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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/10/2025, n. 2261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2261 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello Grado iscritta al n. r.g. 6841/2022 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. DAL RI' PAOLO del Foro di Trento ed elettivamente domiciliata presso il difensore come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
ATTORI
contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. INVIDIA ANTONIO ed elettivamente domiciliata presso il difensore come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
CONVENUTO
(C.F. .IVA , CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. SPAGNOL NICOLA ed elettivamente domiciliata presso il difensore come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
TE TA
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per gli attori:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verona adito, contrariis reiectis, per tutte le ragioni di cui in narrativa,
In via principale: accertare la responsabilità in capo a parte convenuta per il danno ingiusto patito dagli attori e per l'effetto condannare Camping Village San Benedetto Relais Vecchio Mulino sito in strada
Bergamini 14 37019 Peschiera sul Garda, in persona del legale rappresentante pro tempore, p. iva ut supra identificato al risarcimento di tutti i danni subiti dai sig.ri e e pari Parte_1 Parte_2
ad euro 8.600,00 oltre interessi e rivalutazione a seguito dei fatti descritti in narrativa.
In via istruttoria: come da memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.,
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori di legge.
Per parte convenuta Controparte_1
In via preliminare di merito:
1) Voglia l'Ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare che tra gli attori Sig.ri e e la Pt_1 Pt_2
convenuta non si è concluso alcun contratto di deposito e/o custodia e/o assimilabile Controparte_1
con conseguente esclusione della responsabilità di quest'ultima e, per l'effetto, respingere le domande attoree;
In via subordinata principale di merito:
2) Voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettare le domande degli attori in quanto infondate sia in fatto che in diritto per tutte le ragioni esposte in atti;
In via ulteriormente subordinata di merito
3) Qualora dovesse essere fondata, anche solo parzialmente, la domanda di risarcimento degli attori,
Voglia l'Ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare il concorso di colpa degli attori nel danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. e, per l'effetto, diminuire il risarcimento secondo la colpa e/o l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, per le ragioni tutte esposte in atti di causa;
4) Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento in tutto o in parte della domanda di parte convenuta e nell'eventualità venisse accertata una eventuale responsabilità e/o corresponsabilità anche parziale della dichiarare la terza chiamata in causa – C.F.: Controparte_1 CP_2
– P.Iva: con sede legale in Piazza Tre Torri n. 3 – 20145 – Milano (MI) - P.IVA_4 P.IVA_3
PEC: in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare Email_1 la secondo l'eventuale grado di responsabilità e, per l'effetto, condannare Controparte_1
quest'ultima a corrispondere la somma che la stessa sarebbe eventualmente tenuta a pagare a qualsiasi pagina 2 di 8 titolo nei confronti di parte attrice, anche in ordine a spese, competenze di causa e rifusione delle spese generali nella misura del 15%, oltre CPA ed Iva;
In ogni caso:
5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA e CPA 4%, Spese generali 15%;
Per la terza chiamata CP_2
Nel merito.
In via principale:
- accertati e dichiarati tutti i fatti di cui alla narrativa del presente atto, rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dalla società nei confronti di per mancanza di Controparte_1 CP_2
operatività/copertura della polizza assicurativa n. 501837012;
In via subordinata:
- accertati e dichiarati tutti i fatti di cui alla narrativa del presente atto, rigettarsi tutte le domande proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto;
- accertati e dichiarati tutti i fatti di cui alla narrativa del presente atto nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse ravvisata una qualsivoglia responsabilità in capo alla società Controparte_1
per i fatti di causa, nonché la copertura della polizza assicurativa n. 501837012, accertare e quindi determinare l'esatta misura e/o percentuale di responsabilità e/o corresponsabilità della società
[...] nella causazione diretta dell'evento; CP_1
- in ogni caso, darsi atto che la polizza assicurativa n. 501837012, prevede la garanzia, per ogni cliente danneggiato, sino alla concorrenza di euro 4.000,00 l'applicazione di uno scoperto per l'ammontare del
10% oltre all'applicazione di una franchigia frontale, conseguentemente disporsi di conseguenza;
In ogni caso: con vittoria di compenso e spese, oltre accessori di legge aumentati del 30% ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 37.2018, essendo il presente atto redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione.
