Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 11/03/2025, n. 5070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5070 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05070/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14145/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14145 del 2024, proposto da Pro.Co.Gest. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Eduardo Riccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via G. Melisurgo n.15;
contro
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuela Quici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni n. 35;
nei confronti
Comune di San Sostene, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) della nota prot. n. RFI-VDO.DIN.PSRA.SR.ACS/A0011/P2024/0000255 del 21.11.2024 a firma del Responsabile della Vice Direzione Generale Operation - Direzione Investimenti Programmi Soppressione PL e Risanamento Acustico Soppressione PL e Risanamento Acustico Centro – Sud, trasmessa al difensore a mezzo p.e.c. in pari data, con la quale la resistente, con riferimento all’istanza di accesso agli atti a firma della società Pro.Co.Gest. S.r.l., inoltrata ad R.F.I. in data 07.11.2024 a mezzo p.e.c., negava alla ricorrente di estrarre copia dei documenti poiché “In riscontro all’istanza di accesso agli atti, che si allega per pronta visione, si rappresenta che la stessa fa riferimento a documenti già oggetto di trattazione sia nel giudizio di 1° grado proposto avverso RFI che nei successivi ricorsi, evidenziando che in tutti i gradi di giudizio codesta Società è risultata soccombente. Premesso quanto sopra, pertanto, non si ravvisa il requisito dell’indispensabilità nell’acquisire la documentazione richiesta per avviare ulteriori azioni giudiziarie, atteso che quest’ultime sono state da Codesta Società già esperite e concluse sfavorevolmente alla stessa…”;
b) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e, comunque, connessi;
nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente al rilascio di tutta la documentazione di cui all’istanza del 07.11.2024, inoltrata ad R.F.I., con conseguente condanna della intimata al rilascio della stessa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente ha impugnato la nota di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (d’ora in poi, per brevità, RFI) del 21 novembre 2024 di diniego di accesso agli atti richiesti con istanza del 7 novembre 2024, avente ad oggetto “ a) Copia del 18° verbale di constatazione a firma del D.L. ing. Vicenzo Papalia datato 21.04.2011 delle qualità dei lavori eseguiti dalla PRO.CO.GEST. S.r.l. nel periodo dal 01.12.2010 asl 28.02.2011; b) Copia del SAL n. 18 – lavori a tutto il 28/02/2011; c) Copia Registro di Contabilità relativo al SAL n°18; d) Copia del 17° verbale di constatazione a firma del D.L. ing. Vincenzo Papalia delle qualità dei lavori eseguiti a tutto il 30. 11.2010; e) Copia del Sal n.17-lavori a tutto il 30.11.2010; f) Copia Registro di Contabilità relativo al SAL n. 17 ”.
2. La ricorrente ha motivato l’istanza di accesso con la necessità di acquisire tale documentazione - relativa al contratto di appalto n. 13/2009 del 3 gennaio 2009, con il quale le era stata affidata da RFI la “prosecuzione dei lavori di realizzazione di tre sottovia ai km 316+493 e 325, rispettivamente nei Comuni di San Sostene, Sant’Andrea dello Ionio e Badolato, in Provincia di Catanzaro, in sostituzione dei P.L. 316+809, 320+499 e 325+822 della Linea Metaponto Reggio Calabria”- in quanto “ indispensabile ” al fine di proporre, nei confronti dell’odierna parte resistente, “ ulteriori azioni giudiziarie innanzi alle competenti sedi giudiziarie ”.
3. Il Collegio precisa che, ancorché il riferimento ad “ ulteriori azioni giudiziarie ” possa apparire generico e non rispettoso del principio in forza del quale “ si deve escludere che sia sufficiente nell'istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano queste riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, n. 2573/24), la nota impugnata vale a chiarire, a ben vedere, l’intenzione dell’odierna ricorrente di proporre un mezzo di impugnazione straordinario, giacché viene opposto, quale ragione del diniego, il fatto che si tratta di “ documenti già oggetto di trattazione sia nel giudizio di 1° grado proposto avverso RFI che nei successivi ricorsi, evidenziando che in tutti i gradi di giudizio Codesta Società è risultata soccombente ”.
