiva dopo Parte_1 averne attestato l'esecuzione da parte di terzi.
In ogni caso, va fatto presente che gli obblighi di fare a carico del di cui al titolo esecutivo CP_4
e di cui la lamenta l'inadempimento non fanno parte dell'oggetto della procedura Parte_1 esecutiva instaurata da quest'ultimo, spettando alla creditrice se lo riterrà conforme si Parte_1 propri interessi, esperire l'appropriata azione esecutiva in merito.
La domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni a norma dell'art. 96 c.p.c. è fondata e va pertanto accolta.
pagina 4 di 5 Va ritenuto integrata la fattispecie più grave prevista all'art. 96, comma 1, c.p.c. in quanto sussiste il requisito soggettivo della mala fede (dolo) o colpa grave perché l'attrice ha introdotto un giudizio di merito senza aver proposto alcuna opposizione all'esecuzione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, sostenendo in maniera manifestamente infondata che lo stesso avrebbe esorbitato i suoi poteri, invece che proporre le lamentele relative alla mancata esecuzione degli obblighi di fare imposti dal titolo esecutivo nella seda opportuna. La genericità e la pretestuosità delle difese svolte sul punto sono ampiamente indicative della mala fede della parte che ha in tutti i modi cercato di svincolarsi dagli obblighi contrattuali liberamente assunti, oggetto del lodo che costituisce ormai valido ed efficace titolo esecutivo.
In ogni caso la manifesta infondatezza delle difese della giustificherebbe anche la Parte_1 condanna, di identico contenuto, a norma dell'art. 96 u.c. c.p.c. che, come è noto, prescinde dall'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave.
L'attrice va, pertanto, condannata al risarcimento del danno a norma dell'art. 96, comma 1, c.p.c. pari alla somma di € 3.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri medi di cui al d.m. 55/2014 relativi allo scaglione indeterminabile – complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità delle domande attoree.
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
e , in solido, della somma di € 3.000,00. CP_1 Controparte_2
3. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
e , in solido, che si liquidano in Controparte_1 Controparte_2 complessivi € 7.616,00 oltre al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Rovereto, 8 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Riccardo Dies
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVERETO CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Riccardo Dies, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 92/2023 promossa da:
(c.f. ), col patrocinio dell'avv. STEFANO Parte_1 C.F._1
VOLTOLINI (c.f. ) ed elettivamente domiciliata in 38122 Trento, via C.F._2
Romagnosi, 26, presso il difensore. ATTRICE
contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), col patrocinio degli avv.ti CINZIA ZAMPICCOLI (c.f. C.F._4
) e (c.f. ) ed C.F._4 Controparte_3 C.F._5 elettivamente domiciliati in Arco (TN), via Negrelli, 31, presso il difensore.
CONVENUTI
OGGETTO: giudizio di merito in seguito ad opposizione all'esecuzione (art. 617, comma 2 c.p.c.).
Le parti hanno concluso come segue:
Per l'attrice: “Accertare e dichiarare che il signor non ha provveduto a dare Controparte_4 esecuzione a quanto posto a suo carico dal Lodo arbitrale intercorso tra le parti, non avendo provveduto, prima di attivare l'esecuzione forzata per obblighi di fare, né a sanare gli abusi che presentava l'immobile di sua proprietà oggetto dei lavori di ristrutturazione a carico della signora
né a predisporre il nuovo piano di casa materialmente divisa, né a procedere a Parte_1 divisione tra le pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 165/1 in C.C. Arco né a versare a la Parte_1 somma di € 13.814,00; per l'effetto respingere tutte le domande formulate dal signor
[...] dichiarando nulla l'esecuzione forzata RG 131/17 perché avviata in assenza di titolo CP_4 esecutivo o in via subordinata in assenza di esigibilità del titolo stesso;
in subordine, determinare le modalità di esecuzione del lodo arbitrale di data 23 settembre 2016, così come modificato a seguito della sentenza n. 184/2018 della Corte d'Appello di Trento, con riguardo agli obblighi dallo stesso imposti a e quindi provvedere a nomina di C.T.U. al fine di sanare gli abusi Controparte_4 esistenti sull'immobile, consistenti in sostituzione di una porta con una finestra e apertura nuovo varco tra due locali cucinette/cantinette, come da denuncia di data 26 ottobre 2022, a redigere il piano di pagina 1 di 5 casa materialmente divisa nonché a provvedere alla divisione materiale delle pp.mm 1 e 2 della p.ed. 165/1 in C.C. Arco oltre a versare all'esponente la somma di € 13.814,00. Con condanna del convenuto alla rifusione delle spese e competenze legali del presente giudizio e della precedente fase ex art. 612 c.p.c., oltre a risarcimento ex articolo 96 CPC. In via istruttoria: come da memoria ex art.