In via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, nonché articolare le istanze istruttorie in forza dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., comma VI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno convenuto in giudizio la al fine Parte_1 Parte_2 Controparte_3
di ottenere il risarcimento dei danni patiti per il furto delle loro e-bike, avvenuto nella notte fra il 3 pagina 3 di 8 settembre e il 4 settembre 2021, mentre soggiornavano presso il Camping Village Relais CP_1
Vecchio Mulino, gestito dalla società convenuta.
Hanno esposto gli attori di aver scelto quel campeggio per i servizi offerti e la possibilità di soggiorno in mobil-home, che la struttura scelta garantiva la presenza di guardiani notturni, di aver portato le e- bike all'interno della struttura delimitata e sorvegliata, che il personale del campeggio aveva affermato di non avere un parcheggio/locale ad hoc per le bici, fornendo comunque rassicurazioni in ordine alla presenza di guardiani notturni e alla limitazione dell'accesso ai soli ospiti, e di aver quindi portato le e- bike nella veranda della mobil home, ancorandole ad essa e assicurandole con appositi lucchetti.
Ciò nonostante, le biciclette erano state oggetto di furto, per il quale gli attori avevano sporto regolare denuncia.
Rappresentavano quindi gli attori di aver chiesto alla convenuta il risarcimento dei danni patiti – pari ad
€8.600,00 complessivi – ottenendo un rifiuto.
Di qui l'instaurazione del giudizio.
2. Si costituiva in giudizio la società convenuta contestando le pretese attoree.
Affermava la convenuta che il campeggio – nel quale gli attori avevano deciso di usufruire della
[...]
dal 02.09.2021 al 09.09.2021 – disponeva di ingressi sorvegliati con chiusura Parte_3
dei cancelli dopo una determinata ora, negando tuttavia che vi fosse un servizio di sorveglianza 24h su
24 di tutto il campeggio. Negava, ancora, la convenuta che gli attori avessero comunicato al personale di avere le e-bike e che avessero chiesto alla struttura di poter usufruire di un locale deposito biciclette o di provvedere alla loro custodia.
Precisava, poi, di aver provveduto, a seguito della richiesta risarcitoria, ad aprire il sinistro presso la propria compagnia assicuratrice la quale aveva tuttavia rigettato la richiesta;
aveva infatti CP_2 ritenuto l'assicurazione che le e-bike fossero riconducibili alla categoria dei veicoli e che non potesse essere accordata la copertura assicurativa in quanto non erano mai state consegnate alla struttura.
Riteneva quindi la convenuta di aver tenuto una condotta diligente e collaborativa, evidenziando anche di aver coinvolto la compagnia assicuratrice a seguito dell'invito alla negoziazione assistita, senza tuttavia ottenere alcuna risposta.
Sosteneva, inoltre, che la domanda non fosse sostenuta da adeguati riscontri probatori, contestava la pretesa anche nel quantum ed assumeva che gli attori, parcando le e-bike all'esterno della Parte_4
non si fossero attenuti a canoni di normale diligenza. Nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza della pagina 4 di 8 pretesa attorea, chiedeva quindi che la diminuzione del risarcimento ex art. 1227 c.c. per concorso di colpa.
Chiedeva, in ogni caso, di essere autorizzata alla chiamata in causa di per essere CP_2
indennizzata di quanto eventualmente tenuta a pagare.
3. Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio contestando quanto esposto CP_2
dagli attori in citazione e la fondatezza delle domande da loro svolte. Richiamando i termini della copertura assicurativa eccepiva inoltre l'inoperatività della polizza e la tardività della denuncia. CP_2
Concludeva quindi chiedendo il rigetto della domanda di manleva e, nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità della società convenuta, la determinazione dell'esatta misura di responsabilità o corresponsabilità della convenuta, in ogni caso con applicazione dei limiti e delle franchigie di polizza.
