Sentenza 13 luglio 2012
Massime • 1
La custodia cautelare in carcere ripristinata a seguito di condanna in appello per il reato di associazione a delinquere può essere emessa anche nei confronti di persona detenuta, in quanto tale stato non può, di per se, condurre ad escludere la possibilità di riconoscere la sussistenza delle esigenze cautelari relative al concreto pericolo di fuga.
Commentario • 1
- 1. Ai fini dell’esame delle esigenze cautelari si può prescindere dalla valutazione di altri titoli detentivi?Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 25 novembre 2020
Cass., Sez. II, 11 luglio 2020 (dep. 11 agosto 2020), n. 23807, GALLO Presidente – De SANTIS Relatore – Giordano P.M. (diff.). Cass., Sez. II, 13 luglio 2020 (dep. 11 agosto 2020), n. 23807 – ABSTRACT: la sentenza in commento ritiene che ai fini della valutazione delle esigenze cautelari la sussistenza di altri titoli custodiali sia irrilevante. Ma il vero punctum dolens sembra essere la nozione di “attualità” del periculum libertatis. – ABSTRACT: the ruling in question believes that for the purposes of assessing the precautionary requirements, the existence of other custodial securities is irrelevant. But the real punctum dolens seems to be the notion of “actuality” of the periculum …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/07/2012, n. 41271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41271 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 13/07/2012
Dott. GENTILE ME - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 1493
Dott. MANNA IO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - rel. Consigliere - N. 14591/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VI MA N. IL 21/09/1979;
2) VI GI N. IL 11/06/1978;
3) VI CE N. IL 20/05/1985;
4) ET HE N. IL 01/04/1978;
5) GI IO N. IL 07/09/1977;
6) TI DOMENICO N. IL 10/02/1982;
7) LL DOMENICO N. IL 15/10/1950;
8) GL GI N. IL 30/09/1978;
9) IE RAFFAELE N. IL 09/11/1984;
10) RI IO N. IL 19/09/1964;
avverso l'ordinanza n. 685/2011 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 03/11/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del Dott. Vito D'Ambrosio, che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi;
Udito il difensore avv. Scarfò Rosario difensore di TT HE, e quale sostituto processuale dell'avv. Speziale antonio, difensore di RG IO che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
OSSERVA
Con ordinanza del 3.11.2011, il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, in accoglimento dell'appello del Procuratore Generale avverso l'ordinanza della Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria che aveva rigettato la richiesta di ripristino della misura custodiale, applicava nei confronti di ER NU, ER GI, ER EN, TT HE, RG IO, IT ME, LL ME, AN FA e TT IO, condannati in primo grado - a seguito di rito abbreviato - alla pena di anni otto di reclusione per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso denominata cosca "LL TT" (condanna confermata dalla Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria in data 6.7.2011), la misura cautelare della custodia in carcere. A riguardo i afferma il Tribunale che sebbene la pena residua da espiare - circa quattro anni di reclusione - non sia particolarmente elevata si ravvisano comunque elementi tali da far ritenere concreto il pericolo di fuga, desunti dalle circostanze che presso alcuni fabbricati nella disponibilità delle due consorterie mafiose sono stati rinvenuti cinque locali bunker, che a tutti gli imputati è stata accertata la compenetrazione organica con ruolo attivo in una pericolosissima associazione criminale avente a disposizione armi micidiali ed impegnate in un'annosa e sanguinosissima faida;
che, infine, l'organizzazione criminale gode di ramificazioni, basi logistiche e agganci all'estero e i sodali si recavano infatti di sovente all'estero per procurarsi armi di precisione.