4. Ad avviso della ricorrente, il diniego di accesso sarebbe, dunque, illegittimo sia in quanto fondato sull’erroneo presupposto della mancanza del requisito della indispensabilità dei documenti richiesti, sia in quanto RFI avrebbe condotto un indebito apprezzamento in ordine alla fondatezza di un’eventuale azione giudiziaria in rapporto di strumentalità con i documenti richiesti.
5. Costituendosi in giudizio, la resistente ha articolato le proprie difese nel merito e concluso per il rigetto del ricorso.
6. Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Premesso che non vi è prova che la ricorrente sia già in possesso dei documenti richiesti nonostante l’esistenza di un pregresso contenzioso tra le parti (come, invece, dedotto da RFI nella propria memoria difensiva), tanto che, su richiesta di chiarimenti sul punto da parte del Collegio, il difensore della resistente ha precisato come nessun documento, tra quelli in questione, è stato depositato nel presente giudizio, il Collegio intende dare continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia di c.d. accesso difensivo.
7.1. In materia operano i seguenti principi.
“ Ai fini dell'accoglimento dell'istanza di accesso c.d. difensiva, la valutazione in merito alla ricorrenza, in concreto, dell'esigenza difensiva prospettata dall'istante e la pertinenza del documento rispetto all'esigenza stessa deve essere effettuata in astratto, prescindendo da ogni apprezzamento circa la legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante, ovvero senza che possa essere apprezzata la fondatezza o l'ammissibilità della domanda giudiziale che l'interessato potrebbe, in ipotesi, proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l'accesso, né tantomeno sindacata la concreta utilità della documentazione ai fini dell'ulteriore conclusione del giudizio. Ciò che compete all'Amministrazione (e successivamente al Giudice, in sede di sindacato sull'operato di questa), sulla base della motivazione della richiesta di accesso è pertanto la verifica dell'astratta inerenza del documento richiesto con la posizione soggettiva dell'istante e gli scopi che questi intende perseguire per il tramite dell'accesso; ne consegue che l'Amministrazione non può subordinare l'accoglimento della domanda alla propria verifica della proponibilità e/o ammissibilità di azioni in sede giudiziaria; ciò in quanto il giudice dell'accesso non è e non deve essere il giudice della pretesa principale azionata o da azionare ” ( ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, n. 1528/23).
7.2. Atteso quanto già detto in ordine alla domanda che la ricorrente intende proporre (v. supra , par. 3), da valutarsi in astratto sul piano della strumentalità, chiarito nell’atto introduttivo del presente giudizio che si tratta, in effetti, di un ricorso per revocazione della sentenza passata in giudicato tra le parti e in considerazione del fatto che “ il giudizio in materia di accesso, anche se si atteggia come impugnatorio nella fase della proposizione del ricorso, in quanto rivolto avverso il provvedimento di diniego o avverso il silenzio - rigetto formatosi sulla relativa istanza, mira sostanzialmente ad accertare la sussistenza o meno del titolo all'accesso nella particolare situazione dedotta in giudizio alla luce dei parametri normativi, indipendentemente dalla correttezza o meno delle ragioni addotte dall'Amministrazione per giustificare il diniego ” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, n. 746/24), il ricorso deve essere accolto, con condanna della resistente all’ostensione dei documenti richiesti con l’istanza del 7 novembre 2024, nelle forme previste dall’art. 25, l. n. 241/90, nel termine di giorni trenta dalla notifica ovvero dalla comunicazione della presente sentenza, se anteriore.
8. In considerazione della particolarità della controversia, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate; contributo unificato refuso, da distrarsi in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Valerio Bello, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Bello | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO