Cass. pen., sez. II, sentenza 13/07/2012, n. 41271
CASS
Sentenza 13 luglio 2012

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Massime1

La custodia cautelare in carcere ripristinata a seguito di condanna in appello per il reato di associazione a delinquere può essere emessa anche nei confronti di persona detenuta, in quanto tale stato non può, di per se, condurre ad escludere la possibilità di riconoscere la sussistenza delle esigenze cautelari relative al concreto pericolo di fuga.

Commentario1

  • 1Ai fini dell’esame delle esigenze cautelari si può prescindere dalla valutazione di altri titoli detentivi?
    Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 25 novembre 2020

    Cass., Sez. II, 11 luglio 2020 (dep. 11 agosto 2020), n. 23807, GALLO Presidente – De SANTIS Relatore – Giordano P.M. (diff.). Cass., Sez. II, 13 luglio 2020 (dep. 11 agosto 2020), n. 23807 – ABSTRACT: la sentenza in commento ritiene che ai fini della valutazione delle esigenze cautelari la sussistenza di altri titoli custodiali sia irrilevante. Ma il vero punctum dolens sembra essere la nozione di “attualità” del periculum libertatis. – ABSTRACT: the ruling in question believes that for the purposes of assessing the precautionary requirements, the existence of other custodial securities is irrelevant. But the real punctum dolens seems to be the notion of “actuality” of the periculum …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 13/07/2012, n. 41271
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41271
Data del deposito : 13 luglio 2012

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