Ricorrono per cassazione gli imputati personalmente o i difensori dei medesimi, con diversi atti di impugnazione, deducendo tutti la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per errata applicazione dell'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b, in difetto di elementi idonei da cui desumere la sussistenza in concreto del pericolo di fuga, e mancanza, contraddittorietà e illogicità sul punto, anche per omesso esame di circostanze significative escludenti la sussistenza di tale pericolo, ed evidenziano, in particolare:
VI NU, VI GI e IE FA l'assenza di elementi concreti ed oggettivi riferibili ai ricorrenti (incensurati, sottoposti a misura di prevenzione conseguente all'imputazione per la quale è processo, condannati ad otto anni di reclusione, dei quali più della metà già espiati) che giustificassero il pericolo di fuga;
VI EN l'assenza di elementi concreti ed oggettivi riferibili all'imputato da cui desumere la sussistenza di un reale pericolo di fuga, essendo incensurato e avendo espiato una custodia preventiva di quattro anni di reclusione;
non sono poi emersi, nell'ambito del procedimento "Fehida" fermi, frequentazioni sospette, tranne alcuni avvistamenti dubbi nel caseggiato di C.da Bosco. L'ordinanza collide poi con il testo dell'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b), che prevede la possibilità di ripristinare la custodia cautelare "contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna", caso diverso da quello di specie nel quale, invece, la scarcerazione per decorrenza termini è avvenuta "dopo" (nel ricorso è scritto "prima", ma è evidente che trattasi di errore materiale in quanto la scarcerazione è avvenuta dopo la sentenza di condanna in grado d'appello del 6.7.2011), e in tal caso per il ripristino sarebbe stata necessaria l'indicazione degli elementi sopravvenuti indicativi di reale pericolo che il ricorrente si desse alla fuga;
ET HE l'assenza di elementi concreti ed oggettivi riferibili all'imputato da cui desumere la sussistenza di un reale pericolo di fuga, essendo egli sottoposto a misura di prevenzione con obbligo di dimora, e apparendo la pena residua di quattro anni di reclusione irrisoria in virtù degli ulteriori benefici a cui lo stesso potrebbe accedere in caso di condanna;
GI IO anche la violazione dell'art. 111 Cost. e dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità della misura. La motivazione dell'ordinanza è avulsa e dissociata dalle risultanze processuali e meramente apparente;
ne' può darsi valore decisivo al fatto che in occasione del fermo il RG venne rintracciato in un "locale rifugio" ricavato nello scantinato del fabbricato, e ciò non solo perché la circostanza è datata e non può assurgere a nuovo elemento di valutazione, ma anche perché è di tutta evidenza come la finalità di tale richiamo sia quella di valorizzare oltremodo un supposto tentativo di nascondersi in casa propria per sottrarsi alla custodia cautelare preventiva, mentre il dato è equivoco e non può assurgere a criterio decisivo nella dimostrazione di un ipotetico futuro "periculum", in considerazione del residuo pena di appena quattro anni;
TI ME l'assenza di elementi concreti ed oggettivi riferibili all'imputato da cui desumere la sussistenza di un reale pericolo di fuga, in considerazione del residuo pena oggettivamente non rilevante e del fatto che l'imputato è attualmente detenuto per altra causa, per cui appare inverosimile che ricorra il pericolo di fuga. L'imputato è stato scarcerato per avvenuto decorso del termine finale di fase, e il disposto dell'art. 304 c.p.p., comma 6 funge da meccanismo di chiusura, e va considerato come limite estremo, superato il quale il permanere dello stato coercitivo si presuppone essere non conforme al principio di proporzionalità espresso dall'art. 275 c.p.p., comma 2;
LL ME l'assenza di elementi concreti ed oggettivi riferibili all'imputato da cui desumere la sussistenza di un reale pericolo di fuga, in considerazione del residuo pena oggettivamente non rilevante e del fatto che il richiamo alla scoperta di bunker è assolutamente generico e non riferibile al ricorrente;
UG GI e RI IO (ricorsi presentati dall'avv. Adriana Bartolo) l'assenza di elementi concreti ed oggettivi riferibili all'imputato da cui desumere la sussistenza di un reale pericolo di fuga, e il residuo pena oggettivamente non rilevante;