183, co. VI, n. 2 c.p.c. (prev.)”.
Per i convenuti: “1) accertare e dichiarare inammissibili le domande tutte formulate da Parte_1
in atto di citazione dd. 02.02.23 per le ragioni tutte dedotte nel presente atto;
2) rigettare, in
[...] ogni caso, le domande tutte formulate da in atto di citazione dd. 02.02.23, siccome Parte_1 infondate sia in fatto che in diritto, per le ragioni tutte dedotte nel presente atto;
3) condannare
alla rifusione delle spese legali ed al risarcimento ex art. 96 c.p.c.”. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd. 02.02.3023 l'attrice introduce il giudizio di merito avverso l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione dd. 04.11.2022 sub n. r.g. 131/1, chiedendo di accertare che CP_4
non ha dato esecuzione agli obblighi di fare a suo carico imposti dal titolo esecutivo prima di
[...] proporre l'azione esecutiva a norma dell'art. 612 c.p.c. col quale lamentava un inadempimento dell'odierna attrice e, pertanto, chiedendo di dichiarare nulla l'esecuzione forzata sub n. r.g. 131/17. In subordine, chiede di determinare le modalità di esecuzione del titolo esecutivo nominando un CTU. Chiede, inoltre, la condanna dei convenuti a norma dell'art. 96 c.p.c. I convenuti chiedono di dichiarare l'inammissibilità delle domande formulate dall'attrice e, in ogni caso, di rigettarle perché infondate. Chiedono, inoltre, la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni a norma dell'art. 96 c.p.c.
Le domande attoree vanno dichiarate inammissibili. Va, invece, accolta la domanda riconvenzionale di risarcimento danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
In via preliminare, va precisato che il convenuto è deceduto in data 5.05.2024 e Controparte_4 che, pertanto, si sono costituiti in giudizio in data 12.09.2024 gli eredi e Controparte_1
ai fini della prosecuzione dello stesso. Controparte_2
L'attrice introduce il giudizio di merito, che presuppone l'esperimento dell'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615, comma 2, c.p.c. oppure dell'opposizione agli atti esecutivi a norma dell'art. 617, comma 2, c.p.c. dinanzi al giudice dell'esecuzione in pendenza di opposizione, non avendo, tuttavia, esperito alcuna opposizione.
Il titolo esecutivo tra le parti è costituito dal lodo arbitrale dd. 23.09.2016 (doc. 1a att.) così come integrato dalla sentenza della Corte d'appello di Trento n. 184/2018 dd. 24.07.2018 (doc. 1b att.) che prevede una serie di obblighi di fare a carico di entrambe le parti.
Precisamente, il titolo prevede:
1. la condanna del a sanare gli abusi edilizi, completare l'iter edilizio e far predisporre CP_4 ogni documentazione necessaria per il futuro rogito e contestualmente la condanna della a completare le lavorazioni mancanti (ad eccezione dell'installazione Parte_1 dell'ascensore), provvedere alla chiusura dei fori non autorizzati e fornire al le CP_4 dichiarazioni di conformità degli impianti;
2. la condanna del a pagare alla la somma di € 13.814,00; CP_4 Parte_1 pagina 2 di 5 3. la condanna del a far predisporre gli elaborati per ottenere il permesso di CP_4 installazione dell'ascensore;
4. la condanna della ad installare l'impianto ascensore rimborsando metà delle spese Parte_1 tecniche al CP_4
5. la condanna della a pagare la somma di € 13.000,00 al momento della stipula del Parte_1 rogito notarile.
Il titolo esecutivo prevede delle scadenze temporali in ordine cronologico per ogni punto di cui sopra.