4. Istruita documentalmente ed a mezzo di prove testimoniali, la causa viene ora in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
5. È pacifico che gli attori avessero prenotato una Mobil Home nel Camping Village San Benedetto
Relais Vecchio Mulino, gestito dalla società convenuta per il periodo dal Controparte_1
02.09.2021 al 09.09.2021 ed è stato provato in giudizio che all'atto dell'ingresso nel camping avevano portato con sé le proprie e-Bike (v: dep. teste . Tes_1
6. È stato altresì provato in giudizio che le biciclette degli attori – nella notte fra il 3 e il 4 settembre
2021, furono oggetto di furto, evento riscontrato dalle deposizioni testimoniali (v: dep. testi Tes_1
e , e dalle denunce sporte per tale evento (v: doc. 6 att.). Tes_2 Tes_3
7. Proprio nell'avvenuto furto delle e-bike trova fondamento la domanda risarcitoria avanzata dagli attori.
8. Va innanzitutto osservato come le e-Bike debbano indubbiamente qualificarsi come veicoli, soccorrendo al riguardo il disposto di cui all'art. 47 C.d.S., che classifica espressamente fra i veicoli, alla lett. c), i velocipedi.
9. A mente del disposto dell'art. 1785 quinquies c.c. deve quindi escludersi l'applicabilità, nella specie, della disciplina codicistica dettata per il deposito in albergo (altrimenti astrattamente estensibile ai campeggi ex art. 1786 c.c.).
10. Nemmeno può ritenersi che le parti abbiano concluso un contratto di custodia, essendo emerso in giudizio che le bicilette non vennero mai consegnate alla struttura, ma rimasero sempre nella sfera di disponibilità degli attori, che le posizionarono poi nella veranda della mobil-home assegnata loro, assicurandole ad essa con catena chiusa da lucchetto.
pagina 5 di 8 11. Neppure può ravvisarsi, a ben vedere, una violazione dei principi di affidamento e protezione riconosciuti in materia contrattuale.
12. Non basta invero a ravvisare una tale responsabilità la circostanza, riferita dalla teste Tes_1
secondo la quale gli attori, all'atto del check-in, chiesero se vi fosse un deposito per le biciclette, che fu data loro risposta negativa e che vennero comunque fornite rassicurazioni massime sulla sicurezza del camping.
13. Non consta infatti in alcun modo che gli attori, all'atto della prenotazione, avessero chiesto se vi fosse un locale deposito biciclette, né tantomeno che avessero ottenuto rassicurazioni in tal senso da parte della struttura.
14. Nemmeno risulta con chiarezza, dalla deposizione della teste, che gli attori avessero rappresentato alla reception il particolare valore delle loro e-bike e avessero formulato alla struttura espressa richiesta di custodirle.
15. Secondo quanto emerge dalle deposizioni rese dai testi di parte convenuta, infatti, ove gli attori avessero espressamente segnalato la necessità di ricovero delle bici per avere una sistemazione più sicura, la struttura si sarebbe organizzata per trovare uno spazio all'interno dell'ufficio o della reception
(v: dep. teste e . Tes_4 Tes_5
16. Le risultanze probatorie acquisite non consentono poi di ritenere che le rassicurazioni date agli attori in ordine alle misure adottate per la sicurezza del camping non fossero veritiere.
17. È infatti incontestato in causa che il camping era recintato, che l'accesso ad esso era regolato in maniera stringente – tanto che gli accompagnatori venivano muniti di braccialetto – che vi era un sistema di videosorveglianza – sia pure limitato all'area reception, ufficio e cancello d'entrata (v: dep.
ed un servizio di vigilanza notturna, in linea con quanto si legge nella ricevuta depositata Tes_5
dagli attori sub doc.
1. Documento che, va osservato, non menziona un servizio di vigilanza continuativo in tutta l'area del parcheggio, ma fa riferimento ad esso nella parte della ricevuta relativa alla reception, indicando gli orari e la presenza di guardiani notturni.
18. Quanto poi al fatto che le telecamere non sarebbero state funzionanti, va osservato come la deposizione resa sul punto dalla teste risulti meramente de relato, come il teste Tes_1 Tes_5
abbia riferito che quelle della reception erano funzionanti e come, in ogni caso, la circostanza non possa dirsi di rilievo nella specie, essendo pacifico che la zona in cui si trovavano le bici non era sorvegliata da telecamere, né risultando provato che il campeggio avesse assicurato un sistema di videosorveglianza della mobil-home.
pagina 6 di 8 19. Gli elementi probatori acquisiti inducono quindi ad escludere la sussistenza di una responsabilità della società convenuta per il danno patito dagli attori in esito al furto delle e-bike, non configurandosi un suo inadempimento contrattuale e dovendosi piuttosto ascrivere quanto occorso al caso fortuito.