RI IO (ricorso presentato dall'avv. Marcella Belcastro) l'assenza di elementi concreti ed oggettivi riferibili all'imputato da cui desumere la sussistenza di un reale pericolo di fuga, residuo pena oggettivamente non rilevante, e la violazione dell'art. 307 c.p.p. nella parte in cui prevede la possibilità di ripristinare la custodia contestualmente e successivamente alla sentenza di condanna, e quindi è realizzabile sol quando si accerti che la scarcerazione per decorrenza termini è avvenuta prima e non dopo la pronuncia della sentenza di condanna, come nel caso di specie. Poiché la sentenza è antecedente alla scarcerazione per decorrenza dei termini, per il ripristino di quest'ultima sarebbe stata necessaria una modificazione della situazione con l'indicazione di elemento sopravvenuti sintomatici del pericolo che il ricorrente si sottragga all'esecuzione. La perfetta osservanza degli obblighi è sintomatica dell'esatto contrario. Chiedono pertanto tutti l'annullamento dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi dei ricorsi di TT IO e ER EN, nella parte in cui sostengono che la misura non avrebbe potuto essere ripristinata perché la sentenza di condanna in grado d'appello era stata emessa prima della scarcerazione, sono infondati. Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini di fase, l'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b autorizza il ripristino della custodia cautelare, contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di primo o di secondo grado, sempre che ricorra l'esigenza cautelare del pericolo di fuga di cui all'art. 274 c.p.p., lett. b, solo quando si accerti che la scarcerazione per decorrenza termini è avvenuta, o sarebbe dovuta, avvenire prima e non dopo la sentenza di condanna, trovando altrimenti applicazione l'art. 307 c.p.p., comma 1 (e il giudice, in tale diversa ipotesi, qualora permangano le ragioni che avevano giustificato la misura della custodia cautelare, compreso il pericolo di fuga, deve fare ricorso alle altre misure cautelari di cui ricorrono i presupposti). La nuova misura, nella fattispecie, è stata correttamente applicata, in quanto la scarcerazione è stata disposta (in accoglimento dell'appello avverso l'ordinanza della Corte d'Assise di Appello di Reggio Calabria del 18.3.2011 che aveva rigettato le richieste dei difensori tese ad ottenere la dichiarazione di inefficacia o comunque la revoca della misura cautelare per decorso del termine di fase intercorrente tra l'emanazione della sentenza di primo grado e quella d'appello) dal Tribunale del Riesame di Reggio Calabria in data 8.7.2011 dopo la pronuncia della sentenza d'appello del 6.7.2011, ma riconoscendosi che la scarcerazione avrebbe dovuto essere disposta prima di tale sentenza per l'avvenuta decorrenza del termine di fase (v., esattamente in termini, Cass. Sez. 5, Sent. n. 311/2000 Rv. 215993).
2. Infondato è anche il motivo del ricorso di IT ME, nella parte in cui si duole che il pericolo di fuga non poteva essere riconosciuto nei suoi confronti, in quanto il ricorrente trovasi in stato di detenzione per altro.
Infatti, lo stato di detenzione dell'imputato non può condizionare, di per sè, la possibilità di riconoscere la sussistenza dell'esigenza cautelare relativa al "concreto pericolo" di fuga (v. Cass., Sez. 1, Sent. n. 460/1999 Rv. 212588; Sez. 5, Sent. n. 1025/1997, Papa;
Sez. 6, sent. n. 3807/1997, Leggio;
Sez. 6, sent. n. 3110/1994, Saba;
Sez. 1, sent. n. 2229/1993, Pauluzzi), ben potendo tra l'altro cessare in qualsiasi momento e per qualunque motivo anche la detenzione per altro titolo pur definitivo.
3. Le ulteriori doglianze di cui ai ricorsi di tutti gli imputati in relazione all'assenza di elementi concreti ed oggettivi da cui desumere la sussistenza di un reale pericolo di fuga sono prive di giuridico fondamento, in quanto la struttura e lo sviluppo argomentativo dell'ordinanza risultano conformi ai canoni della logica e sono rispondenti ad una corretta interpretazione della normativa di cui all'art. 274 in relazione all'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b). Il ripristino della custodia di cui alla norma citata è subordinato a due concorrenti presupposti: il primo è costituito dalla pronuncia di una sentenza di condanna di primo o di secondo grado;
il secondo dalla circostanza che l'imputato si è dato alla fuga o che sussiste concreto pericolo che l'imputato si dia alla fuga.
Poiché la norma introduce una evidente deroga alla disciplina dei termini massimi della custodia cautelare, sia pur limitata ai termini di fase e non operante ai termini complessivi di cui all'art. 303 c.p.p., comma 4, è innegabile che essa ha carattere eccezionale, e deve essere oggetto di stretta interpretazione, rigorosamente ancorata ai precisi presupposti prefigurati dalla legge processuale. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che, ai fini del ripristino, determinato da sopravvenuta condanna, della custodia cautelare nei confronti di imputato scarcerato per decorrenza dei termini, la sussistenza del pericolo di fuga non può essere ritenuta nè sulla base della presunzione, ove configurabile, di sussistenza delle esigenze cautelari stabilita dall'art. 275 c.p.p., comma 3, ne' per la sola gravità della pena inflitta con la sentenza, che è soltanto uno degli elementi sintomatici per la prognosi da formulare al riguardo, la quale va condotta non in astratto, e quindi in relazione a parametri di carattere generale, bensì in concreto, e perciò con riferimento ad elementi e circostanze attinenti al soggetto, idonei a definire, nel caso specifico, non la certezza, ma la probabilità che lo stesso faccia perdere le sue tracce (personalità, tendenza a delinquere e a sottrarsi ai rigori della legge, pregresso