Preliminarmente, vanno sintetizzate brevemente le vicende processuali che hanno portato al presente giudizio.
dopo aver adempiuto all'obbligo di fare di cui al punto 1 del titolo, in data Controparte_4 28.04.2017 proponeva ricorso ai sensi dell'art. 612 c.p.c. per ottenere l'esecuzione forzata degli obblighi di fare a carico della Parte_1
Il Giudice dell'esecuzione, nel procedimento esecutivo sub n. r.g. 131/17, con ordinanza ex art. 612 c.p.c. pronunciata all'udienza dd.
6.07.2017 designava l'ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Rovereto per procedere all'esecuzione e invitava il nominato CTU al giuramento. Successivamente, con ordinanza dd. 18.10.2017 il Giudice dava atto dell'elaborato peritale del CTU geom. in cui venivano indicati gli interventi necessari all'esecuzione del lodo sia riguardo Per_1 alle lavorazioni mancanti sia riguardo all'installazione dell'ascensore (cfr. doc. 16 conv. e integrazione CTU dd. 6.10.2022 sub doc. 22 conv.), e invitava il CTU a individuare “sotto il controllo dell'Ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Rovereto, le modalità di esecuzione del predetto obbligo di fare – come in parte motiva – in stretta osservanza del titolo esecutivo e delle indicazioni temporali dallo stesso previste nonché dell'elaborato peritale dallo stesso redatto” (cfr. doc. 4b att.). Il Giudice dell'esecuzione, a seguito delle contestazioni dell'esecutata, in plurime occasioni accertava l'adempimento del consistente nel sanare gli abusi (cfr. verbale udienza dd. 18.09.2018 sub CP_4 doc. 8 att. e CTU integrata in data 6.10.2022 sub doc. 22 conv.).
In data 6.03.2018 la proponeva opposizione all'esecuzione eccependo, tra l'altro, la Parte_1 mancanza del titolo esecutivo a seguito della sentenza della Corte d'appello di Trento n. 184/2018 e chiedeva la sospensione dell'esecuzione (doc. 2 conv.). Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza dd. 22.10.2018 dichiarava estinta l'esecuzione per essere venuto meno il titolo esecutivo, in forza della suddetta sentenza della Corte di Appello di Trento.
In data 9.11.2018 proponeva opposizione agli atti esecutivi chiedendo la revoca Parte_2 dell'ordinanza dd. 22.10.2018 e la prosecuzione della procedura esecutiva (doc. 6 conv.). Il giudizio di merito della predetta opposizione si svolgeva dinanzi a questo Giudice e si concludeva con la sentenza n. 66/2021 dd. 26.03.2021 con la quale veniva affermato che il titolo esecutivo, fondato sul lodo, non era venuto meno, essendo stato integrato dalla sentenza della Corte d'Appello, che nel merito riproponeva le medesime statuizioni, per quanto riguarda le obbligazioni poste a carico delle parti, del lodo annullato.
Il processo esecutivo, pertanto, proseguiva a seguito del ricorso in riassunzione ex art. 627 c.p.c. e si concludeva con l'ordinanza dd. 04.11.2022 con cui il Giudice dell'esecuzione dava atto dell'intervenuta esecuzione degli obblighi di fare oggetto dell'azione esecutiva e condannava, a norma dell'art. 614, comma 2, c.p.c. l'esecutata al pagamento delle spese anticipate dal ricorrente Parte_1
pagina 3 di 5 per l'esecuzione delle opere da parte di terzi oltre alle spese processuali e dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva (cfr. doc. 4a att.).
Il predetto provvedimento, come correttamente sostenuto dai convenuti, va qualificato come ordinanza a norma dell'art. 614 c.p.c. con cui il Giudice dell'esecuzione ha pronunciato l'ingiunzione di pagamento a carico dell'esecutata e dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva.
infatti, una volta anticipate le somme necessarie per l'esecuzione degli obblighi Controparte_4 di fare imposti dal titolo esecutivo, per ottenerne il rimborso, ha chiesto al Giudice dell'esecuzione la pronuncia di decreto ingiuntivo, sulla base di nota spese vistata dall'ufficiale giudiziario. La predetta ordinanza può essere opposta mediante opposizione a decreto ingiuntivo, contestando esclusivamente la congruità delle spese o l'avvenuta anticipazione, oppure mediante opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, qualora venga pronunciata in corso di esecuzione, per contestare le somme inerenti al compimento di operazioni esorbitanti il titolo o le modalità dell'esecuzione.
Nel caso di specie, l'ordinanza ex art. 614 c.p.c. dd. 04.11.2022 è stata pronunciata al termine dell'esecuzione, dichiarando l'estinzione della procedura. La predetta ordinanza, pronunciata in caso di estinzione atipica del procedimento esecutivo, avrebbe dovuto essere impugnata nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che costituisce il rimedio tipico per contestare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione regolanti l'andamento del relativo processo (cfr. Cass., 09.07.2020, n. 14604, rv. 658325).
Nessuna opposizione è stata proposta dalla contro la predetta ordinanza e, pertanto, la Parte_1 proposizione dell'attuale giudizio di merito è inammissibile, appunto perché non preceduto da alcuna opposizione all'esecuzione che andava proposta avanti al Giudice dell'esecuzione.
L'attrice ritiene di aver correttamente instaurato il giudizio di merito in quanto il predetto provvedimento andrebbe qualificato come ordinanza ai sensi dell'art. 612 c.p.c., ma esorbitante i poteri del Giudice dell'esecuzione in quanto egli avrebbe pronunciato nel merito della controversia tra le parti. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'ordinanza ex art. 612 c.p.c. è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi, ma qualora assuma contenuto decisorio in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo e all'ammissibilità dell'azione esecutiva la parte può tutelarsi introducendo il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.
Nel caso di specie, tuttavia, non solo non si tratta di ordinanza ex art. 612 c.p.c., bensì di quella a norma dell'art. 614 c.p.c., ma in ogni caso il Giudice dell'esecuzione si è limitato a far dare coattivamente esecuzione agli obblighi di fare chiesti con ricorso dal e pacificamente non CP_4 adempiuti spontaneamente dalla dichiarando l'estinzione della procedura esecutiva dopo Parte_1 averne attestato l'esecuzione da parte di terzi.
In ogni caso, va fatto presente che gli obblighi di fare a carico del di cui al titolo esecutivo CP_4
e di cui la lamenta l'inadempimento non fanno parte dell'oggetto della procedura Parte_1 esecutiva instaurata da quest'ultimo, spettando alla creditrice se lo riterrà conforme si Parte_1 propri interessi, esperire l'appropriata azione esecutiva in merito.
La domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni a norma dell'art. 96 c.p.c. è fondata e va pertanto accolta.
pagina 4 di 5 Va ritenuto integrata la fattispecie più grave prevista all'art. 96, comma 1, c.p.c. in quanto sussiste il requisito soggettivo della mala fede (dolo) o colpa grave perché l'attrice ha introdotto un giudizio di merito senza aver proposto alcuna opposizione all'esecuzione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, sostenendo in maniera manifestamente infondata che lo stesso avrebbe esorbitato i suoi poteri, invece che proporre le lamentele relative alla mancata esecuzione degli obblighi di fare imposti dal titolo esecutivo nella seda opportuna. La genericità e la pretestuosità delle difese svolte sul punto sono ampiamente indicative della mala fede della parte che ha in tutti i modi cercato di svincolarsi dagli obblighi contrattuali liberamente assunti, oggetto del lodo che costituisce ormai valido ed efficace titolo esecutivo.
In ogni caso la manifesta infondatezza delle difese della giustificherebbe anche la Parte_1 condanna, di identico contenuto, a norma dell'art. 96 u.c. c.p.c. che, come è noto, prescinde dall'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave.
L'attrice va, pertanto, condannata al risarcimento del danno a norma dell'art. 96, comma 1, c.p.c. pari alla somma di € 3.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri medi di cui al d.m. 55/2014 relativi allo scaglione indeterminabile – complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità delle domande attoree.
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
e , in solido, della somma di € 3.000,00. CP_1 Controparte_2
3. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
e , in solido, che si liquidano in Controparte_1 Controparte_2 complessivi € 7.616,00 oltre al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Rovereto, 8 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Riccardo Dies
pagina 5 di 5