20. Né può dirsi sussistente, in capo alla struttura recettizia, una responsabilità risarcitoria ex art. 2043
c.c., non essendo nemmeno allegata una condotta dolosa del camping e non essendo configurabile in capo alla struttura, per quanto detto, alcun profilo di colpa per l'occorso.
21. Vanno quindi rigettate le domande proposte dagli attori nei confronti della società convenuta.
22. Rimane conseguentemente assorbita ogni questione in ordine alla sussistenza ed operatività della copertura assicurativa oggetto della domanda proposta dalla convenuta nei confronti della compagnia assicuratrice chiamata, salvo quanto si dirà di seguito in punto spese di lite.
23. In forza del principio di soccombenza vanno infatti poste a carico degli attori le spese di lite nei confronti della società convenuta.
24. Quanto invece alle spese di lite nei confronti della terza chiamata, va richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte a mente della quale, anche in caso di rigetto della domanda principale, le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico del chiamante ove l'iniziativa si sia rivelata manifestamente infondata. (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 28/01/2025, n. 1958).
25. Presupposto ravvisabile nella specie.
26. Risulta infatti documentalmente che le condizioni generali di polizza pattuite nella Sezione Furto e escludevano espressamente la copertura per le cose e i Valori portati dai clienti e per le cose Per_1 mobili poste all'aperto, che nella Sezione Responsabilità civile veniva esclusa, al punto 6,2 la copertura assicurativa per i danni da furto e che la compagnia assicuratrice aveva già prima del giudizio comunicato l'esclusione della copertura di polizza (v: doc. 3 ). CP_2
27. Tanto induce quindi a porre a carico della società chiamante le spese di giudizio in favore della compagnia assicuratrice chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
Le domande attoree.
NN
Gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore della società convenuta spese Controparte_1 pagina 7 di 8 che liquida in €5.000,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
NN
La società convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della terza chiamata Controparte_1
spese che liquida parimenti in €5.000,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, CPA CP_2
e IVA come per legge.
Verona, 16 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello Grado iscritta al n. r.g. 6841/2022 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. DAL RI' PAOLO del Foro di Trento ed elettivamente domiciliata presso il difensore come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
ATTORI
contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. INVIDIA ANTONIO ed elettivamente domiciliata presso il difensore come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
CONVENUTO
(C.F. .IVA , CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. SPAGNOL NICOLA ed elettivamente domiciliata presso il difensore come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
TE TA
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per gli attori:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verona adito, contrariis reiectis, per tutte le ragioni di cui in narrativa,
In via principale: accertare la responsabilità in capo a parte convenuta per il danno ingiusto patito dagli attori e per l'effetto condannare Camping Village San Benedetto Relais Vecchio Mulino sito in strada
Bergamini 14 37019 Peschiera sul Garda, in persona del legale rappresentante pro tempore, p. iva ut supra identificato al risarcimento di tutti i danni subiti dai sig.ri e e pari Parte_1 Parte_2
ad euro 8.600,00 oltre interessi e rivalutazione a seguito dei fatti descritti in narrativa.
In via istruttoria: come da memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.,
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori di legge.
Per parte convenuta Controparte_1
In via preliminare di merito:
1) Voglia l'Ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare che tra gli attori Sig.ri e e la Pt_1 Pt_2
convenuta non si è concluso alcun contratto di deposito e/o custodia e/o assimilabile Controparte_1
con conseguente esclusione della responsabilità di quest'ultima e, per l'effetto, respingere le domande attoree;
In via subordinata principale di merito:
2) Voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettare le domande degli attori in quanto infondate sia in fatto che in diritto per tutte le ragioni esposte in atti;
In via ulteriormente subordinata di merito
3) Qualora dovesse essere fondata, anche solo parzialmente, la domanda di risarcimento degli attori,
Voglia l'Ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare il concorso di colpa degli attori nel danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. e, per l'effetto, diminuire il risarcimento secondo la colpa e/o l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, per le ragioni tutte esposte in atti di causa;
4) Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento in tutto o in parte della domanda di parte convenuta e nell'eventualità venisse accertata una eventuale responsabilità e/o corresponsabilità anche parziale della dichiarare la terza chiamata in causa – C.F.: Controparte_1 CP_2
– P.Iva: con sede legale in Piazza Tre Torri n. 3 – 20145 – Milano (MI) - P.IVA_4 P.IVA_3
PEC: in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare Email_1 la secondo l'eventuale grado di responsabilità e, per l'effetto, condannare Controparte_1
quest'ultima a corrispondere la somma che la stessa sarebbe eventualmente tenuta a pagare a qualsiasi pagina 2 di 8 titolo nei confronti di parte attrice, anche in ordine a spese, competenze di causa e rifusione delle spese generali nella misura del 15%, oltre CPA ed Iva;
In ogni caso:
5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA e CPA 4%, Spese generali 15%;
Per la terza chiamata CP_2
Nel merito.