comportamento, abitudini di vita, frequentazioni, natura delle imputazioni, entità della pena presumibile o concretamente inflitta), senza che sia necessaria l'attualità di suoi specifici comportamenti indirizzati alla fuga o a anche solo a un tentativo iniziale di fuga (v. Cass., S.U., 11 luglio 2001, Litteri ed altri, rv. 219600, e, da ultimo, Sez. 1, Sent. n. 19519/2010 Rv. 247207). L'entità della pena inflitta, ancorché elemento di imprescindibile valenza, non costituisce quindi l'unico parametro di riferimento (cfr. Cass., sez. 6, sent. n. 42806/08 Rv. 241876), ma si colloca nel quadro di una più complessa valutazione che deve tenere conto anche della natura e gravità dell'addebito in funzione di un giudizio prognostico, prettamente di merito, dal quale appaia ragionevolmente probabile che il condannato possa sottrarsi all'esecuzione di provvedimenti giudiziari conseguenti all'irrevocabilità della pronuncia di condanna. Peraltro, la giurisprudenza ritiene che possa rivestire un significativo rilievo l'apprezzamento che il condannato - ritenuto partecipe di un sodalizio mafioso, quale soggetto a disposizione del gruppo, ed espressione di piena adesione al sodalizio in questione - possa fruire del reticolo di complicità ed assistenza che "cosa nostra" non fa mancare ai suoi adepti e, quindi, sottrarsi all'esecuzione della pena (cfr. Cass. Sez. 5, 9 marzo 2005, n. 23119, Gallo;
Sez. 5, Sent. n. 23119/2004 Rv. 229186; Sez. 2, Sent. n. 19464/2006 Rv. 234205, nella quale si legge che "la consistente entità della pena e l'essere il condannato inserito in una pericolosa organizzazione criminale, caratterizzata dallo stato di clandestinità e latitanza degli appartenenti, sono elementi significativi di una ragionevole ed elevata probabilità che l'imputato, se libero, si dia alla fuga".). Tanto premesso, rileva il Collegio che il Tribunale del Riesame del tutto legittimamente, nell'accogliere l'appello del Procuratore Generale, ha fatto applicazione dell'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b), ritenendo sussistenti le condizioni per l'emissione del provvedimento custodiale fondate su una prognosi di pericolo di fuga. Il riferimento fatto dai giudici del riesame alla personalità degli imputati, condannati ad una pena di anni otto - di cui la metà scontata in regime di custodia cautelare - per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, personaggi di sicuro rilievo nel contesto associativo di appartenenza, con ruolo attivo in una pericolosissima associazione criminale (impegnata in un'annosa e sanguinosissima faida, avente propensione nel permettere e favorire lo stato di clandestinità e latitanza di molti soggetti ad essi appartenenti, in possesso di armi micidiali, e locali bunker pertinenti ad alcuni fabbricati a disposizione del sodalizio), nonché al livello di pena inflitta (otto anni di reclusione) e a quella residua (quattro anni di reclusione, non particolarmente elevata, ma comunque ritenuta non "irrisoria"), unitamente ai collegamenti internazionali dell'organizzazione (con ramificazioni, basi logistiche e agganci all'estero) in grado di garantire ai ricorrenti di rendersi irreperibili, soddisfa l'obbligo di motivazione riguardante il concreto pericolo di fuga dei prevenuti, essendo stati apprezzati quegli elementi sintomatici per formulare la relativa prognosi riferiti a dati concreti idonei a definire la probabilità che gli stessi possano darsi alla fuga.
Nè, ad inficiare la pronuncia, potrebbero valere alcune circostanze invocate nei ricorsi, ovvero, per il RG e per il TT, che l'essere stati rintracciati - all'epoca del fermo - in un "locale rifugio" ricavato nello scantinato del fabbricato è fatto risalente nel tempo e, per ER NU, ER GI, TT HE e AN FA, che essi siano sottoposti a misura di prevenzione, e che abbiano rispettato finora le prescrizioni impostegli, e ciò per la semplice ragione che il rispetto delle prescrizioni rappresenta null'altro che l'adempimento, da parte loro, di obblighi ben precisi;
la misura imposta non può poi condizionare, di per sè, la possibilità di riconoscere la sussistenza dell'esigenza cautelare relativa al "concreto pericolo" di fuga (in considerazione della condizione di libertà in cui si trova il sottoposto a misura di prevenzione, e comunque - e a maggior ragione - per gli stessi motivi di cui al punto 2) poiché sopravvenuto un fatto nuovo, rappresentato dalla sentenza di condanna in grado d'appello, che ha radicalmente mutato le loro posizioni processuali. Lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato pertanto su una coerente analisi critica degli elementi di giudizio disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, onde la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.
Al rigetto del ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Inoltre, poiché l'esecuzione consegue alla decisione manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 28 reg. esec. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2012. Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2012