In via principale:
- accertati e dichiarati tutti i fatti di cui alla narrativa del presente atto, rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dalla società nei confronti di per mancanza di Controparte_1 CP_2
operatività/copertura della polizza assicurativa n. 501837012;
In via subordinata:
- accertati e dichiarati tutti i fatti di cui alla narrativa del presente atto, rigettarsi tutte le domande proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto;
- accertati e dichiarati tutti i fatti di cui alla narrativa del presente atto nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse ravvisata una qualsivoglia responsabilità in capo alla società Controparte_1
per i fatti di causa, nonché la copertura della polizza assicurativa n. 501837012, accertare e quindi determinare l'esatta misura e/o percentuale di responsabilità e/o corresponsabilità della società
[...] nella causazione diretta dell'evento; CP_1
- in ogni caso, darsi atto che la polizza assicurativa n. 501837012, prevede la garanzia, per ogni cliente danneggiato, sino alla concorrenza di euro 4.000,00 l'applicazione di uno scoperto per l'ammontare del
10% oltre all'applicazione di una franchigia frontale, conseguentemente disporsi di conseguenza;
In ogni caso: con vittoria di compenso e spese, oltre accessori di legge aumentati del 30% ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 37.2018, essendo il presente atto redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione.
In via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, nonché articolare le istanze istruttorie in forza dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., comma VI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno convenuto in giudizio la al fine Parte_1 Parte_2 Controparte_3
di ottenere il risarcimento dei danni patiti per il furto delle loro e-bike, avvenuto nella notte fra il 3 pagina 3 di 8 settembre e il 4 settembre 2021, mentre soggiornavano presso il Camping Village Relais CP_1
Vecchio Mulino, gestito dalla società convenuta.
Hanno esposto gli attori di aver scelto quel campeggio per i servizi offerti e la possibilità di soggiorno in mobil-home, che la struttura scelta garantiva la presenza di guardiani notturni, di aver portato le e- bike all'interno della struttura delimitata e sorvegliata, che il personale del campeggio aveva affermato di non avere un parcheggio/locale ad hoc per le bici, fornendo comunque rassicurazioni in ordine alla presenza di guardiani notturni e alla limitazione dell'accesso ai soli ospiti, e di aver quindi portato le e- bike nella veranda della mobil home, ancorandole ad essa e assicurandole con appositi lucchetti.
Ciò nonostante, le biciclette erano state oggetto di furto, per il quale gli attori avevano sporto regolare denuncia.
Rappresentavano quindi gli attori di aver chiesto alla convenuta il risarcimento dei danni patiti – pari ad
€8.600,00 complessivi – ottenendo un rifiuto.
Di qui l'instaurazione del giudizio.
2. Si costituiva in giudizio la società convenuta contestando le pretese attoree.
Affermava la convenuta che il campeggio – nel quale gli attori avevano deciso di usufruire della
[...]
dal 02.09.2021 al 09.09.2021 – disponeva di ingressi sorvegliati con chiusura Parte_3
dei cancelli dopo una determinata ora, negando tuttavia che vi fosse un servizio di sorveglianza 24h su
24 di tutto il campeggio. Negava, ancora, la convenuta che gli attori avessero comunicato al personale di avere le e-bike e che avessero chiesto alla struttura di poter usufruire di un locale deposito biciclette o di provvedere alla loro custodia.
Precisava, poi, di aver provveduto, a seguito della richiesta risarcitoria, ad aprire il sinistro presso la propria compagnia assicuratrice la quale aveva tuttavia rigettato la richiesta;
aveva infatti CP_2 ritenuto l'assicurazione che le e-bike fossero riconducibili alla categoria dei veicoli e che non potesse essere accordata la copertura assicurativa in quanto non erano mai state consegnate alla struttura.
Riteneva quindi la convenuta di aver tenuto una condotta diligente e collaborativa, evidenziando anche di aver coinvolto la compagnia assicuratrice a seguito dell'invito alla negoziazione assistita, senza tuttavia ottenere alcuna risposta.
Sosteneva, inoltre, che la domanda non fosse sostenuta da adeguati riscontri probatori, contestava la pretesa anche nel quantum ed assumeva che gli attori, parcando le e-bike all'esterno della Parte_4
non si fossero attenuti a canoni di normale diligenza. Nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza della pagina 4 di 8 pretesa attorea, chiedeva quindi che la diminuzione del risarcimento ex art. 1227 c.c. per concorso di colpa.
Chiedeva, in ogni caso, di essere autorizzata alla chiamata in causa di per essere CP_2
indennizzata di quanto eventualmente tenuta a pagare.
3. Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio contestando quanto esposto CP_2
dagli attori in citazione e la fondatezza delle domande da loro svolte. Richiamando i termini della copertura assicurativa eccepiva inoltre l'inoperatività della polizza e la tardività della denuncia. CP_2
Concludeva quindi chiedendo il rigetto della domanda di manleva e, nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità della società convenuta, la determinazione dell'esatta misura di responsabilità o corresponsabilità della convenuta, in ogni caso con applicazione dei limiti e delle franchigie di polizza.
4. Istruita documentalmente ed a mezzo di prove testimoniali, la causa viene ora in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
5. È pacifico che gli attori avessero prenotato una Mobil Home nel Camping Village San Benedetto
Relais Vecchio Mulino, gestito dalla società convenuta per il periodo dal Controparte_1
02.09.2021 al 09.09.2021 ed è stato provato in giudizio che all'atto dell'ingresso nel camping avevano portato con sé le proprie e-Bike (v: dep. teste . Tes_1
6. È stato altresì provato in giudizio che le biciclette degli attori – nella notte fra il 3 e il 4 settembre
2021, furono oggetto di furto, evento riscontrato dalle deposizioni testimoniali (v: dep. testi Tes_1
e , e dalle denunce sporte per tale evento (v: doc. 6 att.). Tes_2 Tes_3
7. Proprio nell'avvenuto furto delle e-bike trova fondamento la domanda risarcitoria avanzata dagli attori.
8. Va innanzitutto osservato come le e-Bike debbano indubbiamente qualificarsi come veicoli, soccorrendo al riguardo il disposto di cui all'art. 47 C.d.S., che classifica espressamente fra i veicoli, alla lett. c), i velocipedi.
9. A mente del disposto dell'art. 1785 quinquies c.c. deve quindi escludersi l'applicabilità, nella specie, della disciplina codicistica dettata per il deposito in albergo (altrimenti astrattamente estensibile ai campeggi ex art. 1786 c.c.).
10. Nemmeno può ritenersi che le parti abbiano concluso un contratto di custodia, essendo emerso in giudizio che le bicilette non vennero mai consegnate alla struttura, ma rimasero sempre nella sfera di disponibilità degli attori, che le posizionarono poi nella veranda della mobil-home assegnata loro, assicurandole ad essa con catena chiusa da lucchetto.
pagina 5 di 8 11. Neppure può ravvisarsi, a ben vedere, una violazione dei principi di affidamento e protezione riconosciuti in materia contrattuale.
12. Non basta invero a ravvisare una tale responsabilità la circostanza, riferita dalla teste Tes_1
secondo la quale gli attori, all'atto del check-in, chiesero se vi fosse un deposito per le biciclette, che fu data loro risposta negativa e che vennero comunque fornite rassicurazioni massime sulla sicurezza del camping.
13. Non consta infatti in alcun modo che gli attori, all'atto della prenotazione, avessero chiesto se vi fosse un locale deposito biciclette, né tantomeno che avessero ottenuto rassicurazioni in tal senso da parte della struttura.
14. Nemmeno risulta con chiarezza, dalla deposizione della teste, che gli attori avessero rappresentato alla reception il particolare valore delle loro e-bike e avessero formulato alla struttura espressa richiesta di custodirle.
15. Secondo quanto emerge dalle deposizioni rese dai testi di parte convenuta, infatti, ove gli attori avessero espressamente segnalato la necessità di ricovero delle bici per avere una sistemazione più sicura, la struttura si sarebbe organizzata per trovare uno spazio all'interno dell'ufficio o della reception
(v: dep. teste e . Tes_4 Tes_5
16. Le risultanze probatorie acquisite non consentono poi di ritenere che le rassicurazioni date agli attori in ordine alle misure adottate per la sicurezza del camping non fossero veritiere.
17. È infatti incontestato in causa che il camping era recintato, che l'accesso ad esso era regolato in maniera stringente – tanto che gli accompagnatori venivano muniti di braccialetto – che vi era un sistema di videosorveglianza – sia pure limitato all'area reception, ufficio e cancello d'entrata (v: dep.
ed un servizio di vigilanza notturna, in linea con quanto si legge nella ricevuta depositata Tes_5
dagli attori sub doc.
1. Documento che, va osservato, non menziona un servizio di vigilanza continuativo in tutta l'area del parcheggio, ma fa riferimento ad esso nella parte della ricevuta relativa alla reception, indicando gli orari e la presenza di guardiani notturni.
18. Quanto poi al fatto che le telecamere non sarebbero state funzionanti, va osservato come la deposizione resa sul punto dalla teste risulti meramente de relato, come il teste Tes_1 Tes_5
abbia riferito che quelle della reception erano funzionanti e come, in ogni caso, la circostanza non possa dirsi di rilievo nella specie, essendo pacifico che la zona in cui si trovavano le bici non era sorvegliata da telecamere, né risultando provato che il campeggio avesse assicurato un sistema di videosorveglianza della mobil-home.
pagina 6 di 8 19. Gli elementi probatori acquisiti inducono quindi ad escludere la sussistenza di una responsabilità della società convenuta per il danno patito dagli attori in esito al furto delle e-bike, non configurandosi un suo inadempimento contrattuale e dovendosi piuttosto ascrivere quanto occorso al caso fortuito.
20. Né può dirsi sussistente, in capo alla struttura recettizia, una responsabilità risarcitoria ex art. 2043
c.c., non essendo nemmeno allegata una condotta dolosa del camping e non essendo configurabile in capo alla struttura, per quanto detto, alcun profilo di colpa per l'occorso.
21. Vanno quindi rigettate le domande proposte dagli attori nei confronti della società convenuta.
22. Rimane conseguentemente assorbita ogni questione in ordine alla sussistenza ed operatività della copertura assicurativa oggetto della domanda proposta dalla convenuta nei confronti della compagnia assicuratrice chiamata, salvo quanto si dirà di seguito in punto spese di lite.
23. In forza del principio di soccombenza vanno infatti poste a carico degli attori le spese di lite nei confronti della società convenuta.
24. Quanto invece alle spese di lite nei confronti della terza chiamata, va richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte a mente della quale, anche in caso di rigetto della domanda principale, le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico del chiamante ove l'iniziativa si sia rivelata manifestamente infondata. (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 28/01/2025, n. 1958).
25. Presupposto ravvisabile nella specie.
26. Risulta infatti documentalmente che le condizioni generali di polizza pattuite nella Sezione Furto e escludevano espressamente la copertura per le cose e i Valori portati dai clienti e per le cose Per_1 mobili poste all'aperto, che nella Sezione Responsabilità civile veniva esclusa, al punto 6,2 la copertura assicurativa per i danni da furto e che la compagnia assicuratrice aveva già prima del giudizio comunicato l'esclusione della copertura di polizza (v: doc. 3 ). CP_2
27. Tanto induce quindi a porre a carico della società chiamante le spese di giudizio in favore della compagnia assicuratrice chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
Le domande attoree.
NN
Gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore della società convenuta spese Controparte_1 pagina 7 di 8 che liquida in €5.000,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
NN
La società convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della terza chiamata Controparte_1
spese che liquida parimenti in €5.000,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, CPA CP_2
e IVA come per legge.
Verona, 16 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
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